Tipologia: CIA
Data firma: 2 settembre 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: OmnisCom e Cgil/Agb-Filcams, Cisl/Sgb-Fisascat, Uil/Sgk-Uiltucs, RSA, RSU
Settori: Commercio, OmnisCom
Fonte: fisascat.it
Sommario:
Art. 1 Validità e sfera di applicazione |
Art. 9 Permessi Individuali Retribuiti (PIR) |
Contratto Integrativo OmnisCom spa
Il giorno 2 settembre 2002, tra l’Azienda […] e le OO.SS. Cgil/Agb Filcams, Cisl/Sgb Fisascat, Uil/Sgk Uiltucs […], con le RSA e le RSU […], viene stipulato quanto segue
Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Il presente contratto entra in vigore il 01/01/2002 e scade il 31/12/2005 e si applica a tutto il personale OmnisCom (Alimentarpilota, ex Coin, ex Meinl).
Il presente accordo aziendale costituisce condizioni di miglior favore ed è globalmente migliorativo rispetto a precedenti accordi aziendali che pertanto s’intendono tutti assorbiti dal presente accordo.
Art. 2 Informazioni e relazioni sindacali
Le Parti confermano la validità delle relazioni sindacali in atto e l’impegno al loro consolidamento anche in rapporto alla completa gestione degli accordi stessi.
In particolare, si riconferma essenziale il principio di relazioni basate sullo scambio preventivo e reciproco delle informazioni (almeno una volta l’anno) sulle principali materie quali: strategie aziendali, innovazioni, ambiente e salute, investimenti, occupazione, organizzazione del lavoro, utilizzo della flessibilità, mobilità aziendale.
Art. 4 Rappresentanze sindacali
Le parti confermano l’intesa raggiunta a livello interconfederale in data 27 luglio 1994; Riconoscono le RSU ed RSA attualmente in carica e si impegnano a favorirne l’elezione in altri Punti Vendita dell’azienda.
Art. 5 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Le OO.SS. firmatarie del presente accordo, procederanno in tempi ristretti al rinnovo delle nomine dei rappresentanti dei lavoratori RLS, così come previsto dal D.Lgs. 626/94.
In relazione all'incarico assunto, si conviene che ciascun RLS potrà avere a disposizione, in aggiunta a quanto previsto dalla Legge o dal contratto per lo stesso titolo, ulteriori 12 (dodici) ore annue.
Per la formazione verranno utilizzati i permessi come da accordo interconfederale del 20.11.1996.
Art. 6 Part Time post maternità
Si conviene l'innalzamento al 3% (art. 57 bis CCNL 20/09/1999), per tutte le unità produttive, della percentuale delle lavoratrici / lavoratori che a seguito della maternità possono trasformare il loro rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale; la richiesta dovrà essere presentata con almeno 30 giorni di anticipo.
Art. 7 Pausa
All'interno del normale turno di servizio di almeno 4 (quattro) ore continuative, il dipendente potrà usufruire di una pausa giornaliera di 10 (dieci) minuti; tale pausa andrà fruita a rotazione ed in modo da non pregiudicare il buon andamento del servizio alla clientela.
Art. 10 Assenze per visite mediche
Le assenze per visite mediche, con esclusione di quelle dentarie, delle terapie in genere e di quelle efferenti la medicina sportiva, comprovate da idonea giustificazione, saranno riconosciute e retribuite con un massimo di 7,30 (setteetrenta) ore annue.
Art. 11 Azioni positive
A fronte richiesta documentata (motivi sanitari propri o di familiari) l’azienda si impegna a promuovere azioni positive, anche provvisorie, a favore di lavoratrici/ori per ricercare particolari forme di flessibilità, attraverso molteplici strumenti (modifica o variazione del contratto individuale, turnazione unica, part time eventualmente reversibile ecc.)