Categoria: Normativa statale
Visite: 5468

Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
G.U. 18 aprile 2019, n. 92

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici;
Considerata l'urgente necessità di operare in termini di maggiore semplificazione ed accelerazione per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo, al contempo, i necessari parametri di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle relative procedure;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di semplificare le procedure di approvazione dei progetti al fine di pervenire al celere utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'esecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di far fronte ai problemi di coordinamento tra la disciplina del Codice dei contratti pubblici e le disposizioni normative in tema di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa delle imprese, nell'ottica di fornire adeguata tutela alle attività imprenditoriali in momentanea sofferenza, garantendo, al contempo, la salvaguardia degli interessi erariali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione per la realizzazione di interventi edilizi in zone sismiche, nell'ottica dello snellimento dei relativi iter tecnico-amministrativo, assicurando, comunque, i necessari presidi di pubblica incolumità;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a stabilire percorsi di accelerazione e di semplificazione procedurale per la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, prevedendo la nomina di Commissari straordinari cui conferire strumenti idonei per l'efficace ed efficiente esecuzione dei lavori;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la riqualificazione, il miglioramento e la messa in sicurezza della rete viaria siciliana, prevedendo la nomina di apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione e all'affidamento dei relativi interventi;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali di immediata cantierabilità da praticarsi presso i comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per il completamento del collegamento viario a scorrimento veloce, conosciuto come Strada Statale «Lioni-Grottaminarda»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di semplificare e velocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi di rigenerazione del tessuto edificatorio nelle aree urbane per consentire l'urgente ripresa dell'attività del settore, nevralgico e trainante per lo sviluppo del Paese;
Considerata la necessità e l'urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni della provincia di Catania e nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, colpiti dagli eventi sismici;
Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire l'accelerazione del processo di ricostruzione nelle regioni dell'Italia centrale, gravemente colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017;
Ritenuto necessario mantenere il presidio militare a tutela della zona rossa, nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno;
Ritenuto necessario costituire uno specifico sistema di allarme pubblico nazionale, volto alla tutela della vita umana, tramite servizi mobili di comunicazione, rivolto agli utenti interessati da gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 20 marzo 2019 e del 18 aprile 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali, per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;
 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Capo I
Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana

Art. 1
Modifiche al codice dei contratti pubblici

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23:
1) al comma 3, primo periodo, le parole "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.";
3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.";
4) al comma 6, le parole "di studi preliminari sull'impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica" e le parole "le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti "la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale";
5) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
"11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.";
b) all'articolo 24:
1) al comma 2, le parole "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies," e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
2) al comma 7, primo periodo, le parole "o delle concessioni di lavori pubblici" sono soppresse, al secondo periodo, le parole ", concessioni di lavori pubblici" sono soppresse ed, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.";
c) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
d) all'articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice definisce", sono sostituite dalle seguenti "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, è definita" , al secondo periodo, le parole "Con le medesime linee guida" sono sostituite dalle seguenti "Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies," e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
e) all'articolo 35:
1) al comma 9, lettera a), la parola "contemporaneamente" è soppressa;
2) al comma 10, lettera a), la parola "contemporaneamente" è soppressa;
3) al comma 18, le parole "dei lavori", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "della prestazione";
f) all'articolo 36:
1) al comma 2, lettera b), le parole "e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori" sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori";
2) al comma 2, la lettera c) è abrogata;
3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.";
4) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.";
5) il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:
"6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.";
6) al comma 7, primo periodo, le parole "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle", al secondo periodo, le parole "Nelle predette linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "Nel predetto regolamento", le parole "nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale" sono soppresse, e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
7) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.";
g) all'articolo 37, comma 4, la parola "procede" è sostituita dalle seguenti: "può procedere direttamente e autonomamente oppure";
h) all'articolo 47:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.";
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.";
i) all'articolo 59:
1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.";
2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: "1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.";
l) all'articolo 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.";
m) all'articolo 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.";
n) all'articolo 80:
1) al comma 1, le parole "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;
2) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";
3) al comma 3, primo periodo, le parole "in caso di società con meno di quattro soci" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro" e, al secondo periodo, dopo le parole "quando è intervenuta la riabilitazione" sono inserite le seguenti: "ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale";
4) al comma 4, il quinto periodo, è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.";
5) al comma 5, alinea, le parole "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse e la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;";
6) il comma 10 è sostituito dai seguenti: "10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.";
o) all'articolo 83, comma 2, secondo periodo, le parole "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,", e, al terzo periodo, le parole: "di dette linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "di detto regolamento";
p) all'articolo 84:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
"L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.";
2) al comma 2, primo periodo, le parole "L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresì," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono, altresì, individuati";
3) al comma 4, lettera b), le parole "al decennio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai quindici anni antecedenti";
4) al comma 6, quarto periodo, le parole "nelle linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
5) al comma 8, primo periodo, le parole "Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano", sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina" e al secondo periodo, le parole "Le linee guida disciplinano" sono sostituite dalle seguenti: "Sono disciplinati";
6) al comma 10, primo periodo, le parole "delle linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
7) al comma 11, le parole "nelle linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
q) all'articolo 86, comma 5-bis, le parole "dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.";
r) all'articolo 89, comma 11, terzo periodo, le parole "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
s) all'articolo 95:
1) al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
"b-bis). I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.";
2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
3) al comma 10-bis, il secondo periodo è soppresso;
4) il comma 15 è sostituito dal seguente: "15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.".
t) all'articolo 97:
1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettere a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.";
2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.";
3) al comma 3-bis, le parole "Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato";
4) al comma 8, primo periodo, le parole "alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere", sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede", dopo le parole "individuata ai sensi del comma 2", sono inserite le seguenti: "e commi 2-bis e 2-ter.", e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.";
u) all'articolo 102, comma 8, primo periodo, le parole "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
v) all'articolo 105:
1) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
"Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.";
2) al comma 4, la lettera a) è abrogata;
3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";
4) al comma 4, la lettera d) è abrogata;
5) il comma 6 è abrogato;
6) al comma 13, la lettera a), è abrogata e alla lettera c) le parole "e se la natura del contratto lo consente" sono soppresse;
z) all'articolo 111:
1) al comma 1, primo periodo, le parole "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate";
2) al comma 2, secondo periodo, le parole "Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuati" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole "per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,";
bb) all'articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.";
cc) all'articolo 146, comma 4, primo periodo, le parole "Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies," e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
dd) all'articolo 174:
1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.";
ee) all'articolo 177, comma 2, primo periodo, le parole "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019";
ff) all'articolo 183, dopo il comma 17, è inserito il seguente:
"17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.";
gg) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;
hh) all'articolo 197:
1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.";
2) il comma 3 è abrogato;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.";
ii) all'articolo 199:
1) al comma 2, primo periodo, le parole "alla SOA" sono sostituite dalle seguenti: "all'amministrazione";
2) al comma 4, primo periodo, le parole "del decreto di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies" e il secondo periodo è soppresso;
ll) all'articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";
mm) all'articolo 216:
1) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: "1-ter. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del cinquanta per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.";
2) al comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
3) al comma 4-bis, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.";
4) al comma 14, primo periodo, le parole "delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";
5) al comma 27-bis, primo periodo, le parole "delle linee guida di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies".
6) il comma 27-sexies è sostituito dal seguente:
"27-sexies. Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.";
7) dopo il comma 27-septies, è aggiunto il seguente:
"27-octies. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.".
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
4. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 5, primo periodo, le parole "Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'impugnazione";
c) al comma 7, primo periodo, le parole "Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti: "I nuovi";
d) al comma 9, le parole "Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza" sono soppresse;
e) al comma 11, primo periodo, le parole "Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10".
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
 

Art. 2
Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'articolo 110 è sostituito dal seguente:
"Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, si applicano le disposizioni dell'articolo 372 del predetto decreto.
4. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 104, settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
b) all'articolo 186-bis:
1) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.";
2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.".
 

Art. 3
Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 65:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.";
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.";
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.";
4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:";
5) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.";
6) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente: "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.";
b) all'articolo 67, il comma 8-bis, è sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.";
c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.";
d) dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:
"Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.
4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di al comma 1, lettera b) o lettera c).
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.".
 

Art. 4
Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali

1. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonché per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
4. I Commissari straordinari operano in raccordo con la Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche, e trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.
5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario può avvalersi di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.
7. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono da intendersi conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013 e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non più dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono mantenute nel conto del bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi, e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al precedente periodo sono individuate le modalità e i termini di accesso al finanziamento del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle modalità e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la Regione Campania provvede al completamento delle attività relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle occorrenti attività di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento. La Regione Campania può affidare eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce "Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalità ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
 

Art. 5
Norme in materia di rigenerazione urbana

1. Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione:
a) all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole "possono prevedere" sono sostituite dalla seguente: "introducono"; e le parole "e possono dettare" sono sostituite dalla seguente: "nonché";
b) all'articolo 2-bis dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.».
 

Capo II
Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea

Art. 6
Ambito di applicazione e Commissari straordinari

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati "eventi".
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021.
3. I Commissari straordinari, di seguito denominati "Commissari", assicurano una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani di trasformazione e, eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine, programmano l'uso delle risorse finanziarie e adottano le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.
4. Gli interventi e i piani discendenti dall'applicazione del presente Capo sono attuati nel rispetto degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357, nonché degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette nazionali e regionali, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
 

Art. 7
Funzioni dei Commissari straordinari

1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:
a) operano in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, con i Commissari delegati nominati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi riguardanti il superamento dei relativi stati di emergenza;
b) vigilano sugli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili privati di cui all'articolo 9, nonché coordinano la concessione ed erogazione dei relativi contributi;
c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determinano, di concerto con le regioni rispettivamente competenti, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stimano il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
d) coordinano gli interventi di riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 13;
e) detengono e gestiscono le contabilità speciali a loro appositamente intestate;
f) coordinano e realizzano gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;
g) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
h) espletano ogni altra attività prevista dal presente Capo nei territori colpiti;
i) provvedono, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, a dotare i comuni di cui all'allegato 2 di un piano di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con propri atti la concessione di contributi ai comuni di cui all'allegato 2, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, entro il limite complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000 per la Regione Siciliana ed euro 81.000 per la Regione Molise, definendo le relative modalità e procedure di attuazione;
l) provvedono alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti nelle contabilità speciali, intestate ai Commissari delegati di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 e all'articolo 15 dell'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018, che vengono all'uopo trasferite sulle rispettive contabilità speciali di cui all'articolo 8.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Commissari provvedono con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
 

Art. 8

Contabilità speciali

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 6.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione è assegnata una dotazione iniziale di complessivi euro 275,7 milioni per il quinquennio 2019-2023, con la seguente ripartizione: euro 38,15 milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020 ed euro 79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania; euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10 milioni per l'anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso.
3. A ciascun Commissario è intestata una apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di cui al presente articolo, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di euro per l'anno 2020, 89,80 milioni di euro per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 29.
 

Art. 9
Ricostruzione privata

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
2. In coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell'articolo 12, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno:
a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione nelle aree considerate ad alto rischio sismico e idrogeologico, degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale, per servizi pubblici e privati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali e socio-sanitari;
c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;
d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, su richiesta, agli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto, comprovato da apposita perizia asseverata, tra il danno, anche in relazione alla sua entità, e gli eventi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.
 

Art. 10
Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalità stabiliti con atti adottati dal Commissario ai sensi dell'articolo 7, comma 2, possono essere concessi, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, di cui all'articolo 8, dei contributi per le seguenti tipologie di immobili:
a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
b) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e del ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
e) dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data degli relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.
3. Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale.
4. Il contributo concesso è al netto di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.
5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'articolo 17, comma 3.
6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.
7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
8. La concessione del contributo è annotata nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.
9. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
10. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 16.
 

Art. 11
Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi, concessi sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, sono finalizzati a:
a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dagli eventi. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2016, n. 477;
b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire, gli immobili "di interesse strategico", di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi conseguendo il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.
 

Art. 12
Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 10, comma 2, ai comuni di cui all'allegato 1 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES, se disponibile o l'ordinanza di sgombero;
b) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
c) l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 16 e al rispetto della normativa vigente in materia di antimafia.
2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il corrispondente titolo edilizio.
3. I comuni di cui all'allegato 1, dopo aver acquisito e verificato la documentazione di cui al comma 1, trasmettono la stessa al Commissario competente.
4. Il Commissario competente o un suo delegato concede il contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
5. Ciascun Commissario procede con cadenza mensile, avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati Opere Pubbliche o degli uffici regionali territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
6. Con atti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.
7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria e l'erogazione dei contributi è subordinata all'accoglimento di detta istanza.
 

Art. 13
Ricostruzione pubblica

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'allegato 1, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici di cui al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento nel limite delle risorse disponibili in contabilità speciale di cui all'articolo 8;
b) predisporre e approvare un piano di interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 8;
c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale di cui all'articolo 8. I piani sono predisposti sentito il Ministero per i beni e le attività culturali ovvero il competente Assessorato della Regione Siciliana;
d) predisporre ed approvare un piano di interventi sulle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto idrogeologico e nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 8.
3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, i Commissari individuano, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi. La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 16. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 16. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Le regioni territorialmente competenti nonché gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, procedono all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte dei Commissari straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8.
5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a carico delle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8 e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico.
6. Sulla base delle priorità stabilite dai Commissari e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, oppure i comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario.
7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi di cui al primo periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità.
8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruità economica degli stessi, approvano definitivamente i progetti esecutivi e adottano il decreto di concessione del contributo.
9. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
 

Art. 14
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori:
a) la Regione Molise;
b) la Regione Siciliana;
c) il Ministero per i beni e le attività culturali;
d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) l'Agenzia del demanio;
f) i comuni di cui all'allegato 1;
g) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;
i) le diocesi dei comuni di cui all'allegato 1, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
l) le Province o Città metropolitane.
 

Art. 15
Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo 50.
 

Art. 16
Legalità e trasparenza

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari si avvalgono della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.
2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione agli eventi di cui al presente Capo e in prosecuzione del conseguimento delle attività di cui al comma 1, per gli anni 2019 e 2020 si provvede per euro 500 mila annui con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e per euro 500 mila annui con le risorse della contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania di cui all'articolo 8 del presente decreto, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 189 del 2016.
 

Art. 17
Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve ricoprire nè aver ricoperto negli ultimi tre anni le funzioni, di legale rappresentante, titolare, socio ovvero direttore tecnico, nelle imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, nè avere in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente trasmettendone altresì copia al Commissario. I Commissari possono effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.
3. Il contributo massimo, a carico dei Commissari, che vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.
4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.
5. L'affidamento degli incarichi di progettazione dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definita dal Commissario straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci professionisti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8 del presente decreto.
 

Art. 18
Struttura dei Commissari straordinari

1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplinano l'articolazione interna delle strutture di cui al comma 2, con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari straordinari, è composta da un contingente di personale scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unità per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di cui una unità dirigenziale di livello non generale, e di 10 unità per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due unità dirigenziali di livello non generale. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui.
3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;
c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
4. Con uno o più provvedimenti dei Commissari, adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili può essere riconosciuta:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le strutture di cui al presente articolo, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 6, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 6, un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai giorni di effettivo impiego.
5. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021 e per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.
 

Art. 19
Interventi volti alla ripresa economica

1. Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento nei comuni di cui all'allegato 1 ricadenti nella città metropolitana di Catania, sono concessi contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il decremento del fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario competente, da adottare nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 8.
 

Art. 20
Sospensione dei termini

1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui all'allegato 1, purché relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi di cui al presente Capo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nè ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nè del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato al comune, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 1,85 milioni per l'anno 2019, euro 2,178 milioni per l'anno 2020 ed euro 0,19 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 29.
3. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, le competenti autorità di regolazione, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere, per i comuni di cui all'allegato 1, esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
4. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari sono autorizzati a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8, un contributo per ciascuna contabilità fino ad un massimo complessivamente di 500.000 euro con riferimento all'anno 2019, da erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di euro per l'anno 2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
 

Capo III
Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017

Art. 21
Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:
"Per l'anno 2019 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro.";
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "2 milioni di euro", sono aggiunte le seguenti: "e di 500 mila euro, trasferiti all'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.
 

Art. 22
Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione

1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole "nella misura massima di cento unità" sono soppresse;
b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole "è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale";
c) al comma 7, lettera c), dopo le parole "Commissario Straordinario" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari".
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "per le esigenze di cui al comma 1" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche stipulando contratti a tempo parziale";
b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e" sono soppresse e le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea";
c) il comma 3-quinquies è abrogato.
3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole "dalla legge 7 agosto 2012, n. 134," sono inserite le seguenti: "è assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e".
4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, la parola "cessazione" è sostituita dalla seguente "riduzione".
 

Art. 23
Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.".
b) all'articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis: Limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C", i comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresì curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti.";
c) all'articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30.";
d) all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmettono al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.";
e) all'articolo 34, comma 5, terzo periodo, le parole "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti "2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale," e il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.".
 

Art. 24
Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo

All'articolo 28, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole "presenza di amianto" sono inserite le seguenti: "oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";
b) al comma 13-ter, le parole "per un periodo non superiore a trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2019".
 

Art. 25
Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 997, le parole da "L'imposta" fino a "dovuta" sono sostituite dalle seguenti: "L'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020,";
b) al comma 998, le parole "regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" e le parole "definite le modalità di attuazione del comma 997" sono sostituite dalle parole "stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 29.
 

Art. 26
Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi

1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.";
b) all'articolo 28, comma 1, alla lettera c), le parole "delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale".
2. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 139 individua con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate a diversa finalità e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro.
 

Art. 27
Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno

1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:
"Art. 18-bis (Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno). - 1. Al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 15 unità dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al 31 dicembre 2019. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 19.".
 

Art. 28
Modifiche al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»

1. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:
"ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al primo periodo, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili da ricevere per gli utenti finali;
ee-ter) servizio di Cell Broadcast Service: Servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all'interno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o più celle;
ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nell'imminenza o nel caso degli eventi previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;
ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema di allarme pubblico che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione;
ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;";
b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: "h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;";
c) all'articolo 13, comma 6, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: "g-bis) garantendo l'attivazione del servizio IT-alert come definito ai sensi dell'articolo.";
d) all'articolo 14, comma 5, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;";
e) all'articolo 144, comma 1, la lettera e) è abrogata;
f) all'allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, è aggiunto il seguente: "12-bis) garantire l'attivazione del servizio IT-alert come definiti ai sensi dell'articolo 1 del Codice;»;
g) all'allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo del pagamento dei corrispettivi rimane in capo all'Ente titolare dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione a quest'ultimo della minore tra le riduzioni di cui all'articolo 32, sempre che sono applicabili ai servizi svolti.".
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate:
a) le modalità e i criteri di attivazione del servizio IT-alert come definito all'articolo 1 comma 1, lettera ee-quinquies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili e per l'erogazione di eventuali contributi per gli investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;
b) le modalità e i criteri di attivazione dei messaggi IT-alert come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-quater), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
c) le modalità di definizione dei contenuti dei messaggi IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dell'opportunità di attivare misure di autoprotezione dei cittadini ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-sexies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
d) le modalità di gestione della richiesta per l'attivazione dei messaggi IT-alert di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-quinquies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
e) le modalità di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d);
f) le modalità di invio dei messaggi IT-alert;
g) i criteri e le modalità al fine di garantire che l'utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell'ambito del funzionamento del sistema IT-alert avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per "apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora" si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M nonché i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018 ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori, dei dispositivi di telefonia mobile e dei prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio.
 

Art. 29
Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20 e 25 pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,928 milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per l'anno 2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo netto da finanziare, delle somme iscritte nella Missione "Politiche economiche-finanziare e di bilancio e di tutela della finanza pubblica", Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nei medesimi anni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 30
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2019

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Di Maio, Ministro dello sviluppo economico
Salvini, Ministro dell'interno
Bonafede, Ministro della giustizia
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Bonisoli, Ministro per i beni e le attività culturali
Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione
Stefani, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

Allegato I
Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.
 

Provincia di Campobasso:
1. Acquaviva Collecroce;
2. Campomarino;
3. Castelbottaccio;
4. Castelmauro;
5. Guardiafilera;
6. Guglionesi;
7. Larino;
8. Lupara;
9. Montecilfone;
10. Montefalcone del Sannio;
11. Montemitro;
12. Montorio nei Frentani;
13. Morrone del Sannio;
14. Palata;
15. Portocannone;
16. Rotello;
17. San Felice del Molise;
18. San Giacomo degli Schiavoni;
19. San Martino in Pensilis;
20. Santa Croce di Magliano;
21. Tavenna.
Provincia di Catania:
1. Aci Bonaccorsi;
2. Aci Catena;
3. Aci Sant'Antonio;
4. Acireale;
5. Milo;
6. Santa Venerina;
7. Trecastagni;
8. Viagrande;
9. Zafferana Etnea.
 

Allegato II
Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018 per i quali si applica l'art. 7, comma 1, lettera i) del presente decreto.
 

Provincia di Campobasso:
1. Acquaviva Collecroce;
2. Castelmauro;
3. Guardiafilera;
4. Montecilfone.
Provincia di Catania:
1. Aci Bonaccorsi;
2. Aci Catena;
3. Aci Sant'Antonio;
4. Acireale;
5. Milo;
6. Santa Venerina;
7. Trecastagni;
8. Viagrande;
9. Zafferana Etnea.