Tipologia: TUCI
Data firma: 16 ottobre 1998
Validità: 16.10.1998 - 30.04.2002
Parti: Bofrost Distribuzione Italia/Ascom e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil/RSA/RSU
Settori: Commercio, Bofrost
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Livelli delle relazioni sindacali
Art. 2 - Diritti di informazione
Art. 3 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 4 - Ambiente e sicurezza
Art. 5 - Pari opportunità
Art. 6 - Mercato del lavoro
Art. 7 - Modifiche alla organizzazione del lavoro - Procedura
Normativa per gli operatori di vendita Bofrost
Art. 8 - Classificazione del personale
Art. 9 - Prestazione lavorativa
Art. 10 - Permessi retribuiti
Art. 11 - Malattia/infortunio

 

Art. 12 - Festività del patrono
Art. 13 - Giorno pagamento stipendi
Art. 14 - Trasferimento temporaneo di filiale
Art. 15 - Periodo di ferie
Art. 16 - Sospensione patente di guida
Art. 17 - G.P.S. (Sistema di navigazione satellitare)
Art. 18 - Inventari
Art. 19 - Versamento incasso giornaliero
Art. 20 - Indumenti - Terminalino
Trattamento economico operatori di vendita Bofrost
Indennità ristrutturazione giri
Norme disciplinari
Decorrenza e durata
Allegato


Verbale di incontro

Il giorno 16.10.1998, presso la sede dell’Ascom di Pordenone si sono incontrati: la Bofrost Distribuzione Italia spa […], assistita dall’Ascom di Pordenone […] e le OO.SS. Nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil […], assistite dalla RSA/RSU […] hanno stipulato il presente Testo Unico Contrattuale Integrativo Gruppo Bofrost Distribuzione Italia spa
Con riferimento al rinvio convenuto nell'incontro del 22.5.98 in occasione della firma del Contratto Integrativo Aziendale Nazionale (CIAN), le parti hanno esaminato i testi contrattuali che si sono succeduti ed integrati nel tempo fino a tale data, su materie di ordine normativo, economico/retributivo nonché in tema di diritti sindacali ed hanno comunemente deciso di ordinare organicamente per collazione in un unico testo (integrativo di quello del CIAN siglato in data 22.5.98) quanto precedentemente sottoscritto, con il criterio di confermare quanto ancora in linea con la situazione attuale e far decadere quanto di fatto superato.
Tale testo così come definito anche con l'intento di permettere sia la conoscenza di tutte le fasi del processo di “Relazioni Sindacali" che come atto valido ed efficace ai fini interpretativi ed applicativi delle norme in esso contenute, deve intendersi sostitutivo di tutti i testi contrattuali precedentemente sottoscritti ad esclusione di quello siglato tra le parti il 22.5.98 e a far data dal 16.10.1998 assume valenza di Testo Unico Contrattuale Integrativo (TUCI).
Resta inteso che per quanto non previsto dal succitato testo si farà riferimento al CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 3.11.1994.
Dichiarazione congiunta
In riferimento alla collazione dei testi contrattuali precedentemente sottoscritti le parti, tenuto conto della complessità del lavoro svolto per addivenire alla elaborazione del testo unico contrattuale integrativo, dichiarano che - ove insorgessero difformi interpretazioni sull'applicazione delle norme in esso contenute – queste si incontreranno entro il trentesimo giorno dal loro insorgere.

Premesso
• che in data 19.2.1998 le OO.SS. Nazionali di categoria rimettevano alla Bofrost Distribuzione Italia spa la piattaforma rivendicativa per la stipula del Contratto Integrativo Aziendale Nazionale (CIAN);
• che i punti richiesti e specificati nella "Piattaforma" rientrano sia nel quadro di quanto convenuto tra le Partì sociali ed il Governo di cui al "Protocollo 23.7.1993" che di quanto in materia di secondo, livello dì contrattazione è previsto dal CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 3.11.1994;
• che in tale quadro rientra con coerenza anche quanto contenuto nella direttiva U.E. adottata dal Consiglio dei Ministri il 22.09.1994 relativa ai Comitati Aziendali Europei.
• che l'attivazione di quanto sopra fa assumere alle "relazioni Sindacali" valore e riferimento essenziali ai fini di una pratica gestione volta a consolidare quanto in materia era già previsto dai precedenti accordi consentendo il confronto ai vari livelli, attraverso norme e procedure definite, teso a governare i processi di sviluppo, di decentramento e di riorganizzazione della Bofrost Distribuzione Italia spa;
• che la Bofrost Distribuzione Italia spa prospetta, ed ha già iniziato a realizzare, un programma di sviluppo quadriennale che potrebbe comportare un incremento della forza lavoro diretta ed indiretta, stimabile in non meno di 400 addetti;
• che tale sviluppo ed incremento occupazionale potrà essere realizzato anche attraverso un maggior utilizzo dei mezzi produttivi e da una più ampia gamma di modalità di vendita con i quali, dentro un arco temporale definito, offrire un miglior servizio alla clientela;
• che gli impegni di cui sopra sono alla base della comune volontà di esercitare la garanzia del rispetto delle intese raggiunte e quindi a prevenire, favorendo la ricerca del consenso, l'eventuale conflittualità tra le parti;
• che al fine di realizzare gli impegni/obiettivi sopra richiamati le parti, fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità, intendono attivare un sistema di "Relazioni sindacali" finalizzato alla gestione mirata e dinamica dell’accordo che segue;
• che tale accordo, cosi come di seguito formulato è da intendersi risolutivo all'esercizio del diritto di contrattazione decentrata di II° livello da valersi per la sua vigenza per i lavoratori delle aziende e controllate del Gruppo Bofrost Distribuzione Italia spa:

Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Livelli delle relazioni sindacali

Al fine di consolidare e migliorare il modello di "Relazioni sindacali" praticato in precedenza e con quanto in materia è previsto dal CCNL 3.11.1994 le parti hanno concordato di strutturare un articolato sistema di relazioni sindacali che, senza duplicazione di competenze né di oneri aggiuntivi per l'Azienda, preveda - oltre al livello nazionale - un livello di confronto decentrato; ciò al fine di meglio rispondere alle esigenze delle varie Filiali Bofrost dislocate sul territorio, individuando le soluzioni più idonee e concordando quelle che favoriscano, nel contempo, il raggiungimento degli imprescindibili obiettivi produttivi ed economici dell'Azienda con i diritti ed il miglioramento delle condizioni dei lavoratori.
Coerentemente si conviene che:
• Il Livello Nazionale, che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le Federazioni Nazionali di Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl e Uiltucs/Uil, il Coordinamento Nazionale delle strutture sindacali aziendali con le relative strutture territoriali, affronterà e definirà quanto attiene alla contrattazione di II° livello e alle materie a loro attribuite dal Protocollo Governo-Parti sociali del 1993, nonché materie e problemi relativi a:
1. titolarità contrattuale, a partire dal rinnovo del CIAN;
2. organizzazione del lavoro, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione;
3. politiche formative;
4. nomina, coordinamento ed indirizzo dei rappresentanti sindacali nel Coordinamento nazionale ed in altri organismi sindacali che dovessero costituirsi a tale livello;
5. interventi in materia di pari opportunità;
6. modalità e fruizione dei permessi sindacali retribuiti per le attività di cui al precedente punto 4;
7. altre specifiche competenze assegnate dalle norme legislative e contrattuali.
• Il Livello Decentrato (Territoriale), che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) congiuntamente a Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl e Uiltucs/Uil dello specifico territorio, affronterà e definirà quanto attiene alla contrattazione di materie e problematiche gestionali ed applicative di leggi e di norme del CCNL Terziario Distribuitene e Servizi e dagli Accordi aziendali in vigore, relative a:
1. gestione delle problematiche inerenti all’organizzazione del lavoro;
2. flessibilità e mobilità della manodopera;
3. mercato del lavoro - tipologia contratti di lavoro e loro utilizzo (full-time, part-time, contratti di formazione e lavoro, contratti a termine, ecc.);
4. programmazione annuale delle ferie;
5. distribuzione orario di lavoro, turni e nastri orario, nonché distribuzione della prestazione lavorativa settimanale per gli operatori di vendita, lavoro festivo, utilizzo degli impianti e dei mezzi produttivi;
6. verifica delle modalità della prestazione lavorativa settimanale;
7. verifica dell'andamento dei risultati relativi al salario variabile derivante dai parametri e dagli obiettivi fissati dal CIAN;
8. verifica dell'applicazione dell'inquadramento professionale;
9. ambiente, salute e sicurezza: tali materie saranno trattate a livello di singola Filiale con i Rappresentanti per la sicurezza, purché eletti tra le RSA o le RSU.
Resta ovviamente inteso che il confronto di ciascun livello non potrà avere per oggetto materie già demandate e definite in altri livelli di contrattazione.
Le parti confermano che il sopracitato impianto di relazioni sindacali è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni, e quindi, la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi. Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto e/o mancate e inidonee soluzioni, le parti, sulla base della reciproca tutela degli affidamenti si impegnano congiuntamente ad incontrarsi a livello immediatamente superiore a quello in cui è avvenuto il confronto per affrontare le problematiche e concordare le soluzioni più idonee.

Art. 2 - Diritti di informazione
A) Livello Nazionale
Di norma nel mese di Aprile di ogni anno in apposito incontro l'Azienda fornirà in sede nazionale, con suddivisione per aree Nielsen, informazioni preventive concernenti:
• obiettivi di budget
• piani di sviluppo, investimenti ed innovazioni tecnologico - organizzative
• politiche commerciali
• politica di sviluppo delle risorse umane (formazione)
• interventi su modifica dell'organizzazione del lavoro
• quadro interventi sicurezza ed ambiente di lavoro
• parametri tendenziali legati all'occupazione, tipologia dei rapporti di lavoro, inquadramento professionale, sesso
ed informazioni consuntive concernenti:
• investimenti realizzati, sia legati a nuove filiali che a ristrutturazioni;
• innovazioni tecnologiche - organizzative realizzate;
• dati inerenti redditività e produttività, fatturato, costo del lavoro e margine operativo, consolidati ed articolati per filiale;
• organici, articolati per tipologie;
• orari effettuati (ore ordinarie, supplementari e straordinarie) per lavoratori non inquadrati come operatori di vendita;
• dati inerenti all’utilizzo dei CFL (assunzioni, trasformazioni e cessazioni).
A1) Modulistica
Le parti convengono di realizzare una apposita modulistica, con l'obiettivo di sperimentare un sistema sintetico per fornire parte delle informazioni, con possibilità di successivo ampliamento a fronte di ulteriori diritti informativi strutturali definiti tra le parti.

Art. 3 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Per la realizzazione degli impegni/obiettivi dichiarati in "Premessa", nonché per l'attivazione e la pratica gestione di, quanto derivante dal modello di "Relazioni sindacali" così come definito dall’articolo 1 del presente accordo, le parti concordano di istituire idonei strumenti che permettano, a tutti i livelli, un più efficace funzionamento delle relazioni sindacali.
Al riguardo, in coerenza con gli impegni/obiettivi sopra richiamati e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche norme di legge nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali vigenti, le parti, con il presente accordo, hanno convenuto di disciplinare tali "strumenti" e "modalità" così come appresso definito:
a) Strumenti
Coordinamento nazionale delle RSA o RSU, composto da n. 9 delegati, nominati dalle OO.SS. Nazionali nell'ambito delle RSA o RSU delle Filiali del Gruppo Bofrost Distribuzione Italia spa
I nominativi dei delegati di cui sopra saranno comunicati alla Bofrost Distribuzione Italia spa entro 30 gg. dalla ratifica del presente accordo e successivamente ad ogni variazione intervenuta.
b) Modalità dei permessi sindacali retribuiti/assemblea sindacale
Valutato quanto in materia è disciplinato dalle norme di legge e del CCNL, le parti hanno convenuto quanto segue in tema di assemblea e di permessi sindacali retribuiti:
b1) Assemblea
Per l’espletamento delle assemblee sindacali vengono rese disponibili 10 ore annue retribuite.
La richiesta di assemblea, fermo il disposto dell'art. 20, legge 300/70, dovrà pervenire, anche via fax, alla Sede Centrale della Bofrost Distribuzione Italia spa a cura della RSA o RSU della Filiale interessata e/o delle OO.SS. competenti per territorio 2 giorni (lavorativi) prima l'effettuazione della assemblea .
Di norma le assemblee dovranno essere tenute all'inizio o alla fine della giornata lavorativa.
Si conviene che il tempo dell’assemblea eventualmente effettuata nella giornata di sabato venga regolarmente retribuito nella misura della effettiva partecipazione; parimenti nel caso di assemblea, regolarmente richiesta, tenuta alla fine della giornata lavorativa oltre l’abituale orario di rientro in filiale di almeno i 2/3 degli Operatori di Vendita della stessa filiale.
b2) Permessi sindacali retribuiti - Componenti RSA o RSU
[…]
Dichiarazione congiunta
Nel quadro dei rapporti che si intendono instaurare per gestire corrette relazioni sindacali, le parti hanno convenuto sulla opportunità che Bofrost Distribuzione Italia spa, per favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione del presente accordo, metta a disposizione - oltre all'utilizzo dei fax aziendali - una apposita bacheca elettronica (notizie sindacali) consentendo l'utilizzo della posta elettronica della rete aziendale (Intranet).
L'elenco dei fax utilizzabili, la casella di posta elettronica, il sito Internet delle OO.SS. Nazionali, le modalità per la trasmissione delle informazioni saranno definite in un apposito allegato che farà parte integrante del presente accordo.
La Bofrost Distribuzione Italia spa per lo svolgimento dell'attività dei componenti lo strumento di cui alla lettera a) del presente articolo permetterà di utilizzare presso la Sede centrale di San Vito al Tagliamento una idonea attrezzatura informatica.
Le parti, nel considerare sperimentale il complesso di strumenti e modalità di cui al presente articolo, concordano sull'opportunità di attivare specifiche verifiche annuali sia per valutare il funzionamento dèi modello delle "relazioni sindacali" che per esaminare, in tale ambito, l'utilizzo dei permessi sindacali retribuiti.

Art. 4 - Ambiente e sicurezza
Con riferimento al D.Lgs. n. 626/94, al D.Lgs. n. 242/96 e sulla base dell'Accordo Interconfederale Confcommercio e Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil del 18.11.96, le parti si incontreranno entro il mese di settembre 1998 per verificare l'applicazione delle norme da essi previste con specifico riferimento alla realtà distributiva Bofrost, delegando a tale scopo n. 3 persone individuate nell’ambito dei Rappresentanti per la sicurezza e il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione o persona da Lui delegata.
Dell'esito dell'incontro/incontri verrà redatto apposito verbale che sarà portato a conoscenza della Direzione della Bofrost Distribuzione Italia spa e delle OO.SS. Nazionali per un esame congiunto sugli eventuali interventi da adottare. Nel contempo si procederà alla elezione dei Rappresentanti per la sicurezza che non sono stati sostituiti, dopo essere decaduti dalla carica.

Art. 5 - Pari opportunità
Le parti riconoscono congiuntamente che la figura professionale dell’operatore di Vendita nell’ambito del Gruppo Bofrost Distribuzione Italia spa è applicabile, come di fatto già avviene, a personale femminile, concretizzando in tal modo pari opportunità lavorative uomo-donna.
La Bofrost Distribuzione Italia spa e le Organizzazioni sindacali, nell’intento di perseguire tale politica, anche in attuazione della raccomandazione CEE del 13.12.1994 n. 635 e delle disposizioni legislative in materia, si impegnano a costituire apposita Commissione.
La stessa sarà composta da 4 membri (3 nominati dalle Organizzazioni Sindacali e 1 dall’azienda), con durata biennale dalla sua costituzione e con il compito di studiare la legislazione vigente di competenza.

Art. 7 - Modifiche alla organizzazione del lavoro - Procedura
Premesso
• che nel corso del negoziato per il rinnovo del CIAN le parti hanno attentamente esaminato le tematiche inerenti l'organizzazione del lavoro ed i suoi possibili positivi riflessi così come richiamati in "Premessa";
• che tale esame si è reso necessario a fronte di mutate condizioni di mercato, sia sul versante della concorrenza, che su quello dei volumi di vendita e delle abitudini di spesa;
• che tali mutate condizioni, nel corso di vigenza del presente accordo, impegneranno le parti a considerare le possibili opportunità per una diversa organizzazione del lavoro nonché a definire diverse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa settimanale;
Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto che qualora l'azienda intenda intervenire sostanzialmente nella organizzazione del lavoro con l'introduzione di nuovi strumenti, nuove metodologie, nuovi criteri di servizio alla clientela venga adottata la seguente procedura :
1ª fase:
Incontro Direzione e RSA o RSU della Filiale interessata unitamente alle OO.SS. Territorialmente competenti. Nel corso di tale incontro la Direzione esporrà le sue esigenze e i relativi programmi al fine di procedere ad un esame congiunto.
Entro 15 giorni dall’incontro potranno definirsi accordi che dovranno risultare da atto scritto.
Detto atto scritto, ovvero un verbale di mancato accordo dovranno essere inviati per conoscenza alle rispettive OO.SS. Nazionali.
2ª fase:
Qualora a livello di Filiale non si realizzi l’intesa, entro 5 giorni dal termine della procedura di cui alla 1ª fase e risultante dalla data di stesura di mancato accordo, la Direzione centrale e le OO.SS. Nazionali daranno avvio alla procedura della 2ª fase.
A questo livello tale procedura, quale successiva ed ulteriore fase di confronto della ricerca del consenso e la definizione di un accordo, dovrà concludersi entro 15 giorni dal suo inizio.
Al termine dei 15 giorni in caso di mancato accordo le parti riprenderanno la loro libertà ovvero l'azienda darà seguito all'attuazione dei propri programmi e le OO.SS. saranno libere di intraprendere le azioni che riterranno opportune.
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono che la procedura suddetta, così come articolata nelle due fasi, debba considerarsi esaurita in un arco di tempo che complessivamente non superi i 35 giorni.

Normativa per gli operatori di vendita Bofrost
Art. 9 - Prestazione lavorativa

[…]
La prestazione lavorativa si svolgerà su, cinque giorni alla settimana, generalmente dal lunedì al venerdì.
Per particolari esigenze operative della Filiale o del singolo venditore potrà essere convenuta una prestazione lavorativa in sesta giornata: in tal caso detta prestazione lavorativa sarà compensata con il pagamento come riposo sostitutivo non goduto con la retribuzione del mese corrente o, in alternativa con un riposo sostitutivo da effettuarsi a breve scadenza in una data da convenirsi con lo stesso venditore.
Le modalità di recupero più sopra indicate si applicano anche nel caso di prestazioni lavorative effettuate in sesta giornata per compensare la mancata prestazione per festività infrasettimanali al fine di garantire un regolare servizio alla clientela. In questo ultimo caso, verrà pagata una indennità recupero festività nella misura di £.25.000.

Art. 11 - Malattia/infortunio
[…]
b) L'azienda è tenuta ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
L'Operatore di Vendita deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Norme disciplinari
Le parti riconfermano l’impostazione contrattuale in materia di norme disciplinari, anche per ciò che attiene il tipo e il livello dei provvedimenti disciplinari che possono essere adottati.
Considerato peraltro che la formulazione dell’art. 23 de! Protocollo aggiuntivo per Operatori di Vendita - CCNL vigente manca di ogni esemplificazione di riferimento che consenta di individuare con la massima obiettività possibile il livello della sanzione da comminare, le parti convengono che la inosservanza dei doveri da parte dell’operatore di Vendita nello svolgimento del proprio lavoro comporta i seguenti provvedimenti, che saranno adottati in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che li accompagnano:
Il richiamo verbale.
Il richiamo scritto.
La multa che si applica nei confronti dell'operatore di Vendita che :
[…]
- esegue con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
- commette gravi infrazioni al codice della strada nella guida dell’automezzo aziendale, accertato dalle competenti autorità;
[…]
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione che si applica nei confronti dell’operatore di Vendita che:
- arreca danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenta in servizio in stato di manifestata ubriachezza;
- commette recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso di assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale il licenziamento disciplinare si applica nei confronti dell’operatore di Vendita esclusivamente nel caso che :
[…]
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione.