Tipologia: CIA (Bozza)
Data firma: gennaio 2001
Parti: Castorama e OO.SS.
Settori: Commercio, Castorama
Fonte: fisascat.it
Sommario:
Relazioni sindacali (diritti di informazione) |
Orario di lavoro |
Accordo Castorama (Bozza)
In data … gennaio 2001 presso …., si sono incontrati …., vista la situazione di profonda disarticolazione normativa presente nei vari negozi Castorama, e dei diversi accordi sindacali siglati dall'inizio dell’attività commerciale, le parti concordano di definire di comune accordo un testo contrattuale che attraverso una sintesi degli accordi precedentemente siglati renda omogenei i trattamenti normativi e/o economici di tutti i dipendenti del gruppo Castorama.
L’obiettivo è quello di uniformare i trattamenti esistenti nei vari magazzini e realizzare un accordo complessivo che regolamenti materie di carattere generale e definisca ambiti di discussioni a carattere locale.
Le parti ritengono di dovere concordare una metodologia con la quale affrontare quanto demanda il CCNL Terziario - Distribuzione Servizi in particolare in riferimento a:
• Relazioni Sindacali e diritti di Informazione
• Diritti sindacali
• Mercato del Lavoro
• Contratti di Formazione Lavoro e Formazione Professionale
• Lavoro a part-time
Relazioni sindacali (diritti di informazione)
Le parti convengono che, di norma entro il primo quadrimestre di ogni anno, la Direzione Generale e la RSA/RSU., unitamente alle OO.SS. dei vari livelli, si incontreranno per informazioni ed aggiornamenti sulle seguenti tematiche:
• Posizionamento e strategie dell’Azienda;
• Risultati economici, sviluppo e prospettive aziendali riflessi occupazionali generali
• Classificazione (Inquadramento professionale)
• Garanzia dei livelli occupazionali
• Normative generali sulla sicurezza
• Diritti sindacali
• Mercato del lavoro (quantità e qualità dei rapporti di lavoro)
• Organizzazione del lavoro (orario commerciale, orario di lavoro, deroghe e straordinario, flessibilità dell’orario, part-time, stagionalità, ecc.)
• Ambiente dì lavoro (applicazione e attuazione della L. 626/94)
• Diritti sindacali (applicazione e agibilità delle RLS e RSA)
Le parti concordano di affrontare le materie riconducibili alla organizzazione del lavoro ed agli aspetti occupazionali definendo preventivi incontri trimestrali con la direzione del negozio nel corso dei quali esaminare le esigenze aziendali e la loro ricaduta sulla organizzazione del lavoro e sulle condizioni dei lavoratori ricercando eque soluzioni.
Le parti convengono circa l’utilità e necessità della informazione preventiva alle RSU(RSA rispetto alle materie che coinvolgono i lavoratori del punto vendita dettate dalle linee guide generali più appresso specificate.
Mercato del lavoro
Le parti concordano sullo sviluppo di una politica occupazionale che produca un rapporto equilibrato tra lavoratori a full-time e lavoratori part-time; tra tempi indeterminati e tempi determinati e/o stagionali; tra CFL e lavoratori qualificati.
In relazione alla diversità degli insediamenti la dinamica occupazionale sarà oggetto di verifica nel corso degli incontri a livello punto vendita e nel confronto generale.
In occasione di tali incontri, e/o su richiesta delle parti (RSA di negozio o in assenza O.O.S.S. Provinciali) l’azienda fornirà l’aggiornamento per punto vendita dei dati relativi dello stato occupazionale per tipologia di contratto: full-time, part-time, c.f.l., apprendisti, assunzioni obbligatorie articolate per livello di inquadramento.
Contratti Formazione Lavoro
Le parti riconoscono l’importanza dei CFL ai fini di consentire la formazione professionale di giovani lavoratori/trici. L’azienda si impegna a fornire ai lavoratori assunti in CFL una adeguata formazione teorica nel limite di una settimana lavorativa all’anno.
L’azienda dichiara il proprio interesse a confermare il maggior numero possibile di lavoratori assunti in CFL, cori l’obiettivo di raggiungere la totalità degli stessi. A tale scopo l’Azienda confermerà l’assunzione a tempo indeterminato trascorso il 75% del progetto di formazione (es: durata CFL mesi 24 comunicazione conferma dopo 18 mesi).
L’azienda darà una prima informazione (se negativa) sull’andamento del progetto formativo e informerà il lavoratore interessato entro i sei mesi antecedenti la conclusione del CFL, della eventuale esistenza di problemi relativi alla riconferma in servizio, informandolo dei motivi. In tale modo il lavoratore interessato avrà la possibilità di recuperare la situazione, nonché di evidenziare i particolari problemi incontrati.
Eventuali problematiche sorte successivamente a tale data sarà oggetto di esame congiunto con le RSA/RSU e la direzione locale.
Lavoro stagionale
In considerazione delle caratteristiche dell’attività svolta, potrà risultare necessario il ricorso a lavoro a termine di tipo stagionale. Le parti si impegnano a discutere preventivamente il ricorso a tale strumento, onde ricercare anche eventuali soluzioni alternative (full-time annui, flessibilità dell’orario annuo).
[…]
Pari opportunità (legge n. 125)
L’azienda si impegna a fornire nel mese di settembre di ogni anno i dati relativi alla legge n. 125 (riguardante le pari opportunità).
Ambiente di lavoro e sicurezza
Le parti riconoscono l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso una funzione preventiva e di conoscenza dei fattori di rischio determinati dallo svolgimento di ogni attività.
Sì ricorda pertanto di definire all’inizio di ogni anno il calendario delle riunioni periodiche e si effettueranno le verifiche del caso sui luoghi di lavoro al fine di constatare l’applicazione di quanto in materia dal D.L.gsvo 626/94.
Entro marzo 2001 verrà programmato un corso di formazione per tutti gli RLS Castorama così come previsto dalle norme dì legge.
E’ dovere di ogni dipendente:
• Osservare le norme antinfortunistiche;
• Usare puntualmente e con diligenza i dispositivi di sicurezza e i mezzi di prevenzione personali: cuffie, occhiali, guanti, mascherine protettive, etc;
• Segnalare immediatamente ai diretti responsabili qualsiasi fatto o evento che possa determinare, di per se stesso, stato di pericolo per le persone o per le cose;
• Ciascun dipendente deve segnalare immediatamente al proprio responsabile ogni infortunio, anche se, al momento del suo verificarsi, non sembra avere nessuna conseguenza. Sarà cura della persona preposta prendere nota della dinamica dell’incidente, data, ora ed eventuali testimonianze per la compilazione del modulo previsto.
I carrelli elevatori dovranno essere unicamente e obbligatoriamente utilizzati dal personale autorizzato dalla direzione.
I responsabili di negozio consentiranno un'adeguata partecipazione alle assemblee per l'elezione degli RLS e della loro frequenza ai corsi.
Conservazione e consegna materiali, indumenti ed utensili - spogliatoi
Il lavoratore è responsabile degli utensili e del materiale che riceve in regolare dotazione, ed è preciso obbligo dello stesso conservare in buono stato il materiale messo a disposizione dall’azienda.
Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione dal suo superiore.
Il lavoratore ha l’obbligo di indossare gli indumenti di lavoro forniti dall’azienda.
Tutti i dipendenti sono obbligati a deporre i propri oggetti personali negli appositi armadietti messi a disposizione dall’azienda per ciascun lavoratore nei locali appositi.
Gli oggetti di maggior ingombro (valigie, pacchi, borse, etc) non possono essere introdotti in azienda senza autorizzazione.
L’accesso agli spogliatoi per fine lavoro avverrà solo al termine del normale turno di lavoro.
[…]
Per quanto riguarda gli indumenti verranno garantiti i normali cambi di vestiario quando usurati e in relazione all’attività svolta.
Divieto di fumare
E’ vietato fumare in tutto il magazzino, fatto salvo le zone ad esso specificamente destinate.
La possibilità di accedere nelle zone dove è permesso fumare (durante le pause) non deve compromettere lo svolgimento della normale attività produttiva del reparto, né causare intralci organizzativi o ingiustificati affollamenti.
Diritti sindacali
L’azienda per l’esercizio dell’attività sindacale, consentirà l’utilizzo della sala riunioni alla RSA/RSU/ RLS, mettendo a disposizione un armadietto (dotato di serratura) dove depositare materiale sindacale e/o relativo alla sicurezza.
L’azienda inoltre, a richiesta, autorizzerà l’utilizzo del fax per comunicazioni sindacali o di materiale informativo pertinente i compiti della RSU/RSA o del RLS.
Coordinamento Castorama Italia
Viene riconosciuta inoltre una struttura di coordinamento composta dai delegati di tutte le realtà Castorama Italia e un monte ore di 24h per negozio.
Monte ore: l’azienda si dichiara disponibile a discutere, prima di effettuare un’eventuale trattamento in caso di splafonamento dei permessi previsti dal vigente CCNL qual ora si presentassero oggettive necessità tali da limitare l’attività sindacale.
Assemblee: le assemblee dei lavoratori effettuate (di comune accordo), fuori del normale orario di lavoro (di norma di lunedì mattino), nell’ambito delle ore di assemblee retribuite previste dalla normativa vigente, potranno essere, a scelta dei lavoratori, retribuite o recuperate.
Orario di lavoro
Ferme restando le normative previste dal CCNL la direzione locale si impegna ad esaminare preventivamente con le RSU/RSA le modifiche che dovessero rendersi necessarie per improrogabili esigenze tecnico-organizzative, e/o rilevanti necessità legate alla vendita.
Altresì sarà oggetto di esame preventivo la necessità del ricorso a lavoro supplementare e/o straordinario nell’ambito di sistemi di flessibilità dell’orario su base annua i cui criteri saranno definiti con le OO.SS
Tutto il personale è tenuto alla puntuale osservanza dell’orario di lavoro, così com’è stato e sarà fissato dagli appositi ordini di servizio che ne stabiliscono la distribuzione settimanale e giornaliera ed eventuali modalità pratiche d’attuazione.
All’ora d’inizio del lavoro il dipendente deve trovarsi al proprio posto per iniziare, con puntualità, l’attività lavorativa.
Non sono ammessi ritardi in entrata, salvo i casi di comprovata necessità che saranno vagliati di volta in volta dal diretto responsabile di reparto o di servizio.
Al verificarsi del ritardo, il dipendente prima di accedere al proprio posto deve contattare il suo diretto responsabile per le istruzioni del caso.
Straordinario
Le parti concordano quanto segue:
Lavoro straordinario domenicale (deroghe natalizie)
Ai lavoratori che saranno chiamati a lavorare nelle giornate stabilite dalle varie Giunte Regionali (ove sia presente un magazzino Castorama) quali “deroghe natalizie” (domeniche e/o festività) spetterà oltre al compenso delle ore effettivamente lavorate, maggiorate del 30%, il diritto di godere di un riposo compensativo che potrà essere goduto nella settimana successiva la prestazione o a seguito di accordi anche in altra giornata della settimana antecedente la domenica per la quale è prevista la deroga alla chiusura) o in alternativa, previo accordo tra lavoratore e direzione locale, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, purché nella settimana interessata alla deroga sia già stato goduto un riposo di 24 ore (dalle ore 00.00 alle ore 24.00).
Le ore residue non godute entro il mese di febbraio saranno pagate nel mese successivo.
Lavoro straordinario festivo e/ domenicale.
Con l’obbiettivo di rendere possibile l’apertura nelle domeniche e/o festività per le quali esiste l’apposita deroga comunale (escluse le deroghe natalizie di cui al punto precedente) le parti concordano la necessità di una presenza di lavoratori all’interno dei vari reparti tale da garantire un servizio di qualità alla clientela.
In relazione alla diversità di collocazione dei magazzini Castorama Italia spa, che comportano necessità differenti, il presidio minimo di personale (per ogni reparto) risulterà dagli incontri operativi che si terranno con le singole direzioni nei vari magazzini.
Ai lavoratori chiamati a lavorare in tali giornate, anche in caso di inventario, in relazione agli accordi locali sul presidio minimo di presenza) spetterà il compenso per le ore effettivamente lavorate, maggiorate del 50% anziché del 30% come previsto dal CCNL. Su richiesta del lavoratore, le ore effettivamente lavorate, potranno essere utilizzate in riposi compensativi, fermo restando il pagamento mensile delle maggiorazioni previste. La scelta deve essere effettuata tramite il modulo di autorizzazione dello straordinario.
Lavoro straordinario relativo all’inventario
Soppresso...
Autorizzazione allo straordinario
Fermo restando quanto previsto in materia dal vigente contratto collettivo, le ore prestate oltre il normale orario di lavoro sono considerate come straordinarie a tutti gli effetti solo se sono state preventivamente autorizzate dal responsabile dell’ufficio, reparto o servizio in cui opera il dipendente, (mod.. )
Sono, eccezionalmente, riconosciute come ore straordinarie anche quelle prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro, pur in mancanza di una preventiva autorizzazione, se richieste dalla necessità di rimuovere uno stato improvviso di pericolo oppure, nell’ambito della singola autonomia operativa, se suggerite dall’opportunità di portare a termine un lavoro già iniziato; nei casi predetti però il responsabile del servizio è tenuto darne immediato avviso al diretto responsabile non appena sarà in grado di farlo.
Permessi personali
[…]
Nessun dipendente può allontanarsi dal proprio posto di lavoro per ragioni personali per recarsi in altri reparti o uffici senza aver preventivamente avvisato il proprio responsabile. Né tantomeno sarà possibile uscire dall’azienda senza la preventiva autorizzazione. Dovranno inoltre essere contenuti allo stretto necessario gli stacchi continui dal posto di lavoro.
Si precisa che il lavoratore potrà lasciare l’azienda solo dopo che la Sua richiesta di permesso è stata accettata.
Pausa
E’ severamente proibito consumare cibi e bevande nei locali di lavoro.
Le bevande vengono distribuite a mezzo di distributori automatici e devono essere consumate solo nei locali a ciò adibiti.
A tale scopo viene confermata la possibilità per i lavoratori il godimento di una pausa di 10 ricompresa nell’orario di lavoro.
Il tempo impiegato deve essere quello stabilito, anche per consentire agli altri lavoratori di poter, a loro volta, accedere ai distributori onde evitare il rallentamento dell’attività lavorativa.
Con tale obiettivo, ciascuno, prima di assentarsi, deve chiedere il consenso del responsabile presente e, in ogni caso, l’assenza deve essere fatta a rotazione, garantendo l’operatività del reparto escludendo sempre la prima e l’ultima ora del proprio orario di lavoro, non deve pertanto compromettere lo svolgimento della normale attività produttiva del reparto, né causare intralci organizzativi o ingiustificati affollamenti.
A livello di singolo reparto si definirà la fascia oraria in cui collocare l’effettuazione della pausa.
CAE
Verificato che il gruppo Castorama Italia è interessato dalla normativa Europea sui CAE la Direzione Catorama si impegna a agevolare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori italiani attraverso:
1. Fornire preventivamente tutte le informazioni relative alla costituzione del CAE Castorama
2. Consentire la consultazione di tutti i lavoratori per nominare il rappresentante dei lavoratori da parte delle O.O.S.S.
3. Dare pratica attuazione alle disposizioni che saranno definite dal CAE allo scopo di consentire al rappresentante dei lavoratori lo svolgimento della sua funzione.
Durata e validità accordo
il presente accordo frutto di armonizzazioni fra diversi accordi Castorama stipulati nei diversi negozi verrà applicato in tutti i punti Castorama attualmente aperti e di prossima apertura, ed avrà efficacia finché non sarà sostituito da altro accordo collettivo stipulato tra le parti.