Tipologia: CIA (collazione)
Data firma: 18 ottobre 1988
Parti: Autogrill e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Autogrill
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Art. 1: Politica commerciale
Art. 2: Piani di sviluppo e ristrutturazioni
Art. 3: Diritti di informazione
Art. 4: Circoli di qualità - Gruppi Delta
Art. 5: Organizzazione del lavoro
Art. 6: Organici
Art. 7: Part - Time
Art. 8: Apprendistato
Art. 9: Distribuzione orario di lavoro
Art. 10: Riposo settimanale
Art. 11: Lavoro notturno
Art. 12: Lavoro straordinario
Art. 13: Ferie
Art. 14: Malattia
Art. 15: Sicurezza
Art. 16: Contratti di formazione e lavoro
Allegato A.
Art. 17: Stagionali
Art. 18: Vestiario
Art. 19: Rotture di stoviglie
Art. 20: Premio di produzione
Art. 21: Terzo elemento
Art. 22: 13ma mensilità
Art. 23: 14ma mensilità
Art. 24: Premio di produttività

 

Art. 25: Una tantum
Art. 26: Scatti di anzianità
Art. 27: Indennità di anzianità
Art. 28: Barista autobar
Art. 29: Disagiata sede
Art. 30: Indennità chilometrica
Art. 31: Rimborso spese massimali
Art. 32: Trasferte
Art. 33: Trasferimenti
Art. 34: Vitto
Art. 35: Diritti sindacali
Art. 36: Contrattazione a livello di unità produttive: autogrills zone autobars, zone manutenzione
Art. 38: Quadri
Manutenzione
Articolo 1: Orario di lavoro
Articolo 2: Lavoro straordinario
Articolo 3: Ferie
Articolo 4: Rimborso spese
Articolo 5: Rimborso chilometrico
Articolo 6: Polizza casco
Articolo 7: Permessi sindacali
Accordo sui contratti di formazione e lavoro per la società Autogrill spa
Allegato B)


Contratto Integrativo Aziendale

Il 18 Ottobre 1988, in Roma, tra la Società Autogrill spa […], e la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs Uil […], si è proceduto alla presente collazione degli accordi integrativi al 18 Marzo 1988 sottoscritti dalla Società Autogrill spa o danti causa e le OO.SS. Nazionali.
Il presente testo è stato redatto allo scopo di facilitare la gestione delle relazioni sindacali e non annulla la validità giuridica dei singoli accordi a suo tempo stipulati.

Art. 3: Diritti di informazione
Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 del vigente testo collazionato di Contratti Integrativi Aziendali, le parti convengono di sperimentare un nuovo metodo di confronto per una più approfondita conoscenza dei dati da utilizzare per la determinazione dell'organizzazione del lavoro.
La sperimentazione riguarderà i seguenti locali:
- Campania Est
- Torre Cerrano Ovest
- Arino Nord
A conclusione della sperimentazione le parti si incontreranno per procedere ad una valutazione della stessa e a fronte di una comune valutazione positiva esamineranno le eventuali forme attraverso le quali estendere di massima a tutta l'Azienda le nuove metodologie di relazioni sindacali nel corso della vigenza del presente contratto.
Scheda
Per quanto concerne i dati da inserire nella scheda da utilizzare nelle Unità di Vendita comprese nella sperimentazione di cui ai punti precedenti, nonché in quelle Unità di Vendita in cui si attiverà il confronto sull'organizzazione del lavoro, le parti convengono fin d'ora che essi riguarderanno: organici, full time, part time, uomini, donne, presenze medie nei locali su base stagionale, fatturato, numero pasti, numero caffè.

Art. 5: Organizzazione del lavoro
L'organizzazione del lavoro della singola unità sarà confrontata e concordata tra l'Azienda, le OO.SS. e gli organismi sindacali aziendali nei singoli locali e nelle aree di cui all'articolo 36 finalizzandola agli obiettivi di efficienza e produttività, d'arricchimento professionale dei lavoratori, di qualificazione del servizio.
Attraverso l'organizzazione del lavoro le parti convengono di dare risposta ai problemi specifici dell'Azienda, alle punte stagionali, alla variabilità dei flussi di clientela concordando e programmando con organismi sindacali la distribuzione individuale e collettiva degli orari di lavoro stagionali, anche attraverso l'adozione temporaneamente concordata di orari entro un minimo di 32 ore e di un massimo di 48 ore, nonché attraverso l'intercambiabilità delle mansioni concordata tra Azienda e OO.SS., ferma restando l'applicazione dell'articolo dello Statuto dei Lavoratori.
In tal caso si provvederà sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 306 del CCNL alla valutazione dei contenuti professionali ed alla eventuale definizione dei nuovi profili.
Il personale potrà essere adibito a mansioni diverse da quelle abituali nell'ambito dello stesso valore parametrale.

Art. 6: Organici
Il confronto è finalizzato a concordare nelle singole unità produttive e nelle aree di cui all'articolo 36 l'organico necessario al conseguimento dei seguenti obiettivi:
- efficienza dell'unità produttiva;
- equa ripartizione dei carichi e dei ritmi di lavoro;
- sviluppo delle capacità dei lavoratori;
- adeguato e funzionale servizio alla clientela.
La determinazione dell'organico dovrà consentire di attuare contestualmente la programmazione e l'effettivo godimento delle ferie, dei riposi delle festività ed il rispetto dei turni.
I parametri e i criteri su cui concordare l'organico di base dovranno tener conto della prevedibile e verificata media delle assenze previste dal contratto.
Nei casi di servizio militare o civile, di maternità e lunghe malattie, il riequilibrio degli organici sarà ottenuto con assunzioni a tempo determinato.
La specificità del servizio delle varie realtà della Società Autogrill, che è direttamente influenzata dalla variabilità dei flussi di clientela, dovrà trovare risposta in prima istanza nell'ambito dell'O.d.L. e nella concordata utilizzazione delle leggi sui contratti a termine nell'utilizzo del part-time privilegiando l'occupazione giovanile.
Per quanto riguarda la mobilità territoriale le parti convengono che questa dovrà essere limitata entro aree ristrette da concordare compatibilmente con le condizioni familiari individuali dei lavoratori seriamente motivate, dovrà essere consensualmente concordata sulla base di una verifica preventiva e contrattazione da realizzarsi a livello territoriale finalizzandola al necessario riequilibrio degli organici del territorio sulla base di eventuali e riconosciute esuberanze/carenze di personale, salvaguardando comunque il livello di qualifica professionale dei lavoratori.
Qualora l'Azienda ritenesse che esistano modificazioni delle condizioni che avevano determinato l'accordo precedente tali da avere incidenza sull'organico ne darà, preventivamente all'adozione di qualunque provvedimento, comunicazione alle OO.SS. e agli organismi sindacali aziendali. Sulla base della comunicazione anzidetta si svilupperà il confronto previsto dal 1° comma del presente articolo.

Art. 8: Apprendistato
L'Azienda si impegna a non assumere personale con qualifica di apprendista.

Art. 9: Distribuzione orario di lavoro
L'orario settimanale di lavoro è distribuito di norma su cinque giorni. Le modalità di applicazione degli orari di lavoro e la distribuzione dei turni, verranno concordati localmente tra le Organizzazioni Sindacali Aziendali e Territoriali e i rappresentanti della Società.
Nei locali nei quali non viene effettuato il turno di chiusura settimanale potranno essere godute consecutivamente le due giornate di riposo laddove, tenendo conto delle esigenze dell'Azienda e dei lavoratori, se ne ravvisi la possibilità.

Art. 10: Riposo settimanale
Ogni cinque settimane di lavoro i dipendenti che prestano servizio nei locali lungo la rete autostradale potranno godere, in domenica, uno dei giorni di riposo spettanti, in tal caso, di norma, non potrà avvenire l'abbinamento di cui al comma 2 dell'art. 9

Art. 11: Lavoro notturno
Si conviene che per orario notturno si intende quello effettuato tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del mattino […]
Il personale femminile assunto prima dell'entrata in vigore della legge 09 Dicembre 1977 n. 903 intitolata "Parità di trattamento tra uomini e dorme in materia di lavoro", potrà essere chiamato a svolgere l'attività lavorativa notturna solo in presenza di esplicito atto di adesione volontaria.

Art. 12: Lavoro straordinario
Viene fissato un limite massimo per il lavoro straordinario che dovrà essere contenuto entro le 80 ore annue e le 15 ore mensili pro-capite.
Deroghe ai limiti mensili saranno concordate con le Organizzazioni Sindacali Aziendali e Territoriali, fermo restando il limite annuale suddetto.
Resta convenuto che il pagamento del lavoro straordinario viene riconosciuto anche al personale con funzioni direttive, con la sola esclusione della ex categoria A, attuale livello 1S.

Art. 15: Sicurezza
Le parti convengono, vista la particolarità del problema, di costituire una Commissione tecnica congiunta a livello nazionale che dovrà riunirsi di norma almeno una volta all'anno.
In dette riunioni l'Azienda fornirà l'elenco completo di tutti gli episodi di piccola delinquenza e criminalità che avessero eventualmente interessato i locali in cui viene espletata l'attività della Società Autogrill.
Tale elenco, integrato da segnalazioni circostanziate che potranno essere presentate anche dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, consentirà alla Commissione l'individuazione delle zone e/o unità di maggiore criticità, nelle quali l'Azienda privilegerà gli interventi identificando le soluzioni più idonee in relazione alla tipicità ed alla ricorrenza degli eventi contrari alla sicurezza delle persone e delle cose.
Di tali soluzioni saranno informate le OO.SS. competenti per territorio e saranno eventualmente chiamate in causa per quanto di loro competenza sia le autorità amministrative locali e di pubblica sicurezza per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, sia le società petrolifere e quelle che gestiscono i tronchi
autostradali.
La Commissione tecnica inizierà i suoi lavori entra il prossimo mese di maggio 1988. In tale occasione l'Azienda presenterà quanto fatto in termini di interventi finora effettuati per il miglioramento della sicurezza sulla base anche delle conoscenze maturate in questi ultimi anni e quanto eventualmente in programma.
Qualora il dipendente o i dipendenti del turno notturno ritenessero necessario, in presenza di reale pericolo imminente per la sicurezza personale o l'integrità della struttura, procedere a temporanea chiusura dell'esercizio, l'Azienda, verificato l'evento anche sul-la scorta di una relazione dettagliata compilata dal dipendente o dai dipendenti, provvederà, qualora lo ritenga necessario, ad inoltrare esposto all'autorità competente.

Art. 16: Contratti di formazione e lavoro
Al fine di facilitare ed incentivare l'ingresso di giovani nel mondo del lavoro, le parti convengono di confermare integralmente ed inserire nel presente CIA, nel rispetto delle norme di legge e di contratto vigenti, l'accordo sindacale sui contratti di formazione e lavoro valido per tutta la Società Autogrill stipulato tra le parti già il 24.03.1987.

Allegato A.
Art. 34: Vitto

Il personale che svolge l'attività nei locali autostradali muniti di ristorante o tavola calda può consumare, per ogni giornata di presenza, un pasto se il servizio è prestato in un turno continuato di lavoro, due pasti se in un turno spezzato dietro pagamento di L. 375 (trecentosettantacinque) per pasto, fatte salve le condizioni di miglior favore acquisite dai singoli lavoratori.
Il pasto sarà composto da una prima portata, una seconda portata, un contorno, una frutta e una bevanda.
Negli esercizi autostradali nei quali non è possibile la consumazione del pasto, oltre alla refezione prevista dal CCNL, tutti indistintamente i lavoratori avranno diritto alla consumazione di n° 3 panini o generi equivalenti più una bevanda al prezzo di L. 375 (trecentosettantacinque).
La consumazione del pasto avverrà, in un tempo massima di 20 minuti che saranno retribuiti è che faranno parte dell'orario giornaliero. L'interruzione del lavoro per il pasto sarà segnalata dalla timbratura del cartellino orologio e così pure la fine dell'interruzione.
L'Azienda opererà per l'attuazione della sostituzione del lavoratore che debba usufruire dei venti minuti della consumazione del pasto, laddove tale sostituzione sia tecnicamente possibile, anche ricorrendo al Responsabile dell'esercizio.
In caso di impossibilità di sostituzione verrà presa in esame dall'Azienda la sospensione del servizio per il periodo corrispondente alla consumazione del pasto.

Art. 35: Diritti sindacali
La Società riconosce le strutture sindacali aziendali, i delegati di reparto o settore ed il Consiglio di Esercizio.
L'Azienda estenderà la tutela prevista dalla legge 20.05.1970 n. 300 ai dipendenti dei locali con meno di 15 addetti.
Viene riconosciuto il diritto di assemblea, di cui all'articolo 20 della legge 300, presso una sola unità produttiva, ai dipendenti della stessa azienda in forza presso diverse unità produttive, salvaguardando la continuità del servizio nei locali di appartenenza dei partecipanti all'assemblea interaziendale.
[…]

Art. 36: Contrattazione a livello di unità produttive: autogrills zone autobars, zone manutenzione
Gli istituti di carattere regolati dal presente Accordo Integrativo Nazionale Aziendale, saranno disciplinati solo dalle Associazioni Nazionali stipulanti.
Le organizzazioni Territoriali e le rappresentanze aziendali hanno competenza a trattare le materie appresso elencate ad esse espressamente demandate dal presente accordo:
* organizzazione del lavoro;
* determinazione dei turni e distribuzione dell'orario di lavoro, fermo restando il contrattuale orario di lavoro;
* determinazione del periodo di godimento delle ferie;
* eventuali deroghe alla limitazione del lavoro straordinario nei limiti e secondo le modalità previste;
* organici;
* ambiente di lavoro;
* attribuzione delle qualifiche.
Le zone Autobars indicate nell'allegato B) vengono presse a base al fine di consentire un utile livello di confronto sulle materie sopraindicate.
Si conviene inoltre di procedere attraverso le necessarie sperimentazioni alla loro ulteriore e più precisa definizione.

Manutenzione
premesso che:
l'Azienda riconferma il proprio impegno a mantenere l'attività di manutenzione tramite le proprie squadre.
I lavoratori delle squadre di manutenzione ricopriranno volontariamente a richiesta dell'Azienda le esigenze improvvise non differibili che dovessero verificarsi nelle zone di loro competenza.
I lavoratori che formano dette squadre dovranno garantire, attraverso la più completa mobilità territoriale nell'ambito delle zone, lo svolgimento di tutte le attività attinenti le loro funzioni e dovranno prestare la propria attività lavorativa, come multiruolo, seguendo criteri di programmazione e prevenzione nell'ambito delle sub zone loro assegnate.
L'attività di manutenzione ha l'esigenza di essere caratterizzata in senso preventivo allo scopo di ottimizzare l'efficienza e di salvaguardare adeguatamente il patrimonio aziendale, valorizzando la professionalità dei lavoratori.
L'Azienda, attraverso adeguati corsi di. addestramento professionale, provvederà al completamento e aggiornamento delle conoscenze tecniche dei lavoratori.
Si conviene quanto segue:

Articolo 1: Orario di lavoro
Deroghe all'inizio dell'orario di lavoro saranno concordate tra le parti di norma l'orario di lavoro (08.00-16.00) si svolgerà in turno continuato; per cui tale soluzione prevede l'intervallo per la mensa di 20 minuti.
L'Azienda comunque accetta di fare effettuare l'orario spezzato a tutti i lavoratori che lo preferiscono.
a fronte di particolari esigenze.

Articolo 2: Lavoro straordinario
Gli interventi di emergenza in occasione di festività o riposi, o effettuati di notte, non saranno retribuiti come ore di lavoro straordinario, ma recuperati e con in aggiunta il pagamento delle sole maggiorazioni contrattuali.
Nel computo delle ore di lavoro di cui al presente articolo saranno compresi i tempi di percorrenza dalla dimora del lavoratore al luogo dell'intervento.