Cassazione Penale, Sez. 4, 15 maggio 2019, n. 20817 - Infortunio dell'operaio addetto alle cabine di verniciatura con un macchinario privo di protezione. Responsabilità del datore di lavoro, del dirigente e del RSPP


Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 07/02/2019

 

 

 

Fatto

 

1. Il 29 marzo 2017, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di L'Aquila, dichiarati L.P., R.C. e C.U. colpevoli del reato loro ascritto, li ha condannati alla pena (sospesa) di mesi 3 di reclusione ciascuno e, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni alla costituita parte civile, E.S., per la cui liquidazione rimetteva le parti dinanzi al competente giudice civile. Condannava altresì gli imputati, in solido tra di loro, al pagamento in favore della predetta parte civile di una provvisionale pari ad euro 80.000.
2. Gli imputati erano chiamati a rispondere, insieme ad altri, del reato di cui agli artt. 113, 583 e 590 cod. pen. perché, in cooperazione colposa fra loro, nelle rispettive qualità con le condotte di seguito specificate, per colpa generica nonché in violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionavano ad E.S., dipendente della ditta OTEFAL S.p.a., con mansioni di operaio addetto alle cabine di verniciatura, lesioni personali gravi, da cui derivava l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni. In particolare, E.S. era intento ad effettuare la pulizia dei rulli (id est teste vernicianti costituite da tre cilindri lavoratori) della macchina denominata "Linea di verniciatura Polvere Liquido" facente parte di un impianto per la verniciatura del nastro di alluminio, risultata in base agli accertamenti svolti: priva, nella zona dei rulli, del riparo forato di protezione interbloccato con il sistema di comando della macchina, idoneo ad impedire il contatto degli arti superiori degli operatori con gli organi lavoratori in moto; con sistema elettrico di sicurezza appositamente manomesso per impedire il funzionamento dei sensori delle protezioni interbloccate, di guisa che la macchina funzionasse anche senza protezioni; con funzionamento inadeguato della fune di sicurezza per l'arresto di emergenza della macchina, non sufficientemente sensibile per uri repentino blocco dei rulli. La mano destra del lavoratore rimaneva impigliata tra gli organi lavoratori e, nel contempo, due cilindri convergenti trascinavano l'intero braccio all'interno dei rulli, procurandogli le gravi lesioni. Fatto accaduto in L'Aquila in data 08/09/2011.
In particolare, L.P., quale legale rappresentante della ditta OTEFAL S.p.a. e datore di lavoro e R.C., nella qualità di Direttore di produzione presso lo stabilimento con funzioni di organizzazione dell'attività lavorativa e vigilanza su di essa, mettevano a disposizione dei lavoratori l'anzidetta macchina "Linea di verniciatura Polvere Liquido" non conforme alla Direttiva Macchine, in quanto priva del primitivo carter di protezione interbloccato con gli organi lavoratori pericolosi in stato di fermo all'atto dell'apertura del carter - avendo rimosso le barriere di protezione fisse a protezione di organi lavoratori e organi di trasmissione del moto - e con impianto elettrico di sicurezza manomesso e non adottavano idonee misure affinché la macchina fosse sottoposta ad idonea manutenzione al fine di garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza.
C.U., Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ometteva di segnalare al datore di lavoro la preesistente e perdurante situazione di rischio e pericolo per lavoratori addetti alla macchina in questione.
3. Avverso la prefata sentenza di appello gli imputati ricorrono per cassazione.
4. L.P. e R.C., a mezzo di difensore, con atto congiunto, sollevano due motivi. Il primo è proposto ai sensi delle lettere a), b), e) dell'art. 606. L'affermazione della Corte territoriale per la quale se non vi fosse stata la rimozione del primitivo carter di protezione da parte dei vertici aziendali, l'incidente non si sarebbe verificato, si pone in contrasto con la normativa di cui alla Direttiva Macchine, di cui si riporta, in particolare, una previsione. A questa direttiva i vertici aziendali hanno solo dato puntuale applicazione. Con il secondo motivo, si deduce inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 13, commi 1 e 2, d. lgs. n. 38/2000 e all'art. 10 d.P.R.1124/1965: la sentenza impugnata, che ha condannato gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile non ha tenuto conto che l'infortunato era già stato risarcito, avendo percepito dall'INAIL il ristoro del danno patrimoniale e del danno biologico permanente.
5. C.U., per il tramite del difensore, solleva tre motivi. Con il primo, eccepisce erronea applicazione dell'art. 604, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento all'art. 522 stesso codice: mentre la contestazione ha ad oggetto un rimprovero di carattere omissivo (la mancata segnalazione dei rischi insiti nella rimozione del presidio di sicurezza), la sentenza di primo grado pone a carico del prevenuto una responsabilità di tipo commissivo, individuandone i profili «nell'aver disposto e consentito la rimozione del presidio volto a garantire la sicurezza dei lavoratori». Si è, pertanto, operato un radicale mutamento del fatto che concreta la violazione dell'art. 522 cod. di rito. Investita della questione, la Corte di appello di L'Aquila ha fornito una motivazione apparente, giacché, correggendo la motivazione del primo Giudice, si è limitata ad osservare come non sussista alcuna immutazione del fatto, rispondendo il C.U. «per la condotta omissiva che gli è stata contestata». Con il secondo motivo si duole della violazione degli arti. 40 e 43 cod. pen., in riferimento al nesso causale e al comportamento alternativo lecito; e della illogicità della motivazione. La sentenza di appello non ha fornito alcuna logica motivazione idonea a spiegare le ragioni per cui l'omissione rimproverata all'imputato abbia sicuramente contribuito a cagionare l'infortunio. Lungi dallo spiegare l'incidenza causale della condotta omissiva del C.U., si risolve in una censura meramente formalistica del suo operato. Con il terzo motivo, infine, lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva nonché vizio motivazionale. Con l'atto di appello, l'imputato aveva chiesto alla Corte distrettuale di acquisire il DVR e la relativa nota di consegna in data 31/01/2011 alla OTEFAL, documenti, questi, dimostrativi dell'assenza di responsabilità dell'imputato il quale aveva segnalato, mediante atto scritto, il rischio insito nell'utilizzo della macchina verniciante.
6. In data 21/01/2019, il difensore della parte civile/E.S. ha depositato una memoria difensiva con cui invoca il rigetto di tutti i ricorsi.
 

 

Diritto

 


1. Tutti i ricorsi non meritano accoglimento.
2. L.P., R.C. e C.U., nelle già descritte qualità, rivestivano posizioni di garanzia, sia pur incarnanti distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale, in conformità al dettato dal sistema prevenzionistico delineato dal d.lgs. n. 81 del 2008, che ha, come è noto, recepito principi consolidati già da tempo in giurisprudenza e che, per sommi capi, si richiamano in questa sede.

La prima e fondamentale figura è quella del datore di lavoro. Si tratta del soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. La definizione contenuta nel T.U. è simile a quella espressa nella normativa degli anni '90 ed a quella fatta propria dalla giurisprudenza; e sottolinea il ruolo di dominus di fatto dell'organizzazione ed il concreto esercizio di poteri decisionali e di spesa. Il dirigente costituisce il livello di responsabilità intermedio: è colui che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, in virtù di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli. Il dirigente, dunque, ai sensi della normativa richiamata, nell'ambito del suo elevato ruolo nell'organizzazione delle attività, è tenuto a cooperare con il datore di lavoro nell'assicurare l'osservanza della disciplina legale nel suo complesso; e, quindi, nell'attuazione degli adempimenti che l'ordinamento demanda al datore di lavoro. Tale ruolo, naturalmente, è conformato ai poteri gestionali di cui dispone concretamente. Ciò che rileva, quindi, non e solo e non tanto la qualifica astratta, ma anche e soprattutto la funzione assegnata e svolta. Infine, il preposto è colui che sovraintende alle attività, attua le direttive ricevute, controllandone l'esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'Incarico.
La locuzione "posizione di garanzia" esprime in modo condensato l'obbligo giuridico di impedire l'evento che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell'art. 40, cpv., cod. pen. Il contesto della sicurezza del lavoro fa emergere con particolare chiarezza la centralità dell'idea di rischio: tutto il sistema è conformato per governare l'immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. Il rischio è categorialmente unico ma, naturalmente, si declina concretamente in diverse guise in relazione alle differenti situazioni lavorative. Esistono, dunque, diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. La Corte di cassazione ha pure affermato il principio che la responsabilità dell'imprenditore deve essere esclusa allorché l'infortunio si sia verificato a causa di una condotta del lavoratore inopinabile ed esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto. Ai sensi dell'art. 41 capoverso, invero, il nesso eziologico può essere interrotto da una causa sopravvenuta che si presenti come atipica, estranea alle normali e prevedibili linee di sviluppo della serie causale attribuibile all'agente e costituisca, quindi, un fattore eccezionale. E' stato ribadito il noto principio che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore ed all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro; ma si è aggiunto che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'eccezionaiità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute. Anche qui compare la classica evocazione dell'eccezionalità della condizione sopravvenuta, costituita dalla condotta incongrua del lavoratore. Va, quindi, considerata interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso.
Tale comportamento è "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.
3. Ciò posto, e venendo al caso di specie, il Collegio rileva che, basandosi sulla puntuale ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, la sentenza impugnata evidenzia la sussistenza di un nesso di causalità diretto ed immediato tra la rimozione della protezione mobile (carter) - che il costruttore aveva previsto proprio per evitare la verificazione di infortuni del tipo di quello poi concretamente accaduto - e l'incidente, in quanto la sicurezza durante le operazioni di manutenzione non poteva ritenersi garantita unicamente dal selettore modale a chiave, posato sul quadro comandi, a breve distanza dalla zona di lavoro, che poteva essere bloccato in ciascuna posizione di funzionamento (1-manutenzione; 2- produzione), che la difesa dei ricorrenti asserisce essere conforme alla c.d. Direttiva Macchine. L'istruttoria dibattimentale aveva consentito di ricostruire (in particolare, con le deposizioni dei testi T. e C.) che l'avvenuta (e pacifica) rimozione del carter da parte dei vertici aziendali aveva, in sostanza, vanificato la finalità di prevenzione che tale meccanismo garantiva, in quanto detto carter avrebbe impedito il movimento dello stesso macchinario al momento della sua apertura, consentendo altresì di prevenire anche una possibile distrazione del lavoratore. Nel caso di specie, era accaduto che lo E.S., evidentemente disattento, aveva equivocato sulla posizione dell'interruttore posto sui comandi della macchina, ritenendo che fosse già stato messo in modalità "manutenzione", ossia con i rulli distanziati e con senso di rotazione invertito. Con congruo ragionamento controfattuale, la Corte di appello afferma che «se non vi fosse stata la rimozione del carter di protezione da parte dei vertici aziendali (scelta evidentemente volta a realizzare una riduzione dei tempi di lavoro necessari per la manutenzione di quel macchinario), l'incidente di cui si tratta non si sarebbe certamente verificato, in quanto il lavoratore, prima di inserire il proprio braccio in prossimità dei rulli, avrebbe dovuto necessariamente prima rimuovere la protezione carter (nella concreta fattispecie, insussistente) che avrebbe immediatamente bloccato il sistema». Si è trattato, continua l'impugnata sentenza, di una volontaria rimozione dell'unico sistema di protezione "totale" che avrebbe consentito di prevenire anche il rischio collegato ad un altrettanto prevedibile distrazione del lavoratore. Sul punto, invero, il Collegio osserva che il datore di lavoro, o chi per esso, è tenuto ad adottare, persino in mancanza di specifiche indicazioni della legge e, se del caso, oltre le stesse, quando vi siano tutti quegli accorgimenti che meglio e più efficacemente realizzano la sicurezza del lavoratore e che tengano anche conto dell'eventuale distrazione o di atti automatici o involontari dello stesso e dai quali possa derivare pericolo al medesimo; ne deriva che la responsabilità del destinatario delle norme antinfortunistiche trova l'unico limite o nella grave ed intenzionale inosservanza di precisi precetti o istruzioni da parte del lavoratore, oppure in fatti imprevedibili ( Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne e altro Rv. 259227; Sez. 4, n. 4784 del 13/02/1991, Simili ed altro, Rv. 187538; Sez. 4, n. 7672 del 11/07/1983, Minetta, Rv. 160320).
La conclusione dell'impugnata sentenza sul punto si appalesa del tutto conforme al principio postulato dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261103; Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138) a mente del quale il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo.
Per quanto illustrato sinora, la Corte distrettuale perviene, con motivazione congrua, puntuale, logica e del tutto conforme ai principi di diritto, alla conferma della responsabilità di L.P. e di R.C. per il reato agli stessi ascritto.
4. Altrettanto infondato si appalesa il secondo motivo dei ricorsi degli imputati L.P. e R.C.. Esso, infatti, non tiene conto dell'esistenza del danno differenziale, ossia della differenza tra la somma corrisposta dall'Inail a titolo di indennizzo e la somma che spetta al lavoratore a titolo di liquidazione del danno biologico e danno morale, secondo il sistema della responsabilità civile. Mentre ad ispirare la prima ipotesi è un principio indennitario, di sostegno sociale all'infortunato, nella seconda ipotesi viene in rilievo l'integrale risarcimento a favore del danneggiato astrattamente volto a ripristinare lo stato precedente l'evento lesivo (sul tema, cfr. Corte cost., sent. n. 356/1991). Si tratta, dunque, di due entità diverse di tal che l'indennizzo effettuato dall'Inail non esonera i ricorrenti dall'obbligo del risarcimento del danno.
5. I ricorsi degli imputati L.P. e R.C. devono dunque essere rigettati.
6. Anche il ricorso di C.U. merita analoga sorte. Ad integrazione di quanto sopra detto e con specifico riguardo alla posizione di questo imputato, si rileva che la sentenza impugnata afferma che sul C.U., in quanto responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gravava l'obbligo di segnalare la situazione di rischio perdurante che si era verificata a seguito dell'indebita rimozione del carter. Egli, si legge in sentenza, non poteva esimersi dall'operare dette segnalazioni, mettendole per iscritto, cosa che non risulta invece essere accaduta. Viene qui in rilevo la doglianza contenuta nel terzo motivo sulla mancata rinnovazione istruttoria relativa all'acquisizione, a detta del ricorrente, di atto scritto in cui segnalava il rischio inerente alla macchina denominata "Linea di verniciatura Polvere Liquido". La Corte di appello, sul punto, motiva il relativo diniego ritenendo del tutto esaustiva la deposizione del funzionario della ASL T..
La motivazione al riguardo appare congrua, di tal che essa si sottrae al sindacato di legittimità. Invero, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello di cui all'art. 603 cod. di rito è istituto eccezionale che si giustifica non sulla base dell’incidenza che la prova avrebbe sul processo a parere della parte, ma in relazione alla rigorosa valutazione dell’indispensabilità della rinnovazione per la decisione.
Il terzo motivo va, quindi, respinto.
Altrettanto infondato il secondo motivo perché la Corte di L'Aquila ben spiega le ragioni della responsabilità dell'imputato che vanno ravvisate nella omessa segnalazione del rischio, così come sopra illustrato. Il C.U. aveva il dovere di coadiuvare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella stesura del relativo documento nonché di coordinare il servizio di prevenzione e protezione. Il comportamento alternativo lecito, cui l'imputato era tenuto, consisteva appunto, così come la sentenza ben spiega, nella segnalazione al datore di lavoro della preesistente e perdurante situazione di rischio e pericolo per i lavoratori addetti alla macchina in questione. Viene quindi a risolversi, nel senso che deve essere rigettata, la questione del difetto di correlazione tra accusa e sentenza, dedotto con il primo motivo, perché la Corte di merito dà espresso conto che il profilo di colpa ascritto all'imputato va ravvisato nell'anzidetta condotta omissiva, sottolineando, pertanto, come non vi sia stata alcuna immutazione del fatto contestato. Il ricorrente, peraltro, non considera che la contestazione del reato è stata formulata anche in termini di colpa generica, in relazione all'infortunio occorso allo E.S., sicché, stante la posizione del ricorrente di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, non si configura nel caso alcuna trasformazione dei contenuti essenziali dell’addebito mosso al medesimo, che è quello, in definitiva, di aver contribuito colposamente, con il suo comportamento, alla realizzazione del predetto evento lesivo. Va, peraltro, ricordato che, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, Denaro e altro, Rv. 26016101) Tanto vale anche nel caso di specie in cui, a ben vedere, la contestazione attiene sin dall'origine a profili di colpa omissivi, in relazione all'omessa segnalazione della situazione di rischio della macchina deprivata del carter. Va peraltro detto - ed è questo ciò che conta ai fini che qui rilevano - che l'imputato ha avuto modo di esercitare in concreto ampia facoltà di difesa tant'è che aveva chiesto alla Corte di appello di acquisire un atto scritto contenente, a suo dire, la segnalazione del rischio al datore di lavoro. In tale prospettiva, i profili omissivi di colpa generica e specifica che sono stati indubbiamente contestati al C.U. devono ritenersi adeguatamente trattati nelle sentenze di merito, sul piano dell'accertamento della responsabilità, secondo un iter processuale che non può ritenersi viziato sotto il profilo della prospettata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
7. In conclusione, tutti i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, E.S., che vanno liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, E.S. Enrico, che liquida in euro 2.500 oltre accessori di legge.
Così deciso il 7 febbraio 2019