Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

Lettera Circolare
 

Prot. N. P1434/4101 sott. 72/E

Roma, 19 ottobre 1998


OGGETTO: Articolo 4 del D.P.R. n° 37/1998 - Rinnovo del certificato di prevenzione incendi - Chiarimenti.

Pervengono a questo Ministero numerosi quesiti in merito all’art. 4 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 relativo al rinnovo dei Certificato di Prevenzione Incendi. Al riguardo, al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione del citato disposto normativo e tenendo conto altresì delle finalità del regolamento, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1 - Controlli che costituiscono oggetto della perizia giurata.
L’art. 4 del D.P.R. n° 37/98 estende a tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi la procedura di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi già disciplinata dall’ex art. 4 della Legge n. 818/84 per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della Legge.
In fase di applicazione della Legge n° 818/84 furono forniti, con circolare MI.SA. n. 36 dell’11 dicembre 1985 - punto 15 - chiarimenti in merito ai controlli da effettuare al fine di garantire l’efficienza dei dispositivi, sistemi e impianti antincendio.
Detta circolare, i cui contenuti sono da ritenersi tuttora validi, distingue tra i controlli relativi a dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla prevenzione incendi direttamente inseriti nell’ordinario ciclo funzionale dell’attività, ed i controlli sull’efficienza di dispositivi, sistemi ed impianti non inseriti nell’ordinario ciclo funzionale dell’attività e finalizzati alla protezione attiva antincendi.
I primi (riguardanti ad esempio, i controlli di valvole di sovrappressione, limitatori di carico di serbatoi, elettrovalvole di sicurezza, etc.) rientrano tra gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività di cui all’art. 5, comma 1, del D.P.R.. n° 37/98 e devono formare oggetto della dichiarazione resa dal titolare dell’attività ai fini del rinnovo del certificato.
I controlli inerenti invece l’efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio (la cui entrata in funzione è quindi conseguente al verificarsi di un evento critico) devono essere eseguiti da un tecnico inserito negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla Legge n° 818/84 e resi sotto forma di perizia giurata, in quanto sostituiscono gli accertamenti che, in caso di sopralluogo, vengono eseguiti dal personale VV.F..
Pertanto i controlli oggetto di perizia giurata devono riguardare esclusivamente la funzionalità e l’efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio nonché il corretto funzionamento di dispositivi e/o sistemi, funzionalmente connessi ai suddetti impianti.

2 - Dichiarazione di cui all’allegato IV del D.M. 4 maggio 1998, da allegare alla domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
Si forniscono chiarimenti sull’applicazione della procedura di cui all’art. 2, comma 11, della Legge 16 giugno 1998, n° 191 (G.U. n° 142 del 20 giugno 1998), alla dichiarazione di cui sopra. Il suddetto disposto di Legge recita: “... la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.”
Ciò premesso poiché la dichiarazione di che trattasi costituisce parte integrante della domanda, la stessa, ai sensi della citata normativa, non è soggetta ad autenticazione secondo le procedure previste all’articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15, quando l’istanza, contenente la dichiarazione sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sia presente unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento deve essere inserita nel fascicolo della pratica.