Categoria: 1999
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Tipologia: CCNL
Data firma: 28 luglio 1999
Validità: 01.08.1999 - 31.07.2003
Parti: Federmaco e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fileea-Cgil, Fnc-Ugl
Settori: Edilizia, Cemento, calce ecc., Industria
Fonte: CNEL
Note: Federazione nazionale costruzioni-Ugl sottoscrive il CCNL il 7 apriel 2000

Sommario:

 Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
Art. 1 - Sistema contrattuale.
• A) Contratto collettivo nazionale di lavoro.
• B) Contrattazione aziendale.
• C) Impegni delle parti.
Art. 2 - Sistema di relazioni industriali.
• A) Settore cemento.
• B) Settori Calce, Gesso e Malte.
Art. 3 - Gestione delle crisi occupazionali.
Art. 4 - Appalti.
Art. 5 - Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori.
• A)
• B)
• C)
Art. 6 - Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di azienda.
Art. 7 - Azioni positive per le pari opportunità.
Art. 8 - Tutele alle categorie dello svantaggio sociale.
Art. 9 - Accordi interconfederali.
Art. 10 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 11 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni.
Art. 12 - Reclami e controversie - Procedura di conciliazione e di arbitrato irrituale.
Art. 13 - Relazioni aziendali e conflittualità.
Art. 14 - Rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
Art. 15 - Assemblea.
Art. 16 - Permessi per cariche sindacali - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali.
Art. 17 - Affissioni.
Art. 18 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 19 - Istituti di Patronato.
Disciplina comune
Art. 20 - Periodo di prova.
Art. 21 - Assunzione - documenti - quota di riserva.
Art. 22 - Assunzione delle donne e dei fanciulli.
Art. 23 - Visita medica.
Art. 24 - Apprendistato.
• A) Periodo di prova.
• B) Durata del tirocinio.
• C) Retribuzione.
• D) Formazione.
• E) Ferie.
• Dichiarazione a verbale.
Art. 25 - Contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 26 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 27 - Lavoro temporaneo.
Art. 28 - Classificazione del personale.
• Norma transitoria.

• A) Declaratorie e profili
• B) Quadri
Art. 29 - Passaggi di categoria.
Art. 30 - Mutamento di mansioni.
Art. 31 - Mansioni promiscue.
Art. 32 - Orario di lavoro.
• 1) Orario di lavoro settimanale.

• 2) Flessibilità.
• 3) Riduzione dell'orario di lavoro.
• 4) Trattamento festività soppresse.
• 5) Banca ore.
Art. 33 - Lavoro a turni.
Art. 34 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 35 - Interruzioni di lavoro e recuperi.
Art. 36 - Riduzione di lavoro.
Art. 37 - Assenze e permessi.
Art. 38 - Aspettativa.
Art. 39 - Interruzioni di anzianità.
Art. 40 - Determinazione quote orarie.
Art. 41 - Corresponsione delle competenze.
Art. 42 - Aumenti retributivi e minimi tabellari contrattuali.
• Tabella dei minimi mensili contrattuali
Art. 43 - Indennità di contingenza - EDR (Elemento Distinto dalla Retribuzione).
Art. 44 - Giorni festivi.
Art. 45 - Aumenti periodici di anzianità..
Art. 46 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Art. 47 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 48 - Premio di risultato.
Art. 49 - Mensa.
Art. 50 - Congedo matrimoniale.
Art. 51 - Indennità di testimonianza.
Art. 52 - Malattia ed infortunio non sul lavoro.
Art. 53 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Art. 54 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 55 - Gravidanza e puerperio.
Art. 56 - Trasferimenti.
Art. 57 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio.
Art. 58 - Previdenza complementare.
Art. 59 - Tutela tossicodipendenti e loro familiari.
Art. 60 - Conservazione utensili e visite d'inventario e di controllo.
Art. 61 - Norme comportamentali.
Art. 62 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 63 - Licenziamento per mancanze.
Art. 64 - Certificato di lavoro.
Art. 65 - Caso di morte del lavoratore.
Art. 66 - Decorrenza e durata.
Disciplina speciale
Parte I - Soggetti destinatari della parte I della disciplina speciale

Art. 67 - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 68 - Modalità per la mensilizzazione.
Art. 69 - Cottimi.
Art. 70 - Lavori pesanti e disagiati.
Art. 71 - Trasferte.
Art. 72 - Ferie.
Art. 73 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Parte II - soggetti destinatari della parte II della disciplina speciale
Art. 74 - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
 Art. 75 - Indennità varie.
• Indennità di sottosuolo.

• Lavori pesanti e disagiati.
Art. 76 - Premio di anzianità.
Art. 77 - Trasferte.
Art. 78 - Ferie.
Art. 79 - Alloggio.
Art. 80 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Parte III - Soggetti destinatari della parte III della disciplina speciale
Art. 81 - Lavoratori laureati e diplomati.
Art. 82 - Lavoratori con funzioni direttive.
Art. 83 - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 84 - Indennità varie.
• Indennità di cassa.
• Indennità di sottosuolo.
Art. 85 - Premio di anzianità.
Art. 86 - Trasferte.
Art. 87 - Ferie.
Art. 88 - Alloggio.
Art. 89 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Allegati al CCNL 28 luglio 1999
1) Art. 15 (Passaggi di qualifica), punto 2, lett. B, CCNL 30 settembre 1994.
2) Art. 13 (Aumenti periodici di anzianità), disposizioni transitorie del CCNL 21.7.79:
3) Art. 19 (TFR), tabelle, del CCNL 30.9.94:
4) Art. 66, 91 e 116 (Indennità di anzianità), CCNL 21.7.79:
• Art. 66 - Indennità di anzianità.
• Art. 91 - Indennità di anzianità.
• Art. 116 - Indennità di anzianità.
Legge 20.5.70 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)
Legge 19.1.55 n. 25 (Disciplina dell'apprendistato - articoli estratti)
DPR 30.12.56 n. 1668 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato - articoli estratti)
Legge 28.2.87 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro - articolo estratto)
Legge 24.6.97 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione - articolo estratto)
DM 8.4.98 (Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti)
Legge 18.4.62 n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
Legge 3.2.78 n. 18 (Conversione, con modificazioni, del DL 3.12.77 n. 876, recante disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo)
Legge 26.11.79 n. 598 (Ulteriore proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo)
Legge 25.3.83 n. 79 (Conversione, con modificazioni, del DL 29.1.83 n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione - articolo estratto)
Legge 28.2.87 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro - articolo estratto)
Legge 19.12.84 n. 863 (Conversione, con modificazioni, del DL 30.10.84 n. 726, recante misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali - articolo estratto)
Legge 24.6.97 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione - articolo estratto)
D.lgs. 25.2.00 n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CEE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'Unice, dal Ceep e dalla Ces)
Legge 24.6.97 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione - articoli estratti)
D.lgs. 26.5.97 n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro)
Legge 15.7.66 n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali)
Legge 11.5.90 n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali)
Legge 23.7.91 n. 223 (Norme in materia di Cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro - articoli estratti)
Legge 19.7.93 n. 236 (Conversione del DL 20.5.93 n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - articolo estratto)
RDL 15.3.23 n. 692 (Limitazioni all'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura convertito nella legge 17.4.25 n. 473)
RD 10.9.23 n. 1955 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 15.3.23 n. 692, relativo alla licitazione dell'orario di lavoro per gli operai e impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura)
RD 10.9.23 n. 1957 (Approvazione della tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro)
RD 6.12.23 n. 2657 (Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692)
Legge 24.6.97 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione)
Legge 27.11.98 n. 409 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 29.9.98 n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario)
DM 3.8.99 (Termini e modalità dell'informazione alle Direzioni provinciali del lavoro in ordine alle prestazioni di lavoro straordinario per le imprese industriali di orario articolato su base plurisettimanale)
Legge 26.2.82 n. 54 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 22.12.81 n. 791 recante disposizioni in materia previdenziale - articolo estratto)
Legge 29.12.90 n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 - articolo estratto)
Legge 13.5.85 n. 190 (Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi)
Legge 27.5.49 n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive)
Legge 31.3.54 n. 90 (Modificazioni alla legge 27.5.49 n. 260 sulle ricorrenze festive)
Accordo interconfederale 3.12.54 (Trattamento degli impiegati e degli altri lavoratori retribuiti in misura fissa nelle ricorrenze festive che cadono di domenica - esteso 'erga omnes' con DPR 14.7.60 n. 1029)
Legge 5.3.77 n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi);
DPR 28.12.85 n. 792 (Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18.2.84 e ratificato con legge 25.3.85 n. 121)
Legge 22.2.34 n. 370 (Riposo domenicale e settimanale)
DPR 18.4.94 n. 339 (Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale)
Accordo interconfederale 20.12.93 (per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie tra Confindustria, Intersind e Cgil-Cisl- Uil)
D.lgs. 19.9.94 n. 626 (concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro - articoli estratti)
Accordo interconfederale 22.6.95 (Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil - stralcio)
Accordo di settore 22.11.95 (Rappresentanti per la sicurezza)
Legge 29.12.90 n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990 - articolo estratto);
Legge 29.5.82 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica - articoli estratti)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte

Roma, 28 luglio 1999 tra Federazione italiana dei materiali di base per le costruzioni (Federmaco), per mandato ricevuto dalle aderenti Aitec e Cagema, […] con l'assistenza di Confindustria […] e Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno (Feneal) aderente alla Uil […]; Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) aderente alla Cisl […]; Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed estrattive (Fillea Costruzioni e Legno) aderente a Cgil […]

Roma, 7 aprile 2000 tra Federazione italiana dei materiali di base per le costruzioni (Federmaco), per mandato ricevuto dalle aderenti Aitec e Cagema, […] con l'assistenza di Confindustria […] e Federazione nazionale costruzioni (Ugl) […] è stato sottoscritto, per adesione, il presente CCNL da valere per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
Art. 1 - Sistema contrattuale.

Le parti assumono nel regolare i propri comportamenti lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui al Protocollo 23.7.93 e realizzano con il presente CCNL una struttura contrattuale su 2 livelli: nazionale ed aziendale.

B) Contrattazione aziendale.
La contrattazione a livello aziendale - in applicazione del punto 3) del capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo 23.7.93, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese - riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le RSU, costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93, e i sindacati territoriali delle organizzazioni stipulanti e, dall'altro, le Direzioni aziendali assistite dalle Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti. Per i gruppi la titolarità e la competenza appartengono, da una parte, alle OO.SS. nazionali di categoria e alle RSU e, dall'altra, alle Direzioni aziendali assistite dall'organizzazione imprenditoriale nazionale.

C) Impegni delle parti.
[…]
Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati) gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Art. 2 - Sistema di relazioni industriali.
Le parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori e assumendo come propri gli obiettivi indicati nel Protocollo 31.7.92 (recupero di produttività delle imprese e valorizzazione del lavoro industriale), ispirandosi alle finalità e conformemente agli indirizzi del Protocollo 23.7.93 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, finalità ed indirizzi ribaditi dal Patto sociale 22.12.98, convengono di attuare un sistema di relazioni industriali organicamente articolato su più livelli, come appresso strutturati.

A) Settore cemento.
1. È istituita una Commissione tecnica nazionale, pariteticamente composta da n. 6 rappresentanti dell'organizzazione imprenditoriale e da n. 6 rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori, con il compito di procedere, nel corso di due incontri che si terranno rispettivamente entro il mese di gennaio ed entro il mese di giugno di ciascun anno, alla raccolta e alla organizzazione dei dati aggregati a livello nazionale e regionale resi disponibili dai Ministeri dell'industria e dei lavori pubblici e dall'Istat, concernenti la produzione, le consegne interne, le importazioni e le esportazioni nonché gli investimenti in opere pubbliche come rilevati dall'apposito Osservatorio di cui alla legge n. 415/98.
I dati come sopra raccolti nonché le valutazioni della Commissione sulle tematiche appresso indicate saranno esaminati dalle parti stipulanti nel corso di due incontri a cadenza semestrale e a livello nazionale, ciascuno dei quali si terrà entro la settimana successiva a quella in cui ha luogo la riunione della menzionata Commissione tecnica nazionale.
Negli incontri nazionali, preparati come sopra dalla Commissione tecnica, le parti esprimeranno le loro autonome valutazioni sull'andamento del mercato nazionale articolato per aree regionali, sull'andamento delle esportazioni e importazioni, sugli eventuali problemi di approvvigionamento della materia prima riferiti alle norme di legge in materia estrattiva e alla loro applicazione in sede amministrativa, sulle iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro e la formazione professionale, l'ambiente esterno e quello di lavoro e altresì l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico, con riguardo alla stima degli effetti indotti sull'occupazione.
Negli stessi incontri a livello nazionale costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti:
- i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore e i loro riflessi sull'occupazione;
- le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;
- gli andamenti annuali dell'occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di legge che li riguardano;
- le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale;
[…]
- gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, CIG e altre causali.
A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, anche avvalendosi della Commissione tecnica nazionale in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2. In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e l'occupazione a livello regionale, su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale stipulante e le OO.SS. dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l'associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle specifiche situazioni convenute come oggetto dell'incontro.
Le parti in tali occasioni potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.
In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.
Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al comma 1 del presente punto 2), a richiesta delle OO.SS. dei lavoratori competenti saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sulla occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nelle Regioni ove siano presenti soltanto una o più unità produttive appartenenti ad un'unica società gli incontri di cui sopra saranno assorbiti da quelli previsti ai successivi punti 3) e 4).
3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), i gruppi industriali - intendendo per gruppo aziende industriali di particolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio nazionale nonché Aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse ovvero Aziende che detengano la partecipazione di controllo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si applica il presente contratto - forniranno alle OO.SS. dei lavoratori nazionali, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell'Associazione imprenditoriale, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esistenti, eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sulla distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione e per sesso, sull'andamento complessivo del lavoro straordinario e dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria e delle attività conferite in appalto.
I gruppi industriali dei settori rappresentati forniranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva, su iniziative formative, nonché sulle linee generali di sicurezza e di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di ristrutturazione e di riconversione produttiva.
Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici in tempi immediati e le OO.SS. dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164/75 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite, su richiesta, alle singole RSU per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
4. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le Direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che, avendo notevole peso produttivo e rilevante incidenza nei settori in cui operano, occupino più di 80 dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto
3), daranno, ove richieste, alla RSU nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria.
Le Direzioni delle Aziende daranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava nonché sulle linee generali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le OO.SS. dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164/75 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione alla predetta informativa saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.

B) Settori Calce, Gesso e Malte.
1. Di norma annualmente, a richiesta delle OO.SS. dei lavoratori, le parti esprimeranno autonome valutazioni sulla realtà strutturale dell'intero comparto e sulle prospettive produttive di ciascuno dei settori interessati, su significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, sulle previsioni degli investimenti complessivi del settore riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi aree geografiche, che comportino riflessi sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso degli incontri nazionali potranno altresì costituire oggetto di valutazioni autonome delle parti le iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti l'ambiente esterno e quello di lavoro, l'attività di escavazione e l'utilizzo dei combustibili non convenzionali.
A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2. Nel corso del 2° biennio di applicazione del presente contratto e a seguito dell'informativa nazionale di cui al precedente punto 1), ciascuno dei gruppi industriali operanti nei settori della calce o del gesso o delle malte - intendendosi per gruppo aziende con più di 300 dipendenti ed aventi stabilimenti ubicati in almeno 3 Regioni - fornirà alle Segreterie nazionali delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente contratto, su richiesta delle stesse, in apposito incontro che assume carattere sperimentale e sarà tenuto presso la sede della Associazione imprenditoriale, informazioni concernenti le prospettive di andamento per l'anno successivo, gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in programma per il biennio successivo - ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini ambientali - nonché i livelli di occupazione in essere e relativo andamento atteso per l'esercizio successivo.

Art. 4 - Appalti.
Le parti concordano che i lavori e i servizi dati in appalto debbano rigorosamente rispecchiare le norme di legge. In particolare le aziende s'impegnano a non affidare in appalto, all'interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest'ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro.
Le aziende informeranno periodicamente e possibilmente ogni 4 mesi, per iscritto, la RSU sulla natura delle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatrici e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta della RSU sarà effettuato un incontro per l'esame della materia.
Le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Sono fatti salvi, comunque, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo.
Le aziende informeranno la RSU sulle date di scadenza dei contratti di appalto.

Art. 5 - Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori.
A)

1. Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica fanno riferimento ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in assenza di dette norme, dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists nella traduzione del testo in lingua inglese effettuata a cura dell'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali.
2. Potrà essere affidata ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle ASL di cui all'art. 14, legge n. 833/78, o ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e RLS (rappresentante per la sicurezza) la rilevazione dei fattori di nocività e insalubrità.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e RLS sono a carico dell'azienda.
Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
In condizione di normalità le rilevazioni avverranno di regola ad intervalli non superiori a 24 mesi dalle conclusioni della precedente rilevazione per le posizioni significative verificate con il RLS.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati di cui ai registri dei dati ambientali e biostatistici e degli infortuni, su richiesta del RLS, formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale. Al suddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici che hanno effettuato le rilevazioni.
3. I risultati delle rilevazioni ambientali - fermo restando quanto previsto dall'art. 2105 C.C. - saranno raccolti in un registro detto dei "Dati ambientali", istituito presso lo stabilimento, conservato dalla Direzione e a disposizione del RLS per consultazione.
4. Viene pure istituito un registro dei "Dati biostatistici" destinato a raccogliere le statistiche afferenti le assenze, per reparti di lavoro, dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale. Anche tale registro così come il registro aziendale degli infortuni di cui all'art. 403, DPR n. 547/55, sarà conservato a cura della Direzione aziendale e resterà a disposizione del RLS per consultazione.
5. I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate secondo le procedure e modalità previste dai commi precedenti del presente articolo, che individuano situazioni di particolare nocività. Degli eventuali accertamenti medici specifici, attuati a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali, sarà data notizia al RLS e per suo tramite alle RSU. Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico e/o ad Istituti o medici specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e RLS. Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o radiografici, questi saranno effettuati a carico dei competenti Istituti assicurativi e previdenziali.
6. Viene istituito il libretto personale sanitario e di rischio sul quale saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonché i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del comma 2, art. 5, legge 20.5.70 n. 300;
- visite d'idoneità fisica effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del comma 3, art. 5, legge 20.5.70 n. 300;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio.
7. Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle norme generali e ai regolamenti speciali che disciplinano tale materia, in particolare per quanto riguarda la fornitura dei mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, l'approvvigionamento dell'acqua potabile negli stabilimenti, l'istituzione di bagni e docce e l'installazione di spogliatoi.
8. Le aziende cureranno che nell'ambito delle unità produttive, ivi comprese le miniere e le cave, i lavoratori siano informati anche attraverso iniziative di carattere formativo e, se del caso, attraverso appositi supporti a stampa:
- sui rischi specifici cui sono esposti, sulle norme di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza;
- sui mezzi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

B)
1. I lavoratori in tutte le unità produttive all'atto della elezione della RSU eleggono, tra i componenti la RSU, il rappresentante per la sicurezza (RLS) di cui al D.lgs n. 626/94 nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti, le cui cave si trovano ubicate ad una distanza superiore a km. 20 dallo stabilimento, è eletto nell'ambito delle RSU apposito RLS tra i lavoratori della cava, in aggiunta e con proprie specifiche competenze e funzioni rispetto al RLS come sopra stabilito.
Il RLS rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza e salute secondo la disciplina del presente articolo ed è l'interlocutore della Direzione aziendale nell'esercizio delle proprie competenze, all'interno dello stabilimento e delle relative pertinenze.
Nella comunicazione scritta alla Direzione aziendale, di cui all'art. 14, comma 5 del presente contratto, verrà data indicazione espressa dei nominativi dei componenti la RSU eletti RLS.
2. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, comma 2, D.lgs. n. 626/94 nonché per la partecipazione ad iniziative formative concernenti la materia dell'igiene e della sicurezza del lavoro, attuate con gli strumenti e nelle forme di cui alla parte 11, pt. 2), Accordo interconfederale 22.6.95 (organi paritetici territoriali), le aziende metteranno a disposizione dei RLS un monte ore di permessi retribuiti pari a:
- 48 ore annue nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 88 ore annue nelle unità produttive da 101 a 200 dipendenti;
- 128 ore annue nelle unità produttive oltre 200 dipendenti.
I permessi debbono essere richiesti dai RLS di norma per iscritto e con un preavviso di 24 ore indicando, in caso di più rappresentanti, il/i nominativo/i del/i beneficiario/i. Il godimento dei permessi non deve pregiudicare l'andamento dell'attività produttiva.
Per l'espletamento dei compiti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 19, decreto legislativo citato, i RLS potranno disporre del tempo strettamente necessario per lo svolgimento dei compiti stessi senza pregiudizio né della retribuzione né dei permessi retribuiti come più sopra definiti e loro spettanti.
Detti permessi assorbono, fino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo. Oltre ai permessi retribuiti di cui sopra i RLS potranno avvalersi, per l'espletamento dei compiti loro affidati, anche dei permessi retribuiti spettanti alla RSU. In tal caso la richiesta per la fruizione dei relativi permessi sarà effettuata dalla RSU secondo le modalità fissate per i permessi spettanti alla RSU e di cui all'art. 14 del presente contratto indicando il/i nominativo/i del/i beneficiario/i.
3. Il RLS ha le competenze e svolge i compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94 e in particolare:
- presenzia alle rilevazioni ambientali nonché alla trascrizione dei risultati nei registri dei dati ambientali e biostatistici;
- è consultato sulle iniziative aziendali di informazione/ formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- è consultato sulle innovazioni tecnologiche che abbiano riflesso sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro e riceve informazioni sui mezzi e sulle procedure di prevenzione da adottare nel caso di impiego di una nuova sostanza che comporti potenziali rischi;
- riceve informazioni sulle procedure di prevenzione in caso di utilizzo nel ciclo produttivo di residui classificati come tossici e nocivi ai sensi della specifica normativa sulla materia;
- riceve informazioni sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al DPR n. 915/82;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- è consultato per la realizzazione di programmi di prevenzione e di sicurezza predisposti dall'azienda.
Per le visite ai luoghi di lavoro il RLS, contestualmente alla richiesta delle ore di permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale per la loro effettuazione unitamente al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ovvero ad addetto da questi incaricato, presente nell'unità produttiva. In presenza di situazioni di oggettiva gravità ed emergenza, fermo restando l'obbligo del preavviso alla Direzione aziendale, il RLS, in caso di dichiarato impedimento della stessa Direzione aziendale, potrà effettuare da solo la visita al luogo di lavoro interessato dall'emergenza.
Le visite avranno luogo compatibilmente con le esigenze produttive e nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge (es.: art. 339, DPR n. 547/55).

Le parti si danno atto che i diritti derivanti ai RLS dalla presente regolamentazione realizzano le finalità previste dall'art. 9, legge n. 300/70, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei punti A e B del presente articolo si fa riferimento all'Accordo interconfederale 22.6.95 e, per quanto riguarda la designazione e/o elezione del RLS, sempre che i lavoratori non abbiano ancora provveduto alla data d'entrata in vigore del presente CCNL, all'Accordo 22.11.95, punto 3, sottoscritto dalle parti stipulanti il presente CCNL.

C) Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono sull'opportunità di esaminare a livello nazionale, in occasione della informativa, l'andamento del fenomeno infortunistico nei settori coperti dal presente contratto, sulla base di dati raccolti dall'organizzazione imprenditoriale.
Allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili ai fini della prevenzione entro la fine di ciascun anno pari si terrà una sessione di informativa nazionale di settore sulla sicurezza nella quale saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l'organizzazione imprenditoriale raccoglierà ed elaborerà in forma aggregata, atte a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.
In occasione della 1a sessione della anzidetta informativa di settore sulla sicurezza le parti esamineranno la possibilità di estendere le rilevazioni di parte imprenditoriale, da portare al tavolo delle valutazioni congiunte, alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l'obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale potrà farsi carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.

Art. 8 - Tutele alle categorie dello svantaggio sociale.
Le parti, nella condivisa opportunità di interventi di legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione e aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che saranno introdotte per l'attuazione nell'ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.

Art. 9 - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati dalla Confederazione generale dell'industria italiana con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempre che questo non disponga diversamente, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.

Art. 13 - Relazioni aziendali e conflittualità.
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti, tenuto conto di quanto previsto dagli Accordi interconfederali 25.1.90 e 23.7.93, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui alla prima parte del contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle organizzazioni stipulanti.

Art. 14 - Rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
[…]
I componenti la RSU subentrano alla RSA e ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300/70 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
La RSU e le OO.SS. di categoria dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall'Accordo interconfederale 23.7.93 e per CCNL.
[…]

Art. 15 - Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per la trattazione di materie d'interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute fuori dell'orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione (ex premio di produzione compreso(1)), durante l'orario di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Restano salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.
[…]

Art. 17 - Affissioni.
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25, legge 20.5.70 n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Disciplina comune
Art. 22 - Assunzione delle donne e dei fanciulli.

Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23 - Visita medica.
È in facoltà dell'azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica, secondo quanto disposto dall'art. 5, legge 20.5.70 n. 300 e dagli artt. 16 e 17, D.lgs. 19.9.94 n. 626.

Art. 24 - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge, salvo quanto disposto nei commi seguenti:

D) Formazione.
L'impegno formativo dell'apprendista, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, legge 24.6.97 n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna ed è graduato in relazione al possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere con le seguenti modalità:

titolo di studioore di formazione
scuola dell'obbligo120 ore medie annue retribuite
titolo d'istruzione post-obbligo o attestato di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire100 ore medie annue retribuite
titolo d'istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale  idonei rispetto al profilo professionale da conseguire60 ore medie annue retribuite


Dichiarazione a verbale.
Al fine di assicurare la necessaria armonizzazione tra la disciplina contrattuale e la normativa sull'apprendistato con particolare riferimento alle norme previste dalla legge 24.6.97 n. 196, le parti convengono di istituire una specifica Commissione paritetica per individuare anche i contenuti della formazione alla luce della più recente normativa emanata in materia.

Art. 25 - Contratto di lavoro a tempo determinato.
L'assunzione del lavoratore può essere fatta anche con prefissione di termine in base alle norme e alle condizioni di trattamento previste dalla legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni.
[…]
L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi sopra indicate, procederà all'assunzione con contratto a termine previa comunicazione alla RSU relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause e alle lavorazioni e/o reparti interessati.

Art. 27 - Lavoro temporaneo.
[…]
Le RSU saranno informate preventivamente sul numero e sui motivi del ricorso ad assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza, le predette informazioni potranno essere rese entro i successivi 5 giorni.

Art. 28 - Classificazione del personale.
Norma transitoria.

Commissione tecnica paritetica per l'inquadramento del personale.
Entro il 31.10.99 sarà insediata una Commissione tecnica per l'inquadramento del personale, pariteticamente composta da n. 6 rappresentanti designati dalla stessa Federmaco e da n. 6 rappresentanti delle OO.SS.
La Commissione procederà a raccogliere tutti gli elementi di conoscenza utili per svolgere la propria attività che è finalizzata a progettare una proposta di riforma dell'attuale struttura dell'inquadramento adottando criteri di rispondenza all'evoluzione dei processi organizzativi e produttivi e alla correlativa specifica professionalità del personale, con particolare riguardo alle mansioni polivalenti, alla responsabilità e autonomia delle singole posizioni di lavoro.
[…]
Le parti provvederanno, in occasione del rinnovo contrattuale per il quadriennio successivo, a esaminare il rapporto della Commissione e a negoziare soluzioni sia sui contenuti del progettato assetto classificatorio sia sul ridisegno della scala parametrale, nel rispetto delle compatibilità economiche afferenti il rinnovando contratto.
Dichiarazione a verbale.
Le parti anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione - riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori anche al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sull'opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale anche attraverso collegamenti con le scuole e istituti professionali esistenti.

Art. 32 - Orario di lavoro.
1) Orario di lavoro settimanale.

La durata massima dell'orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legislazione vigente con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal RDL 15.3.23 n. 692 e dal relativo regolamento.
La durata massima dell'orario normale contrattuale è di 40 ore
settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui sopra.
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'azienda di far usufruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con la RSU.
Per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale s'intendono mediamente realizzate nell'arco di 5 settimane.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.
Al di là dei limiti previsti dal precedente comma, l'eventuale ricorso ai casi di lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la RSU.
Entro i limiti consentiti dalla legge e dalle norme di cui sopra, il lavoratore non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Non è riconosciuto, né compensato, il lavoro straordinario, festivo e notturno eseguito senza la preventiva disposizione dell'azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini d'età inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
L'azienda fornirà mensilmente alla RSU il numero globale delle ore straordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni.
[…]

2) Flessibilità.
Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario e s'impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con l'osservanza delle norme suddette.
A fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alla necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e dell'energia, l'azienda potrà disporre prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica. Le modalità di attuazione verranno esaminate con la RSU.
Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle macchine che, eccezionalmente, in base ad oggettive necessità tecnico-produttive devono effettuarsi oltre l'orario normale di lavoro, è data facoltà all'azienda di superare l'orario contrattuale settimanale, nel rispetto delle norme di legge. Per tali lavori l'azienda farà periodiche comunicazioni alla RSU.

Art. 33 - Lavoro a turni.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
[…]
Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici d'anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione […]
Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all'art. 32 (Ore di lavoro).
La prestazione di lavoro a turno notturno coincidente con l'applicazione dell'ora legale (sia l'entrata in vigore che la cessazione) sarà compensata per le ore di attività effettivamente prestate.
I lavoratori turnisti, addetti a lavori di ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto di lavoro se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio fermo restando l'impegno dell'azienda a reperire il sostituto nel più breve tempo possibile. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno, fermo restando per gli impiegati quanto previsto al comma 9, lett. a) del presente articolo.
I lavoratori interessati devono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo […] l'azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro.
Il giorno compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Nel caso di sostituzioni temporanee e occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.

Art. 34 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi.
[…]
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nella sede di lavoro o nelle immediate adiacenze, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere e 60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione Nord e Centro-Sud, rispettivamente del 6.12.45 e del 23.5.46.
[…]

Art. 35 - Interruzioni di lavoro e recuperi.
[…]
È ammesso il recupero a regime normale dei periodi d'interruzione del lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di 1 ora al giorno, sempre che sì effettui entro il termine di 30 giorni immediatamente successivi all'avvenuta interruzione.

Art. 44 - Giorni festivi.
[…]
Per il lavoratore a turno prefissato, per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere stabilito in un altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre il giorno stabilito per il riposo compensativo viene considerato giorno festivo.
[…]

Art. 53 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
Anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l'infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori dallo stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato, superati i periodi di conservazione del posto sopra previsti, non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini del l'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
Nel caso in cui ciò non sia possibile è lasciata facoltà al lavoratore di richiedere un periodo di aspettativa non superiore a 1 anno.
Superato il suddetto periodo massimo di tempo, è in facoltà di ambo le parti di risolvere il rapporto di lavoro.
[…]

Art. 55 - Gravidanza e puerperio.
Per quanto attiene alla tutela fisica e al trattamento economico delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 26.8.50 n. 860 e successive modifiche (legge 30.12.71 n. 1204, DPR 25.11.76 n. 1026, legge 9.12.77 n. 903).

Art. 56 - Trasferimenti.
Nota a verbale.
I trasferimenti adottati dalla Direzione aziendale saranno tempestivamente comunicati alla RSU.

Art. 61 - Norme comportamentali.
Oltre che al presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano limitazione dei diritti derivanti dal contratto stesso e dalle norme legislative in vigore.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio o altro mezzo,
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) non abbandonare il posto di lavoro o sospendere il lavoro senza giustificato motivo;
3) dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli secondo le istruzioni impartite dai superiori;
4) avere cura e non danneggiare il materiale di lavorazione, locali, mobili, macchinari, attrezzature, strumenti;
5) non presentarsi o trovarsi al lavoro in condizioni che possono risultare di pregiudizio per sé e/o per gli altri;
6) non danneggiare colposamente o mettere fuori opera dispositivi antinfortunistici;
[…]
9) attenersi alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni e non recare pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene o al normale andamento del lavoro.
[…]

Art. 63 - Licenziamento per mancanze.
L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità sostitutiva nei seguenti casi:
[…]
3) rissa all'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;
5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e l'incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;
[…]
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[…]
10) mancanze relative a doveri non specificatamente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamento volontario o per colpa grave e di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Disciplina speciale
Parte I - Soggetti destinatari della parte I della disciplina speciale

La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla 3a declaratoria dei gruppi C Super e C, dalla 2a declaratoria dei gruppi D ed E e dalla declaratoria del gruppo F.

Art. 67 - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
[…]
Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come sopra indicato sempre che l'azienda abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
[…]

Art. 69 - Cottimi.
Nel caso che l'azienda ravvisi l'opportunità di adottare il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, varranno le seguenti norme.
[…]
L'azienda comunicherà alla RSU i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo la procedura di cui agli ultimi 3 commi del presente articolo.
In caso d'introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al comma 4 potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'Azienda e la RSU.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al comma 4, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
Resta in facoltà della RSU di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
Ai lavoratori interessati al lavoro a cottimo dovranno essere comunicate per affissione, all'inizio dei lavori, le indicazioni del lavoro da eseguire […]
[…]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto al lavoratore sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, il lavoratore dovrà essere retribuito a cottimo.
[…]
L'azienda non potrà servirsi, nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni, di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l'azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione non risolta nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all'esame di un organo tecnico composto da un rappresentante di ciascuna delle OO.SS. interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo dalle organizzazioni stesse.
Tale organo ha la facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia ed emetterà la sua decisione entro il più breve tempo possibile.
Nel caso in cui l'organo tecnico non si costituisca entro il termine massimo di 1 mese o nel caso in cui una delle parti interessate non ritenga di adeguarsi alle sue decisioni, la controversia sarà devoluta alle Associazioni sindacali territoriali e successivamente, ove necessario, entro 15 giorni, alle Associazioni nazionali.

Art. 70 - Lavori pesanti e disagiati.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate.
A) Cemento e lavorazioni promiscue (cemento, calce, gesso e malte):
1. pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni: 9,60%
2. recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge: 17,85%
3. riparazioni all'interno di forni (non ad elevata temperatura): 6,90%
4. riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura: 15,10%
5. interventi eseguiti su ciminiere, ponti mobili, scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio: 5,50%
6. interventi all'interno di vasche, elevatori, mulini cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile, ecc.: 4,15%
7. stivaggio manuale di sacchi di cemento: 5,50%
8. operazione manuale di infilasacchi: 5,50%
9. montaggio di ponti ad altezza elevata, con canne innocenti e simili: 3,40%
10.interventi in reparti pompe-Cera o simili in caso di difettoso funzionamento che richieda l'intervento sul corpo macchina: 3,40%
11.lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio: 5,50%
12.trasporto clinker, in uscita dai forni, in galleria, in locali chiusi: 4,15%
13.manovra di tramogge dei silos in galleria per lo scarico del pietrame: 4,15%
14.interventi in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava: 6,85%
15. legge misure di correzione: 5,50%
16.manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto, che presenta le condizioni di cui al punto precedente: 5,50%
17.lavori di scarico (cavata) da forni verticali: 4,15%
18.lavori di disincrostazione degli scivoli dei forni Lepol e dei forni a sospensione di farina: 4,60%
19.lavori all'ingrassaggio e alla lubrificazione dei supporti e dei rulli di rotolamento dei forni: 3,40%
20.guardalinee di elettrodotti e di teleferiche: 5,50%
[…]

B) Calce, Gesso e Malte:
a)pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni: 8,15%
b)recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge: 12,85%
c)riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura: 4,75%
d)operazione manuale di infilasacchi: 4,75%
e)lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio: 4,05%
f)lavori in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava: 6,75%
g)trasporto del cotto in uscita dai forni in galleria locali chiusi: 3,40%
h)lavori in sottosuolo:
1)nel caso in cui tali lavori si effettuino in condizioni di particolare disagio, come soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, l'indennità è fissata in ragione del: 8,15%
2)nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopra descritte, l'indennità a partire dal 4,05% della paga base verrà fissata dalle Associazioni locali con l'intervento dell'Ispettorato del lavoro dal: 4,05% al massimo del: 8,15%
i)scarico (cavata) forni verticali non automatici: 3,40%
[…]

Art. 72 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita delle ferie.
[…]

Parte II - soggetti destinatari della parte II della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla 2a declaratoria dei gruppi B, C Super e C.

Art. 74 - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
[…]
Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come sopra indicato sempre che l'azienda abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
[…]

Art. 75 - Indennità varie.
Indennità di sottosuolo.
Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta un'indennità mensile […]

Lavori pesanti e disagiati.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:
a)riparazioni eseguite all'interno di caldaie in opera: 7,50%
b)riparazioni all'interno dei forni: 4,80%
c)sorveglianza all'insaccamento: 4,15%
d)interventi all'interno di vasche, fosse di elevatori, molini cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile, ecc. 3,45%
e)sorveglianza su ponti di altezza elevata, montati con canne innocenti e simili: 2,70%
f)riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carri ponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio: 4,15%
g)lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di areazioni per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione: 4,80%
[…]

Art. 78 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Se il lavoratore, per esigenze di servizio, non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per l'anno a cui si riferiscono, avrà diritto di usufruirne nell'anno successivo.
[…]

Parte III - Soggetti destinatari della parte III della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla declaratoria dei gruppi A Super e A e dalla 1a declaratoria dei gruppi B, C Super, C, D ed E.

Art. 84 - Indennità varie.
Indennità di sottosuolo.

Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta un'indennità mensile […]

Art. 87 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Se il lavoratore, per riconosciute esigenze di servizio, non è autorizzato ad usufruire interamente o in parte delle ferie nell'anno feriale a cui esse si riferiscono, ha diritto di usufruirne nell'anno successivo.
[…]