Categoria: 1989
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Tipologia: CIA
Data firma: 16 febbraio 1989
Validità: 01.03.1989 - 31.01.1992
Parti: Euromercato e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, CdA, RSA
Settori: Commercio, Euromercato
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Relazioni sindacali
Mercato del lavoro
Azioni positive
Organizzazione del lavoro
Part-time

 

Accordo aziendale per la regolamentazione del contratto di formazione e lavoro
Accordo
Ambiente di lavoro
Dichiarazione a verbale
Decorrenza e durata


Contratto integrativo aziendale

Il 16.2.1989 in Varedo, tra Euromercato spa […] e la Filcams - Cgil […], la Fisascat - Cisl […], la Uiltucs - Uil […], con la partecipazione dei Consigli d’Azienda di Assago, Carugate e Paderno e della RSA di Casoria, si è stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale

Relazioni sindacali
Premessa
Le Parti riconfermano … il modello di relazioni sindacali sviluppatosi in Euromercato che ha consentito di consolidare un clima di reciproca correttezza teso al conseguimento di obiettivi aziendali attraverso anche un processo di informazioni/comunicazioni a due vie ai vari livelli.
In particolare si riconferma come essenziale il principio di relazioni basato sullo scambio preventivo e reciproco delle informazioni sulle principali materie, ciascuno nella propria sfera di responsabilità.
Si riconosce altresì che ogni modello di relazioni deve adeguarsi all’evolversi degli scenari socioeconomici interni ed esterni all’Azienda.
In tale spirito le Parti ribadiscono di privilegiare la sede sindacale per la composizione di ogni controversia individuale e/o collettiva riguardante l’interpretazione e l’applicazione di norme contrattuali a validità nazionale e/o locale.
Fermo restando quanto sopra si conviene:

A livello nazionale compete:
- Informazioni sulle politiche generali della Società, sulle politiche commerciali e di sviluppo, con riferimento anche all'occupazione, nonché sulle tendenze in tema di innovazioni tecnologiche ,
- Verifica e confronto in materia di:
- Criteri dell'organizzazione del lavoro
- Trattamenti economici/retributivi integrativi
- Ogni altro argomento demandato alla contrattazione integrativa dall’art. 17 prima parte del vigente CCNL e qui non espressamente citata.
A livello territoriale/regionale compete:
- Verifica e confronto sull'applicazione della normativa in tema di orari commerciali (proroghe, deroghe e sperimentazioni)
- Forme di flessibilità anche con riferimento alla gestione degli orari e all'impiego delle risorse umane
- Applicazione a tale livello della normativa in materia di mercato del lavoro (Legge 863/84 - Legge 56/87).
A livello di Magazzino compete:
- Informazioni sull’andamento commerciale ed economico-gestionale dell'unità produttiva.
- Verifica e confronto sull’applicazione dei criteri dell'organizzazione del lavoro definiti a livello nazionale in rapporto alle specificità delle unità.
- Verifica e confronto sull’utilizzo delle varie forme di flessibilità definite a livello nazionale in coerenza anche con quanto previsto nei precedenti contratti integrativi aziendali nazionali.

Mercato del lavoro
- Le Parti nell'intento di sottolineare l'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo della Società, con particolare riguardo ai programmi di sviluppo territoriale, dei livelli occupazionali e alla protrazione degli orari commerciali, hanno esaminato la problematica inerente l'accesso al lavoro.
Pertanto:
- considerato quanto sottoscritto nella premessa al CCNL di lavoro per i dipendenti da Aziende del terziario: distribuzione e servizi del 28/3/1987, relativo al ruolo delle relazioni sindacali con riferimento anche al tema occupazionale
- considerate le ragioni di innovazione che caratterizzano complessivamente il mercato del lavoro, avuto riguardo all'evoluzione tecnologica e alle necessità organizzative, al mutamento delle propensioni dei soggetti coinvolti, ai contenuti di professionalità e alle relative esigenze in materia di formazione e qualificazione professionale
convengono di procedere ad incontri di verifica delle opportunità e soluzioni in materia di accesso al lavoro con particolare riguardo a:
Formazione e lavoro
Convenzioni/programma di assunzioni (ai sensi dell'art. 17 della Legge 28/2/1987 n. 56)
Contratti a tempo determinato
Contratti a tempo parziale
Ogni soluzione sarà valutata con particolare attenzione alle iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, alle problematiche inerenti l'occupazione dei giovani e l'occupazione femminile.
Le soluzioni adottate in materia di assunzioni saranno tese a consentire l'ottimale gestione delle flessibilità nell'impiego del personale, in funzione delle particolari esigenze del settore per migliorare il servizio alla clientela e consentiranno la riduzione del ricorso al lavoro straordinario.
L'insieme delle verifiche e delle iniziative in materia di accesso al lavoro saranno peraltro coordinate con le azioni che entrambe le Parti sono nel contempo tenute a svolgere in relazione alla stessa materia in applicazione del CCNL 28/3/1987, e della Legge 28/2/1987 n. 56.

Azioni positive
Con riferimento all’art. 2 comma 1 del vigente CCNL e in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE/84, le Parti convengono che sia costituito a livello nazionale un gruppo di lavoro con il compito di proporre alla valutazione delle Parti stesse un progetto di azioni positive per l’occupazione femminile relativo a modalità di accesso e di sviluppo della professionalità. Il gruppo di lavoro sarò formato da tre rappresentanti per ciascuna delle Parti.

Organizzazione del lavoro
Le Parti convengono che l’organizzazione del lavoro deve essere funzionale al miglioramento della qualità globale del servizio offerto alla clientela, nonché al miglioramento delle condizioni di lavoro e al consolidamento dell'occupazione.
In tale ottica l'organizzazione del lavoro avrà come obiettivo tendenziale il progressivo consolidamento delle ore lavorate (part-time e ore supplementari) attraverso:
- calendario aperture / manifestazioni
- pianificazione delle ore di prestazione necessarie alle ai dipartimenti
- riduzione delle ore supplementari e straordinarie, lavoro supplementare
- individuazione di moduli di orario di lavoro e relative dislocazioni
- mobilità programmata (anche per rientro P.T./F.T.)
- pianificazione ferie e permessi
- pianificazione programmi di formazione
- ricorso ai contratti a T.D. ex Legge 56/87
- turni di lavoro e relativi criteri di avvicendamento e verifica dell’evoluzione delle professionalità coinvolte;
In relazione a quanto sopra e fermo restando quanto già previsto in materia dai precedenti CIA, a livello di Magazzino le Parti procederanno alle verifiche e confronti per l'applicazione dei criteri dell'organizzazione del lavoro individuati nel presente accordo definendo, in rapporto alle specificità locali e alle peculiarità del Magazzino, apposite intese.
L’organizzazione del lavoro si incentrerà sulle seguenti azioni e criteri:
Ampliamento utilizzo impianti
- Ridefinizione degli orari di inizio e termine delle attività lavorative in funzione degli orari commerciali (apertura e chiusura della vendita al pubblico)
Ripianamento
- Revisione dell'attuale distribuzione delle persone in ragione del maggior utilizzo degli impianti, secondo le specificità tecnico / organizzative individuate.
Mobilità
- Movimenti di persone all'interno del Magazzino, con soluzioni programmate in ragione di mutamenti strutturali, anche non definitivi, comunque prevedibili.
Intercambiabilità
In relazione ai mutamenti di carattere strutturale derivanti anche da necessità e/o opportunità produttive-gestionali e da introduzione di tecnologie innovative, previa verifica e confronto tra le Parti, si potrà ricorrere, con soluzioni programmate, ulteriori processi di mobilità.
In relazione all’ampliamento dell'utilizzo impianti si prevede un arco orario con inizio alle ore 6.00 e termine alle ore 23.00.
All'interno di tale arco orario le Parti procederanno nei singoli Magazzini a definire orari di lavoro tenendo conto delle specificità operative e locali, al fine del conseguimento di obiettivi produttivi e di consolidamento dell’occupazione.
Tenuto conto della articolazione delle unità produttive nel territorio e della conseguente necessità di coordinamento nella fase applicativa di quanto previsto al presente titolo, si conviene che in sede di prima applicazione i CDA e le RSA unitamente alle Strutture Territoriali delle OO.SS. si incontreranno con l'Azienda per la piena ed armonica attuazione delle intese raggiunte sui criteri generali della D.D.L.
All’interno di detto arco orario si conviene che per le prestazioni effettuate, in turni regolari di servizio, nella fascia oraria compresa tra le ore 21.00 e le ore 7.00 verrà corrisposta, con decorrenza dal 1/3/1989 una maggiorazione, a titolo di "indennità di disagio", […]

Accordo aziendale per la regolamentazione del contratto di formazione e lavoro (Legge 19 dicembre 1984 n° 863)
Il 16 febbraio 1989, in Varedo, tra Euromercato spa […] e la Filcams - Cgil […], la Fisascat - Cisl […], la Uiltucs - Uil […], si conviene quanto segue: Le Parti ravvisano nel contratto di formazione e lavoro lo strumento ottimale per favorire l'inserimento di giovani in azienda secondo quanto già previsto e concordato al titolo "Mercato del Lavoro" del CIA 1989.
Programma di assunzioni
L' Azienda prevede di attivare nel periodo 1/3/1989 - 31/1/1992 n° 350 contratti di formazione e lavoro, della durata di 24 mesi, secondo il programma di seguito specificato:
Per la definizione dell’articolazione e della dinamica del programma si procederà a verifiche e confronti annuali a livello territoriale.
Il previsto programma di assunzioni si riferisce alle figure professionali :
- Addetto Ipermercato
- Contabile d'ordine
- Operatore Meccano grafico
- Sorvegliante
Per dette qualifiche l'inquadramento d'ingresso viene concordemente definito al V° livello, per i primi 18 mesi, e al IV° livello, successivamente, del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi.
L'inquadramento finale, da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro, viene concordemente definito al IV° livello.
L'Azienda stipulerà i contratti di formazione e lavoro in qualsiasi momento dell'anno nel rispetto del programma e delle verifiche relative.
L'attuazione di detto progetto non limiterà peraltro lo sviluppo professionale del personale già in servizio.
Dopo la qualificazione i giovani saranno inseriti nel programma di formazione permanente già in atto per tutto il personale dell'Azienda.
L'inserimento e la formazione dei giovani di cui al presente accordo avverrà secondo il seguente programma:
Programma di formazione
L’assunzione dei giovani è finalizzata all’acquisizione di formazione teorica e tecnico-pratica, attraverso l’inserimento nell'attività lavorativa per l'arricchimento delle conoscenze necessarie alla qualificazione professionale.
I giovani frequenteranno corsi di formazione teorica, secondo i programmi di seguito specificati (Corso Base e Corsi di Orientamento) ed effettueranno addestramento tecnico-pratico presso i Magazzini della Società.
Corso base (All. 1)
(unico per i 4 progetti/qualificazioni)
Nozioni generali su: Settore, Azienda, Personale, Attività commerciale, Amministrazione, Organizzazione.
Durata : 2 settimane ore 60
Docenti : Dirigenti e Quadri Euromereato
Esperti esterni alla Società
Corsi di orientamento (All. 2 - 3 - 4 - 5 )
(differenziati per i 4 progetti/qualificazioni)
Nozioni specialistiche per le diverse qualifiche.
Durata : 2 settimane ore 60
Docenti : Dirigenti e Quadri Euromereato Esperti esterni alla Società
L’addestramento tecnico pratico sarà realizzato sotto la guida del Responsabile dell'unità in cui è inserito il giovane o di persona da questi delegato.
Il trattamento economico da applicarsi al giovani assunti con contratto F/L di cui al presente accordo, sarà quello previsto ai punti A - B - C - D dell’art. 91 del CCNL 28/3/87, riferito al V° livello, con esclusione quindi di ogni altro elemento mensile e/o annuo concordato in sede aziendale.
Ai giovani con contratto di F/L dal compimento del 12° mese di anzianità decorrerà il diritto alla maturazione del premio di produttività; agli stessi giovani dopo 18 mesi di anzianità verrà riconosciuta la retribuzione tabellare del IV° livello ai soli fini economici.
Nella richiesta di nulla-osta agli Uffici di Collocamento si dovrà dichiarare :
- n° dei contratti di formazione e lavoro programmati nell'anno suddivisi per qualifica professionale
- n° dei contratti già stipulati relativi al suddetto programma
- n° dei contratti dei quali si richiede il nulla-osta
- indicazione del progetto standard di formazione
- livello di assunzione
- qualifica professionale e livello definitivo
- durata del contratto.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati all'atto dell'assunzione e a cura dell'Azienda all'ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Copia del presente accordo verrà notificato a cura delle Parti agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, nonché Uffici di Collocamento territorialmente competenti per il rilascio immediato del nulla-osta alle assunzioni.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, l'Azienda è tenuta ad attestare agli Uffici di Collocamento territorialmente competenti l’attività svolta e dei risultati formativi conseguiti.
L'Azienda comunicherà con cadenza annuale alle Organizzazioni Sindacali lo stato di attuazione del Progetto oggetto del presente accordo; tenendo particolarmente in conto che il ricorso all’istituto del contratto di F/L ha consentito dal 1985 ad oggi l'attivazione di oltre 500 rapporti di lavoro e che la maggior parte di questi ha potuto positivamente evolversi con la conferma in servizio a tempo indeterminato, le Parti, nelle occasioni periodiche di valutazione, verificheranno in particolar modo le condizioni che consentano la conversione del rapporto di lavoro ai sensi dell’Art. 3, Par,11, della Legge 863, 19/12/1984.
All. 1 Corso base
[…]
Personale
- Il rapporto di lavoro (principali norme di Legge e di contratto)
- Il contratto di formazione e lavoro
- La busta paga
- Il regolamento aziendale
- Prevenzioni infortuni - norme di sicurezza
[…]
Organizzazione
- L’organizzazione del lavoro
All. 2 Corso di orientamento: addetto ipermercato […]
All. 3 Corso di orientamento: contabile d’ordine […]
All. 4 Corso di orientamento: operatore meccanografico […]
All. 5 Corso di orientamento: sorvegliante […]


Ambiente di lavoro
Le parti convengono che in apposito incontro saranno approfondite le tematiche relative all’ambiente di lavoro per verifiche e aggiornamenti di quanto già previsto nei precedenti CIA e delle richieste delle OO.SS.

Dichiarazione a verbale
Quadri […]
Appalt
i
Con riferimento alla materia relativa agli appalti l’Azienda ribadisce che nell’esercizio della sua attività sono esclusi dagli appalti i lavori strettamente pertinenti alla stessa.
Nei confronti delle aziende appaltatrici di lavori e/o servizi non pertinenti l’attività propria l’azienda si impegna ad applicare quanto disposto dall’art. 139 Titolo XXX del vigente CCNL nello spirito delle norme di Legge che dispongono in materia di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.

Decorrenza e durata
Le Parti si incontreranno entro tre mesi per le verifiche di armonizzazione dei precedenti Contratti Integrativi Aziendali con quanto definito nel presente accordo.
Il presente accordo entra in vigore il 1° marzo 1989 e scadrà il 31 gennaio 1992.