Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2019, n. 17186 - Caduta dall'alto in assenza di dispositivi di protezione. Prescrizione


Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 11/01/2019

 

 

FattoDiritto

 

1. Con sentenza del 14 dicembre 2017 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca con cui E.A., nella sua qualità di legale rappresentante della Idea Montaggi s.r.l., è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 590, commi 2A e 3A cod. pen. per avere colposamente cagionato, con imprudenza, negligenza ed imperizia ed in violazione delle norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, lesioni personali gravi a M.N.E., che operando in quota, in assenza di dispositivi protezione individuali e collettivi, nel mettere il piede su una lastra di traslucido di vetroresina che si spostava, precipitava da un'altezza di circa sei metri.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione E.A., a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico, articolato motivo. Con la doglianza fa valere, ex art. 606, primo comma, lett. e) il vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata omesso di argomentare sugli elementi introdotti con l'atto di appello, che sarebbero risultati, ove considerati, decisivi per l'assoluzione dell'imputato. Osserva che la Corte territoriale ha ignorato la circostanza dell'avvenuta approvazione da parte dell'A.S.L. competente del piano operativo di sicurezza rivolto alla regolamentazione dei lavori in quota. Sostiene che Collegio di appello si sia limitato genericamente ad affermare che il documento non contiene previsioni univoche sul lavoro in quota, laddove, invece, con il gravame era stato sottolineato come il chiaro tenore letterale del piano stabilisse l'obbligo di posizionamento di rete metallica anticaduta esclusivamente nell'ultima fase di lavorazione, in sede di posizionamento della nuova copertura e non nella fase iniziale, relativa alla rimozione delle lastre di cemento, durante la quale si era verificato l'infortunio. Rileva che al vizio di carenza della motivazione si associa quello della manifesta illogicità. La sentenza, infatti, sostiene che l'apposizione della rete avrebbe impedito 'a prescindere dalla fase lavorativa'  il prodursi di lesioni a carico di qualsiasi dipendente, senza tenere conto che il piano operativo approvato dall'A.S.L. prevedeva altri presidi per quella fase di lavoro, regolarmente adottati. Sottolinea, infine, che la sentenza tralascia del tutto un altro profilo di censura sollevato con l'atto di appello, riguardante l'ammissione del lavoratore di avere disatteso le direttive ricevute, rimuovendo le lastre adiacenti ai lucernai prima che fosse montata la 'linea di vita' provvisoria, così ponendo in essere un'azione interruttiva del nesso causale fra la condotta omissiva contestata al datore di lavoro e l'evento. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
3. La sentenza va annullata senza rinvio essendosi il reato estinto per prescrizione alla data del 12 marzo 2018 (fatto del 1A febbraio 2010).
4. Sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso deve osservarsi che le doglianze si confrontano con la sentenza impugnata colpendo il tessuto motivazionale della decisione del giudice di seconda cura, in particolare in ordine all'omesso confronto fra le previsioni del piano operativo per la sicurezza, approvato dalla A.S.L., e quelle effettivamente apprestate per quella fase di lavorazione. Manca, tuttavia, l'evidenza della fondatezza del ricorso e l'integrazione di ipotesi assolutorie o di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 11/01/2019