Categoria: Prassi amministrativa
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Epigrafe
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Direzione generale per l’attività ispettiva
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – DURC – attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato.

 


Testo

Il Consiglio Nazionale delllOrdine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale riguardo alla valenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed in particolare alla possibilità di esibire, agli organi di vigilanza , il suddetto Documento, ancorché scaduto, in luogo delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità dallo stesso certificato, al fine di provare la correttezzaa contributiva delllimpresa.
Com'è noto il DURC è un atto certificativo a carattere ricognitivo rilasciato, a richiesta delllinteressato, dalllINPS, dalllINAIL e, previa apposita convenzione con i predetti Istituti, da altri istituti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoriaa nonché, nel settore dell'edilizia, dalle Casse edili in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 24 ottobre 2007.
Ai sensi delllart. 5 del predetto D.M., attraverso il DURC è attestata la regolarità contributiva, dell'impresa qualora via sia correntezza degli adempimenti mensili o comunque periodici, corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti come dovuti, nonché inesistenza di inadempienze in atto.
In caso di richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole, la regolarità contributiva risulta attestata dalla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, dalla data in cui si effettua la verifica, nel rispetto dei termini stabiliti per il rilascio del documento o per la formazione del silenzio assenso.
Alla luce di quanto sopra e in risposta al quesito avanzato, si deve ritenere che il rilascio del DURC valga ad attestare la regolarità della contribuzione, per il periodo di validità del Documento stesso, con riguardo sia alla correttezza sia alla correntezza delle denunce periodiche e dei relativi versamenti.
Ne consegue che l'azienda in possesso di DURC, al fine di comprovare la correntezza dei pagamenti dovuti, possa produrre agli organi di vigilanza il Documento stesso in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato.
Va sottolineato, peraltro, che il DURC non ha effetti liberatori per llimpresa riguardo agli obblighi contributivi, restando impregiudicata l'azione degli Enti previdenziali per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.
Si evidenzia, infine, che l'utilizzo della dichiarazione di regolarità non rispondente a verità integra la fattispecie penalmente rilevante di uso di atto falso.
 
Il Direttore generale