Tipologia: Accordo contratto II livello
Data firma: 18 giugno 2015
Validità: 18.06.2015 - 17.06.2019
Parti: Casinò di Venezia Meeting & Dining Services e Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl, RSA
Settori: Commercio-Turismo, Casinò di Venezia
Fonte: fisascat.it


Sommario:

 

Premessa
Relazioni industriali
Premio di risultato
Costo pasto e pausa pranzo
Orario di lavoro e calendario ferie
Lavoro notturno
Lavoro domenicale

 

Indennità baristi
Malattia
Mobilità del personale dipendente
Contratti a termine - Diritti di precedenza e priorità
Part- time
Dotazione vestiario
Validità del contratto di secondo livello


Verbale di accordo per contratto integrativo aziendale di secondo livello

Oggi 18 giugno 2015, presso la sede della società Casinò di Venezia Meeting & Dining Services srl, tra la Casinò di Venezia Meeting & Dining Services srl […] e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore Turismo rappresentate da Filcams/Cgil […], Uiltucs/Uil […], Fisascat/Cisl […], con la presenza della RSA aziendali [..]

Premesso che in data 25 marzo 2015 l’azienda in un apposito incontro presentava alle OO.SS. ed alla RSA il Piano di riorganizzazione e sviluppo in cui venivano analizzate sia le azioni che l’azienda intende implementare per il rilancio della Meeting & Dining Services srl sia gli interventi di carattere organizzativo che meglio rispondono alle dinamiche del business in modo particolare per la sede di Venezia. In relazione a ciò si allega al presente verbale di accordo il Piano presentato e discusso con le OO.SS. e le RSA.
Nell’incontro del 5 maggio 2015 e con lettera del 6 maggio 2015, le OO.SS. presentavano all’azienda la Piattaforma per l’avvio delle trattative relativamente al contratto integrativo aziendale scaduto il 31 dicembre 2014, condividendo con l’azienda un processo negoziale che portasse contemporaneamente alla discussione sul piano presentato in data 25 marzo 2015 ed alla analisi e discussione delle richieste effettuate dalla parte sindacale.
Tutto ciò premesso, con il presente accordo si definisce il Contratto integrativo di secondo livello ritenendo le Parti di aver esaminato in tutte le sue componenti le richieste oggetto della Piattaforma presentata dalle OO.SS. e dalle RSA.

Relazioni industriali
Le Parti confermano la validità del sistema di relazioni industriali in essere e con l’obiettivo di promuoverne il suo ulteriore consolidamento, viene definito che si prevedano incontri almeno semestrali tra l’Azienda, le RSA e le federazioni territoriali, ciò al fine di fornire informazioni relative all’andamento aziendale, l’organizzazione del lavoro e gli organici. Viene riconosciuta, come già previsto, la possibilità di svolgere 12 ore di assemblea sindacale retribuita per anno solare.

Costo pasto e pausa pranzo
Si concorda che il costo del pasto giornaliero, collegato alla effettiva presenza del lavoratore, viene mantenuto per tutta la vigenza del presente accordo, ad euro 0,70= tale importo verrà esteso a tutti i dipendenti della Casinò di Venezia Meeting & Dining. La pausa pasto sarà di mezz’ora e non sarà considerata nell’orario di lavoro per i dipendenti che operano presso la Sede di Venezia, mentre per ì dipendenti che operano nella sede di Cà Noghera, la pausa pranzo di mezz’ora, sarà considerata per 15 minuti come lavorativa.

Lavoro notturno
Viene riconosciuto lo “status” di lavoratore notturno con pagamento della relativa maggiorazione dalle ore 23.00 alle ore 6.00 del mattino, ai lavoratori che svolgono la loro opera per più di 3 ore al giorno dalle ore 23.00 alle ore 6.00 e per più di 80 giorni all’anno.

Contratti a termine - Diritti di precedenza e priorità
Considerando che nell’ambito delle attività della ristorazione presso le 2 sedi Venezia e di Cà Noghera, durante i diversi periodi dell’anno in modo particolare in concomitanze di festività, si rileva un notevole incremento della clientela, è possibile il ricorso all’assunzione temporanea di lavoratori con contratto a termine stagionale, per il tempo strettamente necessario a soddisfare l’incremento del lavoro considerandoli esclusi dai limiti temporali dei 36 mesi, stabiliti dall’articolo 5, comma 4 bis del DLgs n. 368/2001, introdotto dalla legge n. 247/2007. […]. Con riferimento ai contratti a termine, azienda, OO.SS ed RSA si incontreranno semestralmente per un'analisi specifica dell’andamento dei contratti a termine e le valutazioni relative a programmi di stabilizzazione. Verrà inoltre comunicato da parte dell’Azienda l’andamento e la tipologia dei contratti a chiamata.

Part- time
Le Parti definiscono che a fronte del rientro dalla maternità e/o per esigenze di paternità, compatibilmente con le esigenze tecnico - organizzative aziendali e la professionalità del idipendente richiedente, l’azienda valuterà la concessione di contratti a part-time, della  durata non superiore all’anno. Ciò sarà oggetto di verifica tra le Parti entro il 31 dicembre 2016.