Cassazione Penale, Sez. 4, 03 maggio 2019, n. 18341 - Caduta da 12 metri per il cedimento di una tavola. Non conformità rispetto al progetto presentato al Ministero


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 05/02/2019

 

Fatto

 

1. Con sentenza emessa in data 3.5.2018, la Corte d'appello di Milano, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Milano con cui D.M., legale rappresentante della Soc. SOCOME, ritenuto responsabile del delitto di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro in danno dell'operaio M.G., dipendente della soc. Valcoperture s.r.l., era condannato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione.
I fatti, come ricostruiti nelle due sentenze conformi possono essere così riassunti. Il deceduto M.G. era operaio manovale comune, alle dipendenze della ditta Valcoperture S.r.l, impresa incaricata dalla Soc. "Cooperativa di Costruzioni Lavoranti e Muratori" (a sua volta incaricata dalla ditta committente, società Santuario S.r.l.) di effettuare lavori di copertura di un edificio in ristrutturazione, per la realizzazione del quale erano stati allestiti dei ponteggi a sbalzo da parte dell'impresa Tecnoponteggi s.r.l. che circondavano l'edificio e che ne permettevano di raggiungere la sommità.
In data 6/12/2011 M.G. al termine della giornata di lavoro, unitamente agli altri operai, percorreva una passerella metallica per raggiungere la scaletta del ponteggio che permetteva la discesa al suolo dalla postazione di lavoro. Al suo passaggio, a causa del cedimento della tavola marca "Socome", si apriva un varco sul vuoto e l'operaio precipitava da un'altezza di circa 12 metri, decedendo di lì a poco.
Unitamente al D.M. erano condannati una pluralità di altri imputati, in ragione della qualifica da ciascuno rivestita e della diversa posizione di garanzia assunta in relazione alla vicenda oggetto del giudizio.
Per quello che qui interessa, sulla scorta degli accertamenti tecnici eseguiti dal consulente del P.M., i Giudici di merito appuravano che l'infortunio sì era verificato a causa del cedimento strutturale della tavola su cui era passato l'operaio, fabbricata dall'azienda "Socome", di cui il ricorrente era legale rappresentante. Sì accertava inoltre che la tavola in questione, insieme alle altre appartenenti a quel lotto di produzione, era stata realizzata in difformità al prototipo presentato per l'ottenimento dell'autorizzazione ministeriale.
Il Tribunale, nel ripercorrere la vicenda, con particolare riferimento ai profili di responsabilità del ricorrente, valorizzava le dichiarazioni del C.T. del P.M., Ing. Giorgio M. che evidenziava le sostanziali difformità della tavola rispetto al prototipo assentito dal Ministero del lavoro, ravvisando a carico del ricorrente la violazione dell'art. 131 d.lgs. 81/08.
Tali conclusioni venivano tenute ferme dalla Corte territoriale pur dopo l'analisi dei rilievi mossi dall'appellante.
2. Ricorre per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando quanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 2 cod. pen. e 131 d.lgs. 81/08.
Ritiene la difesa che l'addebito specifico mosso al ricorrente, individuato nella violazione dell'art. 131 d.lgs. 81/08 non poteva essere validamente sostenuto in quanto la norma citata non era in vigore al momento della condotta di commercializzazione della tavole del ponteggio il cui cedimento viene addebitato al D.M..
Tale errore, si assume nel ricorso, deriverebbe da un travisamento del fatto e della prova, che riguarderebbe l'epoca di fornitura del materiale da parte della soc. Socome, I giudici di merito avrebbero totalmente trascurato di individuare il momento della commercializzazione e della fornitura dei componenti del ponteggio alla Soc. Tecnoponteggi e da questa alla Soc. Cooperativa di Costruzioni. Nell'evidenziare che manca ogni documentazione utile in proposito, la difesa rappresenta che le tavole in questione, del tipo SB18, oggetto di autorizzazione ministeriale 22579/OM4 del 20/12/1994, erano state prodotte dalla ditta Socome s.p.a. nel periodo dal 1994 al 1999, anno nel quale erano state messe fuori produzione, essendo poi subentrata la Soc. Socome 1 che le aveva poste in commercio fino al 2003.
Tali circostanze temporali avrebbero dovuto essere appurate sia per circoscrivere l'esatto ambito di responsabilità del ricorrente, sia al fine di individuare la normativa vigente all’epoca della produzione e commercializzazione delle tavole da parte della soc. Socome. Si aggiunge che la mancanza di elementi certi per individuare la data della commercializzazione delle tavole, avrebbe dovuto indurre i giudici ad ancorarla, in senso più favorevole al reo, a quello di cessazione della produzione (anno 1999), epoca nella quale non erano applicabili le norme del contestato d.lgs. 81/08.
2.2 Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 40, 41 e 113 cod. pen. in relazione alla individuazione del nesso causale tra la condotta del costruttore e l'evento. La difesa evidenzia che i giudici hanno omesso ogni valutazione sul punto ed anche in ordine al profilo attinente alla sopravvenienza di eventuali cause in grado di interrompere la conseguezialità causale. Il motivo del nesso causale verrebbe affrontato in modo inadeguato in entrambi le sentenze di merito che avrebbero acriticamente dalle valutazioni del C.T. del P.M., la convinzione che la tavola che aveva cagionato il sinistro non potesse essere posta in commercio. La responsabilità del ricorrente è stata automaticamente desunta dall'asserita diversità di saldatura della tavola di ponteggio. Con i motivi di appello si era tuttavia evidenziato che l'autorizzazione ministeriale si riferisce genericamente a componenti assemblate mediante saldatura, senza indicare la tecnica di esecuzione della stessa, mentre la scheda relativa alle prove di saldatura aveva attestato comunque l'equivalenza della resistenza della tavola prodotta al prototipo descritto.
Una ulteriore carenza motivazionale riguarderebbe la mancanza assoluta di argomentazioni volte a chiarire per quale ragione l'evidente usura ed il deterioramento delle componenti del ponteggio, costruite tra il 1993 ed il 1999 non possano essere state causa esclusiva della determinazione dell'evento. Invero, le tavole della Socome erano state prudentemente e severamente testate prima della posa in opera, superando le prove di sforzo, senza evidenziare alcuna anomalia. La tavola in questione presentava evidenti segni di usura, percepìbili ad occhio nudo ed oggetto di specifiche segnalazioni da parte dei lavoratori al responsabile del cantiere.
Le pronunce di merito sarebbero rimaste silenti anche sull’aspetto centrale del logoramento e della eventuale rigenerazione del ponteggio da parte delle ditte utilizzatrici e sull'incidenza di siffatti interventi rispetto all'originario prodotto uscito dalla fabbrica. Per giungere alla legittima pronuncia di condanna, sarebbe stato necessario verificare ed escludere la interferenza di concause sufficienti a produrre l’evento, quali lo stato di conservazione del prodotto. Ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso consulente dell'accusa aveva osservato che la condizione di deterioramento non avrebbero dovuto consentire l’uso della tavola, non potendo più garantirsi la sua integrità strutturale.
Segnala inoltre il ricorrente che la Corte di merito non ha tenuto conto della incidenza causale sui fatti della mancanza assoluta dei dispositivi di sicurezza personale del lavoratore (cinture di ancoraggio e casco), da reputarsi oltremodo necessari nel caso di specie, data la conformazione del ponteggio "a sbalzo" e di eventuali comportamenti anomali del lavoratore oggetto di specifica censura.
Con il terzo motivo, lamenta l'omessa motivazione in ordine alla specifica doglianza proposta nell'atto di gravame, riguardante l'applicabilità al caso di specie della disciplina sui piani di calpestio di cui all'art. 23 d.P.R. 164/56.

 

Diritto

 


1. Il ricorso è in parte fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
2. Occorre preliminarmente rilevare come la censura riguardante l'erronea applicazione al caso in esame dell'art. 131 d.lgs. 81/08, che ha formato oggetto di doglianza nel primo motivo di ricorso, non possa essere accolta. I giudici di merito hanno correttamente ritenuto di dovere ravvisare nei fatti la violazione della norma in parola che impone al fabbricante, per ciascun tipo di ponteggio, di richiedere al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un'apposita autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati tutti gli elementi indicati nel successivo art. 132 del medesimo decreto.
La questione riguardante la non vigenza del cd. T.U. sulla sicurezza nell'epoca in cui la tavola fu fornita dal fabbricante alla soc. Tecnoponteggi e da questa alla soc. Cooperativa di Costruzioni, non è influente sulla esistenza della violazione in quanto, prima dell'entrata in vigore dei d.lgs. n. 81 del 2008, la disposizione riguardante l'autorizzazione alla costruzione e all'impiego di tali componenti era contenuta nell'art. 30 d.P.R. 164/56 che riproduceva nei medesimi termini l'attuale art. 131 d.lgs. 81/08.
Vi è quindi una continuità normativa tra l'abrogata previsione e la corrispondente disposizione attualmente contemplata nell'art. 131 d.lgs. 81/08. Ne deriva che la problematica riguardante la individuazione del momento preciso in cui fu commercializzata la tavola metallica impiegata nell'allestimento del ponteggio, al fine di escludere la condotta contestata e la violazione della norma richiamata, non ha ragion d'essere. In conclusione sul punto, la non conformità delle caratteristiche costruttive della tavola al contenuto dell'autorizzazione ha determinato la violazione dell'art. 131 d.lgs. 81/08, come correttamente contestato.
3. Parimenti infondato è il richiamo contenuto nel ricorso alla normativa riguardante i piani di calpestio che risulta inconferente rispetto al caso in esame.
Il citato d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (recante Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) contiene al Capo IV, la disciplina relativa ai "Ponteggi e impalcature in legname" nell'ambito della quale si colloca la previsione di cui all'art. 23, richiamato dalla difesa, che stabilisce, in via generale, le caratteristiche di sicurezza degli "Intavolati" disponendo, nei suoi quattro commi, che "1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza. - 2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro traversi; le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri. - 3. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalia muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura. - 4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montati".
Nel successivo Capo V, è contenuta la disciplina relativa ai "Ponteggi metallici fissi", che sono quelli le cui strutture portanti, secondo la definizione contenuta nell'art. 30, sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici, come nel caso in esame. Per tali strutture, considerata la maggiore perizia tecnica necessaria per la loro realizzazione e la maggiore pericolosità - era richiesta una "Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego", oggi imposta dall'art. 131 d.lgs. 81/08 che, come detto in precedenza, ha recepito la disciplina contenuta nell'art. 30 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.
4. Le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata poste a fondamento della non conformità della tavola al progetto presentato al Ministero risultano immuni da vizi logici. La Corte di merito, con motivazione congrua, ha ritenuto affidabili gli esiti della consulenza del C.T. del P.M. che aveva evidenziato le difformità esistenti rispetto al progetto depositato, le quali difformità avevano riguardato il tipo, la forma e la posizione delle saldature di collegamento tra impalcato e appoggi di estremità; la mancanza di fori di scolo; la presenza di un foro sulla manina centrale degli appoggi di estremità.
Si deve ritenere tuttavia, come evidenziato dalla difesa nel secondo motivo di ricorso, che manca nelle due sentenze di merito, un'analisi precisa del nesso eziologico tra le rilevate difformità originarie della tavola e l'infortunio occorso al ricorrente.
La motivazione della sentenza impugnata è carente sotto il profilo esplicativo: individuate le difformità costruttive attraverso l'apporto della consulenza tecnica, non dice chiaramente come tali difformità abbiano inciso sulla determinazione dell'infortunio occorso al lavoratore e non approfondisce l'ulteriore aspetto, anch'esso rilevante nella vicenda, della incidenza dell'usura della saldatura della tavola sulla causazione dell'evento.
Dovranno quindi essere colmate tali lacune, attraverso un giudizio esplicativo maggiormente analitico e dovrà essere illustrata la rilevanza causale dei profili indicati sull'accadimento dell'infortunio. 
5. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputato D.M. e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della alla Corte di appello di Milano.
In Roma, così deciso il 5 febbraio 2019