DELIBERA N. 1016 DEL 25 ottobre 2017

OGGETTO: Istanza presentata singolarmente – Fornitura di sistemi di monitoraggio effluenti aeriformi presso la centrale nucleare di Latina – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base d’asta: euro 199.909,00; S.A.: ______OMISSIS_______ Spa.
PREC 70/17/F

Considerato in fatto

Con istanza acquisita al prot. ANAC n. 191251 del 27.12.2016, la società ______OMISSIS_______ Srl contesta la decisione della Stazione appaltante di escluderla dalla procedura di gara a causa della mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendale. Più precisamente, la ______OMISSIS_______, nel modulo per la formulazione dell’offerta, alla voce “costi per la sicurezza interna aziendale” riferisce di non aver indicato alcun importo preciso, ma di aver scritto «qualsiasi importo» perché ha ritenuto, alla luce della natura della prestazione richiesta, consistente unicamente nella mera consegna fuori dallo stabilimento della ______OMISSIS_______ di beni realizzati da altri operatori economici e semplicemente rivenduti alla ______OMISSIS_______ medesima, che in realtà essi fossero di fatto inesistenti.
L’istante, dunque, chiede all’Autorità di esprimere un parere in ordine alla possibilità da parte della Stazione appaltante, in assenza di anomalia dell’offerta, di procedere con il soccorso istruttorio o comunque, in alternativa, con una richiesta di chiarimenti in merito alla voce in questione, prima di valutare se procedere all’esclusione del soggetto interessato.
Con nota del 3.3.2017 è stata data comunicazione di avvio del procedimento, cui è seguito riscontro da parte di ______OMISSIS_______ Spa, con il quale la stessa ha confermato la correttezza del proprio operato in quanto pienamente conforme alla normativa vigente (art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016), oltre che alle pronunce dell’Autorità (v. Prec. n. 162/15/S) e della giurisprudenza amministrativa (v. Ad. Pl. n. 9 del 2.11.2015 e n. 19 del 27.7.2016) in argomento.

Ritenuto in diritto
L’art. 95, comma 10 del Codice appalti, eliminando le incertezze interpretative cui aveva dato luogo il precedente Codice, stabilisce che «Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)».
Alla luce dell’oggetto dell’affidamento, delle modalità di adempimento della prestazione (che non prevede posa in opera) e dell’estrema chiarezza della norma richiamata, appare evidente che non sussisteva, nella procedura di gara in esame, alcun obbligo da parte dei concorrenti di indicare gli oneri per la sicurezza aziendale.
Tuttavia, anche a prescindere da tale dirimente considerazione, il Consiglio di Stato, in una recente pronuncia, ha comunque statuito che «Deve escludersi che l’indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a 0 comporti l’esclusione della concorrente per motivi di ordine formale, ed in particolare per violazione dell'art. 87, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 e, nel caso di specie, del conforme al bando di gara. Infatti, allorché un importo a questo titolo sia indicato, e sebbene questa indicazione sia di ordine negativo, nel senso che nessuna spesa la concorrente sosterebbe per questa voce, ogni questione di verifica del rispetto dei doveri concernenti la salute e sicurezza sul lavoro si sposta dal versante dichiarativo a quello sostanziale, concernente la congruità di una simile quantificazione» (Sez. 5, 19 gennaio 2017, n. 223). Sebbene l’offerta della ______OMISSIS_______ non contenga una indicazione dei costi della sicurezza pari a zero, bensì la diversa indicazione più sopra riportata, non c’è dubbio che, visto il contesto generale dell’appalto de quo, essa potesse essere interpretata in tal senso, sulla base del principio generale che deve condurre a dare preminenza alla sostanza sulla forma purché ciò non comporti una lesione dei principi di trasparenza e imparzialità che informano ogni attività della pubblica amministrazione.
La necessità di dare preminenza alla sostanza sulla forma, nel caso di specie, appare ancora più evidente se si considera che gli altri due operatori economici che hanno presentato un’offerta ritenuta valida e congrua hanno quantificato i costi per la sicurezza aziendale in modo talmente dissimile (ovvero, rispettivamente, in euro 2700,00 ed euro 200,00) da apparire in entrambi i casi poco realistici e dunque verosimilmente indicati nel modulo d’offerta al solo fine di scongiurare il rischio di incorrere in eventuali esclusioni basate su una valutazione meramente formalistica da parte della Stazione appaltante (come poi effettivamente avvenuto per la ______OMISSIS_______).
In ogni caso, anche al di là delle considerazioni dirimenti che precedono, si ritiene che la Stazione appaltante avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice per consentire al concorrente quantomeno di chiarire il senso di quanto indicato alla voce “costi per la sicurezza aziendale”.
 

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che l’esclusione dell’offerta della ______OMISSIS_______ Srl per mancata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale non sia conforme alla normativa attualmente in vigore in materia.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 novembre 2017
Il Segretario Maria Esposito