Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell'interno
Circolare 23 gennaio 1996, n. 3
Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Competenze ed adempimenti da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
 

A) Premessa
Il decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, pubblicato nel S.O.G.U. n. 21 del 26 gennaio 1995, ed entrato in vigore a decorrere dal 26 aprile 1995, è stato emanato ai sensi della legge-delega 6 dicembre 1993, n. 499 (delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro).La predetta legge-delega all'art. 1, comma 2, lettera b), ha stabilito di riformare la disciplina sanzionatoria in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro secondo i principi e criteri direttivi di seguito riportati: stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consistente nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge (decreto legislativo), alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonché nel pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione; prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso all'autorità giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito della verifica dell'adempimento prescritto; prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa dell'arresto non superiore a 6 mesi o dell'ammenda non superiore a lire 8 milioni, opportunamente graduate in rapporto alla gravità degli illeciti.

B) Decreto legislativo n. 758/94 Capo II Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
Il Capo II del decreto legislativo n. 758/94 prevede una causa speciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in base alle norme indicate nell'allegato I del decreto medesimo. L'estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi: il tempestivo adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza ed il pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Si tratta di un istituto che presenta notevoli analogie con quello dell'oblazione, previsto dagli artt. 162 e 162 bis del codice penale, dal quale però si discosta in quanto l'estinzione del reato consegue non solo al pagamento di una somma di denaro, ma anche al tempestivo adempimento della prescrizione ed in quanto il pagamento della somma ha luogo non in sede giudiziaria ma in sede amministrativa.
Si riportano di seguito i contenuti degli articoli del Capo II per la portata degli stessi sulle competenze e conseguenti adempimenti da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

ORGANO DI VIGILANZA (Art. 19 del D.L.vo n. 758/94)
L'art. 19, comma I, lettera b), definisce organo di vigilanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, il personale ispettivo di cui all'art. 21, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (U.S.L.), fatte salve le diverse competenze previste da altre norme. Il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è organo di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto di specifica competenza (sicurezza antincendio).

ADEMPIMENTI DELL'ORGANO DI VIGILANZA (Artt. 20, 21 e 22 del D.L.vo n. 758/94)
Art. 20 (Prescrizioni)
L'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, accertata la sussistenza di un reato ricadente tra quelli estinguibili con contravvenzione, in base alle norme indicate nell'allegato 1 del decreto, impartisce al contravventore una apposita prescrizione, allo scopo di eliminare la contravvenzione, fissando per la regolarizzazione un termine tecnicamente necessario, non eccedente un periodo massimo di mesi 6.
Ai sensi dell'art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 758/94, il suddetto termine, nei casi di particolare complessità e di oggettiva difficoltà dell'adempimento, può essere prorogato fino ad un massimo di mesi 6, comprensivo anche del periodo già trascorso.
Un'ulteriore proroga, fino ad un periodo massimo di altri 6 mesi, può essere concessa una sola volta su istanza del contravventore, che deve indicare specifiche circostanze giustificative a lui non imputabili.
Si precisa che la prescrizione costituisca un atto obbligatorio nell'ambito dei reati previsti nell'allegato 1 del decreto.
La prescrizione è comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito del quale opera il contravventore.
Nel caso in cui oltre alla violazione di una norma, venga accertata una situazione di pericolo, l'organo di vigilanza può imporre specifiche prescrizioni atte a far cessare lo stato di pericolo per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in attesa della regolarizzazione.
L'organo di vigilanza ha l'obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente la contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del Codice di procedura penale.
E' opportuno ribadire inoltre che per i reati previsti nell'allegato 1 del D.L.vo n. 758/94 si darà luogo alla procedura di cui alla presente circolare mentre per altri reati si seguirà la procedura in uso per l'attività di Polizia Giudiziaria.
La contravvenzione della norma disattesa deve essere imputata al contravventore, che quindi va individuato nella persona o nelle persone che hanno violato la norma in concreto. A riguardo occorre rammentare che la legislazione speciale in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, prevede appositi articoli sulle sanzioni, tramite i quali si può individuare la figura del contravventore (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore).

Art. 21 (Verifica dell'adempimento)
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità indicate nella prescrizione.
Accertato l'adempimento alla prescrizione, l'Organo di Vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, entro 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita in relazione alla contravvenzione commessa.
Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'Organo di Vigilanza comunica al Pubblico Ministero l'adempimento alla prescrizione e l'eventuale pagamento dell'ammenda prevista.
In caso si accerti l'inadempimento alla prescrizione impartita, l'Organo di Vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico Ministero ed al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.
Nel caso di più prescrizioni correlate a distinte ipotesi di reato, qualora il contravventore adempia soltanto ad alcune, i Comandi Provinciali VV.F. provvederanno a dare separata comunicazione al Pubblico Ministero utilizzando i moduli allegati.

Art. 22 (Notizia di reato comunicata all'Organo di Vigilanza direttamente dal Pubblico Ministero)
Qualora l'Organo di Vigilanza riceva comunicazione della notizia di reato direttamente dal Pubblico Ministero, è tenuto ad informarlo delle proprie determinazioni entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

ADEMPIMENTI DEL PUBBLICO MINISTERO (Artt. 23 e 24 del D.L.vo n. 758/94)
Il Pubblico Ministero ricevuta la notizia di reato inerente alla contravvenzione, tiene sospeso il relativo procedimento dal momento dell'iscrizione della notizia nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui riceve dall'Organo di Vigilanza le comunicazioni di cui all'art. 21.
Il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione del procedimento, per estinzione del reato, se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di Vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto.
Il Pubblico Ministero può procedere ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis (oblazione) del codice penale, nel caso che da parte del contravventore l'adempimento sia avvenuto in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma comunque congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione della contravvenzione sia stata realizzata con modalità diverse da quelle indicate dall'Organo di Vigilanza.

C) Competenze ed adempimenti da parte del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Sulla scorta della vigente legislazione ed a seguito di chiarimenti forniti dal Ministero di Grazia e Giustizia, su specifica richiesta di questa Direzione, si forniscono i seguenti chiarimenti e direttive.

1) Competenze
Il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base al disposto dell'art. 23 del decreto legislativo n. 626/94 è organo di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto attiene le specifiche competenze (sicurezza antincendio).
Inoltre ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni è ufficiale di polizia giudiziaria (Personale ex carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico, capi reparto e capi squadra) ed agente di polizia giudiziaria (personale della carriera di vigile).
Tali specifiche funzioni di polizia giudiziaria sono state ribadite dal D.P.R. n. 335/90 (profili professionali).
Ciò premesso il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, accerti un reato pertinente la mancata attuazione di provvedimenti e misure di sicurezza antincendio, in base alle norme indicate nell'allegato 1 del decreto n. 758/94, è tenuto a procedere secondo le indicazioni di cui al Capo II del decreto medesimo.
I reati non ricompresi nelle norme di cui all'allegato 1 del decreto, qualora accertati, dovranno essere unicamente oggetto di comunicazione al pubblico ministero in base al disposto dell'art. 347 del codice di procedura penale.
Si precisa che l'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro da espletarsi, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 626/94, da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attesa che vengano emanati atti di indirizzo e coordinamento previsti anche dagli artt. 25 e 27 del decreto legislativo n. 626/94, dovrà essere attuata, su attività in esercizio, secondo il disposto dell'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577:
a. su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi;
b. per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;
c. per procedere a controlli a campione sulla base di disposizioni emanate dagli organi centrali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In ogni caso sono fatte salve le comunicazioni previste dall'art. 16, comma 4, del D.P.R. n. 577/82, da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

2) Adempimenti
Per quanto attiene gli adempimenti procedurali previsti dal decreto legislativo n. 758/94 Capo II, gli stessi si possono riassumere in:
1. Verbale di accertamento del reato (vedi Mod. I/PG allegato);
2. Comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero (vedi Mod. 2/PG allegato);
3. Prescrizione da comunicare al contravventore e per conoscenza al legale rappresentante dell'impresa (vedi Mod. 3/PG allegato);
4. Comunicazione al contravventore ed al Pubblico Ministero di accoglimento o meno della eventuale richiesta di proroga dei termini della prescrizione (vedi Mod 4/PG allegato);
5. Verbale di verifica dell'adempimento (vedi Mod. 5/PG allegato);
6. Comunicazione al contravventore di ammissione al pagamento dell'ammenda (vedi Mod. 6/PG allegato);
7. Comunicazione al Pubblico Ministero di avvenuto adempimento alle prescrizioni e dell'eventuale pagamento (vedi Mod. 7/PG allegato);
8. Comunicazioni al Pubblico Ministero ed al contravventore di non avvenuto adempimento alle prescrizioni (vedi Mod. 8/PG allegato).Per ciascuna attività che sarà oggetto di tale procedura, occorrerà costituire presso l'ufficio un apposito fascicolo e relativo scadenzario.
Ufficio presso il quale ammettere il contravventore a pagare stante che tra gli specifici adempimenti dell'organo di vigilanza rientra "ammettere il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa", si precisa che per quanto concerne le modalità del pagamento della somma indicata dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 758/94, in attesa di disciplinare con specifica normativa tale materia, si comunica che l'ufficio presso il quale il versamento andrà concretamente effettuato sia l'ufficio del Registro competente per territorio, in base a quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 689/1981.
A conclusione va sottolineato che il decreto legislativo n. 758/94 comporta precise assunzioni di responsabilità e quindi le relative procedure vanno svolte con particolare attenzione da parte degli incaricati.
Poiché trattasi di procedure innovative rispetto ai precedenti adempimenti di polizia giudiziaria, si invitano i Comandi Provinciali a prendere diretti contatti con i Pubblici Ministeri presso le locali Procure della Repubblica al fine dei necessari approfondimenti ed ulteriori chiarimenti, nonché a promuovere in sede locale o regionale specifici corsi di formazione, per avviare l'attuazione del disposto legislativo.
Per uniformità di indirizzo ed a supporto dell'attività di vigilanza, si allega apposita modulistica inerente gli adempimenti procedurali.

Elenco allegati alla circolare n. 3 mi.sa. (96) 3 del 23 gennaio 1996 (Prot. n. P108/4101 sott. 72/C)
Schema delle fasi procedimentali previste dal D.L.vo n. 758/94
Mod. I/PG
Mod. 2/PG
Mod. 3/PG
Mod. 4/PG
Mod. 5/PG
Mod. 6/PG
Mod. 7/PG