Tipologia: AIA
Data firma: 30 aprile 1985
Validità: 01.01.1985 - 30.06.1991
Parti: Società generale Supermercati e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento nazionale
Settori: Commercio, Società generale Supermercati
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Art. 1 Diritti d’informazione e relazioni sindacali
Art. 2 Investimenti, sviluppo e occupazione
Art. 3 Politiche commerciali, approvvigionamenti, prezzi, tutela del consumatore
Art. 4 Organizzazione del lavoro, orario di lavoro e organici

 

Art. 5 Salario professionalità
Art. 6 Salario e produttività
Trattamento di fine rapporto
Decorrenza e durata
Allegato


L’anno 1985, il giorno 30 del mese di aprile in Roma, tra la Società generale Supermercati […], e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs - Uil […] ed il coordinamento nazionale dei lavoratori si è convenuto quanto segue :

Art. 1 Diritti d’informazione e relazioni sindacali
Fermo restando quanto già previsto dall'AIA 24.11.1981 in materia di informazione e relazioni sindacali ai vari livelli (Nazionale - territoriale - Singola Unità) si conviene di rendere l'istituto del diritto d'informazione sempre più funzionale:
a) ad un modello di relazioni sindacali che sia tale da favorire la convergenza sugli obiettivi strategici aziendali che richiedono massima efficienza, crescente competitività nel settore, miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio alla clientela;
b) Al nuovo ruolo che il Sindacato svolgerà in materia di produttività nonché al suo controllo e governo.
L'incremento ed il rafforzamento del sistema del diritto d'informazione si rendono necessari in quanto il perseguimento degli obiettivi sopra richiamati richiede il massimo sforzo da parte di tutti i fattori/attori aziendali.
A tale scopo viene istituita a livello nazionale, una Commissione Tecnica mista con il preciso scopo di confrontarsi preventivamente sui processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica che abbiano ad influenzare il fattore lavoro nel suo complesso.
Attiene alla stessa Commissione, in particolare, il confronto preventivo sulle innovazioni relative all'organizzazione del lavoro nonché la verifica dell'efficacia che scaturisce da dette riorganizzazioni in termini di accrescimento e miglioramento della produttività.
Attiene altresì alla Commissione la predisposizione di una scheda informativa, da realizzagli entro il mese di febbraio 1985, atta a fornire alle, strutture sindacali territoriali e alla singola unità tutti i criteri ed i parametri di cui ai precedenti accordi Integrativi - Aziendali ed eventuali altri che la Commissione riterrà di dover inserire. La scheda consentirà di fornire un'omogenea informazione su tutti i dati relativi all'adeguatezza della forza lavoro, ai processi organizzativi e alle tematiche connesse all'organizzazione del lavoro, della sicurezza ed in generale dell'andamento e degli obiettivi economico-commerciali dell'unità.
Di norma, la scheda predisposta dall'Azienda verrà con cadenza annuale inoltrata alle Organizzazioni Sindacali competenti, in occasione della pubblicazione del bilancio della Società e comunque in tempo utile per consentire alle suddette Organizzazioni Sindacali un'analisi preventiva delle informazioni contenute allo scopo di favorire un reale confronto tra le parti.
Resta fermo, comunque, che il diritto d'informazione investirà sia il livello nazionale che territoriale e di singole unità sulle materie già previste nell'AIA del 1981 all'art. 1 e con le cadenze relative.

Art. 2 Investimenti, sviluppo e occupazione
Fermo restando quanto già convenuto nel protocollo del 4 dicembre 1984 e -con riferimento ai contenuti emersi nell'incontro con la Finanziaria SME avvenuto in data 3/12/1984, 1'Azienda consegnerà il Piano Triennale relativo agli anni 1985-1986-1987 alle Organizzazioni Sindacali Nazionali.
Tale Piano dettaglia le previsioni annuali relative a: sviluppi qualitativi e quantitativi, conseguenti adeguamenti delle strutture logistiche, riorganizzazioni in funzione dell'estensione del Progetto Immagine, conseguenti riflessi di carattere occupazionale.
Le parti riconfermano l’impegno a verificare l'attuazione del Piano con cadenza annuale.
I programmi di ristrutturazione e di riorganizzazione saranno finalizzati a modelli organizzativi che realizzino un più razionale utilizzo degli impianti, più adeguati livelli di efficienza e produttività aziendali e che valorizzino la professionalità migliorando complessivamente le condizioni e la qualità del lavoro.
La manovra complessiva tende a privilegiare il Centro-Sud. L'Azienda si riserva di sottoporre alle Organizzazioni Sindacali un progetto relativo all'utilizzo dei contratti di formazione lavoro di cui alla legge 19 Dicembre 1984 n. 863 - per implementare l'occupazione giovanile con impiego prevalente nell'area del Mezzogiorno.

Art. 4 Organizzazione del lavoro, orario di lavoro e organici
1) Organizzazione del Lavoro
Fermo restando quanto si ebbe a convenire in sede di AIA del 1981 all'art. 2 punto A), le parti concordano che nel presupposto di ulteriormente migliorare gli interventi sull'organizzazione del lavoro occorre rafforzare quanto in particolare già definito nei punti B) C) D) E) e nell'art. 3 (Depositi) e 4 (Sedi) con puntuale riferimento ad un sempre migliore servizio alla clientela tale cioè da valorizzare l'immagine aziendale nel comparto della distribuzione alimentare organizzata.
Il miglioramento del livello qualitativo del servizio alla clientela investe i supermercati ed altresì richiede un contestuale supporto da parte dei centri di distribuzione e delle sedi.
A) Per i depositi, le parti convengono che eventuali ulteriori ottimizzazioni del ciclo operativo, anche in funzione di una nuova organizzazione all'interno dei mercati, saranno affrontate e definite con le Organizzazioni Sindacali Territoriali competenti in ogni singolo centro di distribuzione.
B) Per i Supermercati, le parti convengono di addivenire, attraverso la Commissione Tecnica di cui all'art. 1, alla definizione di formule sperimentali e innovative di organizzazione del lavoro nelle quali trovino attuazione manovre sull'orario.
2) Orario di Lavoro
A) Si conviene tra le parti che il migliore /maggiore utilizzo degli impianti è uno degli elementi che concorrono a sprigionare incrementi di produttività.
Tenendo conto delle esigenze attualmente esistenti in Azienda, si conviene di avviare una sperimentazione finalizzata all’obiettivo di cui alla premessa del punto 1) attraverso la messa a punto di un modello organizzativo basato sull'utilizzo degli impianti in un arco orario di 16 ore giornaliere nel quale si collocherà un terzo turno.
Detta organizzazione comporterà l'avvicendamento sui tre turni.
Per detta sperimentazione, che potrà prevedere aggiustamenti del modello connesso all'organizzazione del lavoro di cui all'AIA del 1981, 1'Azienda, tenuto conto dei disagi cui i lavoratori andranno incontro, derivanti anche dall'avvicendamento, metterà a disposizione, in aggiunta a quanto già disponibile per effetto delle previsioni di cui al 1° e 2° comma dell'art. 41 del vigente CCNL (anticipando 1'Azienda le ore non ancora maturate al momento dell'inizio delle sperimentazioni di seguito disciplinate), un'ulteriore monte ore di permessi retribuiti. Ciò al fine di conseguire una formula di orario di lavoro sperimentale della durata di 12 mesi, di 6 ore giornaliere per 6 giorni, pari a 36 ore settimanali nel quale residuerà una pausa giornaliera di 10 minuti fatte salve le necessità di carattere fisiologico.
I mercati interessati alla sperimentazione si caratterizzano, oltre che per la tipologia anche per una sovrasaturazione delle strutture di fatto già inadeguate a supportare gli attuali flussi di clientela; strutture che anche attraverso modifiche- dell'attuale organizzazione del lavoro consentono un ulteriore auspicabile incremento dei volumi di vendita.
Pertanto, alla luce di tale esigenza, i mercati nei quali si avvierà la sperimentazione sono: Villaggio Olimpico Busto Arsizio e un mercato dell'Area 4 che sarà individuato entro il mese di Febbraio 1985.
La Commissione Tecnica Mista Nazionale si riunirà entro il 10 Marzo per definire la relativa formula organizzativa.
Due di dette sperimentazioni partiranno entro Aprile 1985, la terza entro Settembre 1985.
Le parti valuteranno, nel corso della sperimentazione a fronte delle esigenze sopra esposte, eventuali estensioni della succitata organizzazione sperimentale.
Le parti convengono che laddove dovessero intervenire manovre di riduzione dell'orario di lavoro di cui al CCNL, sia per effetto di intese sindacali che per interventi legislativi, di reincontrarsi per concordare le modalità dei conseguenti assorbimenti.
B) Con gli stessi obiettivi di cui al precedente punto A) e su richiesta delle Organizzazioni Sindacali Regionali si potrà pervenire ad un orario di lavoro di 38 ore settimanali attraverso la redistribuzione del monte ore di cui all’art. 41 del vigente CCNL.
Le formule organizzative che a tale scopo dovranno essere adottate verranno concordate in sede di Commissione Tecnica Nazionale entro maggio 1985.
Tali soluzioni organizzative saranno orientate a garantire la massima flessibilità al fine di ottimizzare il servizio alla clientela e nell'ottica di sviluppo, di efficienza e produttività.
Nell'unità nelle quali verrà applicato un orario di lavoro di 36/38 ore settimanali, le ore effettivamente prestate al di sopra di detti orari settimanali e fino alla 48a ora saranno retribuite con la maggiorazione del 15%. […] .
D) Timbrature Pause
L'Azienda dichiara che a far data dal 1° Gennaio 1985 tutto il personale dovrà registrare sul sportellino marcatempo le pause attraverso l'operazione di timbratura.
Ciò in considerazione:
- dei criteri di efficienza e produttività cui si ispira il presente accordo.
- delle responsabilità civili, penali e assicurative derivanti dal rapporto di lavoro.
L'Azienda si impegna a favorire l'installazione presso tutte le unità di distributori automatici.
Le sale ristoro, ove poste eventualmente in disuso, verranno riattivate.
3) Organici
Le parti, fermo restando quanto in materia stabilito al punto D) dell’art. 2 dell’AIA 1981, concordano che i riflessi occupazionali derivanti da riduzioni e/o redistribuzioni dell'orario di lavoro sono:
a) a fronte della sperimentazione delle 36 le ore aggiuntive in termini occupazionali partiranno da un minimo di incremento pari a 80 ore settimanali per singolo mercato interessato.
b) a fronte della redistribuzione dell'orario a 38 ore settimanali, le ore aggiuntive in termini occupazionali partiranno da un minimo di incremento pari a 40 ore settimanali per singolo mercato interessato.
4) Part-Time […]