Cassazione Penale, Sez. 4, 17 aprile 2019, n. 16598 - Caduta dall'alto. La sottovalutazione sistematica dei rischi è un chiaro sintomo di scelte imprenditoriali volte ad ottenere risparmi sui costi a dispetto degli obblighi di sicurezza


 

 

"In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio, devono essere riferiti alla condotta e non all'evento". (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26111501) e ciò, perché, non rispondono all'interesse dell'ente, o non procurano allo stesso un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di norme antinfortunistiche.

Si tratta di premesse che la sentenza ha tenuto ben presenti e sulla base delle quali ha valutato la sussistenza dell'interesse perseguito dalla politica assunta dalla società in materia di sicurezza, sottolineando la non occasionalità dell'omissione di tutele, posto che non solo non era stata collocata la rete anticaduta, ma erano mancati sinanco presidi individuali idonei, tanto che anche le cinture di sicurezza si erano dimostrate inadeguate (senza il doppio cordino) e che, anziché predisporre camminamenti con tavole ponte, era stata utilizzata una sola tavola per tutta la copertura, dalla quale, poi, era caduta la persona offesa.
La sottovalutazione sistematica dei rischi -come precisato dalla giurisprudenza di legittimità- va considerata chiaro sintomo di scelte imprenditoriali volte ad ottenere risparmi sui costi a dispetto degli obblighi di sicurezza gravanti sull'imprenditore a tutela della salute dei lavoratori.
A quanto premesso -ed efficacemente argomentato dalla Corte territoriale- può aggiungersi che il 'risparmio' si consegue anche riducendo i tempi di lavorazione e non solo gli investimenti per l'acquisto di strumenti cautelativi o per lo svolgimento di corsi di formazione dei dipendenti.


 

 

Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 24/01/2019

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 19 giugno 2017 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza con cui , presidente del consiglio di amministrazione della T.T. s.r.l., è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 590, commi 2^ e 3^ cod. pen., per avere colposamente cagionato, con imprudenza, negligenza ed imperizia ed in violazione delle norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui agli artt. 111 lett. a) e 115 D.lgs. 81/2008, lesioni personali gravi ad U.C. che operando in quota, in assenza di dispositivi protezione individuali collettivi, dopo essersi sganciato dalla linea vita, scivolava sulla tavola in legno predisposta per il camminamento e, sfondando una lastra in fibrocemento, precipitava da un'altezza di circa cinque metri. La sentenza ha altresì confermato la responsabilità della T.T. s.r.l., (ora in liquidazione) in persona del suo legale rappresentante, in ordine all'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies d.lgs. 231/2001, per avere reso possibile, nel suo interesse, la commissione del delitto da parte di T.T., nell'interesse della società, per la mancata adozione di un modello organizzativo relativo alle modalità di esecuzione di operazioni sulle coperture di capannoni industriali, il che comportava una diminuzione dei tempi di intervento ed evitava investimenti relativi alla predisposizione di idonee attrezzature di sicurezza.
2. Il fatto, per quanto non contestato, può essere descritto come segue:
in data 24 settembre 2010 U.C., operaio della T.T. s.r.l., impiegato nella rimozione di lastre in eternit sulla copertura di un capannone industriale, sganciandosi dalla linea vita, muovendosi sulla tavola di legno che costituiva il camminamento, scivolava e calpestando una lastra non portante in vetrocemento la rompeva, così precipitando al suolo, in assenza del posizionamento della rete di protezione anticaduta.
3. La sentenza, ricostruendo la vicenda, ha affermato la colpevolezza di T.T., nella sua veste datore di lavoro e redattore del piano operativo per la sicurezza, direttore tecnico e capo cantiere, osservando che il medesimo nel piano di lavoro aveva previsto la necessità di predisporre, a tutela degli operai che lavoravano sul tetto del capannone, la rete di protezione, non effettivamente posizionata e che nello stesso piano di lavoro, secondo quando evidenziato dal tecnico Spisal, non solo era stata indicata la presenza di una soletta portante, mentre quella ove operava U.C. non lo era, ma erano altresì previsti camminamenti con tavole da ponte, sebbene, al momento dell'infortunio, fosse presente sulla copertura un'unica asse in legno di modeste dimensioni, collocata a ridosso del lato inferiore del tetto, vicino al punto di caduta del lavoratore infortunato, ma lontana dalla scala che serviva per accedere alla copertura. Inoltre, la cintura da agganciare alla linea vita, consegnata al U.C., non era dotata del doppio cordino necessario a consentire il passaggio da un anello all'altro della linea vita, che doveva assicurare il collegamento costante con il presidio ed era pertanto inidonea a fornire valido strumento di protezione individuale. Ancora, priva di riscontro era risultata la difesa dell'Imputato, il quale aveva sostenuto l'impossibilità oggettiva di provvedere all'allestimento della rete di protezione, per installare la quale era necessario uno spazio sottostante libero di almeno tre metri, mentre al di sotto della zona ove si operava, vi erano bobine, carrelli elevatori e macchinari che ne impedivano la collocazione. D'altra parte, del tutto smentita in giudizio, in primo luogo dalla parte offesa, era stata la versione dell'imputato, avvalorata solo dai testi dal medesimo indicati, secondo cui il U.C., sganciatosi dalla linea vita avrebbe fatto un 'salto' dalla falda alla lastra, dalla quale era caduto. Con riferimento alla violazione amministrativa addebitata alla società T.T. s.r.l. in liquidazione la sentenza ha affermato che le carenze delle misure di prevenzioni individuali e collettive riscontrate sono state il frutto di una scelta societaria per risparmiare sui costi della sicurezza, come risulta dal fatto che le violazioni non sono state mere sottovalutazioni dell'importanza di singole misura. Infine, ha ritenuto non sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 12 comma 2 lett. b) d.lgs. 231/2001, per genericità del modello organizzativo prodotto, in quanto contenente solo misure già previste dalla legge.
4. Avverso la sentenza della Corte di appello propongono ricorso, a mezzo del loro difensore, T.T. e la T.T. s.r.l., in liquidazione, formulando cinque distinti motivi.
5. Con la prima doglianza i ricorrenti fanno valere, ex art. 606, primo comma, lett.re b) ed e) la violazione della legge penale, in relazione agli artt. 40, 41 e 43 cod. pen. il vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata omesso di considerare che il comportamento tenuto dal lavoratore, di per sé solo, esclude il nesso causale fra la condotta addebitata al datore di lavoro e l'evento, posto che il U.C. si sganciò volontariamente dalla linea vita -come da lui stesso riconosciuto e come riportato dalla Corte territoriale- comportamento questo del tutto imprevedibile, per di più da un lavoratore esperto, perfettamente consapevole dei rischi di cadute dall'alto, adeguatamente formato e che svolgeva quell'attività da diversi giorni. L'atto autonomamente posto in essere dal U.C., contrario alle prescrizioni impartite ed al disposto dell'art. 20 d.lgs. 81/2008, del tutto incongruo va considerato, pertanto, interruttivo del nesso causale. 
6. Con il secondo motivo si lamentano ex art. 606, comma 1A lett.re b) ed e) dell'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 40 3 43 cod. pen. e del vizio di motivazione, per avere la Corte disatteso le risultanze istruttorie da cui emergeva che i dispositivi di protezione collettiva -ed in particolare le reti anticaduta- non potevano essere collocati nel punto in cui è avvenuto l'infortunio, essendo presenti al di sotto alcuni oggetti non movimentabili, la cui presenza non consentiva il posizionamento, tenuto conto dello spazio verticale necessario per l'installazione, pari a tre metri. Dunque, la concreta impossibilità di provvedere e la contestuale dotazione di presidi individuali idonei ad evitare il rischio di caduta avrebbero dovuto condurre all'esclusione della responsabilità colposa del T.T., non potendo rimproverarsi al medesimo la mancata adozione di cautele che non potevano oggettivamente essere adottate.
7. Con il terzo motivo, espressamente riferito alla responsabilità dell'ente, ci si duole ex art. 606, comma 1A lett. b) della violazione di legge in relazione agli artt. 5, 25 septies e 69 d. lgs. 231/2001, per avere la Corte ritenuto sussistente il reato presupposto e conseguentemente confermato la condanna di cui alla sentenza di prima cura.
8. Con il quarto motivo, la T.T. s.r.l. in liquidazione, lamenta e duole ex art. 606, comma 1A lett.re b) ed e) il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione. Sottolinea che la Corte -disattendendo le richieste della difesa ed anche quelle del Procuratore generale che aveva concluso per l'esclusione della responsabilità dell'ente- ha ritenuto che la mancata installazione della rete anticaduta sia derivata dalla scelta di perseguire un risparmio di spesa, senza tenere in considerazione che le reti erano state installate ovunque nel cantiere e che solo l'impossibilità fisica di provvedervi aveva causato la mancata collocazione della rete sotto la copertura del capannone ove si era verificata la caduta. Nessuna politica di impresa, rivolta ad evitare spese sulla scurezza, poteva ravvisarsi nel comportamento della società.
9. Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata ex art. 606, comma 1A lett.re b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 6 e 12 d.lgs. 231/2001, non avendo la Corte territoriale, nel negare l'attenuante di cui all'art. 12 cit., indicato le misure idonee a colmare la genericità del modello organizzativo adottato dall'azienda.
10. Concludono chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi sono inammissibili. 
2. Le doglianze proposte dall'imputato T.T., possono essere trattate unitamente in quanto strettamente connesse. Entrambe ineriscono, infatti, all'esorbitanza del comportamento del lavoratore, il quale, contravvenendo alle prescrizioni impartite dal datore di lavoro, ponendo in essere un comportamento estemporaneo ed imprevedibile si è sganciato dalla linea vita, camminando liberamente su una copertura, di cui conosceva bene la fragilità, non solo perché era dotato di patentino per la rimozione dell'amianto, ma perché svolgeva da diversi giorni il medesimo lavoro su altre coperture dello stesso impianto. Dunque, un simile comportamento rivestiva i caratteri dell'imprevedibilità per il datore di lavoro, tanto più che era rimasto privo di spiegazione e che, per altro verso, non poteva essere evitato mediante l'adozione di misure diverse di natura collettiva, stante l'impossibilità di collocare efficacemente una rete anticaduta, per la presenza di materiali non amovibili, posti al di sotto della copertura ad una distanza che ne rendeva impossibile il valido utilizzo.
3. Ora, le censure mosse dall'imputato - sottese al ricorso della società - senza porre in dubbio l'evento per come realizzatosi, si concentrano sulla definizione della sfera di governo del datore di lavoro in relazione alle mansioni affidate al lavoratore ed al rischio prevedibilmente connesso con quelle. Si afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il governo del rischio del datore di lavoro non si estende alla condotta esorbitante a quella affidata con le direttive organizzative e quindi non possa 'coprire' anche i comportamenti espressamente interdetti al lavoratore. Il che significa che se il lavoratore, come in questo caso, sceglie deliberatamente di contravvenire alle istruzioni ricevute e di svolgere il lavoro che gli è stato affidato con modalità diverse da quelle stabilite il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile del mancato governo del rischio di un'operazione non consentita, dovendo ritenersi 'abnorme' la condotta del lavoratore che pone in essere l'attività vietata.
4. La sentenza, tuttavia, pone la ricostruzione su un piano diverso, sostenendo che, diversamente dalle allegazioni dell'imputato e della società, non fosse affatto impossibile collocare la rete di protezione che avrebbe consentito di evitare le gravi conseguenze della caduta, in quanto come riferito dal tecnico Sprisal, la rete fu posata dopo l'infortunio, non potendo il lavoro altrimenti essere proseguito, a dimostrazione che ciò era possibile sin da prima. D'altro canto, le fotografie scattate dal tecnico proprio il giorno dell'infortunio dimostravano uno stato dei luoghi privo di materiali ingombranti che avrebbero impedito l'efficace installazione della rete, essendovi bobine e carrelli elevatori di altezza modesta e non tale ostacolare la predisposizione delle cautela collettiva. 
5. Ora, così descritti i fatti ed i luoghi, la doglianza proposta finisce per coincidere con una critica meramente valutativa, rivolta a dare una diversa lettura del materiale probatorio raccolto, che, peraltro, viene parzialmente ignorato dai ricorrenti, non essendo contrapposto alla rappresentazione posta a fondamento della decisione, alcun elemento idoneo a demolirne il contenuto, in particolare con riferimento al posizionamento dei materiali ed al loro effettivo ingombro, che viene semplicemente affermato, senza individuare argomenti capaci di smentire quanto rappresentato dalla decisione, a mezzo di precisi riferimenti alle dichiarazioni testimoniali e tecniche.
6. Il vaglio richiesto, nondimeno, esula dai limiti del sindacato di questa Corte essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (per tutte Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).
7. D'altro canto, in ordine alla rilevabilità del vizio di motivazione sulla prova questa Sezione ha osservato, in molteplici occasioni che "in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di ' valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Sicché "in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il solo vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice" (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 24363601; conformi: Sez. 2, Sentenza n.
47035 del 03/10/2013 Ud. (dep. 26/11/2013) Rv. 257499; Sez. 4, Sentenza n. 5615 del 13/11/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 258432; Sez. 4, Sentenza n. 4060 del 12/12/2013 Ud. (dep. 29/01/2014) Rv. 258438; Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017) Rv. 269217). 
8. Ebbene nessuno dei vizi di illogicità e contraddittorietà denunciati soddisfa i requisiti appena precisati. Non solo nell'ipotesi di specie si versa in un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", ma le prove esaminate dal giudice di secondo grado, che affronta tutti gli specifici motivi di impugnazione introdotti dall'imputato sull'accertamento del fatto, sono i medesimi presi in considerazione dal primo giudice.
9. Siffatte osservazioni consentono di ritenere manifestamente infondato il terzo motivo di gravame, proposto nell'interesse esclusivo della società, con cui ci si limita a richiamare quale presupposto dell'accoglimento, i due precedenti motivi relativi all'insussistenza della responsabilità di T.T..
10. Il quarto motivo di ricorso, anche'esso riferito alla (ndr: responsabilità) dell'ente affronta la questione della sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 5 d.lgs. 231/2001, sostenendo che la sentenza impugnata omette di indicare in che cosa sarebbe consistito il 'risparmio' conseguito dalla società, non provvedendo a collocare la rete sotto la falda ove si è prodotto l'infortunio. La Corte, infatti, non avrebbe tenuto in considerazione che le reti erano state utilizzate per lo svolgimento dei lavori in altre parti del medesimo capannone e che quindi erano a disposizione, non essendo state posizionate in quel luogo, solo perché ciò non era possibile. Nessun vantaggio o interesse può, dunque, dirsi perseguito dalla T.T. s.r.l., anche perché la società aveva a disposizione gli strumenti di protezione collettivi, non utilizzabili in quel frangente, ed aveva fornito ai lavoratori quelli individuali, peraltro curando l'informazione, la formazione e l'addestramento dei dipendenti.
11. Occorre ricordare che questa Sezione ha precisato il contenuto del richiamo normativo ai concetti di interesse e vantaggio, chiarendo che si tratta di concetti "giuridicamente diversi, che possono essere alternativamente presenti, sì da giustificare comunque la responsabilità dell'ente, come reso palese dall'uso della congiunzione "o" da parte del legislatore nell'art. 5 d.lgs. 231/2001, e come è desumibile, da un punto di vista sistematico, dall'art. 12, comma 1, lett. a), dello stesso decreto legislativo, laddove si prevede una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l'autore ha commesso il reato "nell'interesse proprio o di terzi" e "l'ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo", il che implica astrattamente che il reato può essere commesso nell'interesse dell'ente, senza procurargli in concreto alcun vantaggio (sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep. 21/1/2016 , Gastoldi ed altri). Con l'ulteriore precisazione che il concetto di interesse attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di vantaggio implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex post. Si è poi precisato, dopo aver affermato il carattere alternativo delle due ipotesi, che il requisito dell'interesse dell'ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa; pur non volendo- dunque- (quale opzione dolosa) il verificarsi dell'infortunio in danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre, invece, il requisito del vantaggio per l'ente quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, anche in questo caso, ovviamente, non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.". (Sez. 4, n. 31210 del 19/05/2016, dep. 20/07/2016). E'stato altresì chiarito che "In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio, devono essere riferiti alla condotta e non all'evento. (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26111501) e ciò, perché, non rispondono all'interesse dell'ente, o non procurano allo stesso un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di norme antinfortunistiche.
12. Si tratta di premesse che la sentenza ha tenuto ben presenti e sulla base delle quali ha valutato la sussistenza dell'interesse perseguito dalla politica assunta dalla società in materia di sicurezza, sottolineando la non occasionalità dell'omissione di tutele, posto che non solo non era stata collocata la rete anticaduta, ma erano mancati sinanco presidi individuali idonei, tanto che anche le cinture di sicurezza si erano dimostrate inadeguate (senza il doppio cordino) e che, anziché predisporre camminamenti con tavole ponte, era stata utilizzata una sola tavola per tutta la copertura, dalla quale, poi, era caduta la persona offesa.
13. La sottovalutazione sistematica dei rischi -come precisato dalla giurisprudenza di legittimità- va considerata chiaro sintomo di scelte imprenditoriali volte ad ottenere risparmi sui costi a dispetto degli obblighi di sicurezza gravanti sull'imprenditore a tutela della salute dei lavoratori.
14. A quanto premesso -ed efficacemente argomentato dalla Corte territoriale può aggiungersi che il 'risparmio' si consegue anche riducendo i tempi di lavorazione e non solo gli investimenti per l'acquisto di strumenti cautelativi o per lo svolgimento di corsi di formazione dei dipendenti. Sicché anche laddove i presidi collettivi ed individuali siano presenti e conformi alla normativa che ne regola le caratteristiche, anche laddove i lavoratori siano stati correttamente formati, ma poi le lavorazioni in concreto si svolgano senza prevedere l'applicazione ed il controllo dell'utilizzo degli strumenti in dotazione, al fine di conseguire il risultato di una riduzione dei tempi, si realizza quell'intento di far perseguire alla persona giuridica un'utilità, descritto dalla norma incriminatrice, come interesse.
La sentenza, dunque, non solo non mostra i vizi che le vengono addebitati, ma il suo tessuto argomentativo non è oggetto di effettivo confronto da parte del gravame, che si limita a ripetere le doglianze già proposte con l'appello, cui la sentenza qui impugnata ha fornito esauriente risposta.
15. Con riferimento all'ultimo motivo di gravame, relativo alla violazione del disposto degli artt. 6 e 12 d.lgs. 231/2001, non avendo la Corte territoriale, nel negare l'attenuante di cui all'art. 12 cit., indicato le misure idonee a colmare la genericità del modello organizzativo adottato dall'azienda, va rilevato, proprio come fa la Corte territoriale che la predisposizione delle sole misure previste dalla legge, al fine di colmare il modello organizzativo prodotto, non possono consentire l'applicazione dell'attenuante perché ciò dimostra che la mera adozione delle misure normativamente previste avrebbe consentito di evitare l'evento, il che non rappresenta l'attuazione di una volontà organizzativa specifica ed ulteriore, da adattare alla particolare natura del rischio verificatosi con l'infortunio.
16. I ricorsi debbono, dunque, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lire e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende
 

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/01/2019