Tipologia: Accordo Integrativo Aziendale
Data firma: 29 agosto 2002
Validità: 01.09.2002 - 31.0.2006
Parti: Aspiag Service e Sgb/Cisl-Fisascat, Agb/Cgil-Filcams, Sgk/Uil-Uiltucs
Settori: Commercio-Servizi, Aspiag Service
Fonte: fisascat.it
Sommario:
Premessa |
Art. 7 Diritti sindacali |
Accordo Integrativo Aziendale
In data 29 agosto 2002, presso la sede della Aspiag Service srl di Bolzano si sono incontrati: la Società Aspiag Service srl […], le Organizzazioni sindacali Territoriali Sgb/Cisl Fisascat […], Agb/Cgil Filcams […], Sgk/Uil Uiltucs […]
Premesso:
• che con comunicazione dell’11 aprile 2001 le Organizzazioni sindacali sopra riportate hanno presentato una piattaforma per la stipula di un contratto integrativo aziendale territoriale valevole per il personale Aspiag Service srl della Provincia di Bolzano,
• che in data 20 agosto 2002, l’azienda ha disdettato la contrattazione collettiva aziendale precedente.
• che in data 17 novembre 1999 le Parti stipulavano un accordo sul salario variabile successivamente modificato in data 30.6.2000 a causa delle incoerenze fra il risultato economico dei Punti di vendita e il raggiungimento degli indicatori di performance stabiliti e, più in generale, delle difficoltà dell’azienda impegnata in un consistente piano di riorganizzazione e ristrutturazione,
• che in data 7 giugno 2001 le Parti stipulavano un ulteriore accordo modificativo del precedente del 30.6.2000,
• che nonostante il processo riorganizzativo sia ancora in corso le Parti ritengono opportuno regolamentare unitariamente il rapporto di lavoro del personale dipendente nell’area territoriale relativa alla Provincia di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Governativo del 23 luglio 1993 e dal CCNL terziario distribuzione e servizi in materia di contrattazione aziendale.
Art. 1 Informazioni e relazioni sindacali
Le informazioni e l’eventuale trattazione delle stesse avranno carattere preventivo salvo il limite posto dalle esigenze di riservatezza connesse ad attività precontrattuali di carattere commerciale.
L’eventuale confronto sui problemi posti avrà comunque carattere di massima riservatezza e sarà attuato con spirito costruttivo nella ricerca di soluzioni idonee per ambo le Parti.
a) Informazioni e confronto semestrale provinciale:
le Parti si incontreranno per una informativa e un confronto riguardante i seguenti argomenti:
• andamento occupazionale, utilizzo dei contratti a termine e riflessi di eventuali processi di riorganizzazione;
• interventi di formazione del personale
• utilizzo della flessibilità
• eventuali piani di sviluppo
• aggiornamenti della politica commerciale
• pari opportunità uomo donna
b) Informazioni e confronto a livello di filiale:
è prevista l’informazione ed il confronto con le RSA al verificarsi di eventi che investono l’assetto della filiale e che concernono:
• l’organizzazione del lavoro: il programma annuale della flessibilità, il ricorso allo straordinario, l’orario di lavoro, il programma annuale delle ferie, gli organici;
• progetti di riorganizzazione e ristrutturazione del Punto vendita;
• variazione al programma annuale di flessibilità e delle ferie.
• sicurezza sul lavoro
Per il caso in cui la RSA (RSU) non sia stata costituita e per i Punti di vendita con meno di 15 dipendenti, si informeranno le Segreterie provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Art. 2 Organizzazione del lavoro - Orari
Si conferma l’attuazione dell’articolazione dell’orario di lavoro su 38 ore settimanali come previsto dall’art. 32 punto c), CCNL 3.11.94.
Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa, l’azienda realizzerà diversi regimi di orario rispetto all’articolazione prescelta con il superamento dell’orario contrattuale fino ad un massimo di 44 ore settimanali per un numero di 24 settimane.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati una pari entità di ore di riduzione oraria di lavoro. Tale monte ore potrà essere utilizzato, di norma, a gruppi di 4 o 8 ore.
L’azienda provvederà a comunicare per iscritto mediante affissione alla bacheca della filiale il programma annuale di applicazione della flessibilità entro il 31 dicembre di ogni anno. Il programma varrà per l’esercizio commerciale di riferimento.
In presenza delle seguenti ragioni tecnico organizzative, che saranno oggetto di informativa alle RSA/RSU, l’azienda potrà variare tale programma:
• assenze per malattia e/o infortunio
• riorganizzazioni/ristrutturazioni
• ragioni di sicurezza sul lavoro
Il recupero delle ore aggiuntive dovrà avvenire entro il termine dell’esercizio commerciale. In caso contrario, il residuo non goduto al 31 dicembre andrà a costituire una banca delle ore che verrà gestita a tutti gli effetti come un incremento individuale del monte ore permessi (con la relativa rivalutazione economica per il caso di successivo aumento della retribuzione individuale).
Art. 5 Part time post maternità
La richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore di cui all’art. 57 bis CCNL terziario del 20.9.99 viene elevata dal 2 al 3% della forza occupata nell’Unità produttiva (per Unità produttiva si intende sia la singola filiale che la sede centrale).
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 45 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
In aggiunta a quanto previsto dal CCNL vigente (secondo comma art. 57 bis), anche nelle Unità produttive che occupano da 5 a 29 addetti è consentita tale richiesta nei limiti di un solo collaboratore nel corso dell’anno nel rispetto dell’ordine cronologico delle richieste.
Per far fronte alla minore prestazione lavorativa che si determina in tal modo, l’azienda potrà fare ricorso a contratti a termine di pari durata.
Ai fini dell’accoglimento della richiesta si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione della medesima.
Art. 7 Diritti sindacali
• Albi: sarà consentito l’utilizzo di albi anche nelle realtà minori. In queste ultime l’affissione all’albo avverrà per il tramite della Direzione della filiale. Negli altri casi l’affissione avverrà per il tramite delle RSU/RSA previa informativa alla Direzione della filiale.
Art. 8 Organizzazione del lavoro
• Preventiva consultazione: è prevista la preventiva consultazione con le RSA (o RSU) per il caso di importanti trasformazioni dell’organizzazione del lavoro che coinvolgano l’intero assetto della filiale. Per il caso di assenza delle rappresentanze sindacali e per le realtà produttive al di sotto dei 15 dipendenti, verrà data comunicazione alle Organizzazioni sindacali provinciali; su eventuale richiesta di queste ultime, l’azienda aprirà un confronto sulla riorganizzazione.
• Orari: si conferma la disposizione di cui all’art. 38 CCNL: l’articolazione dell’orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
• Pausa: per ogni giornata di lavoro con prestazione effettiva di almeno 4 ore di lavoro sarà consentito il godimento di una pausa retribuita di 15 minuti che non darà comunque facoltà di abbandonare i locali dell’Unità produttiva. Dove non esiste all’interno di quest’ultima una attrezzatura idonea, verrà messa a disposizione una macchinetta distributrice di bevande. Per la sede centrale la pausa è regolamentata dall’accordo mensa che rimane eccezionalmente in vigore.
• Registrazione delle presenze: l’azienda dichiara l’intenzione di procedere all’installazione di rilevatori delle presenze mediante tessere magnetiche. L’obiettivo dichiarato è la realizzazione del nuovo sistema di rilevazione entro il 31.12.2003. Nell’immediato, inizierà un programma di formazione sulla normativa e, in particolare, sulle disposizioni aziendali vigenti in materia.
• Richieste permessi: i permessi dovranno essere richiesti con sei giorni di preavviso e potranno essere fruiti compatibilmente con le esigenze di normale funzionamento dell'attività.
Art. 9 Salute, ambiente di lavoro e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Soluzioni tecniche: l’azienda si impegna a ricercare soluzioni tecniche per migliorare l’ambiente di lavoro e tutelare la salute dei lavoratori.
Indumenti protettivi: si evidenzia l’obbligo dei lavoratori di indossare gli indumenti protettivi forniti dall’azienda nei casi previsti dalla normativa in vigore.
Visite periodiche: verrà sottoposto a visita medica periodica il personale eventualmente tenuto a tali accertamenti dal documento aziendale di valutazione dei rischi nonché della normativa in materia.
Libretti sanitari: l’azienda rimborserà il ticket per il rinnovo del libretto sanitario, qualora quest’ultimo sia richiesto dalla normativa vigente.
Visite mediche in orario coincidente con l’orario di lavoro: le assenze dovute a visite mediche saranno riconosciute e retribuite al personale se comprovate da idonea giustificazione, nel limite massimo di due ore a visita.
Tale diritto spetta esclusivamente ai collaboratori il cui orario di lavoro coincide con l’apertura degli ambulatori e degli Uffici sanitari e non sia, pertanto, oggettivamente possibile effettuare la visita in orario non coincidente con l’orario di lavoro. Sono escluse da tale diritto le sedute terapeutiche, riabilitative e le cure dentarie.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: in materia trova applicazione l’ipotesi di accordo interconfederale del 18 novembre 1996 stipulata da Confcommercio e Filcams-Fisascat-Uiltucs in applicazione del D.Lgs. 626/94 che prevede, tra l’altro, n. 40 ore di formazione obbligatoria.
Per tali rappresentanti sono previste, inoltre, otto ore di formazione in materia evacuazione/antincendio e otto ore di formazione in materia di pronto soccorso.
Art. 11 Validità e sfera di applicazione
Il presente contratto entra in vigore 1’1.9.2002 e scade il 31.8.2006.
Si applica al personale dipendente Aspiag Service srl limitatamente alla Provincia di Bolzano e con esclusione del personale addetto al magazzino centrale di Bolzano via Buozzi 30.
Tale contratto, supera i precedenti accordi aziendali che pertanto si intendono tutti abrogati ed assorbiti dal contratto medesimo che li sostituisce in ogni parte. Per le materie non regolate dal presente accordo troverà applicazione quanto disposto dall’Accordo integrativo territoriale di 2° livello della Provincia di Bolzano. Per le materie regolate dal presente accordo trova esclusiva applicazione l’accordo medesimo.
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