Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 15 dicembre 2003
Validità: 01.11.2001 - 31.12.2005
Parti: Unione Albergatori e Pubblici Esercenti e Asgb, Cgil/Agb-Filcams-Lhfd, Sgb/Cisl-Fisascat, Uil/Sgk-Uiltucs
Settori: Commercio-Turismo, Settore Turismo e Pubblici Esercizi, Alto Adige
Fonte: fisascat.it


Sommario:

 

I. Apprendistato
Art. 1 - Durata dell’apprendistato e scuola professionale
Art. 2 - La frequenza di scuole alberghiere e professionali riconosciuta e non riconosciuta ai fini dell'apprendistato
Art. 3 - Trattamento economico
Art. 4 - Trattamento in caso di malattia - gravidanza - puerperio ed infortunio
Art. 5 - Licenziamenti individuali
Art. 5 bis - Aziende stagionali
Art. 6 - Verifiche occupazionali e clausole di salvaguardia
Art. 7 - Applicabilità
Art. 8 - Validità del presente accordo
Art. 9 - Orario di Lavoro / Tutela minori
II. Contratti feriali
1. Contratto a termine (feriale)
2. Orario di lavoro / Tutela minori
3. Validità e sfera di applicazione
III. Lavoro stagionale
Art. 1 - Diritto
Art. 2 - Aziende stagionali
Art. 3 - Calcolo e percentuale
Art. 4 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 5 - Diritto di precedenza per dipendenti stagionali
IV. Accordo sul lavoro a tempo parziale
Art. 1 - Lavoro supplementare
Art. 2 - Modifiche del contratto

 

Art. 3 - Retribuzione per lavoro supplementare
V. Accordi vari

1. Supplemento provinciale - Elemento Provinciale
2. Malattia
3. Infortunio per dipendenti di aziende alberghiere e pubblici esercizi
4. Tredicesima e quattordicesima mensilità nonché ferie e permessi in caso di malattia e infortunio nelle aziende alberghiere e nei pubblici esercizi
5. Corresponsione tredicesima e quattordicesima mensilità
6. Calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità nonché di ferie e permessi
7. Disciplina - Patrono locale
8. Disciplina - colazione e intervalli per il consumo dei pasti
9. Orario di lavoro
10. Contratto a termine
11. Indennizzo in caso di anticipata risoluzione del contratto a termine in aziende alberghiere e pubblici esercizi (art. 194 e 284 del CCNL del settore turismo - Confcommercio - del 22 gennaio 1999) in aziende stagionali di cui al punto III, art. 1 e 2 dell'accordo sul lavoro stagionale
12. Lavoro straordinario in aziende alberghiere e pubblici esercizi
13. Comunicazione in caso di superamento delle 48 ore settimanali (legge dell'8 aprile 2003, n. 66, art. 3)
18. Giornata di riposo
VI. Validità e sfera dì applicazione


Accordo integrativo per il Settore Turismo e Pubblici Esercizi

Bolzano, lì 15 dicembre 2003, tra l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hoteliers- und Gastwirteverband) della Provincia Autonoma di Bolzano […], le Federazioni Sindacali Provinciali di Settore Asgb […], Cgil/Agb - Filcams - Lhfd […], Sgb/Cisl - Fisascat […], Uil/Sgk - Uiltucs […]

Visto
- il protocollo d'intesa del 23 luglio 1993
- l'accordo integrativo per il Settore Turismo e Pubblici Esercizi del 1° luglio 1999
- il CCNL del settore turismo (Confcommercio) del 22 gennaio 1999 e del 19 luglio 2003
per i lavoratori delle aziende alberghiere e dei pubblici esercizi nella Provincia di Bolzano si è stipulato il seguente accordo territoriale:

I. - Apprendistato
Visto
- i Contratti Collettivi Nazionali dì Lavoro per i dipendenti del settore turismo (Confcommercio) stipulati in data 22 gennaio 1999 e 19 luglio 2003;
- l'accordo quadro provinciale interconfederale firmato il 18 aprile 1984 in materia di apprendistato;
- la legge provinciale in materia di apprendistato del 7 aprile 1997, n. 6 e la legge del 24 giugno 1997, n. 196
si è stipulato il seguente accordo provinciale integrativo del CCNL per gli apprendisti del settore turismo (Confcommercio).

Art. 1 - Durata dell’apprendistato e scuola professionale
In considerazione della particolare situazione dell'istruzione professionale nella Provincia Autonoma di Bolzano, la durata dell'apprendistato viene fissata come segue:
a) cuoco/a (Chef de Partie) - 36 mesi
b) cameriere/a (Chef de Rang) - 36 mesi
Scuola professionale: 3x9 settimane per la durata di 36 mesi d'apprendistato
Per l'anno scolastico 2004/2005 la durata della scuola professionale viene portata da 3 x 9 settimane a 3x10 settimane. La settimana di scuola in più è dovuta al fatto che con l'aumento delle ore di lingua e tecnica il monte ore ammonta complessivamente a 400 ore.
Cuochi e camerieri, terminato il periodo di apprendistato, vengono inquadrati come minimo nel quarto livello.
Eventuali nuovi profili professionali saranno valutati congiuntamente dalle parti contraenti per il relativo inserimento nei vari gruppi di durata e professionalità.
Lavoro stagionale
Per gli apprendisti assunti con un impiego stagionale la durata dell'apprendistato a compensazione dei periodi d'interruzione è ridotta di 1/6. La partecipazione ai corsi a blocco è da considerarsi come periodo lavorativo a tutti gli effetti.

Art. 2 - La frequenza di scuole alberghiere e professionali riconosciuta e non riconosciuta ai fini dell'apprendistato:
A) Ai fini dell'apprendistato si riconoscono:
- La frequenza del corso di formazione professionale di tre anni per cuoco e cameriere: Per gli apprendisti, che vogliono conseguire il diploma finale presso le scuole professionali, il periodo di tirocinio di otto mesi previsto dalla legge provinciale 6/97 può essere prestato nell'ambito di un contratto di apprendistato a termine. In questo caso la retribuzione ammonta al 90% della retribuzione del quarto livello di un lavoratore qualificato.
- Il superamento del biennio per ii settore alberghiero e della ristorazione della formazione professionale tedesca e ladina nonché italiana, che fa parte della scuola professionale di cinque anni, legalmente riconosciuta, di lingua tedesca "Kaiserhof" e di lingua italiana "Cesare Riz", sostituisce il primo corso a blocco dell'apprendistato.
- A chi ha frequentato la terza classe per cameriere di ristorante vengono riconosciuti due anni di apprendistato come cuoco e cameriere.
- Superando la quarta classe "Hotelkaufmann" gli allievi ottengono il diploma di cameriere e cuoco.
Il requisito per il riconoscimento degli anni di apprendistato è il superamento con esito positivo della rispettiva classe.
B) Ai fini dell'apprendistato non si riconoscono:
- Il corso base professionale
Poiché con la nuova riforma scolastica è stato introdotto il nono anno dì scuola obbligatoria, il corso base professionale è considerato anno di scuola dell'obbligo. Esso non sostituisce come in passato il primo anno di formazione per cuochi o camerieri.
- La frequenza con esito positivo del biennio (HTB) per il settore alberghiero non sostituisce più il primo e secondo anno di formazione per cuochi e camerieri.
Versione aggiornata il 18.03.2004

Art. 3 - Trattamento economico
[…]
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata del periodo di apprendistato.
[…]

Art. 4 - Trattamento in caso di malattia - gravidanza - puerperio ed infortunio
[…]
c) Gravidanza e Puerperio
Per gravidanza e puerperio si rimanda alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, alla legge dell'8 marzo 2000, n. 53 e al decreto legislativo del 23 aprile 2003, n. 115.
[…]

Art. 5 bis - Aziende stagionali
Le aziende turistiche che abbiano nell'anno solare un periodo di inattività di 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi possono stipulare un contratto d'apprendistato stagionale (DPR n. 1525 - art. 48 del 07.10.1963, DPR n. 378 del 11.07.1995 e decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 e contratto collettivo nazionale del 19 luglio 2003).
[…]

Art. 6 - Verifiche occupazionali e clausole di salvaguardia
Le parti concordano:
a) l'impegno ad intervenire presso ['Assessorato Provinciale competente per il recepimento dei contenuti del presente accordo;
b) l'impegno ad incontrarsi con l'UPLMO e con l'ispettorato del Lavoro per la verifica dell'andamento occupazionale entro il 31 dicembre di ogni anno;
c) l'impegno di verificare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo l'andamento occupazionale del settore confrontando i dati ufficiali delle scuole professionali appurati alla fine di ogni anno.
[…]

Art. 7 - Applicabilità
Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti da Aziende Alberghiere e Pubblici Esercizi in base al CCNL del settore turismo (Confcommercio) in vigore.

Art. 9 - Orario di Lavoro / Tutela minori
Con l'applicazione del presente accordo le aziende si impegnano al rispetto delle norme legislative (legge n. 977 del 17 ottobre 1967) e contrattuali CCNL del settore turismo (Confcommercio) vigenti in materia di orario di lavoro.
[…]

II - Contratti feriali
Accordo Territoriale delle Aziende del Settore Turismo e Pubblici Esercizi sui contratti a tempo determinato estivi
Tra l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hoteliers- und Gastwirteverband) della Provincia Autonoma di Bolzano […], e le Federazioni Sindacali Provinciali del Settore Asgb […], Cgil/Agb - Filcams - Lhfd […], Cisl/Sgb - Fisascat […], Uil/Sgk - Uiltucs […], è stato concordato quanto segue: ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e del CCNL del settore turismo (Confcommercio) del 22 gennaio 1999 art. 70 e 72 e 19 luglio 2003, le parti hanno individuato le ipotesi e le condizioni nelle quali è consentita la stipulazione di contratti a termine:

1. Contratto a termine (feriale)
a) Al fine della integrazione delle conoscenze teoriche fornite dal sistema scolastico con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro durante il periodo giugno - ottobre le aziende aderenti all'Associazione degli Albergatori della Provincia di Bolzano potranno stipulare contratti a termine estivi della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentano
 

a) scuole alberghiere,
b) istituti professionali superiori
c) scuole professionali o corsi di studi universitari
d) altre scuole non corrispondenti al corso scolastico solamente per il reparto sala, bar (cameriere)

I giovani potranno essere impiegati in settori di inserimento corrispondenti al corso scolastico frequentato.


b) L'Ufficio del Lavoro competente richiederà la presentazione di idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe frequentata al momento della comunicazione dell'assunzione diretta.
[…] Hanno diritto anche del godimento di vitto e alloggio.

2. Orario di lavoro / Tutela minori
Le Aziende con l’applicazione del presente accordo si impegnano al rispetto delle norme vigenti legislative e contrattuali in materia di orario di lavoro.
Le parti contraenti dichiarano la nullità dell’accordo per quanto riguarda gli aspetti retributivi nel caso in cui venissero accertate violazioni contrattuali dagli organi preposti o dalla magistratura, per i lavoratori sotto 18 anni che superano l'orario di lavoro di 40 ore settimanali, fermo restando la possibilità di conguagliare nell'arco della stagione - nei limiti della legge - le eventuali ore di lavoro oltre l’orario contrattuale con riposi compensativi per i lavoratori oltre 18 anni.
Per quanto non previsto nei capi precedenti valgono le norme del CCNL del settore turismo (Confcommercio).
Il contratto individuale di assunzione a termine deve essere predisposto secondo lo schema allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante.

3. Validità e sfera di applicazione
Il presente accordo territoriale si applica alle sole aziende aderenti all'Associazione Albergatori e Pubblici Esercenti della Provincia di Bolzano che sono in regola col versamento delle quote di assistenza contrattuale (Covela/Covelco) e quelle della Cassa Turistica.
Il presente accordo territoriale entra in vigore in data 1° giugno 2004 e scade il 31 ottobre 2004, e viene depositato presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro.

V - Accordi vari
8. Disciplina - colazione e intervalli per il consumo dei pasti

In applicazione della specifica norma del CCNL del settore turismo (Confcommercio) in materia di intervalli per il consumo dei pasti si stabilisce quanto segue:
Per il pranzo e per la cena sono previsti 30 minuti a pasto che non sono computati nell'orario di lavoro a condizione che l'intervallo possa essere fruito in modo indisturbato.
Inoltre, per la colazione saranno detratti dall'orario effettivo di lavoro 15 minuti allorquando la colazione venga consumata dopo l'inizio dell'orario di lavoro.
Condizione per la detraibilità è che non sia richiesta la presenza (servizio di presenza) e che l'intervallo per i pasti possa essere fruito secondo orari regolari.

9. Orario di lavoro
a) Gli orari di lavoro giornalieri, in base al contratto nazionale, dovranno essere concordati individualmente con il lavoratore.
b) Se preventivamente concordato con il dipendente, si possono stabilire orari di lavoro ai di sotto o al dì sopra delle 40 ore settimanali nei rispettivi periodi di bassa o alta stagione, seguendo la procedura dell'art. 95 dei CCNL del settore turismo (Confcommercio) del 22 gennaio 1999 e del 19 luglio 2003. Il riequilibrio tra le maggiori prestazioni e quelle minori può essere effettuato (senza alcuna maggiorazione) entro 3 mesi.
c) Nel registro orario individuale in dotazione ai datori di lavoro, dopo il decimo e dopo il ventesimo giorno di calendario e al termine di ogni mese dovrà essere prevista una colonna libera.
In tale colonna, il lavoratore apporrà la propria firma o sigla a conferma della corrispondenza delle ore registrate a quelle effettivamente lavorate, o annoterà l'eventuale non corrispondenza tra le ore registrate e quelle effettuate.

10. Contratto a termine
In riferimento all'articolo 233 dei CCNL del settore turismo (Confcommercio) del 22 gennaio 1999 e del 19 luglio 2003 si precisa quanto segue:
I rapporti di lavoro a carattere stagionale possono essere costituiti a tempo determinato (va indicata la durata della stagione) e possono essere prorogati una sola volta come previsto dalla legge del 18 aprile 1962, n. 230, dal DPR del 11 luglio 1995, n. 378 e dal decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368.
Visto la particolare situazione della stagionalità in Alto Adige si concede l'estensione della durata di cui all'articolo 75 dei CCNL del settore turismo (Confcommercio) del 22 gennaio 1999 e del 19 luglio 2003 da sei a nove mesi.
[…]
La comunicazione dei contratti a termine alla Cassa Turistica dell'Alto Adige in conformità all'art. 78 del CCNL del settore turismo (Confcommercio) del 22 gennaio 1999 viene meno poiché nella Provincia autonoma di Bolzano è prevista la comunicazione del rapporto di lavoro con indicazione del tipo di contratto all'ufficio del lavoro della Provincia dove è stata creata un'apposita banca dati.

12. Lavoro straordinario in aziende alberghiere e pubblici esercizi
a) Può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario come previsto dagli art. 102 e 290 dei CCNL del settore turismo (Confcommercio) del 22 gennaio 1999 e del 19 luglio 2003.
b) Le ore straordinarie saranno registrate nel registro orario e saranno retribuite con la busta paga del mese successivo.
È nella facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del pagamento delle ore straordinarie, riposi compensativi di uguale valore.

13. Comunicazione in caso di superamento delle 48 ore settimanali (legge dell'8 aprile 2003, n. 66, art. 3)
Le aziende con più di 10 dipendenti che nell'arco di 12 mesi nell'anno solare lavorano in media più di 48 ore alla settimana devono comunicarlo all'ispettorato provinciale del lavoro.
La comunicazione deve essere fatta entro il 31 gennaio del successivo anno solare.

18. Giornata di riposo
Ai sensi e in applicazione dell'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo dell'8 aprile 2003, n. 66 la giornata di riposo può essere concessa a scadenza superiore a una settimana premesso che la durata della giornata di riposo corrisponda a 24 ore per 6 giorni lavorativi calcolata sulla base dei 15 giorni.
Questo regolamento si applica in caso di necessità stagionale.

VI - Validità e sfera di applicazione
Il presente accordo territoriale si applica a tutti i dipendenti da aziende alberghiere e pubblici esercizi della Provincia di Bolzano che applicano il CCNL del Settore Turismo (Confcommercio) del 22 gennaio 1999 e del 19 luglio 2003.
[…]