Regione Basilicata
Deliberazione 11 maggio 2018, n. 402
Legge Regionale 31 maggio 2016 n. 11 articolo 2, commi 2 e 3 (Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali di affezione), definizione requisiti/predisposizione modulistica e recepimento per attinenza delle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei sevizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri (approvate dalla Conferenza Stato/Regioni - Rep. Atti n. 198/CSR del 9 novembre 2017).
B.U.R. 16 maggio 2018, n. 19
 

VISTA la LR n. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la riforma dell’organizzazione amministrativa regionale;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la DGR n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
VISTA la DGR n. 539/2008 di modifica alla DGR n. 637/2006 concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione di spesa;
VISTA la DGR n. 1340/2017 recante la modifica della DGR n. 539/2008 concernente la disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale;
VISTA la DGR n. 227 del 19/02/2014, che ha sostituito le precedenti deliberazioni nn. 1148/2005, 1380/2005, 753/2010 e 421/2013, concernente la denominazione c configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle a\ree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”;
VISTA la DGR n. 231 del 19/02/2014 avente per oggetto "Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona”;
VISTE:
- la LR n. 6 del 28/04/2017 (“Legge di stabilità regionale 2017”);
- la LR n. 7 del 28/04/2017(“Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017- 2019”);
- la DGR n. 345 del 3/05/2017 (“Approvazione della ripartizione in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017- 2019”);
- la LR n. 18 del 30/06/2017 (“Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019”);
- la DGR n. 685 del 5/07/2017 (“Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese in seguito alle variazioni apportate dalla LR 30/06/2017 n. 18 al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 della Regione Basilicata”);
- la LR n. 19 del 24/07/2017 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);
- la LR n. 38 del 29/12/2017 recante l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della regione e dei propri enti e organismi strumentali per l’anno finanziario 2018;
VISTA la DGR n. 693 del 10/06/2014, con la quale l’esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”, a parziale modifica della DGR n. 227/2014;
VISTA la DGR n. 694 del 10/06/2014 (“Dimensionamento e articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”);
VISTA la DGR n. 695 del 10/06/2014 avente ad oggetto “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato - Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti Regionali dell'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta";
VISTA la DGR n. 689 del 22/05/2015 avente ad oggetto “Dimensionamento e articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n. 694/2014”;
VISTA la DGR n. 691 del 26/05/2015 (“DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Affidamento incarichi dirigenziali”);
VISTA la DGR n. 771 del 09/06/2015 (“DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica”);
VISTA la DGR n. 624 del 07/06/2016 di modifica della DGR n. 689/2015 relativa al dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
VISTA la DGR n. 674 del 30/06/2017, recante determinazioni sugli incarichi dirigenziali in scadenza al 30/06/2017;
VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2016, n. 11 (Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali di affezione) e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che l’articolo 2, commi 2 e 3, della Legge Regionale 31 maggio 2016, n. 11 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute, la Giunta Regionale debba definire:
a) i requisiti strutturali dei cimiteri c dei crematori;
b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e, sentite le categorie, le relative norme gestionali;
c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse;
d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre;
e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
f) l’elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;
g) i requisiti formativi per gli addetti, nonché i requisiti minimi dei relativi corsi formativi svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione secondo la normativa nazionale e regionale vigente;
e predisporre, entro lo stesso termine, la modulistica relativa alle materie disciplinate dalla norma di cui trattasi, da utilizzare all’interno del territorio regionale;
VISTI
• il RD 27 luglio n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
• il DPR 21 ottobre 1975 n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria);
• il DPR 10 settembre 1990 n. 285 - che reca il nuovo regolamento di polizia mortuaria - e le successive circolari esplicative del Ministero della Salute;
• il Decreto del Ministero della Salute 15 dicembre 1990 (“Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive”);
• il DPR 14 gennaio 1997 n. 37 recante l’approvazione dell’atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
• il DPR 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127);
• la Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri);
• la LR 28 aprile 2009 n. 14 (Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione);
• le Circolari del Ministero della Salute nn. 14991 del 30/05/2016 c 22159 del 28/07/2016 recanti indicazioni per l’applicazione dei principi statali contenuti nell’art. 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130;
• la DGR n. 1588 del 22 dicembre 2014 (Legge Regionale 28 aprile 2009 n. 14 - art 7 "Piano regionale di coordinamento e costruzione dei crematori". Previsione iniziale di un impianto crematorio da localizzare nel Comune di Potenza);
• la DGR n. 755 del 09 giugno 2015 recante modifiche e integrazioni alla DGR n.1588 del 22 dicembre 2014;
• il D.Lgs. n. 81/2008 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) e ss.mm.ii. e specifiche direttive correlate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• la DGR n. 927 del 10 luglio 2012 (“Legge regionale 11 dicembre 2003, n.33, arti. 22 e 25 - Disposizioni per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento - Approvazione”);
• la DGR n. 1019 del 08/08/2014 recante l’istituzione del Catalogo Unico Regionale (CUR) dell’offerta formativa ad accesso individuale;
• la L.R. n. 30 del 13/08/2015 avente ad oggetto “Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)” - art. 21 (“Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”);
FATTO SALVO quanto previsto dalle norme in materia di tutela ambientale;
VISTE le linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atri n. 198/CSR del 9 novembre 2017) e ritenuto di recepirle con il presente provvedimento per l’attinenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 31 maggio 2016, n. 11 e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO per quanto su esposto:
- di adottare l’allegato documento (Allegato 1) adente ad oggetto “Legge Regionale 31 maggio 2016 n. 11 (Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali di affezione) - Adempimenti ex art. 2, c. 2 e 3 Definizione requisiti e modulistica";
• di recepire nell’ambito dello stesso documento per attinenza ad esso le linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri (Allegato 2) approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 198 CSR del 9 novembre 2017);
SU proposta dell’Assessore alle Politiche della Persona;
AD unanimità di voti;
 

DELIBERA

per quanto su esposto, che qui s’intende integralmente assunto:
- di adottare l’allegato documento (Allegato 1) avente ad oggetto “Legge Regionale 31 maggio 2016 n. 11 (Nonne in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali di affezione) - Adempimenti ex art. 2, c. 2 e 3 • Definizione requisiti e modulistica";
- di recepire nell’ambito dello stesso documento per attinenza ad esso le linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri (Allegato 2) approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 198/CSR del 9 novembre 2017).

ALLEGATO 1
Legge Regionale 31 maggio 2016 n. 11 (Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali di affezione) Adempimenti ex art. 2, c. 2 c 3 - Definizione requisiti e modulistica.
Il presente documento risponde ai compiti della Giunta Regionale individuati dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Legge Regionale 31 maggio 2016 n. 11 (Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali di affezione) e successive modifiche e integrazioni.
Difatti le disposizioni sopra menzionate stabiliscono che la Giunta Regionale, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge Legge Regionale 31 maggio 2016 n. 11 e ss.mm.ii., debba definire:
• i requisiti strutturali dei cimiteri c dei crematori;
• i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e, sentite le categorie, le relative norme gestionali;
• i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse;
• i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre;
• le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
• l’elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;
• i requisiti formativi per gli addetti, nonché i requisiti minimi dei relativi corsi formativi, svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
e predisporre, entro lo stesso termine, la modulistica relativa alle materie disciplinate dalla norma di cui trattasi, da utilizzare all’interno del territorio regionale.
Pertanto viene di seguito definito quanto richiesto dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Legge Regionale 31 maggio 2016 n. 11.
Nell’ambito del presente documento sono recepite altresì per attinenza le “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei sevizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" (ALLEGATO 2) approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 198/CSR del 9 novembre 2017),

REQUISITI STRUTTURALI DEI CIMITERI - articolo 2 - comma 2 - lettera a) della L.R. n. 11/2016
Ai sensi dell’art. 337 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 ogni Comune, o Consorzio di Comuni, ha l’obbligo di realizzare almeno un cimitero, tale da soddisfare le esigenze di fabbisogno per le sepolture, considerando il totale di tutti i residenti.
Il Comune nella pianificazione del proprio cimitero deve tener conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.
La costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri sono disposte dal Comune previo parere dell’ASL competente per territorio.
I cimiteri devono essere isolati dall’abitato mediante la zona di rispetto definita dall’art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni.
L’area di rispetto è individuata considerando:
• la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
• la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
• la presenza di sevizi ed impiani tecnlogici all’interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.
L’arca di rispetto è ridotta nel rispetto delle disposizioni delle norme vigenti.
I cimiteri devono essere recintati lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un’altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.
Ogni cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di idonei servizi igienici per il pubblico e per il personale addetto al cimitero.
I suddetti servizi igienici devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica, dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dalle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
II terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di canalizzazioni superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi un’eccessiva privazione dell’umidità del terreno destinato all’inumazione tale da nuocere al regolare andamento di mineralizzazione dei cadaveri.
Come previsto dall’art. 31, commi 1 c 2 della della L.R. 31 maggio 2016 n. 11:
• in ogni cimitero devono essere presenti almeno: un campo di inumazione; un campo di inumazione speciale; una camera mortuaria; un ossario comune; un cinerario comune;
• in relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero possono essere realizzati: loculi per la tumulazione di feretri; celle per la conservazione di cassette ossario; celle per la conservazione di urne cinerarie; uno spazio per la dispersione delle ceneri (giardino delle rimembranze).
I campi destinati all’inumazionc devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica c mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica al fine di consentire la completa mineralizzazione del cadavere.
La falda idrica deve trovarsi a conveniente distanza da! piano di campagna ed avere altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.
La superficie dei lotti di terreno, destinata ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l’arca cimiteriale netta e va calcolata sulle inumazioni mediamente eseguite nell’ultimo decennio, aumentate del 50° o.
Essa è destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione del terreno di dieci anni.
Se il tempo di rotazione c fissato per un periodo diverso dal decennio, la superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, va calcolata proporzionalmente.
Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, devono essere previsti anche lotti dedicati alle inumazioni di feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali (inumazioni speciali) ed eventuali eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
Per le inumazioni speciali il perìodo di rotazione del terreno può essere abbreviato a cinque anni (art. 37, comma 4, della L.R. 31 maggio 2016 n. 11).
Nella superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
- alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico c degli addetti al cimitero;
- a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.
I campi destinati all’inumazione devono essere divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
Ogni fossa del campo di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all’azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato apposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2 metri.
Le stesse fosse, nella parte più profonda, devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l’una dall’altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.
Le fosse per inumazioni dì cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2 e nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l’una dall’altra di metri 0,50 da ogni lato.
Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati mord dall’ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l’inumazione e per l’inumazione di parò anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri.
I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all’accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
La distanza tra le file deve consentire in ogni caso le normali operazioni cimiteriali.
Il regolamento comunale di polizia mortuaria definisce la superficie della fossa priva di eventuale copertura lapidea al fine di favorire i processi naturali di mineralizzazione del cadavere.
I loculi possono essere realizzati secondo La tipologia di edicole a vista o cappelle funerarie.
Nel caso di cappelle funerarie perimetralmente chiuse, il numero dei loculi sarà calcolato dividendo la superficie di calpestio della cappella per il parametro numerico di 1.
Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
I loculi possono essere a più piani sovrapposti (al pari di nicchie ossarie e cinerarie, ipogei od epigei); ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
Le solette orizzontati devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
Le pareti dei loculi, sia orizzontali che verticali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tati proprietà.
I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l’interno in modo da evitare l’eventuale fuoriuscita di liquido.
La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
È consentita la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra in cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurate la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
Ogni loculo deve essere realizzato in modo che l’eventuale tumulazione od estumulazione del feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro ed in relazione allo spazio disponibile, possono essere collocati una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie, cosi come nelle nicchie ossarie e cinerarie, in relazione allo spazio disponibile, possono essere accolte una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie.
Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di 2,25 metri, di larghezza di 0,75 metri c di altezza di 0,70 metri; a detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
La misura di ingombro libero interno o per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di metri 0,70, di larghezza di metri 0,30 c di altezza di metri 0,30.
Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a metri 0,30, metri 0,30 c metri 0,50.
Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici.
I manufatti esistenti alla data di pubblicazione del presente documento c costruiti prima del 24/06/1993 che non rispettano le dimensioni interne minime previste dalla Circolare del Ministero della Salute 24 giugno 1993 n. 24 possono continuare ad essere utilizzati, compatibilmente con le dimensioni dei feretri da tumulare, delle cassette ossario e delle urne cinerarie.
È ammessa la costruzione di loculi aerati, che devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o in manufatti esistenti appositamente ristrutturati.
In tal caso devono esser adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare i gas ed i liquidi provenienti dai processi trasformativi del cadavere rispondenti alle norme vigenti in materia ambientale e atte a favorire i processi di mineralizzazione.
Le caratteristiche costruttive sono quelle previste dall'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, fatte salve le soluzioni tecniche per la raccolta dei liquidi e per la fuoriuscita dei gas successivamente disciplinate.
La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione deve avvenire mediante un sistema di aerazione per singolo loculo o mediante l'utilizzo di canalizzazioni per gruppi di loculi.
In entrambi i casi devono essere adottati i sistemi di depurazione di seguito descritti.
Il sistema di depurazione deve trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico- chimiche o di un filtro biologico oppure di soluzioni miste.
La capacità di depurazione del filtro deve garantite che non vi sia percezione olfattiva in atmosfera di gas provenienti dalla putrefazione ed essere protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
I parametri di efficacia, per il periodo dl funzionamento del sistema, rispetto ai principali composti volatili rinvenibili nei gas di putrefazione, devono essere i seguenti:
a) 95° o +/- 5% per ammoniaca (NH₃) e acetone (CHS₃COCH₃);
b) 99° o +/- 1% per 1'etilmercaptano (CH₃CH₂SH).
I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identifica riva delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, ai fini del controllo.
La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta all'interno del loculo, o all'esterno, con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato.
In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta durature nel tempo di eventuali percolazioni di liquidi, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno cinquanta litri di liquidi, e l’uso di quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico- enzimatica, biodegradante.
In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, devono essere garantite condizioni durature di raccolta di eventuale percolazione di liquidi, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato ed opportunamente dimensionato, assicurando l'impermeabilizzazione del sistema per evitare la contaminazione della falda.
Il loculo deve essere realizzato con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, se non attraverso le apposite canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per la fuoriuscita dei gas.
Per la tumulazione in loculi aerati devono essere utilizzate solo casse di legno rispondenti alle particolari disposizioni di cui al punto 7.2 della norma UNI 11520.
Le estumulazioni ordinarie dai loculi aerati si eseguono allo scadere della concessione e comunque non prima di dieci anni dalla tumulazione.
È vietata la tumulazione aerata di feretri di defunti la cui morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffusive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione individuate negli elenchi del Ministero della Salute.
Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all’art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

CIMITERI PER ANIMALI DI AFFEZIONE
Vedasi quanto specificatamente c dettagliatamente previsto nel CAPO VII della Legge Regionale 31 maggio 2016 n. 11.

REQUISITI STRUTTURALI DEI CREMATORI - articolo 2 - comma 2 - lettera a) della L.R. n.11/2016
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di cremazione, seguono le indicazioni sotto riportate.
Per realizzare un impianto di cremazione, atteso che la normativa vigente stabilisce che i crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri, vieta l’utilizzo di crematori mobili e prevede che la vigilanza degli stessi spetti all’Amministrazione Comunale, è necessario che l’Amministrazione Comunale interessata preveda la realizzazione del crematorio nella propria pianificazione territoriale c nel proprio regolamento di polizia mortuaria.
L’impianto deve rispondere alla migliore tecnologia possibile nel rispetto della legislazione vigente a fini di tutela dell’ambiente e della salute pubblica e all’eventuale aggiornamento della stessa.
Nella progettazione e costruzione dei singoli componenti dell’impianto, a fini di sicurezza, dovranno essere prese a riferimento le norme del settore specifico.
Il progetto di costruzione del crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengano illustrati le caratteristiche ambientati del sito, le caratteristiche tecnico- sanitarie dell’impianto ed i sistemi di tutela degli addetti nonché i sistemi di tutela delle matrici ambientali dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
Gli addetti devono essere appositamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale ed adeguatamente formati oltre che dotati di dispositivi di protezione individuale.
L’impianto deve essere progettato e costruito nel rispetto dei criteri di sicurezza di cui ai regolamenti CE di riferimento quindi dotato di portello d’ispe2Ìone con sistema di sicurezza, isolamento termoacustico, allarmi di processo e quant’altro necessario ad ottimizzarne il funzionamento.
La costruzione dei crematorio (insieme ambientale costituito dall’edificio nel suo complesso, impianti, ed ogni parte del corpo edilizio che lo riguarda), sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, quindi per la sua messa in opera ed il suo funzionamento, deve essere sottoposta a pareri ed autorizzazioni igienico- sanitarie e ambientali, a pareri ed autorizzazioni a fini di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che a pareri ed autorizzazioni dei Vigili del Fuoco, ed adeguata a tutte le indicazioni e prescrizioni rinvenienti da detti pareri ed autorizzazioni.
lì progetto di costruzione del crematorio deve essere sottoposto all’esame e alla validazione di una conferenza di servizi e deliberato dal Consiglio Comunale.
La messa in opera del crematorio deve essere conforme a quanto indicato in fase di progettazione ed adeguata ai pareri, alle autorizzazioni e alle prescrizioni degli organismi competenti.
Il crematorio deve garantire i seguenti requisiti:
Requisiti di sicurezza per le persone che operano per il suo funzionamento e del pubblico che lo frequenta e cioè:
a) sicurezza di funzionamento e impiego, con particolare riguardo all’impianto e alle apparecchiature aventi carattere di potenziale pericolosità;
b) resistenza al fuoco e difesa dagli incendi, con riguardo all’impiego di materiali che impediscano il diffondersi delle fiamme, agli apparecchi di estinzione, alle precauzioni da adottare per il deposito di sostanze combustibili ed infiammabili;
c) protezione da eventi accidentali interni, con riguardo ai provvedimenti da adottare per evitare il verificarsi di tali eventi o per limitare il danno qualora si verifichino caduta di persone, avvelenamenti o incendi od esplosioni di gas, ecc.;
d) protezione da eventi accidentali esterni (correnti vaganti, scariche atmosferiche ecc.).
Requisiti ambientali, rispetto alle proprietà che l’impianto e l’edificio devono possedere, con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera, da contenere entro i limiti ammessi dalle norme vigenti, e al trattamento dei rifiuti; dovrà essere assicurata altresì la totale assenza di odori sgradevoli e nauseabondi e relativamente alle emissioni in atmosfera, sia su base oraria sia nelle più gravose condizioni di esercizio, e al trattamento dei rifiuti (generalmente classificati come rifiuti speciali) saranno da considerare i valori limite e le prescrizioni contenute negli specifici provvedimenti autorizzativi.
Requisiti acustici, che devono assicurare silenziosità di funzionamento durante tutto il processo di cremazione, limitazione del livello di rumore e di vibrazione emesso nell’ambiente sia esterno che interno: tali Livelli dovranno essere contenuti entro i limiti fissati dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai livelli di esposizione del personale addetto e del pubblico, e per ottenere, tra l’altro, l’adeguato comfort nella sala cerimonie.
Requisiti d’uso, che riguardano le proprietà che l’impianto e l’edificio devono possedere in relazione all’uso che ne viene fatto, con le seguenti specificazioni:
- requisiti morfologici e di funzionalità:
- capacita di effettuare la cremazione di almeno cinque cicli di cremazione al giorno, in un turno lavorativo di otto ore compreso il periodo di preriscaldamento, raccolta delle ceneri, introduzione del cadavere, cremazione, per giorni annui di esercizio 220 mimmo;
dimensioni di ingombro tali da garantire gli spazi necessari per la manutenzione;
- capacità di calcinare le ceneri in maniera completa, senza residui organici;
caricamento feretro: in automatico;
rivestimento delie pareti laterali della camera di cremazione con materiale refrattario adeguato;
- compatibilità con le caratteristiche architettoniche dell’edificio e con le esigenze estetiche del sito;
- facilità ed immediatezza d’uso con operazioni manuali limitate in quanto il processo termico deve essere completamente automatizzato;
- requisiti di nettezza:
- attitudine alla facile pulizia;
- attitudine a non accumulare scorie;
- attitudine a non liberare prodotti sporcano, inquinanti o nocivi;
- attitudine a non generare odori molesti;
- in generale garanzia di decoro nel corso dell’intero processo di cremazione e massima sicurezza igienica in tutte le sue fasi (dall’introduzione del cadavere al prelievo delle ceneri);
- requisiti di affidabilità/stabilità:
- limiti di deformazione per cause termiche;
- mantenimento dei parametri qualitativi di funzionamento e mantenimento dei limiti delle emissioni in atmosfera;
- requisiti di gestione e manutenzione/gestione e conduzione:
- economicità e razionalità di gestione;
- facilità ed economicità di approvvigionamento dei materiali di consumo ed energia efficienti;
- consumi di energia primaria contenuti, con elevata efficienza di combustione;
- requisiti di manutenzione ordinaria:
- facilità ed economicità di reperimento del ricambio di parti soggette a usura;
- facilità ed economicità delle operazioni di normale manutenzione e riparazione.
Le attività di manutenzione ordinaria dell’impianto devono essere attentamente programmate c il periodo di fermata dell’impianto non eccedere il 20° o del tempo di esercizio.
Deve essere previsto un programma di controllo e manutenzione periodica ed in fase di esercizio deve essere prevista sia la manutenzione ordinaria del sistema, articolata secondo le esigenze c le necessità dell’impianto, sia la manutenzione straordinaria.
- requisiti di manutenzione straordinaria:
- facilità ed economicità delle operazioni di rinnovamento e sostituzione;
- facilità ed economicità delle operazioni di adeguamento e trasformazione.
La manutenzione straordinaria dovrà prevedere la fermata dell’impianto per un periodo dipendente dai lavori da effettuare.
Le attività di manutenzione dovranno essere eseguite ad impianto fermo e in sicurezza.
- altre prestazioni da garantire:
- raccolta delle ceneri individuali;
- garanzia 24 mesi dal collaudo con esito positivo dell’impianto;
ed inoltre prevedere:
- area coperta per scarico carro funebre;
- zona ricevimento salme;
- area di ingresso/accoglienza persone in lutto;
- sala di attesa;
- sale per il rito;
- sale per il commiato;
- sala cerimoniere con servizi igienici;
- camera mortuaria idonea ad allocare le casse mortuarie in attesa di cremazione non impilabili;
- obitorio (celle frigorifere per cadaveri m attesa, anche impilate);
- area impianti;
- sala controllo degli impianti;
- sala preparazione delle ceneri/urne;
- area consegna ceneri;
- area deposito urne;
- servizi igienici per il pubblico;
- deposito materiali per le pulizie;
- spogliatoio con armadietti per addetti;
- servizi igienici per gli addetti;
- magazzino per contenitori, urne e feretri con accesso dall’esterno;
- spazio stoccaggio temporaneo rifiuti cimiteriali.
I locali del crematorio dovranno essere adeguatamente arieggiati e illuminati per garantire la salubrità degli spazi.
Le sale destinate all’esposizione e al deposito dei feretri, la sala dell’impianto, i corridoi e comunque tutte le aree di deposito/magazzino, in considerazione della contiguità delle stesse e dei percorsi necessari allo svolgimento delle attività, devono essere dotate anche di pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili, queste ultime fino a 2 metri di altezza, c di acqua corrente in lavabi con comando di erogazione non manuale.
Il pavimento deve essere disposto in modo da garantire il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato il facile e innocuo smaltimento.
I locali e i flussi dei familiari e utenti esterni del crematorio non dovranno incrociarsi con i locali e i flussi degù addetti, in modo tale da non confondere e rendere promiscuo il percorso dei dolenti con quello degli addetti.
Ai dolenti dovrà essere garantita la possibilità di seguire, almeno visivamente, il percorso del feretro dalla camera mortuaria, alla sala del rito e poi alla consegna del feretro agli addetti alla cremazione, fino al percorso di cremazione all’interno delle linee di forno c infine alla preparazione e alla consegna delle ceneri.
Per quanto concerne la cremazione di feretri, trascorsi almeno vent’anni dalla tumulazione, a seguito di estumulazionc per rotazione cimiteriale, è consentita, presso gli impianti crematori, la traslazione dei resti mortali, con trasferimento da cassa in legno/zinco a cassa idonea alla cremazione.
Analogamente è consentito, presso gli impianti crematori, anche la traslazione del cadavere da cassa in legno/zinco a cassa idonea alla cremazione anche in caso di estumulazione straordinaria, effettuata su richiesta degli aventi diritto.
La traslazione deve avvenire in una sala avente le caratteristiche previste dall’art. 66 del D.P.R. n. 285/90.

PIANI CIMITERIALI
Ogni comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere al fabbisogno di sepolture per le inumazioni e le tumulazioni.
1 piani cimiteriali sono approvati dal Consiglio Comunale previo parere dell’ASL competente per territorio ed aggiornati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso.
Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate nei piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

REQUISITI DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO OBITORIALE E RELATIVE NORME GESTIONALI - articolo 2, comma 2, lettera b) della L.R. n. 11/2016
Sono strutture obitoriali:
- i locali all’interno della struttura sanitaria o socio- assistenziale che ricevono le persone decedute all’intemo della struttura o, previa autorizzazione della direzione sanitaria, le salme provenienti da abitazioni private se richiesto da familiari o aventi titolo;
- i depositi di osservazione degli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto da familiari o aventi titolo.
Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- il mantenimento in osservazione del cadavere
- il riscontro diagnostico
- le autopsie giudiziarie
- il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell’autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti
- le iniezioni conservative di cui all’art. 21 della L.R. 31 maggio 2016 n. 11
- i trattamenti di tanatocosmesi
- la custodia e l’esposizione del cadavere
- attività proprie della sala del commiato.
I comuni possono consorziarsi anche per quanto concerne il servizio obitoriale, oltre che per l’esercizio di un unico cimitero.
I comuni, singoli o consorziati, possono istituire il servizio obitoriale unicamente nell’ambita del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.
L’addetto al sevizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.
Il servizio obitoriale deve avere i requisiti minimi strutturali di seguito indicati e come previsto dal D.P.R. n. 37 del 14 gennaio 1997.
Il servizio deve avere specifica destinazione d’uso ed essere dotato dei seguenti locali separati:
- locale di accoglimento/sosta c osservazione dela cadavere
- locale di preparazione del cadavere per l’esecuzione dei trattamenti consentiti
- camera ardente o sala di esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa
- spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto
- servizi igienici per il personale
- servizi igienici per 1 parenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap
sala per onoranze funebri al feretro (per la celebrazione del commiato)
- almeno una cella frigorifera o locale climatizzato dedicato al cadavere;
locale/spazio per il deposito del materiale d’uso, attrezzature e strumenti
- locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.
Nel servizio obitoriale devono essere assicurati:
- altezza libera interna non inferiore a m. 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari
locali adibiti alla preparazione ed al trattamento dei defunti con pavimenti/pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili c privi di connessioni ad angolo
- impianto di illuminazione di emergenza
- condizionamento ambientale idoneo a garantire:
- temperatura interna invernale ed estiva non superiore ai 18°C
- umidità relativa 60%± 5
- n 15 v/h ricambi aria/ora esterna.
Per il solo locale destinato alla preparazione del defunto:
- lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispersione di sapone liquido o detergente antisettico
- tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento di liquidi e acque di lavaggio
- sistema di aspirazione dei gas.
I locali destinati all’accoglimento c osservazione del cadavere devono essere accessibili direttamente dall’esterno e dotati di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita del cadavere.
La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti per la “sala commiato”.
Deve inoltre essere garantita la presenza di operatori nella struttura per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.
Devono essere formalmente predisposte e regolamentate le procedure relative a tutte le attività svolte all’interno a disposizione degli utenti.
In termini di accessibilità nel servizio obitoriale devono essere consentite l’entrata e l’uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura.
Deve essere previsto un accesso dall’esterno per i visitatori.
Deve essere assicurata l’assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente.
È fatto divieto alle imprese esercenti l’attività funebre o ad organizzazioni svolgenti, anche parzialmente, attività ad essa riconducibili, di gestire strutture adibite a servizio obitoriale, camera mortuaria, depositi di osservazione comunali o in seno a strutture sanitarie pubbliche o private o nelle strutture assistenziali o socio- assistenziali c di ricovero c cura ed anche il trasporto infermi.

REQUISITI DELLA SALA COMMIATO
Per “Sala del Commiato” si intende la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato (art. 18 c. 1 della L.R.. n. 11/2016), la cui gestione può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l’attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale (art. 18 c. 4 della L.R. n. 11/2016).
L’ubicazione, le condizioni di esercizio e utilizzo della sala del commiato sono stabilite dai regolamenti locali di polizia mortuaria in relazione alla situazione locale, ferma restante la distanza non inferiore a metri 50 dalle strutture sanitarie pubbliche c private, da strutture assistenziali o socio- assistenziali.
L’accertamento dei requisiti igienico sanitari e l’idoneità dei locali spettano all'ASL competente per territorio.
Tali verifiche potranno essere richieste dal Comune autorizzante in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessita anche in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con dette richieste.
La struttura deve avere destinazione d’uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:
- assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia
- illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali uniformemente distribuita
- altezza libera interna non inferiore a metri 3 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari
- impianto dì condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli
- servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap
- dotazione di arredi adeguati all’accoglimento del feretro e dei partecipanti.
Non costituisce “Sala del Commiato” il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze c tali eventi vanno di volta in volta autorizzati dal Comune in cui vengono svolti.

REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRE E DELLE AUTORIMESSE - articolo 2 - comma 2, lettera c) della L.R. n. 11/2016
Il trasporto funebre deve essere svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.
Tutti gli automezzi e gli accessori devono essere tenuti in buona efficienza, conservati e mantenuti con cura, provvedendo di volta in volta alle necessarie riparazioni, sostituzioni e rinnovi in modo che il trasporto funebre possa svolgersi nel modo più decoroso.
Gli automezzi devono essere in perfette condizioni d’uso, sia per quanto concerne il funzionamento che per la sicurezza ed essere in regola con le vigenti disposizioni.
Le auto funebri devono essere inoltre dotate di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile ed attrezzate con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle ASL, che devono controllarne almeno una volta all’anno lo stato di manutenzione.
Il proprietario del mezzo deve disporre del libretto attestante la sua idoneità, che deve essere validato dall’ASL competente per territorio, da conservare nell’auto funebre per essere esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri devono essere provviste di attrezzature per la pulizia e la sanificazione degli stessi sulla base della vigente normativa.
La pulizia/sanificazione dei mezzi funebri possono essere esternalizzate tramite specifico contratto con aziende specializzate da tenere presso le rimesse a dimostrazione che pulizia/sanificazione di detti mezzi sono assicurate.
Le rimesse devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza alle norme dei regolamenti locali ed essere compatibili con i PRC.
Fatta salva l’osservanza delle disposizioni di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco, l’idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature deve essere accertata dalle ASL.

REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E PROFESSIONALI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ FUNEBRE - art. 2 - comma2 - lettera d) della Legge n. 11/2016
L'attività funebre è svolta da ditte individuali, da società di persone o capitali in possesso di apposita autorizzazione all’esercizio, valevole per l’intero territorio regionale, rilasciata dal Comune in cui ha sede operativa l’impresa.
Tanto nel rispetto delle norme in materia di commercio, edilizie, urbanistiche, sanitarie e di pubblica sicurezza e sulla base del possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti.
Tutte le imprese che intendono esercitare attività funebre devono avere almeno una sede commerciale all'interno del territorio della regione Basilicata.
Nel caso di impresa operante in più Comuni, l’istanza dì autorizzazione deve essere presentata in tutù i Comuni della regione presso i quali l’impresa intende svolgere attività commerciale.
Presso ogni sede commerciale dell’impresa deve essere esposta al pubblico la carta dei servizi e delle prestazioni e del relativo prezzario.
L’accertamento dei requisiti igienico- sanitari e l’idoneità dei locali spettano all’ASL competente per territorio.
Le ditte individuali, società di persone o capitali che svolgono attività funebre devono possedere i seguenti requisiti strutturali/gestionali:
- disponibilità permanente e continuativa di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, quali:
1. almeno un carro funebre in diretto possesso o tramite leasing in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera ed autorimessa, ubicata all'interno del territorio regionale, attrezzata per la sanificazione ed il ricovero di non meno di un carro funebre;
2. una sede dotata di area riservata e di spazio espositivo, sempre ubicata all'interno del territorio regionale, idonea alla trattazione degli affari amministrativi, alla vendita di cofani o altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, ubicata nel comune ove si richiede l’autorizzazione e regolarmente aperta al pubblico;
3. disponibilità diretta di un direttore tecnico, in possesso dell’attestazione relativa alla figura professionale di “Responsbile della conduzione dell’attività e addetto alla trattazione degli affari”, occupato continuativamente con regolare contratto di lavoro con il soggetto richiedente l’autorizzazione, anche coincidente con il legale rappresentante o titolare dell’impresa, dotato di poteri direttivi e responsabile dell’attività funebre;
4. disponibilità di ulteriore personale, con minimo di 4 addetti, con regolare contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge stipulato direttamente con il soggetto richiedente l’autorizzazione ed in possesso dell’attestazione relativa alla figura professionale di “Addetto necroforo".
Si specifica che nel personale di cui al punto 4) può essere computato il personale di cui al punto 3) e che il direttore tecnico e tutti gli addetti, fermi restanti gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e delia sicurezza nei luoghi di lavoro”, possono aver acquisito le attestazioni di cui sopra anche presso altre Regioni, purché risulti dimostrabile la loro piena equivalenza con gli standard professionali e i relativi standard formativi approvati dalla Regione Basilicata. A tal fine l’interessato dovrà formulare apposita richiesta al Dipartimento Regionale che cura la tenuta dell’elenco di cui all’art. 5, comma 2, lett. d) della L.R. n. 11/2016 (Dipartimento Politiche della Persona).
Per l’apertura di ulteriori sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l’attività funebre devono disporre, per ogni sede che abbia i medesimi requisiti previsti per la sede operativa principale, di un ulteriore “Responsabile della conduzione dell’attività e addetto alla trattazione degli affari” quale responsabile commerciale, occupato continuativamente con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto richiedente l’autorizzazione, distinto dal personale già computato presso la sede operativa principale.
I requisiti che consentono l’attività di onoranze funebri, relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, possono intendersi soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso contratti di agenzia, appalto o fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività funebre, con un altro soggetto in possesso dell’autorizzazione all’attività funebre nel territorio della regione o ricorrendo all’attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi o di società consortili ai sensi del codice civile, secondo le modalità e le procedure espresse nell’art. 5 - comma 2, lettere b) e c) della L.R. n. 11/2016.
I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnici ed organizzativi per svolgere attività funebre ad altri esercenti, con i contratti di cui sopra, o le aggregazioni aziendali quali cooperative, società consortili o consorzi che intendono garantire alle aziende che vi partecipano il possesso dei requisiti tecnici ed organizzativi per svolgere l’attività funebre, dovranno dimostrare con atto di notorietà la disponibilità diretta e continuativa di requisiti strutturali ed organizzativi (di titolarità della ditta) congrui al volume di lavoro richiesto, con un minimo di 8 addetti necrofori e 3 carri funebri, in base al principio di proporzionalità relativa ai contratti stipulati, secondo tali criteri:
- nr. 8 addetti e nr. 3 carri per i primi 15 contratti stipulati, compresi quelli conclusi in altre regioni;
- nr. 1 ulteriore addetto ogni altri 2 contratti che si aggiungono, compresi quelli in altre regioni;
- nr. 1 ulteriore carro funebre ogni 3 contratti che si aggiungono, compresi quelli in altre regioni.
Le autorimesse dei mezzi dovranno essere adeguatamente ampliate, in proporzione all'aumento dei carri ivi ricoverati.
Ai Comuni cui viene richiesta la specifica autorizzazione tali soggetti dovranno presentare il possesso di regolare certificazione di qualità e in più dovranno dichiarare con atto notorio anche tutti i contratti in essere per verificare la congruità dei requisiti strutturali al volume d’affare.
Si confermano 1 divieti previsti dall’art. 5 della L.R. n. 11/2016 e le deroghe previste per i Comuni montani (art. 6 della L.R. n. 11/2016).
Le ditte che ricadono nei Comuni montani ex art. 6 della L.R. n. 11/2016, che accettano la deroga dandone comunicazione alla Regione, possono svolgere il servizio esclusivamente nel Comune.
Le imprese funebri non costituite in regione Basilicata, che intendono svolgere il servizio funebre nel territorio regionale, dovranno dimostrare al Comune, dove sarà svolto il servizio, i necessari titoli autorizzativi conseguiti nelle regioni di appartenenza c la congruità dei mezzi e del personale necroforo, in funzione delle attività da svolgere, almeno 48 ore prima del servizio funebre.

REQUISITI FORMATIVI PER GLI ADDETTI E REQUISITI MINIMI DEI RELATIVI CORSI FORMATIVI SVOLTI DA SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI ACCREDITATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELLA DGR N. 927/2012. - articolo 2 - comma 2 - lettera g) della L.R. n. 11/2016
I corsi di formazione per le figure professionali di “Responsabile della conduzione dell’attività c addetto alla trattazione degli affari” e “Addetto necroforo” rientrano nell’offerta formativa del “Catalogo Unico Regionale” (CUR) di cui alla DGR n. 1019/2014 e sono erogati da Organismi accreditati allo svolgimento di attività di formazione professionale c di orientamento ai sensi della DGR n. 927/2012.
Gli standard professionali e i relativi standard formativi (requisiti formativi) per ciascuna delle figure professionali sopra indicate saranno definiti dal Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, in coerenza con il sistema regionale di standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui all’art. 21 della L.R. n. 30/2015, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente documento.
In relazione alle nuove esigenze formative emergenti ed in considerazione dell’iniziale disponibilità dei corsi, le attestazioni per le figure professionali sopra riportate per i nuovi assunti potranno essere acquisite, in deroga, a fronte dell’iscrizione al primo corso utile che, comunque, dovrà essere eseguito entro un anno dalla data di entrata in vigore degli standard definiti dal competente Dipartimento regionale.
Dal possesso delle attestazioni di cui sopra sono esonerati coloro che dimostrino, con documentazione attestante un rapporto di lavoro previsto, di esercitare le attività di “Responsabile della conduzione dell’attività e addetto alla trattazione degli affari” e di “Addetto necroforo” da un periodo continuativo di almeno 5 anni alla data di pubblicazione del presente documento.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TUMULAZIONI PRIVILEGIATE FUORI DAI CIMITERI - articolo 2 - comma 2, lettera e) della L.R. n. 11/2016
La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico, previste dall’articolo 340, secondo comma, del Regio Decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali al di fuori dei cimiteri, ovvero la conversione a tale uso di cappelle già esistenti, è autorizzata dal Sindaco, sentita la ASL competente per territorio.
Le suddette cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse non inferiore a quella definita per i cimiteri dall’articolo 338 del Regio Decreto n. 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.
Le cappelle private devono essere realizzate conformemente a quanto stabilito per le tumulazioni cimiteriali e le caratteristiche estetiche dei manufatti, nonché la procedura per il rilascio dell’autorizzazione, sono definite dal Comune nel regolamento di polizia mortuaria.
Il numero dei loculi da realizzare è sovrapponibile a quanto riportato nel capitolo “requisiti strutturali dei cimiteri”.
La domanda finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla tumulazione privilegiata, ossia la tumulazione di cadaveri o di resti mortali in luoghi al di fuori dei cimiteri, quando si voglia onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze o quando sia richiesta nei confronti di membri di istituti religiosi, deve essere presentata al Comune presso il quale si chiede la sepoltura e corredata della documentazione di seguito indicata.
La domanda di tumulazione privilegiata potrà essere presentata al Comune presso il quale si chiede la sepoltura solo se la persona è deceduta da almeno cinque anni, fatti salvi i casi in cui non si tratti di cadavere ma di resti ossei o ceneri.
Le fasi in cui si dovrà articolare il procedimento sono le seguenti:
- istanza dell’interessato in carta legale, corredata dalla documentazione prescritta, indirizzata al Sindaco del Comune presso il quale si chiede la sepoltura e all’ASL competente per territorio;
- istruttoria dell’istanza da parte del Comune e dell’ASL interessati per quanto attiene agli aspetti tecnici ed igienico- sanitari;
- atto autorizzativo del Sindaco del Comune presso il quale si chiede la sepoltura rilasciato in bollo;
- comunicazione all’interessato.
La documentazione che deve essere allegata all’istanza, è la seguente:
- certificato di morte e della causa di morte;
- biografia dell’estinto corredata da ogni possibile documentazione dei meriti per cui si richiede la tumulazione privilegiata;
- nulla osta della competente Autorità Ecclesiastica (curia vescovile), con particolare riferimento all’art. 1242 del codice di diritto canonico, qualora la tomba sia luogo di culto;
- nulla osta dei familiari, qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto;
- documentazione relativa alla costruzione della tomba (destinazione di piano regolatore della zona interessata nonché permesso di costruire) o del luogo di sepoltura prescelto, se già esistente, ivi 20
compreso il Parere degli Enti competenti (Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali) quando la realizzazione della tumulazione privilegiata richieda interventi ad edifici monumentali ed in alternativa certificazione che detti edifici non sono soggetti a vincoli, tra cui quelli del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La domanda deve inoltre contenere una relazione tecnica con la descrizione e l’ubicazione dell’edificio destinato ad accogliere la tomba, corredata di planimetria in scala non inferiore a 1:100, completa dei particolari costruttivi ed architettonici in scala 1:20 (piante e sezioni quotate).
Il manufatto destinato alla tumulazione deve essere rispondente ai seguenti requisiti minimi:
A) se si tratta di loculo di normali dimensioni:
- lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato; in questi ultimi casi, tanto le solette che i tramezzi devono avere uno spessore non inferiore a cm 10 c devono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas;
- la chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm 15, sempre intonacati nella parte esterna; è permessa anche la chiusura con elemento dì cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura ermetica;
- altezza loculo cm 70;
- dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica di rischio sismico.
B) se si tratta di nicchia- ossario destinata ad accogliere resti mortali:
- rilievo in scala 1:50 (planimetria dell’edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l’indicazione del luogo ove verrà collocata e pianta e sezione della nicchia).

ELENCO DELLE MALATTIE INFETTIVE CHE RICHIEDONO PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LA SEPOLTURA O PER LA CREMAZIONE - articolo 2 - comma 2 - lettera f) della L.R. n. 11/2016
Le malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per La sepoltura o la cremazione sono quelle di cui all’ apposito elenco del Ministero della Salute ex D.M. 15 dicembre 1990 “Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive” - (GU n. 6 del 8 1 1991).
Trattasi dell’elenco di cui all’art. 1 del suddetto D.M. 15 dicembre 1990 per le classi prima, seconda e terza nelle more dell’emanazione di uno specifico elenco da parte del Ministero della Salute e relativi aggiornamenti (rif. Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n, 24).
Di seguito l’elenco delle malattie infettive che richiedono allo stato particolari prescrizioni per la sepoltura o la cremazione:
“Antrace Botulismo Brucellosi □ Campilobatteriosi Colera Criptosporidiosi □ Difterite Echinococcosi LI Encefalite trasmessa da zecche □ Encefaliti virali □ Epatite virale A D Epatite virale B □ Epatite virale C □ Epatite virale D □ Epatite virale E □ Altre epatiti virali acute non specificate □ Febbri emorragiche virali (Febbre di Lassa, Marburg, Ebola) Febbre gialla Febbre Q [ Febbre ricorrente epidemica Febbre tifoide □ Giardiasi □ Influenza da virus potenzialmente pandemici Lebbra □ Legionellosi □ Leishmaniosi □ Leptospirosi □ Listcriosi □ Malaria □ Malattia da E. Coli Patogeno □ Malattia da Creutzfcldt- Jacob Malattia di Lyme Malattia invasiva da H. Influenzae Malattia invasiva da meningococco □ Malattia invasiva da pncumococco D Micobatteriosi non tubercolari □ Meningite batterica □ Morbillo □ Paratifo □ Parotite □ Pertosse □ Peste □ Poliomielite Rabbia J Rickettsiosi □ Rosolia □ Rosolia congenita □ Salmonellosi □ SARS Scarlattina 0 Shigellosi Tetano □ Tifo esantematico □ Tossinfezione alimentare □ Toxoplasmosi TrichinosiD Tubercolosi extrapolmonare 0 Tubercolosi polmonare □ Tularemia □ Yersiniosi Varicella □ Dermatofitosi □ Pediculosi Scabbia □ Malattia da Dengue □ Malattia da Chikungunya Malattia da West Nile 1 Malattia da Zika Blenoraggia □ Sifilide □ AIDS”.

LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO NEL SETTORE DEI SEVIZI NECROSCOPICI, AUTOPTICI E DELLE POMPE FUNEBRI
Ai fini della prevenzione del rischio di contrarre una malattia infettiva da parte degli addetti ai servizi autoptici, necroscopici e di pompe funebri, si recepiscono nell’ambito del presente documento le “Lince guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei sevizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” (ALLEGATO 2) approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 198/CSR del 9 novembre 2017), affinché i servizi destinatari vi si attengano.

APPENDICE ALL’ALLEGATO 1 - MODULISTICA (FAC - SIMILE)
Modulistica relativa alle materie disciplinate dalla L.R. n. 11/2016 da utilizzare quale riferimento sull’intero territorio regionale - articolo 2 - comma 3 della L.R. n. 11/2016
Elenco modulistica (fac- simile) relativamente a:
1) Avviso di morte ex art. 72, comma 3, D.P.R. n. 396/2000
2) Certificato necroscopico
3) Richiesta di certificato attestante le cause di morte
4) Conferimento di mandato di servizio funebre
5) Istanza e rilascio dì autorizzazione al trasporto di cadavere (trascorse le 24 ore)
6) Verbale di chiusura del feretro per trasporto di cadavere (esclusi i trasporti all’estero)
7) Certificazione medica per il trasporto di cadavere all’estero
8) Parte I - Certificazione medica per trasferimento del cadavere del cadavere prima dell’accertamento di morte e durante il periodo di osservazione
8) Parte II - Modulo per il trasferimento del cadavere prima dell’accertamento di morte e durante il periodo di osservazione (dichiarazione dell’impresa funebre collegata al fac-simile Modulo 8/Parte I)
9) Richiesta di riconoscimento dell’idoneità igienico- sanitaria del carro funebre
10) Libretto di idoneità dell’automezzo adibito al trasporto funebre
11) Libretto di idoneità dell’autorimessa di abituale deposito di auto funebri
12) Richiesta di tumulazione privilegiata
13) Comunicazione al richiedente dell’autorizzazione comunale alla tumulazione privilegiata

MODULISTICA PER CREMAZIONE (FACSIMILE) relativamente a:
- Richiesta di autorizzazione per il trasporto e la cremazione di cadavere, resti mortali/resti ossei e destinazione delle ceneri
- Certificazione del medico necroscopo per la cremazione
- Prelievo campioni biologici da cadaveri destinati alla cremazione (verbale di prelievo)
- Dichiarazione di assenza pace/maker, oggetti e sostanze pericolose a fini di cremazione (per resti mortali)
- Processo verbale inerente alla manifestazione di volontà per la cremazione di cadavere (rif. art.3, comma 1, punto b) Lege 130/2001)
- Richiesta di iscrizione della manifestazione di volontà alla cremazione e delle disposizioni per il trattamento delle ceneri nel registro comunale delle cremazioni (da compilarsi a cura del richiedente)
- Richiesta di cancellazione dal registro comunale delle cremazioni della manifestazione di volontà alla cremazione e delle disposizioni per il trattamento delle ceneri (da compilarsi a cura del richiedente)
- Autorizzazione alla cremazione di cadavere/resti mortali/resti ossei e destinazione delle ceneri (da parte del Comune competente)
- Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Fac- simile registri di cremazione:
- Registro comunale delle volontà di cremazione ed eventuale cancellazione
- Registro comunale riportante le dichiarazioni di volontà di cremazione da parte degli aventi titolo
- Registro comunale per consegna/conservazione urna/dispersione ceneri da parte degli aventi titolo
- Registro di cremazione di animali di affezione (da tenere presso il sito di cremazione)

MODULISTICA PER IL TRATTAMENTO DI SPOGLIE DI ANIMALI D’AFFEZIONE (FACSIMILE) relativa a:
- Richiesta di autorizzazione di cimitero per animali di affezione
- Richiesta di iscrizione per il trasporto d spoglie di animali
- Autorizzazione al trasporto e seppellimento/cremazione di animali di affezione

Modulo 1
FAC - SIMILE DI MODULO PER AVVISO DI MORTE EX ART. 72, COMMA 3, DEL D.P.R. 3.11.2000 N. 396
…omissis….
Modulo 2
FAC - SIMILE DI CERTIFICATO NECROSCOPICO
…omissis…
Modulo 3
FAC - SIMILE DI RICHIESTA DI CERTIFICATO ATTESTANTE LE CAUSE DI MORTE
…omissis…
Modulo 4
FAC - SIMILE DI MODULO DI CONFERIMENTO DI MANDATO DI SERVIZIO FUNEBRE
…omissis…
Modulo 5
FAC - SIMILE DI ISTANZA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERE (TRASCORSE LE 24 ORE)
…omissis…
Modulo 6
FAC - SIMILE DI VERBALE DI CHIUSURA DEL FERETRO PER TRASPORTO DI CADAVERE (ESCLUSI TRASPORTI ALL’ESTERO)
…omissis…
Modulo 7
FAC - SIMILE DI CERTIFICAZIONE MEDICA PER IL TRASPORTO DI CADAVERE ALL’ESTERO
…omissis…
Modulo 8/Parte I
FAC - SIMILE CERTIFICAZIONE MEDICA PER TRASFERIMENTO DEL CADAVERE PRIMA DELL’ACCERTAMENTO DI MORTE E DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE
…omissis…
Modulo 8/Parte II FAC - SIMILE DI MODULO PER IL TRASFERIMENTO DEL CADAVERE PRIMA DELL’ACCERTAMENTO DI MORTE E DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE DELL’IMPRESA FUNEBRE (collegato al fac- sìmile/modulo 8/Parte I)
…omissis…
Modulo 9
FAC - SIMILE MODULO DI RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ IGIENICO- SANITARIA DEL CARRO FUNEBRE
…omissis…
Modulo 10
FAC SIMILE DI MODELLO DI LIBRETTO DI IDONEITÀ DELL’AUTOMEZZO ADIBITO AL TRASPORTO FUNEBRE
…omissis…
Modulo 11
FACSIMILE DI LIBRETTO DI IDONEITÀ DELL’AUTORIMESSA DI ABITUALE DEPOSITO DI AUTO FUNEBRI
…omissis…
Modulo 12
FAC- SIMILE DI RICHIESTA DI TUMULAZIONE PRIVILEGIATA
…omissis…
Modulo 13
FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE DELL’AUTORIZZAZIONE COMUNALE ALLA TUMULAZIONE PRIVILEGIATA
…omissis…
MODULISTICA PER CREMAZIONE
(FACSIMILE)
…omissis…
MODULISTICA PERIL TRATTAMENTO DI SPOGLIE DI ANIMALI D’AFFEZIONE
(FACSIMILE)
…omissis…

ALLEGATO 2
LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO NEL SETTORE DEI SEVIZI NECROSCOPICI, AUTOPTICI E DELLRE POMPE FUNEBRI