Tipologia: CCNL
Data firma: 28 marzo 2019
Validità: 01.04.2019 - 31.03.2022
Parti: Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, Confsal-Fisals
Settori: Servizi, Letturisti Acqua, Gas e Energia Elettrica
Fonte: cnel

Sommario:

 

Premessa
Campo di applicazione
Decorrenza e durata
Disciplina del rapporto di lavoro.
Art. 1 - Assunzione - requisiti per l'accesso
Art. 2 - Perioda di prova
Art. 3 - Mansioni lavorative e variazioni di posizione organizzativa
Art. 4 - Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell'ambiente
Art. 5 - Attuazione normativa
Art. 6 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST
Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 8 - Reperibilità
Art. 9 - Flessibilità/elasticità dell'orario contrattuale di lavoro, lavoro a turni
Art. 10 - Banca delle ore
Art. 11 - Modalità di fruizione
Art. 12 - Lavoro straordinario
Art. 12 bis - Disposizioni speciali
Art. 13 - lavoro notturno
Art. 14 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
Art. 15 - Permessi retribuiti
Art. 16 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari
Art. 17 - Congedi per gravi motivi familiari
Art. 18 - Lavoro festivo, lavoro domenicale e 4 Novembre
Art. 19 - Ferie
Art. 20 - Diritto allo studio
Art. 21 - Congedi per formazione
Art. 22 - Disciplina della richiesta di congedo
Art. 23 - Conservazione del posto di lavoro
Art. 24 - Normale retribuzione
Art. 25 - Tipologie di retribuzione
Art. 26 - Minimi di paga
Art. 27 - Assorbimenti
Art. 28 - Lavoro a cottimo
Art. 29 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 30 - Premio di risultato
Art. 31 - Scatti di merito o di professionalizzazione
Art. 32 - Indennità di cassa e maneggio di denaro
Art. 33 - Assenze
Art. 34 - Malattia
Art. 35 - Obblighi del lavoratore
Art. 36 - Periodo di comporto
Art. 37 - Trattamento economico per malattia
Art. 38 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 38 bis - Aspettativa non retribuita per malattie oncologiche
Art. 38 ter - Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 39 - Aspettativa
Art. 40 - Infortunio
Art. 41 - Astensione obbligatoria per maternità.
Art. 42 - Congedi parentali e per malattia del figlio
Art. 43 - Congedi e permessi per handicap
Art. 44 - Congedo matrimoniale
Art. 45 - Trasferte, ritiro patente, risarcimento danni, rimborso spese chilometrico, valore vitto e alloggio e divise e strumenti di lavoro
Art. 46 - Trasferimento
Art. 47 - Distacco
Art. 48 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento

 

Art. 49 - Preavviso
Art. 50 - Trattamento di fine rapporto
Contrattazione di prossimità
Art. 51 - Contrattazione collettiva decentrata
Contratti flessibili
Lavoro part time

Art. 52 - Tipologie di lavoro a tempo parziale
Art. 53 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 54 - Assunzione
Art. 55 - Obblighi di comunicazione
Art. 56 - Clausole flessibili ed elastiche
Art. 57 - Prestazioni supplementari e straordinarie
Art. 58 - Retribuzione
Art. 59 - Periodo di comporto per malattia
Art. 60 - Consistenza dell’organico aziendale
Art. 61 - Diritto di precedenza
Lavoro intermittente
Art. 62 - Definizione contratto di lavoro intermittente
Art. 63 - Disciplina del rapporto di lavoro Intermittente
Art. 64 - Assunzione
Art. 65 - Indennità di disponibilità
Art. 66 - Retribuzione.
Art. 67 - Consistenza organico aziendale
Lavoro a tempo determinato
Art. 68 - Requisiti di applicabilità
Art. 69 - Apposizione del termine
Art. 70 - Periodo di Prova
Art. 71 - Durata e proroghe
Art. 72 - Proporzione numerica
Art. 73 - Diritto di precedenza
Art. 74 - Retribuzione
Art. 75 - Aziende di stagione: maggiorazione per i contratti a termine
Somministrazione
Art. 76 - Sfera di applicabilità
Art. 77 - Tutela del lavoratore
Art. 78 - Esercizio del potere disciplinare
Art. 79 - Retribuzione
Istituti sindacali
Art. 80 - Rappresentanze Sindacati
Art. 81 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 82 - Assembla
Art. 83 - Referendum
Art. 84 - Trattenute sindacali
Art. 85 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato EBIASP
Art. 86 - Osservatorio Nazionale
Art. 87 - Enti Bilaterali Territoriali
Art. 88 - Osservatori Territoriali
Art. 89 - Finanziamento Ente Bilaterale Autonomo del settore privato
Art. 90 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 91 - Fondi.
Classificazione del personale
Art. 92 - Classificazione del personale
Appendici
1. Regolamento dell'apprendistato
2. Regolamento delle commissioni paritetiche di conciliazione
3. Regolamento collaboratori coordinati e continuativi letturisti
Tabella


Contratto collettivo nazionale di lavoro letturisti Acqua, Gas e Energia Elettrica, in vigore dal 01 Aprile 2019 - 31 Marzo 2022

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di marzo in Roma, presso la sede della Fesica-Confsal in Piazza di Villa Carpegna n. 58, tra Conflavoro Pmi, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese […], e Fesica-Confsal, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato […], Confsal-Fisals, Federazione Italiana Sindacato Autonomo Lavoratori Stranieri […], con l’assistenza della Confsal, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori […], è stato approvato il testo del contratto in epigrafe che si allega, esso fa parte integrante del presente accordo e, per tutta la durata, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.

Campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell'ambito delle attività tra le imprese che gestiscono i servizi relativi di lettura, manutenzione (ordinaria e straordinaria), sostituzione, gestione della morosità, e per l'attività di promozione e vendita indiretta di servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas (e servizi ausiliari e/o accessori) con la modalità porta a porta, in nome e per conto della società somministratrici. Nel presente contratto, con il termine "lavoratore", "lavoratori" e "dipendenti/e" si fa riferimento ad entrambi i sessi.

Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 4 - Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell'ambiente

1. Le Parti dichiarano di condividere i valori della sicurezza sul luogo di lavoro, della tutela della salute, della formazione e del rispetto dell’ambiente e concordano sulla necessità di intraprendere un percorso di sviluppo, promozione e diffusione di tali principi. Le Parti riconoscono altresì l'opportunità di operare, ciascuna in relazione al proprio ruolo. In maniera responsabile, consapevole e nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia.
2. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato da parte del datore di lavoro, la Conflavoro PMI adotterà le sanzioni previste dal proprio Statuto nei confronti del socio Inadempiente
3. In ottemperanza al disposto di cui all‘art. 9 della Legge n. 300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante I rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la foro salute e la loro integrità fisica.

Art. 5 - Attuazione normativa
Le Parti stipulanti considerano le norme di tutela previste dal DLgs n. 81/2008 siano intese, con la debita collaborazione di tutti gli interessati, a tutela della totalità degli operatori presenti in tutte le attività professionali, anche associative, appartenenti alle professioni rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL e alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST
1. La formazione del Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza potrà essere effettuata attraverso piattaforme eLearning anche per i suoi aggiornamenti, come previsto dall'ASR del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del dlgs. n. 81/2008.
2. In merito al servizio RLST, affidato all’OPNASP, si fa riferimento all'Accordo interconfederale29 giugno 2016 e s.m.i.

Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro
1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate per la generalità dei lavoratori. Diversi criteri di ripartizione dell'orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.
2. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 66/2003 le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifico accordo, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore settimanali e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative In un periodo non superiore all'anno.
[…]
5. La durata massima dell'orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.
6. L'orario normale contrattuale dei lavoratori discontinui non può superare le 48 ore settimanali medie nel periodo di riferimento previsto dalla legge, data la normale variabilità presente in tutte le attività comprese nel campo di applicazione del presente CCNL L'orarlo di lavoro non potrà comunque superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali per i minori che non abbiano compiuto 15 anni e 8 ore giornaliere e 40 settimanali per i minori tra 1 15 e i 18 anni
7. Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. n. 2657/1923 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa.

Art. 8 - Reperibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi caratterizzato dalla necessità e dall'obbligo dei lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo le disposizioni aziendali.
2. Uno specifico regolamento aziendale definirà le specifiche modalità operative e le relative compensazioni, per l'obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia In termini di riposi compensativi che di trattamento economico, come pure, ove possibile, in termini di rotazione; analoga regolamentazione potrà essere definita per i casi in cui sia richiesto ai lavoratori di risiedere nella struttura, mettendo a loro disposizione i presidi più Idonei
3. La pronta disponibilità, ove non espressamente previsto in sede di assunzione, si basa sull'intesa fra le parti ma. ove le particolarità del servizio svolto dall'azienda lo richiedano necessariamente, per ragioni di pubblica utilità, il lavoratore potrà rifiutarsi soltanto in presenza di gravi motivi, adeguatamente documentati, In mancanza dei quali il rifiuto potrà essere considerato giustificato motivo di licenziamento.

Art. 9 - Flessibilità/elasticità dell'orario contrattuale di lavoro, lavoro a turni
1. In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito
2. Pertanto, qualora dall'andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga superato l'orario contrattuale previsto, ad esempio di 168 ore, e che in un altro esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi la media delle 168 ore nettareo di un periodo di dodici mesi
[…]
4. La flessibilità dell’orario di lavoro, cosi come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori.
5. L'azienda deve informare i lavoratori, con anticipo di almeno due settimane, della volontà di utilizzare l'istituto della flessibilità attraverso apposita comunicazione contenente indicazioni sulle modalità di esecuzione della flessibilità: Inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori.
6. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi di cui agli artt. 14 e 15 non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione di orario, permessi e ferie
7 L'azienda può consentire che, al fine di una migliore funzionalità del servizio e maggiore efficienza della prestazione lavorativa, oltre che in via di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tutti i lavoratori o gruppi di lavoratori godano di una elasticità di orario in entrata e della pausa pranzo, Intesa quale possibilità di anticipare o posticipare l'ingresso e ridurre la pausa pranzo, fino a 30 minuti, rispetto all'inizio dell'orario di lavoro fissato e della pausa pranzo, con correlato recupero da parte dell'interessato alla fine della stessa giornata lavorativa.
Lavoro a turni
Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. f) del Decreto Legislativo n. 66/2003, ai fini della disciplina del presente articolo si considera lavoro in turno la prestazione lavorativa avvicendata, articolata su 24 ore oppure su 16 ore, per 5, 6 o 7 giorni alla settimana. Il suddetto avvicendamento si realizza normalmente con la coincidenza tra la fine della prestazione lavorativa di un lavoratore e l'inizi della prestazione dell'addetto successivo, secondo una programmazione basata sulla rotazione ciclica dei lavoratori nei diversi orari.
Le tipologie di lavoro in turno prese in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono pertanto:
a) Turni continui per tutte le ore del giorno e della notte, articolati su 5, 6 o 7 giorni alla settimana,
b) Turni articolati su 5, 6 o 7 giorni alla settimana, con esclusione del lavoro in orario notturno
Resta ferma la possibilità per le Parti di Individuare e contrattare aziendalmente altri eventuali tipo di turno ed il relativo trattamento economico, comunque in misura non superiore a quella prevista dal presente articolo per I turni di tipo b).
L'articolazione dei turni deve consentire, di norma, a ciascun lavoratore il godimento di un periodo di riposo pari ad almeno 11 ore tra la fine del turno di lavoro e l’inizio di quello successivo.
Il lavoratore addetto al lavoro in turno deve usufruire, nell'arco dell'anno, dello stesso numero di giorni di riposo goduti dal lavoratore non addetto a lavoro in turno.
[…]

Art. 10 - Banca delle ore
1. Le parti convenga di istituire la banca delle ore. Nell’ambito della contrattazione aziendale il lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinarie delle ore prestate, per l’accantonamento delle ore medesime nella banca ore individuale dalla quale attingere per fruire dei riposi supplementari.
2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle ore nei limiti previsti dall’art. 12, comma 7.

Art. 12 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'art. 7 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario
2. È facoltà del datore di lavoro dì richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre sempre ammesso In relazione a:
4. casi di eccezionali esigenze tecniche e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
5. casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
6. eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi della normativa e in tempo utile alle RSA.
7. Le parti concordano che una quota pari al 50% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa confluire, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale, nella Banca delle ore.
8. Il lavoratore non può prestare lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro
[…]
10. Il lavoro straordinario notturno è quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6:00. Non è considerato lavoro straordinario quello svolto di notte nel normale orario di lavoro da lavoratori adibiti a servizi notturni
[…]

Art. 12 bis - Disposizioni speciali
Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore fatta eccezione che per i servizi svolti di notte o nei giorni festivi.

Art. 13 - Lavoro notturno
1. Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del mattino.
[…]

Art. 14 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
1. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica, Ai sensi dell’art. 9 c. 2 del dlgs n. 66/2003 fanno eccezione alla disposizione di cui al c 1 dell’art 9 del Dlgs appena indicato
a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno e l'inizio del turno successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
c) attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
2. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, c.3. del DLgs. 66/2003
[…]
5. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 24, fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 48 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Premessa
Il lavoratore dipendente deve esplicare l’attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
[…]
evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell'Azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'Azienda stessa o che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
rispettare, ove prescritto, l’obbligo di indossare la divisa o gli Indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, debitamente forniti dall’Azienda;
rispettare le disposizioni aziendali.
1 Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta:
c) multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione base;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro
e) licenziamento individuale.
[…]
10. A titolo esemplificativo, incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che:
a) esegua il lavoro assegnatogli con negligenza;
[…]
11. In via esemplificativa, incorre nella sospensione dal lavoro e della retribuzione il lavoratore che:
a) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
b) provochi un danno, con provata responsabilità a suo carico, alle cose ricevute in dotazione ed uso;
c) sia recidivo, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, fatta eccezione per il caso dell’assenza ingiustificata.
12. Incorre nel licenziamento disciplinare il lavoratore che:
[…]
c) commetta violazione delle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
[…]
f) sia recidivo, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi
[…]

Contrattazione di prossimità
Art. 51 - Contrattazione collettiva decentrata

1 Dall’entrata in vigore del presente CCNL, per il tramite delle articolazioni dell'Ente Bilaterale a livello regionale o territoriale, possono essere attivate contrattazioni regionali o territoriali.
2. Rientrano nell’ambito della contrattazione aziendale tutti gli istituti economici extracontrattuali e secondo il principio di prevalenza del contratto aziendale sottoscritto dalla maggioranza dei rappresentanti aziendali dei lavoratori o approvato dalla maggioranza dei dipendenti, anche gli altri istituti fermi restando i limiti della legge nazionale e le regolamentazioni comunitarie e Internazionali Ferma altresì restando la sorveglianza delle Parti stipulanti secondo le procedure che verranno stabilite con successivo accordo
[…]

Contratti flessibili
Lavoro part time
Art. 55 - Obblighi di comunicazione

1. Il datore di lavoro è tenuto ad informare la RSA ove esistente, con cadenza annuale, sull'andamento dell'utilizzo delle assunzioni a tempo parziale e sulla relativa tipologia
2. In mancanza di rappresentanza sindacale, tate comunicazione sarà effettuata all'Ente Bilaterale, per le finalità statistiche dello strumento negoziale.

Art. 60 - Consistenza dell’organico aziendale
In tutti ì casi in cui. per disposizione di legge, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno

Art. 61 - Diritto di precedenza
1. Il personale a tempo pieno In servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. L'azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali, salvo diverse disposizioni di legge.
2. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative Ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 c. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, che abbia necessità di assistenza continua In quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
4. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992. è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
[…]

Lavoro intermittente
Art. 63 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente

[…]
4. il ricorso al lavoro Intermittente, invece, è vietato:
[…]
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 64 - Assunzione
1. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato In forma scritta e contenere i seguenti elementi:
[…]
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie In relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
[…]

Art. 67 - Consistenza organico aziendale
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Lavoro a tempo determinato
Art. 72 - Proporzione numerica

1. Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione a seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra
2. Assunzioni esenti da limitazioni numeriche:
a) Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le seguenti casistiche:
b) nella fase di avvio di nuove attività per I periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
c) da Imprese start-up Innovative di cui all'art. 25 c. 2 e 3 del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per Il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art. 25 per le società già costituite;
d) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'art. 21 c. 2, del d.lgs. n. 81/2015;
e) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
f) per sostituzione di lavoratori assenti;
g) con lavoratori di età superiore a 50 anni;
h) stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, Istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di Insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori Impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale.
3. Annualmente l'azienda fornirà alla RSA indicazioni in merito al numero totale dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, distinti per causale, e il numero totale delle ore di lavoro rispettivamente prestate.

Somministrazione
Art. 76 - Sfera di applicabilità

[…]
2. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 77 - Tutela del lavoratore
1. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al dlgs n. 81/2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto, nei confronti del propri dipendenti.
2. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o Inferiore a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni Inferiori.

Istituti sindacali
Art. 81 - Rappresentanze Sindacali Aziendali

1. I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali-RSA hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
a) fino a n. l dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b) fino a n. 2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
c) fino a n. 3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.
2. A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
3. Il lavoratore che Intende esercitare il diritto di cui al punto 1 deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la RSA
4. Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
[…]

Art. 82 - Assemblea
1. Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro In assemblee Indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OOSS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di Interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, In locale messo a disposizione dal datore di lavoro
2. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con tre giorni di anticipo
3 Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS stipulanti II presente CCNL, durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite.
4. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l'eventuale servizio di vendita al pubblico.
5. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi
6. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione
7. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.

Art. 85 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato EBIASP
1. Le Parti concordano che l'Ente Bilaterale Autonomo del Settore Privato, in sigla EBIASP costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
Quest'ultima attività sarà concretizzata con l'ausilio del fondo di solidarietà eventualmente costituito dalle OO.SS firmatarie dal presente CCNL
2. EBIASP è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento.
3. A tal fine EBIASP Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti II supporto tecnico necessario alta realizzazione degli incontri di Informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo del sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d) elabora, progetta e gestisce- direttamente o attraverso convenzioni - proposte e Iniziative In materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari, anche In collaborazione con le Regioni e con altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri;
f) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 936/1986;
g) istituisce e gestisce l'Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt. 121,131 e 132 del presente CCNL, e ne coordina le attività;
h) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato e dei contratti a termine;
i) svolge I compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
j) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al
reddito;
k) svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro.
l) svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
m) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
n) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento,
o) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
p) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
q) può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo Interprofessionale di formazione continua, per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL
4. EBIASP svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, composte dai rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
5. Per la certificazione dei contratti di lavoro, EBIASP dispone un'apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
6. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, EBIASP Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali.
7. EBIASP potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e al sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità dì svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L'istruttoria avviene attraverso l'istituzione di un'apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL.
8. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi EBIASP potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società. Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione
9. Gli organi di gestione EBIASP saranno composti su base paritetica tra l'organizzazione Sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro.
10. La costituzione degli EBIASP Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'EBIASP, nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

Art. 86 - Osservatorio Nazionale
1. L'Osservatorio Nazionale è lo strumento che l'Ente Bilaterale Autonomo del settore privato - EBIASP può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2. A tal fine. l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b) riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale Nazionale- EBIASP inviando a quest'ultimo, con cadenza semestrale i risultati trasmessi dagli EBIASP Territoriali;
c} elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
d) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi In materia di contratti d'inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, all’EBIASP Nazionale:
e) riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
f) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d’inserimento.

Art. 87 - Enti Bilaterali Territoriali
1. EBIASP Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento al lavoro dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c) gli Interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio;
e) l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con EBIASP Nazionale e con la rete degli EBIASP Territoriali e con i servizi locali per l'impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratori nei luoghi di lavoro:
h) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia
i) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua Italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua da costituire;
j) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno
2. EBIASP Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time e lavoro intermittente
3. Per la certificazione dei contratti di lavoro, l'EBIASP Territoriale si avvale di apposite commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all'uopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione, in caso di ridotta presenza a livello locale.
4. EBIASP Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti. In Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto

Art. 88 - Osservatori Territoriali
1. EBIASP Nazionale può istituire un proprio Osservatorio Territoriale che svolga, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio Nazionale realizzando una fase d'esame e di studio, idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali
2. A tal fine, l'Osservatorio Territoriale:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dall’Associazioni imprenditoriale in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della Legge n. 56/1987, restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4 c. 4 della Legge n. 628/1961;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale all’Osservatorio Nazionale;
c) predispone I progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro - anche rispetto ai lavoratori extracomunitari- nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
e) cura la raccolta e l'invio degli accordi di secondo livello all'Osservatorio Nazionale, di norma con cadenza annuale.

Appendici
3. Regolamento collaboratori coordinati e continuativi letturisti

[…]
Titolo I - Parte normativa
Art. 3 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2 c. 2 lett. a) di cui al dlgs. n. 81/2015 dovrà essere redatto in forma scritta in due copie, una per ciascuna delle Parti, e deve contenere le seguenti informazioni:
[…]
e) le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
[…]
j) le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi In dotazione al Committente;
[…]
Art.12 - Maternità e paternità, malattia e infortunio
[…]
Il rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni applicabili, relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi relativi alla sede di svolgimento della prestazione indicata in contratto.
[…]
Art. 13 - Doveri del Collaboratore
Il Collaboratore conforma la propria condotta al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e di ogni altro dovere e/o obbligo derivante dal rapporto di lavoro e al codice etico o deontologico, qualora istituito e portato a conoscenza del Collaboratore medesimo.
Il comportamento del Collaboratore deve essere Improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nel raggiungimento dei fini propri del Committente, secondo le condizioni concordate nel contratto di collaborazione In tale specifico contesto, nel rispetto della propria autonomia professionale, il Collaboratore ha, tra l'altro, l'obbligo di:
1. collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente accordo collettivo nazionale, nonché quelle previste dal contratto individuale ovvero in codici etici e/o deontologici portati a sua conoscenza e dal medesimo sottoscritti, nonché le vigenti in materia di sicurezza, ambiente di lavoro e riservatezza.
[…]
5. avere cura dei beni a lui eventualmente affidati;
6. non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per finalità diverse da quelle del Committente;
[…]
Art. 15 - Ambiente di lavoro: tutela della salute e dell'integrità fisica
Il Committente garantisce la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, anche applicando le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché, più in generale, quanto necessario per la tutela dell'integrità personale
Ai sensi del dlgs. n. 81/2008, al Collaboratore sono forniti, ove necessario, i dispositivi di protezione individuale
Art. 16 - Assicurazione obbligatoria
Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare - laddove dovuto - il Collaboratore, presso l'Inail, contro gli infortuni sul lavoro
[…]