MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali
 

Prot. n° P966/4101 sott.. 72/C.1.(18)     

Roma, 11 GIUGNO 1998

                          
LETTERA-CIRCOLARE

-AL SIG. COMANDANTE DELLE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI
00178-CAPANNELLE-ROMA

-AL SIG, DIRETTORE DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE ANTINCENDI
00178-CAPANNELLE-ROMA

-AI SIGG. ISPETTORI AEROPORTUALI E PORTUALI DEI SERVIZI ANTINCENDI
LORO SEDI

-AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI


OGGETTO: Applicazione del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n° 758 in relazione alle nuove procedure di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37.-

A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n° 37/1998, l’articolo 3, comma 5, del predetto regolamento consente di avviare, ai soli fini antincendio, l’esercizio dell’attività per la quale è stato richiesto il sopralluogo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, previa presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare dell’attività.
In conseguenza il sopralluogo da parte del Comando, nella circostanza sopraindicata, viene effettuato sull’attività già in esercizio.
Se l’attività costituisce un luogo di lavoro e nel corso del sopralluogo viene accertata la sussistenza di reati di tipo contravvenzionale, pertinenti la mancata attuazione di provvedimenti e misure di sicurezza antincendio, in base alle norme indicate nell’allegato I del D.Lgs n° 758/1994, va data attuazione alle procedure previste al Capo II del decreto medesimo.
In tale circostanza non si potrà procedere al rilascio del Certificato di prevenzione incendi fino a quanto il Comando non avrà accertato l’ottemperanza alle prescrizioni impartite, secondo le procedure del decreto legislativo n° 758 del 1994.
Ne consegue che il versamento effettuato ai sensi della legge 26 luglio 1965, n° 966, sarà valido fino al sopralluogo di riscontro delle prescrizioni impartite ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n° 758 del 1994.
Si richiama l’attenzione sull’applicazione del D.Lgs. n° 758 del 1994 secondo le direttive impartite con circolare MI.SA. n° 3 del 23 gennaio 1996.
Si raccomanda tempestiva attuazione e riscontro.
 

   L’ISPETTORE GENERALE CAPO
(Fiadini)