Tipologia: Accordo
Data firma: 17 ottobre 2006
Validità: 31.12.2009
Parti: Autogrill/Fipe e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Autogrill
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Lavoro a tempo parziale
Personale operativo - Operatore pluriservizio
Malattia
Premio di risultato
Regole generali e modalità di erogazione
Importi del premio di risultato
Conservazione del posto di lavoro

 

Responsabilità sociale
Pausa
Diritti di informazione e relazioni sindacali
Diritto allo studio
Apprendistato
La disabilità in Autogrill
Decorrenza e durata


Verbale di accordo

In data 17 Ottobre 2006 si sono incontrati in Roma la Società Autogrill spa, assistita dall’Associazione Sindacale Fipe e la Filcams-Cgil nazionale […], la Fisascat-Cisl nazionale […], la Uiltucs-Uil nazionale […], ed hanno provveduto al rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, definendo quanto segue:

Lavoro a tempo parziale
Le parti riconfermano i principi contenuti nel CCNL Turismo 19 luglio 2003 (artt. dal 68 al 72) e nei precedenti Contratti Integrativi Aziendali relativamente alle prestazioni lavorative a tempo parziale.
Tale forma contrattuale si dimostra peraltro anche idonea ad assicurare occasioni lavorative a categorie di persone quali, essenzialmente, giovani e donne che necessitano di opportunità complementari e/o di parziale sostegno. In tale ottica l'Azienda si dichiara disponibile ad acconsentire alla trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il periodo successivo al parto e fino al 36esimo mese di età del bambino nonché per 12 mesi in caso di adozione di minori di età fino a 8 anni, fermo restando il quadro di riferimento rappresentato dal CIA del 20.11.2001.
[…]

Personale operativo - Operatore pluriservizio
[…].
L’Azienda garantirà una equilibrata rotazione delle mansioni e dei carichi di lavoro per tutti gli addetti di 5° livello operatori pluriservizio in funzione dell’organizzazione del lavoro delle singole
unità produttive.

Conservazione del posto di lavoro
L'Azienda conserverà il posto di lavoro agli infortunati sul lavoro, nonché ai malati con gravi patologie oncologiche, sulla scorta delle informazioni fornite riservatamente dal Medico curante al Medico competente, nel rispetto della legislazione vigente.

Responsabilità sociale
Autogrill fonda le proprie radici sulla convinzione che sia necessario perseguire uno sviluppo sostenibile in modo tale che la performance economica e l'attenzione agli uomini ed all'ambiente siano intimamente legate.
Che si tratti di tutela delle condizioni di lavoro dei propri collaboratori, di sicurezza alimentare o di difesa dell'ambiente, Autogrill si pone l’obiettivo di essere promotore di iniziative a favore dello sviluppo sostenibile e del progresso civile ed economico.
L'azione di Autogrill in materia di responsabilità sociale si può articolare in iniziative che riguardano:
1. lo sviluppo dell'occupazione, anche volto a favorire l'inserimento nel ciclo produttivo di lavoratori appartenenti a categorie deboli;
2. la tutela delle condizioni di lavoro, della sicurezza ed integrità fisica dei propri collaboratori, richiedendo lo stesso impegno anche ai propri partners commerciali e fornitori, garantendo il rispetto dei principi sociali fondamentali enunciati dall'organizzazione Internazionale del Lavoro riguardanti, in particolare, il rifiuto del lavoro infantile e dello sfruttamento minorile, la non discriminazione, la tutela della diversità;
3. la garanzia verso i consumatori di prodotti sicuri, favorendo l'ascolto dei clienti per meglio identificare i loro bisogni;
4. la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, dalla scelta dei materiali al processo di smaltimento e/o loro riutilizzo.
In particolare si segnala, per quanto rileva il punto 3, l’avvio di una fase “pilota” che interesserà entro il 2006 circa 30 locali sparsi in tutta Italia, presenti sia in siti autostradali che aeroportuali, di uno specifico progetto teso ad inserire nell’offerta ristorativa Autogrill piatti e prodotti per celiaci.
Il progetto, promosso dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC) e realizzato da Autogrill, offrirà la possibilità di un menù completo alle persone con intolleranza al glutine, anche quando sono in viaggio.
Obiettivo dell’iniziativa è di attrezzare entro il 2007 oltre 100 locali Autogrill con offerte ristorative specifiche per celiaci.
Nell’ambito della responsabilità sociale dell’impresa si richiama la lettera del 10 Febbraio 2005 in tema di appalti e terziarizzazioni

Pausa
Fermo restando quanto già previsto ai fini della consumazione del pasto per il personale operante nel settore autostradale con prestazione lavorativa giornaliera superiore a 6 ore, viene istituita una pausa individuale retribuita della durata di 10 minuti giornalieri, a valere per tutto il personale a tempo parziale e da utilizzarsi in unica soluzione all’interno del turno di lavoro se inferiore alle 6 ore giornaliere (orizzontale).
Parimenti viene istituita per il personale a tempo parziale qualora svolga un turno di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere (verticale), e per il personale a tempo pieno operante in turni avvicendati di 8 ore giornaliere (CIA Autostrada), una pausa individuale retribuita della durata di 10 minuti giornalieri da utilizzarsi anche in due periodi di 5 minuti ciascuno collocati rispettivamente nella prima e nella seconda metà del turno giornaliero.
Nelle realtà operative ove si applica il CIA Urbano, sia per il personale a tempo pieno che per il personale a tempo parziale qualora svolga un turno di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere (verticale), viene istituita una pausa individuale retribuita della durata di 20 minuti, da utilizzarsi in() due momenti separati di pari lunghezza (10 minuti) collocati rispettivamente nella prima e nella seconda metà del turno giornaliero, o anche in unica soluzione.
Vengono applicati i sotto elencati criteri:
• il godimento della pausa non potrà avvenire in coincidenza di momenti di picco dell’attività commerciale del punto di vendita;
• il godimento della pausa non potrà iniziare o terminare in coincidenza dell’inizio o della fine dell’orario di lavoro giornaliero;
L’utilizzo della pausa deve sempre essere preventivamente dichiarato al proprio Superiore. A livello di unità operativa potranno essere definite specifiche modalità applicative nel rispetto delle linee guida qui definite.
Le Parti riconoscono che nel disciplinare quanto previsto nel paragrafo “Pausa” hanno inteso anche regolamentare ed indennizzare il tempo di vestizione e svestizione di tutto il personale dipendente.
Per quanto sopra le Parti riconoscono che null’altro sarà dovuto e/o preteso in tal senso.

Diritti di informazione e relazioni sindacali
Le Parti, ferme restando le reciproche autonomie, intendono sviluppare un sistema di relazioni sindacali e di meccanismi destinati a facilitare la fruizione dei diritti d’informazione, anche tenuto conto delle previsioni e indicazioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, improntato alla reciproca correttezza e trasparenza, finalizzato ad un dialogo e confronto fra le Parti utile a favorire la comprensione e le soluzioni più idonee ai problemi aziendali e dei Collaboratori, che consenta di conseguire la più efficace e competitiva presenza sul mercato dell’Azienda sia in termini di efficienza che di soddisfazione delle esigenze del Cliente.
Quanto sopra potrà richiedersi senza duplicazione né di competenze né di oneri aggiuntivi per l’Azienda, in un articolato d’incontri sia a livello nazionale che di significative unità di vendita, intendendosi per tali le unità di vendita caratterizzate da una pluralità di offerta alla clientela di prodotti/concetti (es. Grill autostradali) o nei quali è presente, iscritto a libro matricola, un numero di Collaboratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato pari o superiore a 40 addetti.
Le Parti convengono in particolare che l’Azienda fornisca alle OO.SS. nazionali, in apposito incontro da tenersi di norma nel mese di Maggio, informazioni sull’andamento e sulle prospettive aziendali con particolare riferimento al fatturato e ai risultati gestionali, all’evoluzione degli organici articolati per tipologie, agli investimenti realizzati o da realizzarsi, sia avuto riguardo a ristrutturazioni che a nuove unità di vendita, ai piani di sviluppo e commerciali, all’andamento del Premio di Risultato e dei suoi singoli parametri concordati nel presente accordo.
A livello di unità produttiva potranno realizzarsi momenti di confronto preventivo finalizzato anche al raggiungimento di eventuali intese formalizzate relativamente a problematiche legate a:
• ristrutturazioni
• piano ferie annuale
• modifiche all’articolazione dell’orario di lavoro del punto vendita
• ore supplementari part-time e variazioni temporanee d’orario
• significative innovazioni: di prodotto, di tecnologia, di processo
• dismissioni e scadenze concessioni
• franchising
• terziarizzazione
• modifiche significative di organizzazione del lavoro
oltre al monitoraggio relativo all’andamento dei parametri che costituiscono il Premio di Risultato, così come previsto nello specifico capitolo.
Le Parti confermano che il sistema dei diritti di informazione e di relazioni sindacali così come descritto e definito nell’Accordo Integrativo del 20.11.01 risponde al comune obiettivo sia di agevolare il passaggio di informazioni a livello nazionale e/o di punto vendita, che di rendere esigibile il confronto costruttivo/preventivo, relativamente alle problematiche specificamente indicate nello stesso CIA del 20.11.01, a livello locale.
Le Parti concordano inoltre, nell’ipotesi in cui il confronto preventivo a livello di pdv dovesse configurare posizioni fra loro contrastanti e non conciliabili, di rendere parimenti esigibile un ulteriore confronto, ricorrendo reciprocamente al livello di responsabilità immediatamente superiore a quello in cui è avvenuto l’originario confronto, sempre al fine di prevenire e/o ricomporre ^eventuali conflitti.
Le Parti procederanno annualmente a valutare gli effetti della presente procedura.

Apprendistato
Le Parti - alla luce dell’esperienza compiuta nel corso del 2005 e del primo semestre del 2006 - confermano integralmente i contenuti dell’accordo in materia di apprendistato siglato il 22 Dicembre 2004 che viene pertanto recepito come parte integrante del presente accordo.
Le Parti convengono inoltre che detto accordo - il cui ambito di applicazione viene esteso all’intero perimetro coperto dal presente Contratto Integrativo Aziendale - verrà sottoposto a verifica all’indomani della sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL del Turismo scaduto in data 31 Dicembre 2005 al fine di procedere alle eventuali armonizzazioni e/o necessari adeguamenti.

La disabilità in Autogrill
Autogrill si pone l’obiettivo di agevolare e favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili e svantaggiate all’interno della propria organizzazione del lavoro, anche attraverso la definizione e promulgazione di apposita procedura aziendale.
Obiettivo specifico di tale procedura è quello di individuare momenti specifici che permettano di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto di lavoro più adatto.
Tale intento aderisce, quale logico continuum, al concetto cardine della L. 68/99 del “collocamento mirato” e ne rappresenta la concretizzazione a livello aziendale.
Tale procedura pertanto dovrà assicurare, grazie anche all’intervento della struttura medica aziendale:
• l’effettuazione di visita medica mirata e propedeutica all’inserimento
• identificazione delle modalità più coerenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa sia in termini di collocazione oraria che di mansione richiesta.
Per quanto rileva l’accoglienza di clientela disabile, Autogrill concorda con l’esigenza che il proprio personale si relazioni con attenzione, rispetto e sensibilità, modalità comportamentali queste peraltro normalmente utilizzate.
Autogrill provvederà, nei modi e con gli strumenti opportuni, ad individuare corrette modalità di sensibilizzazione sul tema per i propri collaboratori, anche attraverso specifici interventi formativi.