LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 13-08-2007 - REGIONE LIGURIA  -  13/08/2007 , n. 30  -  B.U.R.  22/08/2007 , n.14

Intero provvedimento
Epigrafe
Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
Principi e finalità
 
1. La Regione, in conformità con le direttive comunitarie e statali in materia di lavoro, adotta idonei strumenti di politica attiva del lavoro per promuovere la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa e per favorire l'assunzione della responsabilità sociale da parte dei datori di lavoro, quale parte integrante della qualità dell'occupazione. Promuove la cultura della salute, della sicurezza, della regolarità del lavoro e della responsabilità sociale dei datori di lavoro.
 
Art.2
Funzioni della Regione
 
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione programma, promuove e coordina gli interventi di cui alla presente legge individuando gli obiettivi, gli strumenti e le misure da realizzare, secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.
2. La Regione esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) programmazione degli interventi di cui alla presente legge, [ai sensi dell'articolo 3,] in raccordo con gli interventi previsti dalle politiche regionali in materia di occupazione, di sanità, di lavori pubblici e di attività produttive[1]

[1] Lettera modificata dall'articolo 114 della L.R. n. 18 del 11 maggio 2009.;
b) indirizzo e coordinamento delle attività di informazione, assistenza, controllo e vigilanza di competenza delle Aziende sanitarie locali liguri, favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti ispettivi in materia di previdenza sociale e di lavoro;
c) realizzazione di iniziative di interesse regionale o a carattere sperimentale per le finalità di cui alla presente legge;
d) realizzazione di iniziative di studio e di ricerca;
e) monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
f) elaborazione di linee guida applicative della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, al fine di garantire uniformità di procedure amministrative sul territorio regionale.
3. La Regione promuove la stipula di intese e accordi con gli enti locali e gli enti competenti in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro al fine di realizzare un sistema integrato volto alla tutela dei lavoratori e ad una migliore qualità della vita lavorativa.
4. Al fine di orientare efficacemente l'attività di programmazione, la Regione provvede, tramite accordi con le parti interessate, all'interconnessione, nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Integrato per l'Occupazione (S.I.R.I.O.) di cui all'articolo 18 della legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro), tra le banche dati dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, in modo da assicurare lo scambio, la lettura e l'incrocio delle informazioni disponibili.
5. La Regione promuove relazioni ed accordi con istituzioni europee, nazionali e regionali al fine di creare una rete che consenta lo scambio di informazioni e di metodologie di intervento e la condivisione di buone pratiche nonché al fine di individuare ambiti di cooperazione per politiche comuni di tutela del lavoro e responsabilità sociale dei datori di lavoro, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di occupazione.
 
Art.3
Programmazione regionale[2]

[2] Articolo abrogato dall'articolo 120 della L.R. n. 18 del 11 maggio 2009.[1. Nell'ambito del Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) sono contenuti, relativamente alle finalità di cui alla presente legge:
a) gli indirizzi programmatici e le linee prioritarie di intervento in materia di sicurezza, regolarità e qualità del lavoro e di responsabilità dei datori di lavoro;
b) le caratteristiche dei soggetti destinatari degli interventi e le eventuali priorità nell'accesso ai benefici;
c) i criteri generali per la stipula di intese e accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, privati e parti sociali per le finalità di cui alla presente legge;
d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e i criteri generali per il riparto delle risorse finanziarie fra i medesimi nonché fra le diverse tipologie di intervento.
2. La proposta di programmazione di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta regionale sentiti la Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998, il Comitato di cui all'articolo 4 e la Commissione di cui all'articolo 5.
3. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1993, nonché degli esiti delle attività di monitoraggio effettuate a livello regionale in materia di lavori pubblici e di salute e prevenzione sul lavoro, presenta al Consiglio regionale, contestualmente alla proposta relativa alla programmazione di cui al comma 1, una relazione contenente la descrizione delle iniziative realizzate nel periodo precedente, i principali risultati ottenuti e le criticità emerse nell'attuazione della presente legge.]
 
Art.4
Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
 
1. Il Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, istituito ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), provvede, nel rispetto delle disposizioni statali in materia, a:
a) promuovere idonee forme di coordinamento sul territorio regionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzate dai diversi soggetti competenti;
b) assicurare il raccordo con la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
c) elaborare proposte e formulare pareri utili a garantire uniformità ed omogeneità agli interventi regionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed, in particolare, esprimere parere sulla parte del Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro riguardante la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro[3]

[3] Lettera modificata dall'articolo 114 della L.R. n. 18 del 11 maggio 2009.;
d) fornire supporto tecnico per il coordinamento delle iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, alla conoscenza, all'analisi ed al monitoraggio dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) promuovere la realizzazione di piani coordinati di intervento tesi a migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, anche sulla base delle analisi di cui alla lettera d), nonché nel rispetto delle autonomie specifiche e delle competenze assegnate dalla normativa vigente agli organi istituzionali di ispezione e vigilanza.
2. Il Comitato può svolgere le proprie funzioni attraverso appositi gruppi di lavoro.
3. La Regione, in relazione alle attività del Comitato di cui al presente articolo, assicura un costante confronto con le parti sociali.
Art.5
Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare
 
1. La Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare istituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 78, comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) provvede, secondo quanto stabilito dal medesimo articolo, a svolgere i seguenti compiti:
a) analisi del lavoro irregolare a livello territoriale;
b) promozione di collaborazioni ed intese istituzionali;
c) assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate.
 
CAPO II
INTERVENTI PER LA SALUTE, LA SICUREZZA E LA REGOLARITÀ DEL LAVORO
 
Art.6
Disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro
 
1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, le Amministrazioni appaltanti prevedono espressamente nelle procedure di affidamento di appalti pubblici l'obbligo di osservare la normativa vigente in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro e di diritto al lavoro dei disabili nonché l'obbligo di applicare integralmente le condizioni economiche e normative previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di categoria, anche in caso di subappalto.
2. In caso di affidamento di appalti, la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi sono subordinati all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
3. Ai fini della concessione di contributi o altre agevolazioni, la Regione e gli enti del settore regionale allargato di cui all'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)) richiedono all'interessato la dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro e acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva, anche attraverso strumenti informatici, conformemente alla vigente normativa statale e regionale[4]

[4] Comma modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 15 del 11 maggio 2009..
4. La Regione definisce intese con i soggetti e gli enti competenti per accelerare i tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, per gli interventi che hanno ottenuto finanziamenti regionali, gli enti prevedono clausole di risoluzione del contratto per specifici casi di violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.
6. In caso di concessione di contributi o altri finanziamenti pubblici regionali, deve essere prevista la revoca dei medesimi per specifiche violazioni delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro. I soggetti che subiscono la revoca non possono accedere ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni nei cinque anni successivi al provvedimento di revoca.
 
Art.7
Misure per migliorare le condizioni di tutela dei lavoratori
 
1. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nonché di emersione del lavoro non regolare, promuove l'introduzione e la diffusione, anche mediante specifici accordi con le parti interessate, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici, di disposizioni dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di salute, sicurezza, igiene e regolarità del lavoro, con particolare riferimento ai cantieri temporanei o mobili assoggettati alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 (attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).
2. Le misure ulteriori di tutela di cui al comma 1 sono volte fra l'altro a migliorare il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi e ad adottare meccanismi diretti a valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private nonché ad accertare la congruità del costo della manodopera rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
3. La Regione può definire opportune intese con gli organismi istituzionali preposti alla vigilanza sui luoghi di lavoro allo scopo di rafforzare l'efficacia dei controlli, specie nei settori più a rischio, ovvero allo scopo di sostenere, nell'ambito di progetti mirati, azioni straordinarie in materia di tutela e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
 
Art.8
Interventi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro
 
1. La Regione, in coerenza con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza, promuove e sostiene iniziative di prevenzione dei rischi e di miglioramento delle condizioni di lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia ed in raccordo con l'Agenzia sanitaria regionale di cui all'articolo 62 della legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (riordino del Servizio Sanitario Regionale). In particolare provvede a:
a) la realizzazione di iniziative rivolte principalmente alle piccole e micro imprese e ai settori produttivi più a rischio;
b) l'attivazione di sportelli informativi, anche in collaborazione con Università, associazioni, organizzazioni sindacali, fondazioni ed altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, previa stipula di apposite intese;
c) la promozione e il coordinamento di azioni di informazione, formazione e assistenza;
d) l'individuazione e la diffusione di buone pratiche trasferibili sul territorio regionale;
e) il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
f) l'elaborazione di linee guida applicative delle normative vigenti in materia, al fine di assicurare il rispetto degli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. La Regione promuove opportune iniziative volte ad accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito, dei datori di lavoro, degli operatori delle Aziende Sanitarie Liguri, dei soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza e regolarità del lavoro e dei soggetti operanti nell'ambito dei servizi al lavoro, provvedendo in particolare a:
a) realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione;
b) coordinare attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro, con particolare attenzione ai lavoratori che entrano nel mercato del lavoro, facendo ricorso anche ad idonee strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;
c) realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche ed in raccordo con gli interventi scolastici regionali, progetti specifici di educazione alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
d) definire linee guida per i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzati dai soggetti operanti nell'ambito del sistema formativo regionale;
e) promuovere codici di condotta etici, buone prassi ed accordi aziendali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori verso il rispetto delle norme ed il miglioramento degli standard di salute e sicurezza.
3. I corsi di formazione professionale relativi a profili o qualifiche per le quali esistono particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori devono prevedere un modulo sulle norme di sicurezza e le specifiche misure di tutela dei lavoratori.
4. La Regione, al fine di disporre di un quadro aggiornato dell'offerta formativa in materia di prevenzione, sicurezza, regolarità e qualità del lavoro, provvede a realizzare un apposito sistema informativo relativo ai corsi realizzati sul territorio regionale, in raccordo con i vigenti sistemi informativi della formazione professionale e quale parte di S.I.R.I.O.
 
Art.8 bis
(Incentivi alle famiglie dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro) [5]

[5] Articolo inserito dall'articolo 1 della l.r. n. 23 del 04-07-2008.1. La Regione Liguria promuove l'inserimento al lavoro del coniuge o del convivente more uxorio o di un familiare di primo grado convivente dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), residenti in Liguria. A tal fine fino alla avvenuta sistemazione lavorativa, e comunque entro e non oltre 24 mesi, corrisponde un sostegno economico pari a euro 1.000,00 mensili. Tale cifra viene annualmente adeguata all'indice di inflazione effettivo dell'anno finanziario in corso[6]

[6] Comma modificato dall'articolo 17 della L.R. n. 44 del 24 dicembre 2008..
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti al coniuge o al convivente more uxorio o ad un familiare di primo grado convivente del lavoratore deceduto, a condizione che siano disoccupati e privi di reddito[7]

[7] Comma modificato dall'articolo 17 della L.R. n. 44 del 24 dicembre 2008..
 
Art.9
Disposizioni per interventi edilizi finanziati dalla Regione
 
1. La Regione, nelle procedure per la concessione di finanziamenti regionali a favore di interventi edilizi, compresi quelli inseriti nei programmi regionali di edilizia residenziale, prevede disposizioni atte ad assicurare che i lavori affidati dai beneficiari siano eseguiti nel rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.
2. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza del piano di sicurezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. 494/1996, la Regione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del finanziamento.
3. La Regione attua specifiche azioni di monitoraggio sul rispetto delle norme di salute, sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri edili relativi ad interventi che usufruiscono a qualunque titolo di finanziamenti regionali.
4. Al fine di garantire l'osservanza, nei cantieri edili di cui al comma 3, delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro da parte delle imprese esecutrici, anche in regime di subappalto, la Regione, nel rispetto della normativa nazionale, può avvalersi, tramite apposite convenzioni, del supporto operativo dei Comitati paritetici antinfortunistici territorialmente competenti.
 
Art.10
Interventi per la regolarità del lavoro
 
1. Al fine di diffondere la cultura della regolarità del lavoro, la Regione e le Province, previ accordi con le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia, promuovono e sostengono:
a) iniziative di sensibilizzazione ed informazione in materia di educazione alla legalità nell'ambito dei percorsi scolastici, previa intesa con gli enti scolastici competenti ed in raccordo con gli interventi scolastici regionali;
b) azioni di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai datori di lavoro ed ai lavoratori;
c) azioni sistematiche di assistenza, consulenza ed animazione sul territorio in materia di emersione e di regolarizzazione dei rapporti di lavoro, in particolare rivolte alle piccole imprese, anche tramite i servizi al lavoro.
2. La Regione sostiene altresì, in accordo con le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia, interventi volti a contrastare e prevenire il fenomeno del lavoro non regolare nelle diverse forme in cui si articola, promuovendo in particolare:
a) la stipula di accordi con gli enti locali, gli enti istituzionali competenti in materia e le parti sociali per garantire, nell'ambito della committenza pubblica, l'adozione di strumenti idonei ad assicurare lo svolgimento delle attività lavorative nel pieno rispetto della salute, della sicurezza e della regolarità del lavoro;
b) la realizzazione e diffusione di servizi integrati ed unificati per il lavoro, tramite accordi con i servizi al lavoro e gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa e di vigilanza;
c) l'attivazione di sportelli informativi, anche in collaborazione con le Province, le associazioni, le organizzazioni sindacali e le altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore.
3. La Regione sostiene inoltre, in coerenza con le disposizioni regionali in materia di promozione occupazionale e d'intesa con le parti sociali e gli enti locali, le seguenti azioni di emersione del lavoro non regolare e di promozione del lavoro regolare:
a) rafforzamento, nell'ambito dei servizi al lavoro, delle attività dirette a favorire il collocamento ed il reinserimento di lavoratori irregolari, anche attraverso l'individuazione di percorsi mirati di politiche attive del lavoro;
b) azioni di formazione, aggiornamento, riqualificazione e assistenza ai lavoratori per la gestione dei processi di regolarizzazione dei rapporti di lavoro, in raccordo con gli altri interventi formativi regionali;
c) progetti sperimentali di emersione, sulla base di accordi territoriali o settoriali tra le parti sociali, anche mediante l'utilizzo integrato delle misure di promozione occupazionale previste dalla normativa vigente;
d) interventi, nell'ambito delle politiche di sviluppo locale, volti a consolidare l'attività delle imprese che hanno aderito a percorsi di emersione;
e) collaborazioni sul territorio con organismi istituzionali al fine di sviluppare piani territoriali di emersione del lavoro irregolare e di promozione dell'occupazione regolare.
4. La Regione provvede, previe opportune intese con gli enti istituzionali competenti, al monitoraggio del fenomeno del lavoro non regolare sul territorio regionale, per il tramite dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1993.
 
Art.11
Incentivi per la qualità del lavoro
 
1. La Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori individuati dal Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro, concede contributi per interventi realizzati da micro e piccole imprese, come definite a livello comunitario, costituite anche in forma cooperativa, aventi almeno un'unità produttiva locale nel territorio ligure ed operanti nei settori di maggior rischio, definiti anche sulla base di specifici accordi con le parti sociali[8]

[8] Comma modificato dall'articolo 115 della L.R. n. 18 del 11 maggio 2009..
2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di investimenti per il raggiungimento di livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione nazionale.
3. La Regione concede altresì contributi per iniziative, anche a carattere sperimentale, finalizzate a favorire la qualità, la regolarità del lavoro e l'emersione del lavoro non regolare, realizzate dalle imprese di cui al comma 1, dagli enti bilaterali e da altri soggetti pubblici e privati.
 
CAPO III
INTERVENTI PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DEI DATORI DI LAVORO
 
Art.12
Responsabilità sociale dei datori di lavoro
 
1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità del lavoro intesa come rispetto dei diritti umani, sociali, economici e come valorizzazione delle risorse umane, riequilibrio della presenza di genere, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale, promuove la cultura della responsabilità sociale dei datori di lavoro, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall'Unione Europea in materia di responsabilità sociale delle imprese.
2. A tal fine la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 14, l'adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili, intese come l'adesione volontaria a codici di condotta, discipline e tutele sociali ed ambientali nello svolgimento di attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori.
3. Le discipline e le buone pratiche liberamente adottate dai datori di lavoro devono tendere alla realizzazione di livelli di tutela maggiori rispetto a quelli discendenti dagli obblighi di legge, in materia di:
a) regolarità e stabilità dei rapporti di lavoro;
b) pari opportunità tra donne e uomini;
c) sicurezza, salubrità e riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro e nelle attività lavorative;
d) benessere fisico e psichico, integrazione e coesione dei lavoratori, avuto particolare riguardo a quelli disabili o svantaggiati, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
e) partecipazione e condivisione di tutte le componenti dei processi lavorativi, nel rispetto dei diversi ruoli;
f) qualificazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori;
g) tutela ambientale e sviluppo sostenibile.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente capo la Regione si avvale del contributo e del supporto della Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998, alle cui riunioni sono invitati a partecipare, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, esperti e rappresentanti di enti e associazioni competenti in materia di responsabilità sociale dei datori di lavoro.
 
Art.13
Interventi di informazione e sensibilizzazione
 
1. Al fine di agevolare la diffusione della cultura della responsabilità sociale, la Regione, anche in collaborazione con le province, le parti sociali, gli enti bilaterali, i soggetti istituzionali e gli altri organismi pubblici e privati, attiva iniziative di informazione, comunicazione, formazione, promozione e partecipazione per favorire sul territorio una maggiore conoscenza in materia di responsabilità sociale.
2. La Regione promuove in particolare:
a) azioni di informazione sui temi della responsabilità sociale per favorire l'adozione da parte di imprese, organizzazioni, enti pubblici e privati di buone pratiche, codici di comportamento etici, marchi di qualità e documenti, quali bilanci sociali ed ambientali, che evidenzino l'assunzione della responsabilità sociale;
b) attività di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate in materia rivolte in particolare alle piccole e medie imprese;
c) azioni di sensibilizzazione in ordine al tema della certificazione della qualità rivolte ai consumatori, anche per il tramite delle loro associazioni, ed ai grandi acquirenti;
d) servizi di consulenza alle imprese sulla responsabilità sociale;
e) accordi con le parti sociali per attività di sostegno operativo alle imprese.
 
Art.14
Incentivi in favore della responsabilità sociale
 
1. La Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori individuati dal Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro, concede contributi alle imprese, agli enti locali e agli enti appartenenti al settore regionale allargato operanti sul territorio regionale per favorire la realizzazione di progetti sulla responsabilità sociale nonché per promuovere l'adozione di[9]

[9] Alinea modificato dall'articolo 116 della L.R. n. 18 del 11 maggio 2009.:
a) pratiche socialmente responsabili nei confronti del mercato, delle risorse umane, della comunità e dell'ambiente;
b) codici di condotta etici;
c) sistemi di gestione della responsabilità sociale;
d) modelli di rendicontazione, quali bilanci sociali ed ambientali, che evidenzino l'assunzione della responsabilità sociale, secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali.
 
Art.15
Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili
 
1. La Regione istituisce il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili, al quale possono iscriversi le imprese, gli enti locali e gli enti appartenenti al settore regionale allargato che dimostrino l'assunzione della responsabilità sociale mediante l'adozione di documenti, marchi di qualità, procedure e codici di comportamento certificabili.
2. I datori di lavoro di cui al comma 1, oltre a garantire il rispetto degli obblighi di legge previsti nelle materie di cui all'articolo 12, comma 3, devono dimostrare, nell'ambito delle proprie attività di gestione aziendale, la realizzazione di iniziative, attuate di concerto con i lavoratori e le loro rappresentanze, quali:
a) adozione di buone pratiche e di prestazioni sociali nei confronti delle risorse umane, dei soci, dei clienti e dei fornitori, dei partners finanziari, della Pubblica Amministrazione, della comunità e dell'ambiente;
b) instaurazione di rapporti di lavoro stabili e duraturi che migliorino la qualità della vita dei dipendenti;
c) adozione di misure atte a garantire la tracciabilità dei prodotti ed il monitoraggio della qualità del lavoro nella catena di fornitura;
d) adozione di codici di comportamento etico, di modelli di rendicontazione e di sistemi di gestione certificati nonché di sistemi di certificazione di prodotto o di servizio tali da assicurare la trasparenza delle informazioni e l'assunzione della responsabilità sociale secondo standard riconosciuti a livello internazionale, europeo o nazionale.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Registro di cui al comma 1, indica i requisiti per l'iscrizione e definisce le modalità per le verifiche finalizzate ad accertare la sussistenza dei requisiti ed il loro mantenimento.
 
Art.16
Agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili
 
1. Il Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro prevede, a favore dei datori di lavoro iscritti nel Registro di cui all'articolo 15, criteri di priorità nell'accesso agli interventi e alle agevolazioni di cui alla presente legge e criteri di preferenza, a parità di condizioni, nel caso di affidamento di appalto di fornitura, lavori o servizi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché eventuali ulteriori agevolazioni, anche fiscali, di competenza della Regione[10]

[10] Comma modificato dall'articolo 117 della L.R. n. 18 del 11 maggio 2009..
2. La Regione, nell'ambito dei propri interventi di incentivazione a favore di soggetti pubblici e privati, tiene conto, ai fini dell'attribuzione dei titoli di preferenza, dell'iscrizione al Registro di cui all'articolo 15.
CAPO IV
PREVENZIONE DEL DISAGIO LAVORATIVO
 
Art.17
Interventi regionali
 
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario, intende garantire il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, favorire l'inclusione sociale, tutelare l'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e migliorare la qualità del lavoro. A tal fine la Regione promuove e sostiene l'elaborazione di studi volti a prevenire il disagio lavorativo e a migliorare le relazioni sociali nella vita lavorativa.
2. Ai fini del comma 1 la Regione si avvale del contributo e del supporto della Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998, alle cui riunioni sono invitati a partecipare, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, esperti e rappresentanti di enti e associazioni competenti in materia di molestie negli ambienti di lavoro.
 
Art.18
Azioni di informazione, di formazione e di prevenzione
 
1. La Regione promuove e sostiene, anche in collaborazione e previ opportuni accordi con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia di disagio lavorativo:
a) azioni di sensibilizzazione e informazione;
b) iniziative volte ad accrescere le competenze degli operatori istituzionali e di quelli operanti nell'ambito dei servizi al lavoro;
c) azioni di ricerca e di individuazione di buone pratiche da trasferire sul territorio regionale;
d) iniziative volte a prevenire e limitare il disagio lavorativo.
 
Art.19
Punti di Ascolto
 
1. La Regione promuove e sostiene sul territorio, in raccordo con gli enti locali ed in collaborazione con associazioni, organizzazioni sindacali ed altre istituzioni pubbliche e private, l'attivazione di Punti di Ascolto, con il compito di offrire una prima consulenza in ordine ai diritti della lavoratrice o del lavoratore che si trovi in situazioni di disagio lavorativo e di fornire ogni utile informazione alla Commissione di concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998.
 
CAPO V
DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
 
Art.20
Modalità di attuazione
 
1. La Giunta regionale, in conformità con il Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro e sentiti, per quanto di rispettiva competenza, la Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998, il Comitato istituzionale regionale di cui all'articolo 8 della medesima legge, il Comitato di cui all'articolo 4 e la Commissione di cui all'articolo 5, definisce[11]

[11] Alinea modificato dall'articolo 118 della L.R. n. 18 del 11 maggio 2009.:
a) le condizioni di ammissibilità e i criteri di preferenza per le tipologie di intervento previste dalla presente legge, le eventuali possibilità di cumulo con altri incentivi ed i presupposti e i criteri per la revoca dei benefici;
b) le modalità di realizzazione degli interventi;
c) la ripartizione delle risorse disponibili fra le varie misure e i tipi di spesa;
d) i casi in cui è possibile procedere alla risoluzione del contratto per grave inosservanza delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
e) le procedure di monitoraggio e valutazione degli interventi;
f) le modalità per le ispezioni ed i controlli sul corretto utilizzo dei finanziamenti di cui alla presente legge.
2. Per la realizzazione delle attività previste dalla presente legge la Regione si avvale anche dell'Agenzia Liguria Lavoro di cui all'articolo 10 della l.r. 27/1998, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della medesima legge.
 
Art.21
Regime di aiuto
 
1. Gli incentivi ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale individua per ciascuno di essi la possibilità di cumulo con altri incentivi previsti da normative regionali, statali ed europee entro i limiti consentiti dalla normativa comunitaria.
2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dell'esito positivo dell'esame della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato Istitutivo.
Art.22
Norma finanziaria
 
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, mediante:
a) prelevamento di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e contestuale iscrizione di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 11.104 che assume la seguente denominazione "Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro";
b) prelevamento di euro 350.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" e contestuale iscrizione di euro 350.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. di nuova istituzione 11.204 "Interventi per l'occupazione, la sicurezza e la qualità del lavoro".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
 
Art.23
Modifiche alla l.r. 52/1993[12]

[12] Articolo abrogato dall'articolo 120 della L.R. n. 18 del 11 maggio 2009.[1. All'articolo 4 della l.r. 52/1993, dopo il comma 2 bis, è inserito il seguente:
"2 ter. Il Programma triennale prevede, altresì, quanto stabilito dall'articolo 3 della legge regionale 13 agosto 2007 n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro).".
2. All'articolo 5 della l.r. 52/1993, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale, sulla base degli orientamenti comunitari e statali, delle indicazioni delle Province e delle valutazioni espresse dalle strutture regionali interessate, presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo precedente la scadenza del triennio, la proposta del Programma Triennale, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti organismi:
a) la Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998;
b) il Comitato istituzionale regionale di cui all'articolo 8 della l.r. 27/1998;
c) Il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 27 del d.lgs. 626/1994;
d) la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4 della l. 448/1998."
3. All'articolo 8, comma 1, della l.r. 52/1993, dopo la lettera d ter) è inserita la seguente:
"d quater) procedere al monitoraggio del fenomeno del lavoro non regolare sul territorio regionale, sulla base di intese stipulate tra la Regione e gli Enti istituzionali competenti in materia.".]
 
Art.24
Norme di prima applicazione
 
1. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta relativa alla programmazione di cui all'articolo 3, che costituisce integrazione del vigente Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'articolo 4 della l.r. 52/1993.
La Giunta regionale adotta comunque gli atti necessari a dare attuazione agli accordi tra istituzioni e parti sociali conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili di cui all'articolo 15.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.