Ministero dell’interno
Decreto 3 maggio 1986.
Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi.
G.U. 16 maggio 1986, n. 112

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente «Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 27 del 3 febbraio 1942;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 16 agosto 1965;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, modificato con decreto ministeriale 27 marzo 1985;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 20 agosto 1982;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 25 marzo 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985;
Viste le circolari e lettere-circolari di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell’interno, pubblicate in apposito volume dell’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell’anno 1983, e successive modifiche ed aggiornamenti;
Valutata la possibilità di inserire tra le categorie di professionisti di cui al decreto del Ministro dell’interno 25 marzo 1985 anche quelle dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari, dopo un approfondito esame dei rispettivi ordinamenti professionali;
Considerato, peraltro, che in relazione a quanto previsto nei succitati ordinamenti occorre delimitare il settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi;
 

Decreta:

Art. 1.

1. I professionisti iscritti negli albi professionali dei dottori agronomi e forestali ed in quello dei periti agrari, possono essere autorizzati, nell’ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare, ai fini dell’approvazione di progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi e/o di nulla osta provvisorio, le certificazioni previste dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e dal decreto del Ministero dell’interno 8 marzo 1985, unicamente per le attività rispondenti ad entrambe le seguenti condizioni:
a) siano ascrivibili alle voci specificate ai punti 9) - 15) - 18) - 35) - 36) - 37) - 38) - 39) - 40) - 41) - 46) - 50) - 60) - 87) - 88) - 91) - 92) dell’allegato A al decreto del Ministero dell’interno adottato il 16 febbraio 1982 di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
b) siano strettamente attinenti il settore agricolo o quello rurale.
2. La sussistenza della condizione di cui al punto b) del precedente comma deve essere dimostrata dal titolare dell’attività mediante atto rilasciato da autorità o ente preposto o, in alternativa, attraverso dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa nelle forme di legge.
 

Art. 2.

Salvo quanto specificato nel seguente art. 3, per l’autorizzazione e per l’iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma secondo, o per l’autorizzazione provvisoria a rilasciare le certificazioni di cui all'art. 1 si adottano, per i professionisti di cui all’articolo stesso, le disposizioni e procedure contenute nel decreto del Ministro dell’interno 25 marzo 1985.
 

Art. 3.

A riguardo dei professionisti di cui all’art. 1 viene stabilito quanto segue:
1) ai fini autorizzativi non sono ammessi i requisiti contemplati nell’art. 4, secondo comma, punti b), d) ed f) del decreto del Ministro dell’interno 25 marzo 1985;
2) la lettera di individuazione di ciascuna professione, indicata come «lettera iniziale delle professioni» all’art. 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 25 marzo 1985, è stabilita come segue: R per i dottori agronomi e per i dottori forestali, T per i periti agrari.

Roma, addì 3 maggio 1986

Il Ministro: SCALFARO