Tipologia: TUCI
Data firma: 14 febbraio 2003
Validità: 01.03.2002 - 28.02.2006
Parti: Bofrost Distribuzione Italia, Overtel/Ascom e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil/RSA/RSU
Settori: Commercio, Bofrost
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Prefazione
Premessa generale
Parte prima
Art. 1) Sistema di relazioni sindacali (livelli delle relazioni sindacali)
Art. 2) Diritti di informazione
Art. 3) Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 4) Commissione ambiente e sicurezza
Art. 5) Gruppo pari opportunità
Parte seconda
Art. 6) Modifiche all'organizzazione del lavoro- Procedura
Art. 7) Formazione
Art. 8) Mercato del lavoro
Parte terza
Art. 9) Classificazione generale del gruppo Bofrost
Art. 10) Prestazione lavorativa
Art. 11) Regolamentazione delle attività lavorative degli OPV nel recupero dei giri
Art. 12) Indennità ristrutturazione giri

 

Art. 13) Trasferimento temporaneo di filiale degli operatori di vendita
Art. 14) Sospensione patente di guida
Art. 16) Inventari
Art. 17) Versamento incasso giornaliero
Art. 18) Indumenti - Terminalino
Art. 19) Permessi retribuiti
Art. 20) Festività del patrono
Art. 21) Giorno pagamento stipendi
Art. 22) Periodo di ferie
Parte quarta
Art. 23) Trattamento economico integrativo per le aziende del "gruppo Bofrost"
Art. 24) Premio mancato incidente
Parte quinta
Dichiarazione delle parti
Parte sesta
Art. 25) Norme disciplinari
Parte settima
Art. 26) Decorrenza e durata
Allegato


Testo Unico Contrattuale Integrativo (TUCI) Per i lavoratori delle aziende: Bofrost Distribuzione Italia spa - Overtel srl, 14 febbraio 2003

Il giorno 14 febbraio 2003 in Roma, le parti: la Bofrost Distribuzione Italia spa e Overtel srl, di seguito identificate unitariamente come gruppo Bofrost […], assistite dall’Ascom di Pordenone […], e le OO.SS. Nazionali e Territoriali Filcams Cgil [...], Fisascat- Cisl […], Uiltucs- Uil […], assistite dalle RSA/RSU […], hanno stipulato il presente Testo Unico Contrattuale Integrativo (TUCI) per i lavoratori delle aziende: Bofrost Distribuzione Italia spa, Overtel srl.

Prefazione
Con riferimento all’impegno contenuto nelle Ipotesi di Accordo sottoscritte in data 25 marzo e 12 aprile 2002, le parti hanno esaminato i testi contrattuali che si sono succeduti ed integrati nel tempo fino alla data del 14 febbraio 2003 sulle materie di ordine normativo, economico/retributivo, nonché in tema di modello/sistema di relazioni sindacali, ivi compresi i diritti sindacali.
Conseguentemente, le parti hanno proceduto ad ordinare organicamente per collazione in un unico testo quanto precedentemente sottoscritto, con il criterio di confermare e/o innovare quanto ancora in linea con l’attuale situazione organizzativa aziendale e far decadere quanto di fatto superato con la stipula del presente Testo.
Tale testo, così come in appresso definito, anche con l’intento di permettere la conoscenza di tutte le fasi del processo di “Relazioni Sindacali”, è atto valido ed efficace ai fini interpretativi ed applicativi delle norme in esso contenute.
Tale testo, inoltre, deve intendersi sostitutivo di tutti i testi precedentemente sottoscritti ed assume valenza di rinnovo del Testo Unico Contrattuale Integrativo (TUCI) stipulato in data 16 ottobre 1998.
Resta inteso e congiuntamente si dichiara che:
• Per quanto non previsto dal succitato testo si farà riferimento al vigente CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi nonché ad eventuali successive sue modificazioni.
• In riferimento alla collazione dei testi contrattuali precedentemente sottoscritti, le parti, tenuto conto della complessità del lavoro svolto per addivenire alla elaborazione del presente testo unico contrattuale integrativo, dichiarano che, ove insorgessero difformi interpretazioni sull’applicazione delle norme in esso contenute, queste si incontreranno entro il trentesimo giorno dal loro insorgere su richiesta di una delle parti.

Premessa generale
• Che in data 28/9/2000 il gruppo Bofrost e le OO.SS. Nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, addivenivano alla stipula del “Documento Programmatico per le Relazioni Sindacali” e per quanto attiene al settore Telemarketing alla stipula di uno specifico “Accordo integrativo Aziendale”
• Che nel “Documento Programmatico per le Relazioni Sindacali” venivano convenute e specificate le modalità e i tempi della sperimentazione nelle filiali di Monfalcone e Tavazzano, per una nuova organizzazione del lavoro conseguente alla pratica attuazione del preannunciato ed illustrato progetto di riorganizzazione commerciale del gruppo Bofrost.
• Che nello stesso “Documento”, le verifiche periodiche sui risultati della sperimentazione e la documentazione prodotta dal test, relativa sia gli aspetti logistici/organizzativi che retributivi, venivano finalizzati all’ opportunità di operare per la realizzazione di una nuova stesura del Contratto Integrativo Aziendale Nazionale di II° livello, estendendone l’efficacia a tutta l’organizzazione di vendita Bofrost, nelle varie realtà societarie in cui essa si esprime.
• Che a seguito dell’esito degli incontri di verifica, bimestralmente effettuati nel periodo dicembre 2000 - febbraio 2002, veniva confermata l’opportunità di realizzare la stesura di un nuovo Testo Unico Contrattuale, da valere quale rinnovo del TUCI sottoscritto in data 16/10/98.
• Che in data 25 marzo 2002, le parti, in coerenza con le finalità sopra richiamate, convenivano sull’utilità di procedere, come prima fase, alla stipula di una ipotesi di accordo la quale, con decorrenza 1 marzo 2002, definiva la regolamentazione delle tematiche attinenti il trattamento economico dei sotto elencati addetti all’area commerciale delle filiali di vendita Bofrost: Operatore di vendita neoassunto, Operatore di vendita junior A, Operatore di vendita junior B, Operatore di vendita senior, Operatore di vendita tutor, Operatore di vendita espansore.
• Che con i successivi incontri tenutisi l'11 e 12 aprile 2002, le parti avviavano e completavano, come seconda fase, sia il rinnovo dell’accordo integrativo Overtel, quale accordo per gli addetti operanti nell’area di vendita Telemarketing, che la regolamentazione del trattamento economico dei restanti profili professionali operanti nell’area commerciale delle filiali di vendita Bofrost quali: Operatore di vendita consegnatario di città, Operatore di vendita consegnatario di provincia, Operatore di vendita tutor telemarketing, Impiegata amministrativa di filiale, Magazziniere cellista di filiale.
Che conseguentemente a tutto quanto sopra definito, le parti concordano di confermare il sistema di “Relazioni Sindacali” praticato in forza del TUCI del 16/10/1998, riaffermando il suo riferimento sia a quanto convenuto tra le Parti sociali ed il Governo di cui al “Protocollo del 23/7/93”, sia a quanto contenuto nelle Direttive U.E. in materia di informazione e di costituzione dei Comitati Aziendali Europei, sia a quanto è previsto dal vigente CCNL in tema di secondo livello di contrattazione.
• Che con la conferma di tale sistema di “Relazioni Sindacali” le parti intendono consolidare il valore e le finalità del confronto ai vari livelli delle rispettive organizzazioni, confronto che attraverso norme e procedure definite è in particolare volto a governare i processi di sviluppo, di decentramento e di riorganizzazione del gruppo Bofrost.
• Che la conferma ed il consolidamento del sistema di “Relazioni Sindacali” sono alla base della comune volontà di esercitare la garanzia del rispetto delle intese raggiunte e quindi a prevenire, favorendo la ricerca del consenso, l’eventuale conflittualità tra le parti.
Tutto ciò premesso, le parti hanno stipulato il presente Testo Unico Contrattuale Integrativo, che così come di seguito formulato, è da intendersi risolutivo dell’esercizio del diritto di contrattazione decentrata di II ° livello e da valersi, per la sua vigenza, per tutti i lavoratori delle aziende del Gruppo Bofrost ovvero:
Bofrost distribuzione Italia spa
Overtel srl
Bofrost distribuzione III srl
Bofrost distribuzione V srl
Bofrost distribuzione VII srl
Bofrost distribuzione IX srl
Resta inteso che il presente accordo sarà applicato anche ai lavoratori delle eventuali future società che faranno parte del sistema distributivo del gruppo Bofrost (vendita telefonica e porta a porta di alimenti surgelati e non).

Parte prima
Art. 1) Sistema di relazioni sindacali (livelli delle relazioni sindacali)

Al fine di consolidare e migliorare il modello di "Relazioni sindacali" praticato in precedenza e con quanto in materia è previsto dal vigente CCNL, le parti hanno concordato di strutturare un articolato sistema di relazioni sindacali che, senza duplicazione di competenze né di oneri aggiuntivi per l'Azienda, preveda - oltre al livello nazionale - un livello di confronto decentrato; ciò al fine di meglio rispondere alle esigenze delle varie unità produttive del gruppo Bofrost dislocate sul territorio, individuando le soluzioni più idonee e concordando quelle che favoriscano, nel contempo, il raggiungimento degli imprescindibili obiettivi produttivi ed economici dell'Azienda ed il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, nel rispetto dei diritti dei medesimi.
Coerentemente si conviene che:
Il Livello Nazionale , che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le Federazioni Nazionali di Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl e Uiltucs/Uil, il Coordinamento Nazionale delle strutture sindacali aziendali con le relative strutture territoriali, affronterà e definirà quanto attiene alla contrattazione di II° livello e alle materie a loro attribuite dal Protocollo Governo-Parti sociali del 1993, nonché materie e problemi relativi a:
1. titolarità contrattuale, a partire dal rinnovo del TUCI;
2. organizzazione del lavoro, in riferimento a piani di sviluppo, a programmi di innovazione di riorganizzazione e di ristrutturazione, ivi comprese le problematiche concernenti l’orario di lavoro che abbiano valenza di carattere nazionale;
3. politiche dei prezzi - confronto per la verifica e/o per la ridefinizione degli scaglioni del premio fatturato in relazione alle eventuali variazioni dei prezzi di vendita;
4. politiche formative;
5. nomina, coordinamento ed indirizzo dei rappresentanti sindacali nel Coordinamento nazionale ed in altri organismi sindacali che dovessero costituirsi a tale livello;
6. interventi in materia di pari opportunità;
7. modalità e fruizione dei permessi sindacali retribuiti per le attività di cui al precedente punto 5;
8. assistenza sanitaria integrativa;
9. altre specifiche competenze assegnate dalle norme legislative e contrattuali.
Dichiarazione congiunta
Le parti dichiarano che per quanto attiene la materia di cui al punto 8) sarà avviato un primo esame in occasione dell’incontro di aprile 2003 sui diritti di informazione.
Il Livello Decentrato (Territoriale) , che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) congiuntamente a Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl e Uiltucs/Uil dello specifico territorio, affronterà e definirà quanto attiene alla contrattazione di materie e problematiche gestionali ed applicative di leggi e di norme del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e dagli Accordi aziendali in vigore, relative a:
1. gestione delle problematiche inerenti all’organizzazione del lavoro;
2. flessibilità e mobilità della manodopera;
3. mercato del lavoro - tipologia contratti di lavoro e loro utilizzo (full-time, part-time, contratti di formazione e lavoro, contratti a termine, ecc.);
4. programmazione annuale delle ferie;
5. distribuzione orario di lavoro, turni e nastri orario, nonché distribuzione della prestazione lavorativa settimanale per gli operatori di vendita, lavoro festivo, utilizzo degli impianti e dei mezzi produttivi;
6. definizione delle modalità della prestazione lavorativa nelle giornate di sabato così come previsto al successivo articolo 10);
7. verifica dell'andamento dei risultati relativi al salario variabile derivante dai parametri e dagli obiettivi fissati dal TUCI;
8. verifica dell'applicazione dell'inquadramento professionale;
9. ambiente, salute e sicurezza: tali materie saranno trattate a livello di singola Filiale con i Rappresentanti per la sicurezza, purché eletti tra le RSA o le RSU.
Resta ovviamente inteso che il confronto di ciascun livello non potrà avere per oggetto materie già demandate e definite in altri livelli di contrattazione.
Le parti confermano che il sopracitato impianto di relazioni sindacali è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni, e quindi, la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi. Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto e/o mancate e inidonee soluzioni, le parti, sulla base della reciproca tutela degli affidamenti si impegnano congiuntamente ad incontrarsi a livello immediatamente superiore a quello in cui è avvenuto il confronto per affrontare le problematiche e concordare le soluzioni più idonee.

Art. 2) Diritti di informazione
Di norma nel mese di aprile di ogni anno in apposito incontro il gruppo Bofrost fornirà in sede nazionale informazioni preventive concernenti:
1. obiettivi di budget
2. piani di sviluppo, investimenti ed innovazioni tecnologico - organizzative
3. politiche commerciali
4. politica di sviluppo delle risorse umane (formazione)
5. interventi su modifica dell'organizzazione del lavoro
6. quadro interventi sicurezza ed ambiente di lavoro
7. parametri tendenziali legati all'occupazione, tipologia dei rapporti di lavoro, inquadramento professionale, pari opportunità
ed informazioni consuntive concernenti:
8. investimenti realizzati, sia legati a nuove filiali che a ristrutturazioni;
9. innovazioni tecnologiche - organizzative realizzate;
10. dati inerenti redditività e produttività, fatturato, costo del lavoro e margine operativo, consolidati ed articolati per filiale e per call center;
11. organici, articolati per tipologie;
12. orari effettuati (ore ordinarie, supplementari e straordinarie) per lavoratori non inquadrati come operatori di vendita;
13. dati inerenti all’utilizzo delle diverse tipologie di impiego (assunzioni, trasformazioni, conferme e cessazioni), articolati così come al precedente punto 10;
14. Formazione svolta e crediti formativi assegnati.
Modulistica
Le parti convengono di realizzare una apposita modulistica, con l'obiettivo di sperimentare un sistema sintetico per fornire parte delle informazioni, con possibilità di successivo ampliamento a fronte di ulteriori diritti informativi strutturali definiti tra le parti.

Art. 3) Funzionamento delle relazioni sindacali
Per la realizzazione degli impegni,/obiettivi dichiarati in "Premessa generale", nonché per l'attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello di "Relazioni sindacali" così come definito dagli articoli 1 e 2 del presente accordo, le parti concordano di istituire idonei strumenti che permettano, a tutti i livelli, un più efficace funzionamento delle relazioni sindacali.
Al riguardo, in coerenza con gli impegni/obiettivi sopra richiamati e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche norme di legge nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali vigenti, le parti, con il presente accordo, hanno convenuto di disciplinare tali "strumenti" e "modalità" così come appresso definito:
a) Strumenti
a. l) Coordinamento Nazionale delle filiali di vendita

E’ composto da n. 9 delegati, nominati dalle OO.SS. Nazionali nell’ambito delle RSA o RSU delle unità produttive della Bofrost Distribuzione Italia spa e consociate.
I nominativi dei delegati di cui sopra saranno comunicati alla Bofrost Distribuzione Italia spa entro 30 gg. dalla ratifica del presente accordo e successivamente ad ogni variazione intervenuta.
a. 2) Coordinamento Nazionale dei centri telemarketing
E’ composto da n. 9 delegati, nominati dalle OO.SS. Nazionali nell’ambito delle RSA o RSU dei centri telemarketing Overtel srl
I nominativi dei delegati di cui sopra saranno comunicati alla Overtel srl entro 30 gg. dalla ratifica del presente accordo e successivamente ad ogni variazione intervenuta.
b) Modalità dei permessi sindacali retribuiti/assemblea sindacale
Valutato quanto in materia è disciplinato dalle norme di legge e del CCNL, le parti hanno convenuto quanto segue in tema di assemblea e di permessi sindacali retribuiti:
b. l) Assemblea
Per l’espletamento delle assemblee sindacali nelle unità produttive Overtel srl vengono rese disponibili 12 ore annue retribuite così come previsto dal CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
Per l’espletamento delle assemblee sindacali nelle filiali di vendita Bofrost vengono rese disponibili 10 ore annue retribuite così come previsto dal protocollo aggiuntivo al CCNL sopra richiamato.
La richiesta di assemblea, fermo il disposto dell’articolo 20, della legge n° 300 del 20/5/70, dovrà pervenire, anche via fax, alla Sede Centrale della Bofrost Distribuzione Italia spa per le filiali di vendita e a Overtel srl per il Telemarketing, a cura delle RSA o RSU della unità produttiva interessata e/o delle OO.SS. competenti per territorio 2 giorni (lavorativi) prima dell’effettuazione della assemblea.
Per quanto riguarda l’espletamento delle assemblee sindacali retribuite nelle filiali di vendita si conviene che di norma le stesse saranno tenute all’inizio o alla fine della giornata lavorativa. Si conviene inoltre che il tempo dell’assemblea eventualmente effettuata nella giornata di sabato venga regolarmente retribuito nella misura della effettiva partecipazione; parimenti nel caso di assemblea, regolarmente richiesta, tenuta fuori del normale orario di lavoro e/o alla fine della giornata lavorativa oltre I’ abituale orario di rientro nella filiale di almeno 2/3 degli Operatori di vendita della stessa filiale.
Per quanto riguarda l’espletamento delle assemblee sindacali retribuite nelle unità produttive di Telemarketing (Call Center) si conviene che di norma le stesse saranno tenute nelle fasce orarie di minore impatto sull’ organizzazione del lavoro. Al riguardo, tenuto conto che la prestazione lavorativa degli addetti è articolata su più turni e che la composizione dell’organico vede una notevole presenza di rapporti di impiego Part Time, si conviene di privilegiare la fascia oraria dalle 15:00 alle 17:00. Resta inteso che ove tutto o parte del tempo di partecipazione all’assemblea, regolarmente richiesta, risultasse fuori del proprio orario di lavoro questo verrà retribuito; parimenti, nella misura della effettiva partecipazione, nel caso di assemblea effettuata e regolarmente richiesta nella giornata di sabato.
b.2) Permessi sindacali retribuiti
[…]

Art. 4) Commissione ambiente e sicurezza
Con riferimento al D.Lgs. n. 626/94, al D.Lgs. n. 242/96 e sulla base dell'Accordo Interconfederale Confcommercio e Filcams - Cgil, Fsascat - Cisl, Uiltucs - Uil del 18.11.96, le parti si incontreranno entro il mese di Aprile 2003 per verificare l'applicazione delle norme da essi previste con specifico riferimento alla realtà distributiva del gruppo Bofrost, delegando a tale scopo n. 2 persone per le filiali e 2 persone per i Call Center individuate nell’ambito dei rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Scurezza (RLS) e i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (RSP) delle aziende o persone da essi delegate.
Dell'esito dell'incontro/incontri verrà redatto apposito verbale che sarà portato a conoscenza delle Direzioni aziendali e delle OO.SS. Nazionali per un esame congiunto sugli eventuali interventi da adottare.
Nel contempo si procederà alla elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle strutture delle rispettive aziende ove non costituiti o decaduti.

Art. 5) Gruppo pari opportunità
Le parti convengono di realizzare, in attuazione delle direttive U.E. e delle disposizioni legislative in materia di parità uomo/donna, interventi che favoriscano pari opportunità di lavoro.
A tal fine viene costituito il gruppo di lavoro per le “Pari Opportunità” composto da 5 componenti, (3 nominati dalle OO.SS. Nazionali, 1 da Bofrost Distribuzione Italia spa e 1 da Overtel srl) con durata biennale dalla sua costituzione e con il compito di:
• studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia nazionale e comunitaria;
• formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli eventuali ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/'donna sul lavoro. In questo senso il “ Gruppo”, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91 si attiverà per seguire anche l’iter dei progetti stessi, sia nella fase di ammissione ai finanziamenti contemplati dalla legge sopra richiamata sia nell’attuazione degli stessi.
Le parti riconoscono congiuntamente che la figura professionale dell’Operatore di Vendita nell’ambito del Gruppo Bofrost Distribuzione Italia spa è applicabile, come di fatto già avviene, a personale femminile, concretizzando in tal modo pari opportunità lavorative uomo-donna.
Il “Gruppo” di lavoro, annualmente, riferirà sull’ attività svolta alle parti stipulanti il presente Testo Unico Contrattuale Integrativo.
Dichiarazione congiunta
Nel quadro dei rapporti che si intendono instaurare per gestire corrette relazioni sindacali, le parti hanno convenuto sulla opportunità che il gruppo Bofrost, per favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella gestione del presente accordo, metta a disposizione - oltre all’utilizzo dei fax aziendali - una apposita bacheca elettronica (notizie sindacali) consentendo l’utilizzo della posta elettronica della rete aziendale (Intranet).
In attesa della definizione della bacheca elettronica le parti concordano che le informazioni di natura sindacale da diffondere alle diverse unità produttive saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica aziendale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , la quale provvederà all’invio alle strutture interessate.
Per favorire l’esercizio dell’attività sindacale vengono concessi permessi retribuiti nella misura di 2.100 ore annue pari a 700 ore per ogni OO.SS. firmataria del presente TUCI, a partire dal 01 marzo 2003, di 2.400 ore annue, pari a 800 ore per ogni OO.SS. firmataria del presente TUCI a partire dal 01 marzo 2004, di 2.700 ore annue, pari a 900 ore per ogni OO.SS. firmataria del presente
TUCI a partire dal 01 marzo 2005, di 3.000 ore annue, pari a 1.000 ore per ogni OO.SS. firmataria del presente TUCI a partire dal 01 marzo 2006. La titolarità della richiesta dei permessi di cui sopra è di spettanza delle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente TUCI che inoltreranno comunicazione scritta alla sede centrale delle aziende del gruppo Bofrost.
Le parti, nel considerare sperimentale il complesso di strumenti e modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente TUCI concordano sull’opportunità di attivare specifiche verifiche annuali sia per valutare il funzionamento del modello/sistema delle “relazioni sindacali” che per esaminare, in tale ambito, l’utilizzo dei permessi sindacali retribuiti.

Parte seconda
Art. 6) Modifiche all'organizzazione del lavoro- Procedura

Premesso
• che nel corso del negoziato per il rinnovo del TUCI le parti hanno attentamente esaminato le tematiche inerenti la nuova organizzazione del lavoro sperimentata in diverse filiali di vendita e derivante dalla pratica attuazione del “Progetto Monfalcone e Tavazzano”;
• che tale esame e tale sperimentazione si sono rese necessarie a fronte delle mutate condizioni di mercato, sia sul versante della concorrenza, che su quello dei volumi di vendita, e delle abitudini di spesa della clientela;
• che tali condizioni, nel corso di vigenza del presente accordo, impegneranno le parti sia a valutare il possibile necessario miglioramento della nuova organizzazione del lavoro, laddove attuata, che a considerare, anche con specifici progetti formativi, la definizione, in particolare, di ulteriori sperimentazioni finalizzate all’avvio della stessa, laddove ancora non praticata.
Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto che qualora l'azienda intenda intervenire sostanzialmente nella organizzazione del lavoro con l'introduzione di nuovi strumenti, nuove metodologie, nuovi criteri di servizio alla clientela venga adottata la seguente procedura :
1A fase:
a) Incontro Direzione e RSA o RSU della Filiale interessata unitamente alle OO.SS. Territorialmente competenti. Nel corso di tale incontro la Direzione esporrà le sue esigenze e i relativi programmi al fine di procedere ad un esame congiunto.
b) Entro 15 giorni dall’incontro potranno definirsi accordi che dovranno risultare da atto scritto.
c) Detto atto scritto, ovvero un verbale di mancato accordo, dovranno essere inviati per conoscenza alle rispettive OO.SS. Nazionali.
2A fase:
d) Qualora a livello di unità produttiva non si realizzi l’intesa, entro 5 giorni dal termine della procedura di cui alla 1A fase e risultante dalla data di stesura di mancato accordo, la Direzione centrale e le OO.SS. Nazionali daranno avvio alla procedura della 2A fase.
e) A questo livello tale procedura, quale successiva ed ulteriore fase di confronto della ricerca del consenso e la definizione di un accordo, dovrà concludersi entro 15 giorni dal suo inizio.
f) Al termine dei 15 giorni, in caso di mancato accordo le parti riprenderanno la loro libertà ovvero l’azienda darà seguito all'attuazione dei propri programmi e le OO.SS. saranno libere di intraprendere le azioni che riterranno opportune.
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono che la procedura suddetta, così come articolata nelle due fasi, debba considerarsi esaurita in un arco di tempo che complessivamente non superi i 35 giorni.

Parte terza
Art. 10) Prestazione lavorativa

La prestazione lavorativa si svolgerà su cinque giorni alla settimana, generalmente dal lunedì al venerdì salvo quanto previsto per le specifiche aree commerciali come di seguito indicato.
Filiali Bofrost:
a) per particolari esigenze operative della Filiale o del singolo venditore/consegnatario potrà essere convenuta una prestazione lavorativa in sesta giornata. In tal caso detta prestazione lavorativa sarà compensata con il pagamento come riposo sostitutivo non goduto con la retribuzione del mese corrente o, in alternativa con un riposo sostitutivo da effettuarsi a breve scadenza in una data da convenirsi con lo stesso venditore/consegnatario.
b) Le modalità di recupero più sopra indicate si applicano anche nel caso di prestazioni lavorative effettuate in sesta giornata per compensare la mancata prestazione per festività infrasettimanali al fine di garantire un regolare servizio alla clientela. In ogni caso verrà pagata una indennità recupero festività nella misura di 13 euro.
[…]

Parte sesta
Art. 25) Norme disciplinari

Le parti riconfermano l’impostazione contrattuale in materia di norme disciplinari, anche per ciò che attiene il tipo e il livello dei provvedimenti disciplinari che possono essere adottati.
Considerato peraltro che la formulazione dell’art. 23 del Protocollo Aggiuntivo per Operatori di Vendita contenuto nel CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, manca di ogni esemplificazione di riferimento che consenta di individuare con la massima obiettività possibile il livello della sanzione da comminare, le parti convengono che la inosservanza dei doveri da parte dell’operatore di Vendita nello svolgimento del proprio lavoro comporta i seguenti provvedimenti, che saranno adottati in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che li accompagnano:
Il richiamo verbale.
Il richiamo scritto.
La multa
che si applica nei confronti dell’operatore di Vendita che :
ritarda, dopo ripetuti richiami, l’inizio del lavoro senza giustificazione (l’inizio del lavoro deve collocarsi nella fascia oraria applicata in Filiale per lo svolgimento delle operazioni di cui al 3° comma, art. 9 del presente TUCI);
esegue con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
commette gravi infrazioni al codice della strada nella guida dell’ automezzo aziendale, accertato dalle competenti autorità;
[…]
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione che si applica nei confronti dell’operatore di Vendita che:
arreca danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
si presenta in servizio in stato di manifestata ubriachezza;
commette recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso di assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale il licenziamento disciplinare si applica nei confronti dell’operatore di Vendita esclusivamente nel caso che:
[…]
commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione.