Cassazione Penale, Sez. 4, 15 maggio 2019, n. 20813 - Caduta all'interno del vano ascensore in costruzione durante i lavori di demolizione. False dichiarazioni e posizioni di garanzia


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 06/02/2019

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. In data 11/04/2018, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, ha ridotto la pena inflitta a R.Z. ad anni 2 e mesi 6 di reclusione, con conseguente revoca della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
2. L'imputato è stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni, perché, in qualità di legale rappresentante della EDIL G.S. S.n.c., società appaltatrice dei lavori di ampliamento dello stabilimento di Boltiere della Marcegaglia S.p.a. e di datore di lavoro di D.B., ometteva di attuare le misure previste nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza a tutela dei lavoratori dal rischio di caduta dall'alto; disponeva o comunque consentiva che D.B. effettuasse lavori di demolizione in corrispondenza del vano ascensore della palazzina in costruzione ad oltre due metri di altezza dal suolo senza adottare idonee opere provvisionali o precauzioni atte ad evitare la caduta all'interno del vano stesso; ometteva di disporre o comunque di esigere che i lavoratori rispettassero le regole di sicurezza con riferimento specificamente alla realizzazione di idonee opere provvisionali a protezione dell'apertura del vano ascensore. Cosicché il predetto D.B., che era stato incaricato di demolire parzialmente la parte superiore dell'apertura del vano ascensore con un martello pneumatico, ad un'altezza di circa 7,70 metri circa dal suolo, perdeva accidentalmente l'equilibrio e precipitava all'interno del vano procurandosi lesioni che ne cagionavano due giorni dopo la morte. In Boltiere (BG) il 22/03/2007- decesso in Bergamo il 24/03/2007.
Avverso la prefata sentenza, R.Z., a mezzo del difensore, interpone ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.
Con i primi tre, deduce vizio di motivazione.
3.1. Quanto al primo, si sostiene che i rapporti con i lavoratori autonomi non erano di mera prestazione d'opera ma di subappalto. Non corrisponde al vero, quindi, che nessuno dei subappaltatori avesse attrezzature proprie e che la EDIL G.S. provvedesse a fatturare in proprio a Marcegaglia anche il nolo delle attrezzature utilizzate. Tale circostanza, si sostiene, è smentita da una fattura emessa da D.R., fratello della vittima, ove vengono espressamente indicate le prestazioni specialistiche dallo stesso fornite con propria attrezzatura presso il cantiere in questione. Inoltre, il fatto che la EDIL G.S. fatturi a Marcegaglia S.p.a. anche il nolo di attrezzature, indicandole espressamente nelle proprie fatturazioni, evidenzia l'illogicità della motivazione che, erroneamente, considera R.Z. datore di lavoro dell'infortunato. Nei confronti dei subappaltatori, l'imputato era un mero committente. Lo specifico lavoro di sistemazione delle soglie superiori dell'ascensore era stato deciso in autonomia dall'ing. M. - direttore dei lavori per conto della committente Marcegaglia S.p.a. - il quale, con gli operai della ditta che doveva installare l'ascensore, incaricava direttamente uno dei subappaltatori, S.P., non coinvolgendo direttamente la EDIL G.S., né per il tramite dell'imputato né per il tramite del socio presente in cantiere, M.L.. In conseguenza, mai la società appaltatrice EDIL G.S. avrebbe potuto conoscere o percepire il pericolo insito nell'area interessata al sinistro.
3.2. Quanto al secondo: la sentenza impugnata, reputando inverosimile la tesi difensiva - secondo cui le dichiarazioni rese da D.R. devono essere lette alla luce dell'interesse personale, quale effettivo datore di lavoro del fratello, di allontanare da sé ogni responsabilità sia di natura civile che penale - non offre un'adeguata motivazione al riguardo.
3.3. Il terzo motivo attiene alla ritenuta (nella sentenza impugnata) esistenza di un effettivo rapporto di lavoro tra EDIL G.S. e l'infortunato. Se così fosse, non si comprende tuttavia quale vantaggio avrebbe tratto EDIL G.S. dall'avere alle proprie dipendenze un lavoratore "in nero" e privo di assicurazione, allorquando avrebbe avuto sicura convenienza ad assoldare altri lavoratori autonomi, muniti di adeguate tutele anche assicurative.
3.4. Con il quarto motivo si eccepisce inosservanza ed erronea applicazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6., cod. pen., essendo il risarcimento intervenuto dopo l'apertura del dibattimento. Tuttavia, la citata disposizione esprime un concetto più ampio rispetto a quello di indennizzo riparativo. Si sarebbe dovuto tener conto che l'offerta di risarcimento è stata formulata prima dell'inizio del giudizio.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è inammissibile.
2. In punto di affermazione della responsabilità, il ricorso sviluppa censure articolate in fatto, non proponibili in sede di legittimità a fronte di un provvedimento che possiede un apparato argomentativo completo, logico e razionale, del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali e perciò immune da censure rilevabili in sede di legittimità.
Sul primo e sul terzo motivo che investono sostanzialmente la medesima questione: la sentenza impugnata afferma che EDIL G.S., al fine di adempiere le obbligazioni assunte con l'appalto stipulato con MARCEGAGLIA si avvaleva sia dei propri dipendenti che di lavoratori autonomi con i quali, a sua volta, stipulava contratti di subappalto che erano in realtà contratti di prestazione d'opera nel senso che i subappaltatori, al di là delle formule impiegate nei rispettivi contratti, nel concreto mettevano a disposizione del committente solo la loro personale forza lavoro. Segnala, al riguardo, che nessuno di costoro disponeva di attrezzature proprie e che la EDIL G.S. provvedeva a fatturare, in proprio, a MARCEGAGLIA anche il nolo delle attrezzature utilizzate da tutti coloro che lavoravano per la EDIL in quel cantiere e così anche, come risulta da apposita fattura, di quel martello elettrico utilizzato anche dalla vittima nell'operazione di demolizione parziale che gli costò la vita. Ricostruita la "struttura lavorativa" del cantiere anche per il tramite di diverse testimonianze, la sentenza di appello afferma essersi delineato un contesto sufficientemente chiaro nel quale, a seconda delle necessità imposte dall'urgenza dei lavori e senza appesantire la struttura fissa del personale dipendente, EDIL G.S. modulava la forza lavoro a disposizione anche mediante il ricorso a figure di lavoratori autonomi i quali, pur stipulando contratti di subappalto, restavano soggetti al potere direttivo della società. La natura subordinata di un rapporto va infatti affermata ogni qualvolta si verifichi la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratteristiche tutte che sono state riscontrate nella fattispecie. Fondamentale criterio differenziale del rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è invero quello della subordinazione del lavoratore al potere direttivo del beneficiario della prestazione lavorativa.
Peraltro, in tema di infortuni sul lavoro, la previsione di cui all'art. 299 d.lgs. n. 81 del 2008 (rubricata esercizio di fatto di poteri direttivi) - per la quale le posizioni di garanzia gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati - ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e consolidato, per il quale l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (Sez. 4, n. 10704 del 07/02/2012, Corsi, Rv. 252676).
I giudizi di merito hanno dimostrato che R.Z. esercitava mediante il capocantiere S.P. (soggetto solo formalmente autonomo ma in realtà alter ego dell'Imputato) un potere direttivo nei confronti di D.B. cui era stata ordinata quella specifica operazione in cui avrebbe poi trovato la morte. Né può prospettarsi, secondo i Giudici del merito, che il D.B. avesse intrapreso quel lavoro "per gratuita deliberazione" come aveva tentato di accreditare il teste S.P.. La realtà era che D.B. si trovava a lavorare pienamente inserito nella compagine aziendale di EDIL G.S. e ad eseguire i lavori che, di volta in volta, gli venivano ordinati nel contesto dell'attività oggetto dell'appalto affidato da MARCEGAGLIA s.p.a. alla appaltatrice.
3. Del pari inammissibile il secondo motivo di ricorso sul cui tema la Corte di appello ha fornito ampia, completa e congrua motivazione con la quale, peraltro, il ricorrente non si confronta. Il Giudice di appello ricorda che D.R., fratello del lavoratore deceduto, era stato chiaro nel riferire che R.Z. accedette alle sue richieste di assumere il fratello D.B., afflitto da gravi problemi familiari, e di farlo lavorare in cantiere. Secondo il D.R., infatti, fu proprio questa la ragione per la quale, ad infortunio appena avvenuto, l'imputato lo accusò di averlo messo nei guai e lo convinse a riferire al personale del pronto soccorso la falsa causa del sinistro. La sentenza impugnata risponde adeguatamente all'assunto difensivo per il quale  D.B. era stato fatto entrare in cantiere dal fratello perché lo aiutasse nel suo lavoro di imprenditore subappaltatore: non si spiega allora perché  non si trovasse a lavorare insieme allo stesso D.R. che non si trovava peraltro nella palazzina (ove si è verificato l'infortunio) ed era intento in altra attività.
La Corte distrettuale, richiamato quanto più sopra detto in ordine ai rapporti tra la EDIL G.S. e i subappaltatori, rileva che «la presenza di personale ausiliario di costoro non sarebbe  certo passata inosservata a coloro, quali M.L., che fungevano da capisquadra per i distinti settori in cui i subappaltatori stessi operavano sotto le direttive di quegli stessi responsabili».
Alla stessa stregua spiega le ragioni per cui non è verosimile che il D.R. avesse fatto entrare abusivamente il fratello in cantiere per consentirgli un pasto gratuito. Afferma poi che il racconto di D.R. circa la genesi della falsa causa delle lesioni da lui riferita al Pronto Soccorso su iniziativa dell'imputato assai bene si concilia con il comportamento da questi tenuto dopo l'infortunio. R.Z., infatti, invece di sollecitare l'intervento dei pubblici soccorritori che avrebbero potuto prestare tempestiva e competente assistenza all'infortunato non esitò a caricare il ferito, già in stato di incoscienza, sulla propria auto e a dirigersi all'ospedale lasciando però l'incombente del ricovero al fratello «così da poter lasciare spazio a un concordato occultamento delle reali cause del sinistro». Congrua si appalesa altresì la motivazione laddove esclude, diversamente da quanto sostenuto dall'imputato, che D.R. sia spinto da un interesse economico: «se davvero fosse stata la brama di denaro a muovere D.R. , non si vede perché egli non abbia immediatamente dichiarato ai sanitari che il fratello era rimasto vittima di infortunio alle dipendenze di R.Z. preferendo, invece, nell'immediatezza, "salvare" il suo datore di lavoro che, come da lui riferito, comunque si era dimostrato disponibile nei confronti del fratello offrendogli quel lavoro di cui aveva bisogno».
4. Manifestamente infondato si appalesa anche l'ultimo motivo concernente l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. È d'uopo al riguardo chiarire che, ai sensi di tale norma, l'integrale risarcimento del danno deve intervenire "prima del giudizio": tale fase processuale è disciplinata dagli artt. 465 cod. proc. pen. e ss., ed è stato, perciò, costantemente chiarito da questa Suprema Corte che tale risarcimento debba intervenire prima della apertura del dibattimento di primo grado, questo fungendo da limite temporale invalicabile per poter l'imputato beneficiare di tale attenuante [ex multis, Sez. 5, n. 57573 del 31/10/2017, P., Rv. 271872;Sez. 4, n. 1528 del 17/12/2009 (dep. 14/01/2010),Iacchelli,Rv. 246303; Sez. 4, n. 30802 del 28/03/2008, Bovati e altro, Rv. 241892].
La ragione di tale limite temporale va individuata nella possibilità di verifica, da parte del giudice, del sincero ravvedimento, la cui prova può essere data dall’imputato, secondo la presunzione logica che si evince dalla norma, solo prima che egli si sia sottoposto al vaglio del giudizio. È, invece, oggettivamente preclusa l'applicabilità di detta attenuante sulla base di qualsiasi dimostrazione di ravvedimento, pur nel senso previsto dalla norma, ma successivamente all'inizio del giudizio di primo grado, nell'ambito del quale, una volta visto l'andamento del dibattimento, ancor prima della sentenza, l'imputato potrebbe determinarsi, seguendo un calcolo di opportunità, a risarcire il danno ovvero al comportamento alternativo previsto dalla norma in esame.
La Corte territoriale, dunque, con motivazione immune dal denunciato vizio, correttamente ha respinto la medesima doglianza sul rilievo che difettasse l"indispensabile requisito della tempestività del risarcimento. Ricorda che il dibattimento a carico di R.Z. e  degli altri coimputati si aprì all'udienza del 07/05/2005 e, constatata la regolare costituzione delle parti, fu subito rinviato su richiesta dei difensori degli imputati e delle costituite parti civili essendo in corso trattative per il risarcimento del danno. Ulteriore rinvio fu chiesto alla successiva udienza del 01/10/2008. Solo all'udienza del 17/12/2008 furono prodotte le quietanze transattive, con conseguente revoca delle costituzioni di parte civile.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
 

 

P.Q.M.
 

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2019