Tipologia: Accordo
Data firma: 25 febbraio 2019
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2021
Parti: Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub
Settori: Credito Assicurazioni, Imprese creditizie
Fonte: cnel

Sommario:


Verbale di accordo

Il 25 febbraio 2019, in Roma, Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub confermando la centralità dell'attuale sistema di relazioni sindacali inclusive e della costruttiva interlocuzione tra le Parti che contribuiscono alla definizione di uno scenario sostenibile, funzionale altresì al sostegno dell'economia del Paese da parte dell'industria bancaria;
riconoscendo, in tale prospettiva, la valenza, anche sociale, di un'efficace rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori, anche attraverso la funzione delle rappresentanze sindacali aziendali;
tenuto conto di quanto condiviso tra le Parti con i Verbali di accordo del 27 settembre 2018, del 27 dicembre 2018 e 28 gennaio 2019;
convengono di rinnovare l'Accordo 25 novembre 2015 in materia di libertà sindacali con le seguenti modifiche e/o integrazioni, fermo restando quanto non disciplinato dal presente Verbale di accordo;

Art. 1
L'art. 2 (Decorrenze e scadenza) è modificato come segue:
1. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2019, salvo quanto previsto in singole norme, scadrà il 31 dicembre 2021 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per tre anni e così successivamente di triennio in triennio, qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Art. 2
L'art. 4 (Criteri di determinazione dei permessi retribuiti a cedola) è modificato come segue:
Omissis

3. A far tempo dal 1° gennaio 2019, il monte ore annuale di permessi retribuiti a cedola viene attribuito secondo i seguenti criteri:
- una dotazione di 7 ore e 17 minuti annui per ciascun iscritto, per le organizzazioni sindacali firmatarie che abbiano una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori iscritti, rilevata ai sensi del comma 2.
Omissis

Art. 3
L'art. 12 (Obblighi di comunicazione) è modificato come segue:
1. Ai fini di quanto previsto dalla presente disciplina entro il mese di dicembre dell'anno precedente quello di pertinenza la segreteria nazionale di ciascuna organizzazione sindacale destinataria dell'accordo medesimo provvede ad inviare via file, secondo le modalità concordate nel Programma E-cedole, all'Abi l'elenco completo dei nominativi che rivestono le cariche di cui all'art. 4, indicando - per ciascun nominativo - la carica rivestita, la piazza di lavoro e l'impresa presso la quale presta servizio. A far tempo dal 1° gennaio 2019, il numero di dirigenti sindacali che possono rivestire le cariche di cui all'art. 4 non può essere superiore per ciascuna organizzazione sindacale a:
- fino a 14.000 iscritti, 6,5% degli stessi;
- da 14.001 a 50.000 iscritti, 4,7% degli stessi;
- oltre 50.000 iscritti, 4,2% degli stessi.
Omissis

Art. 4
All'art. 19 (Distacchi dei Segretari degli organi di coordinamento) la tabella di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente:

DISTACCHI A TEMPO PIENO DEI SEGRETARI DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO PER CIASCUN GRUPPO

Numero dipendenti del gruppo

LIVELLI DI RAPPRESENTATIVITÀ

3-5%

oltre 5% e fino al 10%

oltre il 10%

da 3.500 a 7.000

0

0   1

1   2

da 7.001 a 10.000

0

1   2

2   3

da 10.001 a 20.000

0

2   3

3   4

da 20.001 a 35.000

1

2   3

4   5

oltre 35.000

1

2   3

5   6


Art. 5
L'art. 25 (Delegazioni sindacali a livello di gruppo bancario - Composizione) è modificato come segue:
1. Ai sensi dell'art. 21 del CCNL 31 marzo 2015, la delegazione sindacale ad hoc è costituita da un numero massimo di dirigenti sindacali dipendenti da imprese facenti parte del gruppo bancario che si determina in ragione di 8 componenti moltiplicati per il numero di organizzazioni sindacali che abbiano costituito, ciascuna, almeno 1 organo di coordinamento presso aziende del gruppo.
Omissis

Art. 6
All'art. 27 (Assemblee in orario di sportello), punto 2 delle Note a Verbale è inserito infine il seguente periodo:
Resta fermo che ai fini del quantitativo annuo di ore per le assemblee del personale è imputato il tempo correlato alla partecipazione alle assemblee stesse, tenuto conto dell'orario di indizione.

Art. 7
All'art. 29 (Assemblee nelle unità produttive di minori dimensioni) nel comma 3 è inserito infine il seguente periodo:
Al fine di favorire la generale partecipazione dei lavoratori alle assemblee aventi ad oggetto gli accordi di rinnovo dei ceni e del contratto di secondo livello di cui all'art. 28 del CCNL 31 marzo 2015, l'operatività degli sportelli si considera assicurata con l'apertura degli stessi nell'orario antimeridiano.

Art. 8
In calce all'Accordo 25 novembre 2015 è inserito il seguente Impegno delle Parti:
Le Parti si impegnano a istituire un Osservatorio nazionale paritetico che - tenendo conto della valenza, anche sociale, di un'efficace rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori - approfondisca gli eventuali effetti sull'attività sindacale disciplinata dal presente accordo derivanti dalla diffusione di nuove tecnologie e dalle trasformazioni che la digitalizzazione sta determinando nell'organizzazione del lavoro, nonché approfondisca il tema della rappresentanza e della costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali in relazione alle variazioni del dimensionamento delle reti fisiche delle imprese e dell'organizzazione del lavoro.

Art. 9
Le Parti si impegnano a redigere entro il 30 giugno 2019 il testo coordinato della disciplina di settore in materia di libertà sindacali.
Il presente accordo verrà allegato al prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro di cui costituirà parte integrante.