Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2019
Organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità.
G.U. 16 maggio 2019, n. 113

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che prevede che alla organizzazione interna delle strutture dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012, recante «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 2, 15 e 16, come modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, relativo all'attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, relativo alla costituzione e organizzazione interna dell'ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di persone» ed il relativo regolamento dì attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237, ed in particolare l'art. 12 che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Fondo per le misure anti-tratta, nonché l'art. 13 che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta e riduzione in schiavitù;
Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 19, comma 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;
Vista la direttiva interministeriale del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, recante «Attuazione della direttiva n. 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» ed in particolare l'art. 2, comma 463, che istituisce un fondo di 20 milioni di euro per un piano contro la violenza alle donne;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati» e l'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 di recepimento della direttiva UE n. 36 del 2011 in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l'art. 9 che ha inserito l'art. 38-septies della citata legge n. 196 del 2009, che dispone l'avvio di una sperimentazione di un bilancio di genere per il bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, recante «Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali»;
Visto il Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018 adottato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2016;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 adottato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2017;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale l'on. Vincenzo Spadafora è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Vincenzo Spadafora e, in particolare, l'art. 2 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di pari opportunità;
Visto, in particolare, l'art. 16, commi 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, così come modificato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, i quali prevedono rispettivamente che il Dipartimento per le pari opportunità si articola in non più di due uffici e in non più di tre servizi e che presso il Dipartimento opera, altresì, l'Ufficio per la promozione delle parità di trattamento e le discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, articolato in due ulteriori servizi;
Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, il quale prevede che entro trenta giorni dall'emanazione dello stesso decreto, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e del Dipartimento per le parti opportunità;
Ravvisata, pertanto, la necessità di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità in attuazione dell'art. 16 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, anche alla luce del riordino delle attribuzioni in materia di famiglia e disabilità, di cui al citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Informate le organizzazioni sindacali;
 

Decreta:

Art. 1
Ambito della disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le pari opportunità, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.
 

Art. 2
Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata si avvale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento.
2. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata alle pari opportunità (di seguito Autorità politica delegata) il supporto per lo svolgimento dei suoi compiti delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Dipartimento provvede agli affari generali e, per quanto di competenza, agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita all'Autorità politica delegata alle pari opportunità.
 

Art. 3
Autorità politica delegata alle pari opportunità

1. L'Autorità politica delegata, è l'organo di governo del Dipartimento.
2. L'Autorità politica delegata esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. L'Autorità politica delegata, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, può avvalersi della collaborazione di consulenti ed esperti nominati in conformità alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. L'Autorità politica delegata designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi e commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
5. L'Autorità politica delegata, nelle materie di propria competenza, può costituire, senza oneri a carico della finanza pubblica, commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.
 

Art. 4
Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dall'Autorità politica delegata; coordina l'attività degli Uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione e il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione dell'Autorità politica delegata.
2. Il Capo del Dipartimento coordina, in particolare, la definizione di un piano di comunicazione annuale elaborato sulla base delle proposte formulate dai coordinatori degli uffici relativamente agli ambiti di rispettiva competenza, nonché le attività finalizzate a promuovere l'attuazione del principio di parità di trattamento e pari opportunità, al fine di garantire il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali delle persone. Nell'ambito delle attività di coordinamento il Capo Dipartimento valuta, altresì, preventivamente le proposte dei singoli uffici di livello dirigenziale generale di cui all'art. 5, volte ad istituire, senza oneri a carico della finanza pubblica, organismi collegiali e gruppi di lavoro a supporto delle rispettive attività.
3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento è istituita, anche ai fini dei commi 1 e 2, una cabina di regia per l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle attività di programmazione strategica degli interventi relativi a piani e progetti rientranti nella politica di coesione, nella programmazione regionale unitaria, nei fondi strutturali e nelle pertinenti risorse nazionali nonché per la verifica della rispondenza e progressivo allineamento della medesima programmazione agli orientamenti governativi e alle esigenze di rimodulazione degli interventi, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni di assistenza tecnica, azioni di sistema e progetti pilota rivolti a favore delle amministrazioni nazionali e locali.
4. Il Capo del Dipartimento si avvale di una propria segreteria ed è coadiuvato da una segreteria tecnica per la gestione delle iniziative di cui ai commi 2 e 3.
5. Nei casi di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento, le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente preposto ad uno degli Uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianità nella qualifica, ovvero sono attribuite con provvedimento dell'Autorità politica delegata ovvero del Segretario generale.
 

Art. 5
Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici di livello dirigenziale generale e in cinque servizi di livello dirigenziale non generale.
2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
a) Ufficio per le politiche delle pari opportunità;
b) Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali;
c) Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica.
3. L'ufficio di cui al comma 2, lettera a), è dotato di due servizi di livello dirigenziale non generale, mentre l'ufficio di cui al comma 2, lettera b) è dotato di un servizio di livello dirigenziale non generale.
4. L'ufficio di cui al comma 2, lettera c), è dotato di due ulteriori servizi di livello dirigenziale non generale.
 

Art. 6
Ufficio per le politiche delle pari opportunità

1. L'Ufficio per le politiche delle pari opportunità provvede alla programmazione e progettazione delle iniziative per la promozione delle politiche di parità e pari opportunità a livello nazionale; provvede all'adozione di iniziative di studio, analisi ed elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità di genere anche attraverso la formulazione di pareri e consulenze; provvede alla definizione di nuove tipologie di intervento e di promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni statali e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari opportunità; promuove le necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri; cura l'attuazione della direttiva n. 2004/113/CE per la parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura; promuove le politiche di contrasto alla discriminazione di genere; collabora con le altre Amministrazioni competenti al fine di supportare l'adozione e lo sviluppo del bilancio di genere; promuove iniziative finalizzate ad estendere e rafforzare nell'ambito della Pubblica amministrazione le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; promuove le iniziative rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile; provvede a fornire il supporto, con riferimento alle materie di cui sopra, all'Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali di cui all'art. 7 per le relazioni con gli altri Paesi europei ed extraeuropei e con gli organismi internazionali.
2. L'Ufficio per le politiche delle pari opportunità provvede altresì alla programmazione, progettazione e gestione degli interventi di rilevanza sociale di competenza del Dipartimento, con particolare riferimento a: coordinamento a livello nazionale delle azioni delle amministrazioni centrali, regionali e locali finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, in applicazione della Convenzione di Istanbul; attuazione degli interventi afferenti le tematiche della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose. In ordine alle suddette materie, provvede all'acquisizione e all'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché alla promozione, coordinamento e gestione delle attività conseguenti; realizza attività di studio, ricerca e sperimentazione nonché indagini a carattere conoscitivo sui fenomeni sociali nelle materie di competenza dell'ufficio.
3. L'Ufficio si articola in due servizi:
a) «Servizio per le politiche di parità e pari opportunità, nonché per la prevenzione e il contrasto della violenza sessuale, della discriminazione di genere e degli atti persecutori», con i seguenti compiti: gestione delle iniziative per la promozione delle politiche di parità e pari opportunità; gestione delle iniziative rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile; cura del monitoraggio e della vigilanza degli adempimenti in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo per le società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120 e dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; promozione di iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza sessuale e di genere e la violenza domestica, attuazione del Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, in applicazione della Convenzione di Istanbul; sviluppo di proposte volte a contrastare la discriminazione di genere in ogni sua forma anche attraverso specifici percorsi formativi sul territorio e il dialogo costante con le associazioni; supporto tecnico-operativo alla Cabina di regia politico-programmatica, presieduta dall'Autorità politica delegata, attraverso il coordinamento dei lavori del Comitato tecnico, il raccordo con le amministrazioni centrali e locali competenti in materia, nonché con le associazioni ed organizzazioni di settore; elaborazione del Piano annuale di riparto delle risorse finanziarie destinate alle regioni per il funzionamento delle strutture preposte all'assistenza alle donne vittime di violenza, e il relativo monitoraggio e vigilanza sul corretto impiego delle risorse; promozione della realizzazione di un sistema informativo integrato sui servizi antiviolenza attivi sul territorio nazionale;
b) «Servizio per la prevenzione e il contrasto della tratta e grave sfruttamento degli esseri umani, delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose», con i seguenti compiti: attuazione del Piano nazionale e coordinamento di tutte le iniziative adottate dalle amministrazioni centrali e locali competenti in materia di tratta e grave sfruttamento degli esseri umani, mutilazioni genitali femminili ed altre pratiche dannose; in ordine alle suddette materie, acquisizione ed organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché promozione, coordinamento e gestione delle attività conseguenti.
4. I servizi di cui alle lettere a) e b), per quanto di rispettiva competenza, assicurano, altresì: lo svolgimento di analisi, studi e ricerche su tematiche di particolare rilevanza; l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni anche attraverso la costituzione di apposite banche dati, per il coordinamento delle relative attività conoscitive, di verifica e controllo, di formazione e di informazione; le attività connesse alla cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché lo svolgimento dei compiti di rappresentanza istituzionale negli organismi nazionali.
 

Art. 7
Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali

1. L'Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali, nelle materie di competenza del Dipartimento e in raccordo con gli altri uffici competenti, cura le iniziative finalizzate alla definizione della posizione nazionale nel processo normativo europeo e di quelle necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea; assicura le attività connesse alla rappresentanza del Governo nei rapporti con gli organismi, comunitari e internazionali; coordina per conto del Governo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la presenza e i contenuti relativi ai lavori della «Commission on the status of women» (CSW) delle Nazioni unite; coordina le attività di comunicazione del Dipartimento, nonché le attività redazionali per la gestione dei sistemi informativi del Dipartimento; provvede agli affari generali e del personale e alla gestione del bilancio e alla relativa attività amministrativo-contabile.
2. L'ufficio si articola in un servizio: «Servizio per i rapporti internazionali e gli Affari generali», con i seguenti compiti: cura dei rapporti con gli organismi operanti in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni unite, al Consiglio d’Europa e all'OCSE; supporto tecnico-operativo nella predisposizione del piano annuale di comunicazione del Dipartimento, supporta il Capo del Dipartimento nell'organizzazione di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione e di conferenze stampa, nella elaborazione e diffusione di comunicati stampa; cura del sito internet e dei social network del Dipartimento e coordina l'Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) di cui all'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150, supporta il Capo del Dipartimento nell'elaborazione, studio e analisi di proposte di legge o regolamento e nel monitoraggio dei lavori parlamentari, sovrintendendo all'istruttoria relativa alle risposte agli atti di sindacato ispettivo in tutte le materie di competenza del Dipartimento, attraverso l'acquisizione degli elementi informativi di specifica competenza degli uffici; supporto tecnico-operativo ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di pianificazione strategica, controllo di gestione e valutazione, trasparenza e prevenzione della corruzione; predisposizione degli atti amministrativo-contabili in materia di bilancio, predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Dipartimento e di quelli necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione e comunicazione sulla gestione del bilancio; gestione amministrativo-contabile dei capitoli inerenti le attività istituzionali del Centro di responsabilità; gestione degli affari generali, predisposizione degli adempimenti e dei provvedimenti concernenti il personale del Dipartimento, compresa la liquidazione dei trattamenti di missione in Italia e all'estero.
 

Art. 8
Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica - UNAR

1. L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica, brevemente denominato UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali - ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento tra le persone, incluse le persone LGBT, vigilando sull'operatività degli strumenti di tutela anche contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, nonché di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere, sugli altri fattori della discriminazione ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, di cui in premessa.
2. In stretto raccordo con le altre strutture del Dipartimento, l'ufficio elabora proposte di intervento, azioni di sistema e metodologie per l'assistenza legale ed il supporto alle vittime di comportamenti discriminatori che, con precipuo riferimento alla razza ed etnia, siano collegabili ad altri fattori e al fenomeno delle discriminazioni multiple.
3. L'Ufficio si articola in due servizi:
a) «Servizio per la tutela della parità di trattamento», con i seguenti compiti: gestione di un sito internet e/o di una linea telefonica gratuita per la raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di discriminazione secondo quanto previsto al comma 1; esame ed analisi delle segnalazioni ricevute; attività istruttoria relativa all'assistenza nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi delle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori; predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni da rendersi anche in giudizio; promozione di incontri conciliativi informali e proposta di soluzioni per la rimozione delle situazioni discriminatorie; svolgimento di indagini ed inchieste finalizzate ad accertare l'esistenza di comportamenti discriminatori nel pieno rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria, anche attraverso la richiesta di informazioni e documentazione rilevate ai soggetti che ne risultino in possesso; segnalazione alle autorità competenti delle situazioni di abuso, maltrattamento o disagio riscontrate nel corso delle attività di ufficio; svolgimento di audizioni periodiche delle associazioni e degli enti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215; attività istruttoria relativa alla stipula di accordi e protocolli di intesa con le organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli enti territoriali al fine di promuovere l'adozione di azioni positive nell'ambito del settore privato-sociale e dei diversi livelli territoriali di Governo; gestione di una banca dati per il monitoraggio delle denunce e delle segnalazioni ricevute; gestione del punto di contatto nazionale per la inclusione sociale di Rom, Sinti e Caminanti.
b) «Servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali», con i seguenti compiti: promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche con gli analoghi organismi esteri, in collaborazione con le università, le associazioni e gli enti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli istituti nazionali di rilevazione statistica; elaborazione di linee guida volte a radicare la consapevolezza dei diritti connessi all'attuazione del principio di parità, soprattutto nei settori del lavoro pubblico e privato e delle prestazioni sociali; redazione delle relazioni annuali al Parlamento e al Presidente del Consiglio; promozione delle campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione pubblica; elaborazione di proposte di strategie di intervento volte a garantire un'effettiva integrazione sociale e la promozione dei diritti civili e politici degli stranieri; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente.
 

Art. 9
Disposizioni finali

1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019 e dalla medesima data è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità del 4 dicembre 2012, nonché ogni altra disposizione organizzativa incompatibile.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2019

Il Sottosegretario di Stato: Spadafora
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 880