MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Lettera circolare

 

PROT. n° EM 3166/24218

Roma, 02 agosto 2004
 

OGGETTO: Linee guida per l'esame delle istanze di autorizzazione ai sensi del D.L.vo 230/95 e del D.L.vo 241/00 e successive modifiche ed integrazioni in materia di radiazioni ionizzanti.
 

Nella direttiva del Sig. Ministro dell'Interno, contenente gli obiettivi strategici ed operativi da perseguire nel corrente anno e in quella conseguente dell'Amministrazione, assume particolare rilievo la formulazione di linee guida per l'esame delle istanze di autorizzazione ai sensi del D.L.vo 230/95 e D.L.vo 241/00 e successive modifiche ed integrazioni in materia di radiazioni ionizzanti.

Tale obiettivo si correla coerentemente alla funzione centrale svolta dal Ministero dell'Interno nella delicata ed essenziale attività istituzionale di sicurezza nucleare.

Preliminarmente, si richiama l'attenzione sui contenuti del DM 16/2/82 nel quale vengono individuate le attività soggette al controllo del CNVVF ed al rilascio del c.p.i., con particolare riferimento a quelle ricomprese nella più generale cornice del D.L.vo 230/95 e seguenti: esse sono individuate dai numeri progressivi 75-80 (vedi allegato). Tali attività, pur contraddistinte da una definizione non perfettamente conforme ai contenuti dei D.L.vi 230/95 e 241/00 vengono egualmente poste a confronto con gli stessi allo scopo di poter applicare i criteri e le procedure previsti in termini generali.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che, in termini operativi, le competenze attualmente disimpegnate nell'ambito di questo Ministero ed i relativi Uffici sono:

1) Ministero Interno - Dip. VF - Direzione Centrale per l'Emergenza ed il S.T.- Area VI: Rilascia pareri ai sensi della L. 1860/62 e del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.

a) N.O. all'impiego di cat A (art. 28 del D.Lgs. 230/95)

b) Conversione o convalida in cat A di autorizzazioni o N.O. concessi in virtù della precedente normativa (art.146 del D.Lgs. 230/95)

c) Revoche (art. 146 bis del D.Lgs. 230/95 e successivi)

d) Impianti di cui al capo VII (artt. 36, 37, 52, 55 del D.Lgs. 230/95)

e) Beni di consumo (art 18 bis del D.Lgs. 230/95)

f) Trasporto di materie radioattive (art. 21 del D.Lgs. 230/95)

g) Sorgenti di tipo riconosciuto (art. 26 del D.Lgs. 230/95)

h) Depositi (art. 33 del D.Lgs. 230/95)

I pareri sono generalmente trasmessi al Ministero Attività Produttive (M.A.P.) per il seguito di competenza. Tali pareri sono redatti, di norma, sentiti i Comandi Provinciali competenti per territorio.

Nel caso di conferimento di sorgente di tipo riconosciuto il parere è inviato al Ministero della Salute a seguito di consultazione fra le Amministrazioni interessate in sede di Conferenza di Servizi.

I pareri relativi alle autorizzazioni al trasporto sono redatti direttamente dall'Area VI secondo una formula prestabilita e, per prassi, a seguito dell'acquisizione dei pareri del Ministero dei Trasporti e dell'APAT.

Non si registrano a tutt'oggi casi di autorizzazioni di cui all'art. 33 e 18bis della 230/95.


2)
Comandi Provinciali

(N.O. di cat A - attività sanitaria e non) art. 28 del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.

a) Su richiesta dell'esercente, rilasciano il c.p.i. (a seguito di sopralluogo) per le attività di cui all'elenco del citato D.M. 16/2/82, fermo restando che il M.A.P. “di concerto con il Ministero dell'interno (M.I.) deve rilasciare il N.O.

b) Esprimono il proprio parere consultivo al M.I..

(N.O. di cat B - attività sanitaria e non) art. 29 del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.

c) Rilasciano il parere agli U.T.G. per le attività soggette a rilascio di N.O. per l'impiego non sanitario. Le medesime sono soggette al rilascio di c.p.i. (ex art. 102/185).

d) Rilasciano il parere all'Autorità Sanitaria Regionale per le Attività soggette al rilascio di N.O. per l'impiego sanitario. Le medesime non sono soggette al c.p.i. (ex art. 96/185).

Nell'ambito dell'organizzazione VF, vanno pertanto riesaminate le normative concernenti i ruoli, le competenze e le procedure riferite, nella specifica materia disciplinata dal D.L.vo 230/95 e successive modifiche ed integrazioni, al Dipartimento VF, alle Direzioni Regionali VF, ai Comandi Provinciali VF, allo scopo di poter individuare le eventuali sovrapposizioni e le correlazioni con quelle della Prevenzione Incendi (Analisi del rischio) e della pianificazione di emergenza e, in generale, di intervento.

Le allegate Linee Guida vengono pertanto emanate affinché, nell'osservarne i contenuti, nel rilascio dei pareri e dei c.p.i., attraverso l'individuazione di nuove procedure ed adempimenti degli Uffici, sia garantita la massima conformità e trasparenza dell'azione amministrativa sull'intero territorio nazionale.

Nel seguito della presente circolare vengono pertanto illustrati:

1) Campo di applicazione: Attività di cui ai punti 75=>80 del D.M. 16/2/82.

2) Obiettivi e finalità: criteri omogenei di riferimento, in materia di sicurezza nucleare e di prevenzione incendi, per assicurare l'uniformità dell'azione amministrativa del Ministero dell'Interno Dipartimento VF delle DD.RR e dei Comandi VVF nell'esame delle pratiche ai fini del rilascio dei pareri e dei c.p.i., così come riportato nell'allegato documento tecnico.

Resta inteso che in sede locale decentrata potranno essere sottoscritte apposite convenzioni tra Direzioni Regionali VF ed Autorità Locali previo esame e parere preventivo di questo Ministero, allo scopo di meglio dettagliare le procedure amministrative concernenti il rilascio dei pareri e/o dei c.p.i. ai sensi del DPR 37/98 nell'ambito del quale si colloca in modo più ampio l'attività istituzionale del CNVVF.

Nel contesto delle procedure di rilascio dei N.O. e/o dei c.p.i. si richiama l'attenzione circa la necessità di provvedere, per le specifiche attività, alla redazione dei piani di emergenza (art. 116 e seg.), e di intervento (art. 115/ter) ed, in particolare, qualora ne ricorrano le condizioni, alla individuazione e predisposizione delle squadre specialistiche di emergenza N previste dal D.L.vo 230/95.

Per quanto attiene i presupposti dei piani di intervento per le pratiche di cui al punto 2/c e 2/d della presente Circolare (N.O. di cat. B- attività sanitaria e non ), ai fini degli adempimenti di cui all'art. 115/ter, fanno testo le valutazioni fatte dal titolare dell'impresa supportato dall'esperto qualificato, senza che il Comando adotti particolari provvedimenti, qualora si evinca che non risulti necessario procedere alla redazione del Piano di intervento ( esposizioni potenziali dei lavoratori e gruppi di riferimento della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica inferiori ad 1 mSv / anno di dose efficace).

Nel caso di superamento del limite sopraccitato, il Comando proporrà all'U.T.G. apposite prescrizioni nel N.O. utili ai fini della predisposizioni dei piani di intervento.

 

 

Linee guida per l'attuazione, presso il CNVVF, del regime autorizzativo di cui al D.Lgs. 230/95, modificato dai decreti 241/00 e 257/01, sulla protezione contro i rischi delle radiazioni ionizzanti

 

Allegato alla lettera circolare n° EM3166/24218 del 2 agosto 2004
                                           

Considerazioni iniziali

La direttiva 96/29 Euratom, in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, è stata attuata a seguito della delega contenuta nella legge comunitaria n. 25/99, attraverso il decreto legislativo 26/5/2000 n. 241, pubblicato sul S.O. della G.U. n. 203 del 31/8/2000, ed è entrato in vigore l'1/1/2001.

Il decreto n. 241 è stato impostato come modifica del preesistente D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, al fine di adeguarlo alla suddetta direttiva 96/29. Invero, il decreto 230 del 1995 aveva di fatto anticipato alcuni contenuti della direttiva 96/29, che sarebbe stata pubblicata l'anno successivo, ma che era sostanzialmente nota. Lo stesso decreto 230/95 non era, di fatto, stato attuato per la mancata emanazione dei numerosi decreti che erano previsti.

Il D.1gs. 241/00 ha, per questo, previsto una serie di allegati che anticipano e, provvisoriamente, sostituiscono quasi tutti i decreti attuativi del D.lgs. 230/95. Per quanto sopra detto, l'attuazione del D.lgs. 241/00 coincide, in pratica, con l'attuazione anche del D.lgs. 230/95 e con la definitiva cancellazione del DPR 185/64. Recentemente, con il D.Lgs. n. 257 del 9 maggio 2001, sono state apportate disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 241/00.

I principali punti in cui il C.N.VV.F. è interessato dal D.Lgs 241/00 sono i seguenti:

Principi di radioprotezione

Campo d'applicazione e Definizioni

Regime giuridico

Regime autorizzativo

Protezione sanitaria dei lavoratori (capo VIII)

Interventi e squadre speciali (capo X)

 

1 - PRINCIPI DI RADIOPROTEZIONE (ICRP Raccomandazione n° 60 del 1990)

Il sistema di protezione radiologica si fonda sui seguenti principi generali:

1- Giustificazione di una attività - Nessuna attività che coinvolga esposizione alle radiazioni dovrà essere adottata, a meno che essa produca un beneficio sufficiente, agli individui esposti o alla società, tale da bilanciare il detrimento radiologico che essa provoca.

2 - Ottimizzazione della protezione - In relazione ad una certa sorgente nell'ambito di una attività, i valori delle dosi individuali, il numero delle persone esposte, e la probabilità delle esposizioni potenziali, devono tutti essere mantenuti tanto bassi quanto ragionevolmente ottenibile, anche in considerazione di fattori sociali ed economici. Tale procedura deve essere vincolata mediante restrizioni sulle dosi individuali (vincoli di rischio), al fine di limitare gli squilibri che potrebbero derivare dalle valutazioni economiche e sociali.

3 - Limiti individuali di dose e di rischio - L'esposizione degli individui deve essere soggetta a limiti di dose, o a qualche forma di controllo del rischio nel caso di esposizioni potenziali. Questi limiti hanno lo scopo di garantire che nessun individuo sia esposto a rischi radiologici che siano giudicati inaccettabili, in relazione a tali attività in condizioni normali. Non tutte le sorgenti sono suscettibili di controllo mediante azioni esercitate su di esse, ed è quindi necessario specificare le sorgenti da considerare rilevanti, prima di fissare un limite di dose.

Nel caso di intervento si raccomandano i seguenti principi generali:

A) L'intervento proposto deve produrre più vantaggi che danni, cioè, la riduzione del detrimento risultante dalla riduzione della dose deve essere sufficiente a giustificare i danni ed i costi, ivi inclusi i costi sociali, dell'intervento.

B) Le modalità, le dimensioni e la durata dell' intervento devono essere ottimizzate, in modo tale da massimizzare il beneficio netto della riduzione di dose, cioè il beneficio della riduzione del detrimento radiologico meno il detrimento associato all'intervento.

In caso di intervento i limiti di dose non si applicano.

 

2 - CAMPO D'APPLICAZIONE e DEFINIZIONI: Capo I

Campo d'pplicazione Art. 1

Il campo d'attuazione del decreto 230/95 e successive modifiche è variato a causa dei limiti, in generale più restrittivi, imposti dalla direttiva del 1996. Per alcuni isotopi, tuttavia, sono stati mantenuti i precedenti limiti contenuti nel D.lgs. 230/95, nei casi in cui questi erano più severi. L'allegato I al D.lgs. 241/00, riscritto, determina le condizioni per l'applicazione del decreto legislativo aggiornato.

Per le sostanze radioattive, sono stati eliminati i gruppi di radiotossicità e ciascun radioisotopo ha un suo campo di applicazione in termini di attività totale e di concentrazione.

I valori sono stati desunti dalla direttiva, ad eccezione di quelli inferiori, relativi ad isotopi già considerati dal decreto 230.


Concentrazione

1 Bq/g

Attività

limiti della direttiva 96/29 EURATOM

limiti del D.lgs. 230/95 (se più restrittivi)

per i non citati da direttiva: 103 Bq per gli alfa emettitori e 104 Bq per gli altri
 

Per le macchine radiogene, sono soggette al decreto:

-apparecchiature che accelerano particelle cariche con energia superiore a 30 KeV;

-apparecchiature che accelerano particelle cariche con energia maggiore di 5 KeV e minore o uguale di 30 KeV quando l'intensità dell'equivalente di dose ad una distanza di 10 cm dalla superficie esterna è uguale o superiore a 1 mSv/h;

-tubi catodici, quando l'intensità di equivalente di dose ad una distanza di 5 cm da qualsiasi punto della superficie esterna è uguale o superiore a 5 mSv/h.

Per gli apparecchi indicati agli ultimi due punti, il non superamento dei limiti di dose, ivi previsti, può essere attestato sia direttamente dal fabbricante o importatore, sia a cura del datore di lavoro tramite misure effettuate da un esperto qualificato.

I criteri di non rilevanza radiologica sono esposti al punto 0 dell'Allegato I. Sono ivi stabilite le soglie a partire dalle quali l'esercente è tenuto all'applicazione della normativa di radioprotezione.


Principi concernenti le pratiche Articolo 2

Sono stati introdotti i nuovi concetti di pratica ed intervento, come da direttiva, ed il criterio di trascurabilità delle pratiche ai fini del campo di applicazione.

Per pratica si intende qualunque attività umana che implichi un rischio da radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale (produzione, trattamento, detenzione, manipolazione ecc.) o da radionuclidi naturali, sia nel caso in cui questi ultimi sono trattati per le loro proprietà radioattive, sia quando i predetti radionuclidi naturali divengono soggetti alla normativa ai sensi del Capo III- bis.

Per intervento invece si intende qualunque attività mirante a prevenire o a limitare l'esposizione di persone derivante da sorgenti che non fanno parte di una pratica o sono fuori controllo a seguito di incidenti.

 

3 - REGIME GIURIDICO Capo V

Art. 22 - Comunicazione preventiva di pratiche

L'art. 22 impone la comunicazione preventiva (30 giorni prima della presenza di sorgenti) delle pratiche nei casi in cui non siano previsti provvedimenti autorizzativi. Il D.lgs. 257/01 ha ulteriormente corretto l'articolo.

Il decreto prevede che il Comando provinciale VF, come altri Enti periferici, riceva comunicazione preventiva da chiunque intenda intraprendere una pratica.

La novità è importante ai fini della costituzione, da parte del Comando, di una banca dati sulla disseminazione delle sorgenti sul proprio territorio, specie ai fini d'eventuali interventi ove la presenza di radioisotopi possa costituire rischio aggiuntivo a quello dovuto ad incendio, allagamento, crollo o altro.

Si aggiunge che, a differenza delle pratiche coinvolgenti sorgenti con “attività” tali da richiedere nulla osta o altre autorizzazioni, non ci sono adempimenti da parte del Comando verso l'esercente, e che tutto si risolve al livello del Comando stesso con la conoscenza della presenza di sorgenti di radiazioni nel territorio.

 


       Art. 22 - Comunicazione preventiva di pratiche.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, indicando i mezzi di protezione posti in atto. L'ANPA può accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette.
 

Art. 24 Cessazione della detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

1. Chiunque abbia detenuto sorgenti di radiazioni ai sensi degli articoli 22 e 23, deve comunicare, entro dieci giorni, alle amministrazioni previste negli stessi articoli, l'avvenuta cessazione della detenzione delle sorgenti, ivi incluso il conferimento di rifiuti a terzi.

2. La comunicazione di cui al comma 1 non è dovuta nel caso di smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi effettuato in conformità alle disposizioni del presente decreto o degli atti autorizzativi emanati in applicazione di esso, nonché nel caso di somministrazione di materie radioattive ... a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica clinica.

3. La cessione di sorgenti a terzi, effettuata nell'ambito di attività di commercio, non comporta l'obbligo della comunicazione di cui al comma 1.

4. Con il decreto di cui all'art. 22 sono fissati i modi e le condizioni concernenti la comunicazione prevista dal presente articolo.
 

Art. 25 - Smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattive.

1. Il detentore, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita,.., di materie radioattive, comunque confezionate, e di apparecchi contenenti dette materie, deve darne immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario nazionale e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima, ove di loro competenza, e all'ANPA.

2. Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui al comma 1 da parte di chi ha effettuato la comunicazione deve essere immediatamente comunicato alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.

3. Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti indicazioni o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività deve essere comunicato immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.

 

 

 

4 - REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI

Capo VI

Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione d'apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

A seconda dell'importanza della pratica l'impiego si distingue in categoria A, autorizzazione centrale, e B, autorizzazione locale.

L'impiego di categoria A è soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Nel corso dell'istruttoria il comando provinciale dei vigili del fuoco competente viene sentito dal Ministero dell'interno sull'istanza ed è quindi chiamato a pronunziarsi sul progetto della futura pratica per la quale è peraltro previsto l'obbligo al certificato di prevenzione incendi. Al termine della concertazione copia del nulla osta è inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al prefetto, ed al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio.

Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione degli impianti.

L'impiego di categoria B è soggetto a nulla asta preventivo in relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.

Con leggi delle regioni e delle province autonome, sono stabilite le autorità competenti per il rilascio del nulla osta di categoria B, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, nonché le modalità per il rilascio medesimo, e sono individuati o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta; in tali organismi debbono essere rappresentate le competenze necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Negli altri casi il nulla osta è rilasciato dal prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei vigili del fuoco. L'articolo 29 del D.Lgs. 230/95 sostituisce gli analoghi articoli del DPR 185/64 relativi ad i Nulla Osta rilasciati in sede locale, rispettivamente dal Medico provinciale (art. 96), e dal Prefetto (art. 102).

Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione tecnica presentata, possono essere stabilite particolari prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.


Nota

L'attività delle nuove installazioni, tutte quelle di categoria A e quelle di categoria B rientranti nei casi di cui al comma 4 dell'art. 115 ter, per cui è necessaria la predisposizione di piani di intervento (vedi art. 115 ter), non può iniziare prima che le autorità di cui all'articolo 115 quater abbiano approvato i piani stessi.

Relativamente ai citati piani, il decreto 230/95 modificato, all'art. 115 ter stabilisce che i responsabili delle attività eseguano, avvalendosi anche dell'esperto qualificato le valutazioni preventive delle esposizioni potenziali connesse con le attività stesse, ovvero definiscano la distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate a seguito di incidente e le dosi che ne derivano per i soggetti esposti. Qualora dalla suddetta analisi emerga che gruppi di riferimento della popolazione possano ricevere dosi superiori a quanto sopra detto, scatta l'obbligo della pianificazione di emergenza. L'obbligo dei piani esiste invece in ogni caso per le attività soggette ad autorizzazione centrale.

Infatti l'art. 115 ter, comma 5 recita che, ferma restando la disposizione di cui al comma 4, le installazioni soggette agli altri provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 sono sempre incluse nei piani di intervento. L'amministrazione che rilascia il provvedimento di cui al comma 1 ne invia copia alle autorità di cui all'articolo 115 quater, ai fini della predisposizione dei piani stessi.

Da quanto riportato si evince una stretta relazione tra autorizzazione e pianificazione di intervento. Quest'ultima comporta ovviamente lo studio, da parte dell'esercente e dei suoi esperti, dei probabili scenari incidentali e delle conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione in termini di dose. Comporta per l'esercente l'obbligo di predisporre i primi interventi sia con riferimento all'interno dell'impianto che di pronta notifica alle Autorità.

Le Autorità, in particolare quelle preposte al piano d'intervento, dovranno esaminare criticamente l'elaborato dell'esercente.

Dovranno altresì predisporre il piano esterno di intervento prescrivendo, attraverso l'Autorità che rilascia l'autorizzazione, i necessari provvedimenti che faranno parte dell'autorizzazione stessa.

Detti provvedimenti saranno relativi alla predisposizione delle azioni necessarie per limitare ovvero mitigare gli effetti dell'eventuale incidente con riferimento all'insorgenza dell'evento (analisi dei rischi); alla sorgente eventualmente coinvolta, al fine di predisporre strumenti per ridurre o arrestare l'emissione e la dispersione di radionuclidi all'esterno dell'installazione nonché l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi medesimi; all'ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive agli individui; agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini della riduzione della loro esposizione e dell'adozione di eventuali provvedimenti sanitari nei loro confronti (predisposizione di sistemi di allarme, di protezione individuale, etc.. ). Solo quando le prescrizioni saranno state dettate ed inserite nel provvedimento autorizzativo questo sarà efficace e l'attività potrà essere autorizzata.

Nulla osta all'impiego di sorgenti mobili di radiazioni

L'art. 27 contiene il comma 1 bis che disciplina l'uso di sorgenti mobili di radiazioni (per esempio per controlli non distruttivi), prevedendo che il nulla asta all'impiego sia rilasciato in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità d'impiego e non in relazione all'idoneità dei locali prevista dagli art. 28 e 29.

L'Allegato IX, punto 7, indica le prescrizioni per il rilascio del nulla osta in argomento, e stabilisce che quello rilasciato da un Prefetto sia valido su tutto il territorio nazionale. Il Comando provinciale VF competente, sentito per legge, può indicare particolari precauzioni e prescrizioni quali l'obbligo di notifica preventiva al Comando VF della provincia ove si va ad operare.
 

 

ALL IX Determinazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del presente decreto, delle condizioni per la classificazione in Categoria A ed in Categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nullaosta.

.... omissis

7. Particolari disposizioni per le pratiche di cui al comma 1-bis dell'articolo 27 del presente decreto.

1. Le condizioni per l'esenzione dal nullaosta di cui al paragrafo 1 non si applicano alle pratiche di cui al comma 1-bis dell'articolo 27 del presente decreto.

2. Per le pratiche di cui di cui al comma 1-bis dell'articolo 27 del presente decreto, classificate in Categoria A o in Categoria B in accordo alle disposizioni di cui al paragrafo 2, il rilascio del nullaosta è subordinato

a) alla dimostrazione che la radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, secondo i principi di cui all'articolo 2, è garantita esclusivamente dalle caratteristiche proprie delle sorgenti di radiazioni che intervengono nella pratica e dalle modalità di impiego di esse, indipendentemente dalle caratteristiche dell'ambito in cui l'impiego avviene.

b) all'inserimento di specifiche prescrizioni tecniche relative all'obbligo

di informare, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito, gli organi di vigilanza territorialmente competenti

di acquisire dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto e di trasmettere agli organi di vigilanza di cui al punto 7.2.b) 1 una specifica relazione sul verificarsi della condizione di cui al punto 7.2.a) con riferimento all'ambito di impiego di cui al punto 7.2.b) 1;

3. Il nullaosta per le pratiche di cui al comma 1-bis dell'articolo 27 del presente decreto, che sia classificato in Categoria B ai sensi del paragrafo 2, viene rilasciato dal prefetto della provincia in cui è situata la sede operativa primaria del titolare del nullaosta.

4. È consentito l'esercizio della pratica di cui al punto 7.3 in ambiti localizzati al di fuori della provincia, per la quale il nullaosta stesso era stato rilasciato ai sensi del punto 7.3
 

 

Il comma 2 bis del1'art. 27 stabilisce i casi in cui è richiesto il nulla-osta.

Il comma 6 stabilisce che le attività soggette al nulla osta di categoria A (Amministrazione centrale) non necessitano di quello di categoria B (Amministrazione periferica).

L'Allegato IX stabilisce le condizioni per la classificazione in categoria A e B dell' impiego di sorgenti, per l'esenzione dal nulla osta, nonché le modalità di rilascio e di revoca dello stesso.

Il punto 6 dell' allegato IX rende eguali le soglie per l'applicazione dell' art. 13 della Legge 1860/62 e per la classificazione in categoria A, unificando le due tipologie di pratiche.

Gli allegati VII e IX comportano l'abrogazione completa del DPR 185/64.

I depositi di cui all'articolo 33, in attesa dell'emanazione dei decreto, rientrano tra le attività per le quali è previsto il nulla osta di categoria A.

 

 

Art. 27 - Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni.

1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attività di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

“1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi.”;

2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione connessi con tali attività, i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonché gli organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie.

“2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 è, in particolare, richiesto per:

a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo;

b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca;

c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali;

d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica”.

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed alle attività lavorative comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III bis, con esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo III bis e relativi provvedimenti di attuazione.

4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni.

“4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all'articolo 33 ed all'impiego di microscopi elettronici.

4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene luogo del nullaosta all'impiego di categoria B.

4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione delle installazioni.”.
 

Art. 28 - Impiego di categoria A.

1. L'impiego di categoria A è soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta è inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.

2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione degli impianti.

 

Art. 29 - Impiego di categoria B.

1. L'impiego di categoria B è soggetto a nulla osta preventivo in relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.

2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 27, sono stabilite le autorità competenti per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, nonché le modalità per il rilascio medesimo, e sono individuati o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta; in tali organismi debbono essere rappresentate le competenze necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Negli altri casi il nulla osta è rilasciato dal prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA.

3. Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione tecnica presentata, possono essere stabilite particolari prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.
 

ALL IX - Determinazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del presente decreto, delle condizioni per la classificazione in Categoria A ed in Categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nullaosta.

1. Condizioni per l'esenzione dal nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni

1.1. Sono esenti dal nulla osta di cui all'articolo 27 del presente decreto le pratiche comportanti l'impiego a qualsiasi titolo di sorgenti di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto per le quali l'esonero da tale nulla osta sia esplicitamente stabilito nel conferimento della qualifica.

1.2. Fermo restando quanto disposto per le pratiche di cui al successivo punto 1.3, sono soggette al nulla osta di cui all'articolo 27 del presente decreto le pratiche comportanti l'impiego di:

a) . macchine radiogene con caratteristiche costruttive tali che l'energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV;

b) . b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido superiore a 104 al secondo;

c) . c) materie radioattive allorché il valore massimo della concentrazione di attività per unità di

massa sia superiore ai valori indicati nella tabella IX-1 ed inoltre si verifichi una delle seguenti condizioni:

1) l'attività totale presente nella installazione sia superiore per un fattore 103 ai valori indicati nella tabella IX-1;

2) l'attività totale pervenuta o prodotta nell'installazione in ragione d'anno solare sia superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto l.2.c).l.,

1.3. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e 98 del presente decreto, le installazioni in cui vengano svolte le pratiche di cui all'articolo 27, comma 2-bis, lettere a), c) e d) nonché quelle di cui all'articolo 98, per le quali sia stata concessa la deroga, sono comunque soggette al nulla osta di cui allo stesso articolo 27 indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto 1.2.”;

 

2. Condizioni per la classificazione dell'impiego di sorgenti di radiazioni in Categoria A ed in Categoria B

2.1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 ed al Capo VII viene classificato in categoria A

a) . l'impiego di materie radioattive allorché si verifichi una delle seguenti condizioni:

1) per le materie in forma di sorgenti non sigillate

A) l'attività totale presente sia uguale o superiore di un fattore 106 ai valori indicati nella Tabella IX-1

B) l'attività totale pervenuta o prodotta in ragione dell'anno solare, sia uguale o superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 2.1.a).1.A.:

2) per le materie in forma di sorgenti sigillate:

A) l'attività totale presente sia uguale o superiore di un fattore 3000 ai valori di cui al punto 2.1.a).1.A.

B) l'attività totale pervenuta o prodotta in ragione dell'anno solare, sia uguale o superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 2.1.a).2.A.

b) . l'impiego di sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido sia superiore a 107 neutroni al secondo, ad eccezione delle macchine radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione inferiore o uguale a 25 MeV .

c) . l'impiego di macchine radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione superiore a 25 MeV.

2.2. Al di fuori di quanto previsto nel punto 2.1 l'impiego delle sorgenti di radiazioni è classificato in categoria B.

2.3. L'impiego nello stesso luogo di macchine radiogene e materie radioattive viene classificato in Categoria A allorché si verifichi anche una delle condizioni di cui al punto 2.1.

2.4. Indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto 2.1 è comunque classificato in Categoria B l'impiego di apparecchiature contenenti sorgenti di radiazioni per il cui uso non siano necessari, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, schermature fisse o dispositivi di contenimento o dispositivi di sicurezza o di protezione in aggiunta a quelli incorporati nelle apparecchiature stesse. Ai fini della soggezione al nulla osta, la verifica delle condizioni di cui al punto 1.2 per eventuali altre sorgenti di radiazioni è effettuata separatamente da quella relativa alle sorgenti di radiazioni contenute in dette apparecchiature.

2.5. Sono comunque escluse dal nulla osta di cui all'articolo 27 le macchine radiogene con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV ancorché impiegate insieme ad altre sorgenti di radiazione. Detta esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate a scopo di terapia medica alle sorgenti di radiazioni di cui all'articolo 27, comma 1-bis, ed al paragrafo 7 del presente allegato che siano costituite da macchine radiogene impiegate a scopo industriale o di ricerca scientifica.
 

Art. 33 - Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi.

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale, la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanità e di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattività o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto può essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonché di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.

 

 

5 - INTERVENTI Capo X

L'architettura del capo X è stata adeguata alla nuova definizione di intervento nella quale rientra anche quello che era denominato “stato di emergenza nucleare” nel D.Lgs. 230/95. Così il capo X ha assunto una nuova denominazione: interventi. Esso è costituito da due sezioni: piani di emergenza ed informazione alla popolazione.

I piani di emergenza riguardano ora, non solo le eventuali situazioni incidentali nucleari collegabili ad “impianti” e simili, o altri incidenti di rilievo comunque coinvolgenti il territorio nazionale, ma anche quelle emergenze radiologiche relative a qualunque evento incidentale di cui all' art. 115 ter comma 1 che possa far superare alla popolazione i limiti di dose (di cui all' art. 96). In sintesi mentre in precedenza la pianificazione di emergenza nucleare era utilizzata per fronteggiare solo eventi di rilevante portata, la nuova legge, conformemente ad esigenze emerse di recente nell'ambito della normativa sulla sicurezza ed igiene lavoro (si pensi ad esempio alle prescrizioni del recente D.M. 10/03/98 in materia di gestione dell'emergenza), prevede il ricorso a “piani” anche per gestire emergenze modeste.

II DPR 185/64 riferiva lo stato di emergenza nucleare solo agli incidenti negli impianti nucleari italiani; il successivo decreto legislativo 230 affronta il rischio nucleare in modo più completo: vengono infatti considerate anche altre situazioni incidentali che possono essere causa di immissione di radioattività nell' ambiente in maniera da arrecare danni alla salute della popolazione e che pertanto richiedono una azione di pianificazione nazionale preventiva. Queste situazioni vengono individuate nell'articolo 115 del decreto 230 in caso di incidenti in impianti nucleari situati all'estero, a natanti a propulsione nucleare, a trasporti di materie radioattive o infine incidenti che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale.

Il piano nazionale di emergenza nucleare è stato-predisposto nel 1996 conformemente a quanto previsto dall'art. 121 del D.Lgs 230/95; non hanno invece avuto ad oggi attuazione altre disposizioni quali quelle contenute negli articoli 124 e 125, sempre del D.Lgs 230, riguardanti l'estensione della pianificazione di emergenza al caso di porti con attracco di navigli nucleari ed a quello di trasporti radioattivi.

Il D.Lgs. 241, infine, analogamente ai piani di emergenza degli impianti ed in aggiunta al piano nazionale di emergenza nucleare, prevede anche per le altre pratiche un piano di intervento allorquando si possa valutare, in caso di incidente, il superamento delle dosi previste per la popolazione (di cui all'art. 96). A tal fina il nuovo decreto all'art. 115 ter stabilisce che i responsabili delle attività eseguano, avvalendosi anche dell'esperto qualificato le valutazioni preventive delle esposizioni potenziali connesse con le attività stesse, ovvero definiscano la distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate a seguito di incidente e le dosi che ne derivano per i soggetti esposti. Qualora dalla suddetta analisi emerga che gruppi di riferimento della popolazione possano ricevere dosi superiori a quanto sopra detto, scatta l'obbligo della pianificazione di emergenza. L'attuazione degli interventi è prevista a sua volta (art. 115 quinquies) allorquando si verifichino eventi incidentali che determinano “rilevanti contaminazioni”.

Per la pianificazione sono previsti livelli di intervento primari, cioè espressi in termini di dose, (art. 115 comma 2 sostituito dall'allegato XII) e derivati, cioè espressi in termini di contaminazioni di matrici (art. 115 comma 3); questi ultimi dovranno essere individuati con un apposito decreto attuativo che fisserà anche quei valori, detti di “rilevanti contaminazioni”, che, come si è accennato, fanno scattare l'attuazione degli interventi.
 

 

Art. 115/ter - Esposizioni potenziali.

1. Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a provvedimenti autorizzativi previsti nei capi IV, VI, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 31, e nell'articolo 52 del capo VII, nonché nell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, i soggetti richiedenti l'emanazione di detti provvedimenti provvedono ad eseguire, avvalendosi anche dell'esperto qualificato, le valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate, nonché delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica.

2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono eseguite facendo riferimento alle raccomandazioni in materia dei competenti organismi comunitari ed internazionali.

3. Le valutazioni di cui al comma 1 sono oggetto della registrazione di cui all'articolo 81, comma 1, lettera e). Dette valutazioni sono altresì unite alla documentazione prodotta ai fini dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui individui dei gruppi di riferimento della popolazione possano ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in installazioni di cui all'articolo 29, dosi superiori ai livelli determinati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, le amministrazioni competenti al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 stesso, dispongono l'inclusione della pratica nei piani di cui all'articolo 115-quater, comma 1. Le predette amministrazioni inseriscono, a tale scopo, apposite prescrizioni nel nulla osta e inviano copia del provvedimento autorizzativo, insieme a tutte le valutazioni relative alle esposizioni potenziali, alle autorità di cui all'articolo 115-quater, ai fini della predisposizione dei piani di intervento.

5. Ferma restando la disposizione di cui al comma 4, le installazioni soggette agli altri provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 sono sempre incluse nei piani di intervento. L'amministrazione che rilascia il provvedimento di cui al comma 1 ne invia copia alle autorità di cui all'articolo 115-quater, ai fini della predisposizione dei piani stessi.

6. L'attività delle nuove installazioni per cui è necessaria la predisposizione di piani di intervento non può iniziare prima che le autorità di cui all'articolo 115-quater abbiano approvato i piani stessi.
 

Art. 115/quater - Approvazione dei piani di intervento Preparazione degli interventi.

1. I piani di intervento relativi alle installazioni di cui all'articolo 115-ter sono approvati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. I piani di intervento di cui al comma 1, sono elaborati, anche con riferimento all'interno degli impianti, alla luce dei principi generali di cui all'articolo 115-bis, tenendo presenti i livelli di intervento stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2. Detti piani sono oggetto di esercitazioni periodiche la cui frequenza è stabilita nei piani predetti, in relazione alla tipologia delle installazioni ed all'entità delle esposizioni potenziali.

3. I piani di intervento di cui al comma 1 prevedono, ove occorra:

a) la creazione di squadre speciali di intervento in cui è assicurata la presenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico, medico o sanitario;

b) le modalità per assicurare ai componenti delle squadre di cui alla lettera a) una formazione adeguata agli interventi che esse sono chiamati a svolgere.
 

Articolo 115/quinquies - Attuazione degli interventi.

1. Qualora nelle installazioni di cui all'articolo 115-ter, comma 1, si verifichino eventi che possano comportare emissioni e dispersioni di radionuclidi all'esterno dell'installazione, che determinino rilevanti contaminazioni dell'aria, delle acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al perimetro dell'installazione, gli esercenti sono tenuti ad informare immediatamente:

a) il prefetto, il comando provinciale dei vigili del fuoco, gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e l'ANPA nel caso si tratti delle attività di cui agli articoli 29 e 30;

b) le amministrazioni di cui alla lettera a), nonché il comandante del compartimento marittimo e l'ufficio di sanità marittima quando gli eventi stessi interessino gli ambiti portuali e le altre zone di demanio marittimo e di mare territoriale, nel caso si tratti delle attività soggette ad altri provvedimenti autorizzativi previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

2. Gli esercenti le installazioni di cui al comma 1 in cui si verifichino gli eventi di cui allo stesso comma sono altresì tenuti a prendere tutte le misure atte a ridurre la contaminazione radioattiva nelle zone esterne al perimetro dell'installazione in modo da limitare il rischio alla popolazione.

3. Il prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma 1, ne immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e al Presidente della Giunta regionale.

4. Nell'attuazione dei piani di intervento le decisioni rispettano i principi generali di cui all'articolo 115- bis, tenendo conto delle caratteristiche reali dell'emergenza radiologica in relazione ai livelli indicativi di intervento di cui all'articolo 115, comma 2, con azioni relative:

a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la dispersione di radionuclidi all'esterno dell'installazione, nonché l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi medesimi;

b) all'ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive agli individui;

c) agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini della riduzione della loro esposizione e dell'adozione di eventuali provvedimenti sanitari nei loro confronti.

5. Le autorità responsabili dell'attuazione dei piani di cui all'articolo 115-quater curano l'organizzazione degli interventi, nonché la valutazione e la registrazione dell'efficacia degli stessi e delle conseguenze dell'emergenza radiologica.

6. Alle installazioni ed agli eventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della sezione II del capo X.


 

Interventi e squadre speciali (art. 11 5 quater)

Il nuovo decreto 241, ed in parte anche il decreto 230/95, ha finalmente sanato una situazione che si trascinava dal 1964. Nel passato, infatti, il “soccorritore” non era considerato dalla legge (solo da circolari), con la conseguenza che al personale di intervento poteva essere attribuito il limite di dose della popolazione, non potendosi identificare nella definizione di lavoratore professionalmente esposto.

L'allegato VI, ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs. integrato, fornisce ora un preciso riferimento per il soccorritore. Questo può esser un generico operatore della sicurezza, soccorritore ordinario, al quale si applica il limite di dose di 20 mSv (calcolato nell' arco di un anno), o il componente di una squadra speciale, con il limite di 100 mSv, ove la pianificazione degli interventi (art. 115 quater), lo renda necessario.

Tutti gli appartenenti al C.N.VV.F., area operativa ed aeronavigante, ad esclusione dell'area STAC, possono considerarsi soccorritori “ordinari”, ed hanno, quindi, un limite di dose per anno, di 20 mSv (assorbibile anche in più riprese, ma calcolata su base annua).

L'art. 115 quinquies, comma 3, del capo X che tratta degli interventi, prevede che, nell'ambito dei piani di intervento”, e quindi di specifiche e ben individuate tipologie di azioni. “possano esser previste le squadre speciali, se necessario, ovvero se il personale di soccorso rischi di esser sottoposto ad esposizioni di emergenza implicanti dosi superiori ai limiti di dose dei lavoratori esposti” (20 mSv, 02 rem).

È evidente che all'atto dell'elaborazione del piano di soccorso deve esser valutata l'entità dell' eventuale dose assorbibile dal personale di intervento, rimanendo ovviamente la zona di incertezza legata all'imponderabi1e, al non prevedibile, a ciò che può rientrare quindi nelle “esposizioni accidentali” che sono al di fuori dell'ambito qui trattato.

Il decreto legislativo non scende in particolari sulla natura pubblica o privata delle squadre speciali, né sull'obbligo di averle. La direttiva 96/29 impone, in ogni caso che ogni Stato membro garantisca che siano elaborati i piani di intervento, anche all'interno degli impianti, e che si disponga la creazione, se necessario, di squadre speciali. Dette decisioni sono quindi, in generale, competenza dei datori di lavoro, pubblici o privati, e delle autorità preposte alla predisposizione dei piani di cui alla legge 225/92 (articoli 115 ter e quater).

Una volta stabilita la necessità di disporre la creazione di squadre speciali VV.F., il personale che le costituisce va classificato in categoria A, ed è suscettibile di assumere una dose annua fino a 100 mSv (calcolata nell'arco di un anno). In tale caso si applica quanto previsto dal Capo VIII del D.1gs. 230/95, in particolare per la sorveglianza medica e fisica della protezione.

 

D.M. 16/2/1982 - SOSTANZE RADIOGENE

(Produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, utilizzazione)

    75. Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)

76. Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964. n. 185)

77. Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)

78. Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione.

79. Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962. n. 1860)

80. Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti.

 

Corrispondenza tra attività derivate dal DPR 185/64 e nuove attività del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche
 

 

Attività preesistenti Di cui al DM 16/2/82

Attività che richiedono il parere del Ministero o del Comando VF (articoli del d.lgs. 230/95)

75

Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali s'impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31/12/ 1962, n. 1860 e art. 102 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185*).

Art 27 Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni

Art. 28 Impiego di categoria A

Art. 29 Impiego di categoria B (sostituisce ed amplia art. 102 del DPR 185/64, perché riferito anche ad attività sanitarie ex 96 del DPR 185/64)

Art. 53 Depositi temporanei ed occasionali

Art. 33 Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi.

76

Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo VI del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185)

Rientrano nell'impiego di categoria A e B

77

Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della Legge 31/12/1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30/12/1965, n. 1704).

IDEM, +

Art. 21 Trasporto di materie radioattive

78

Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione

Art. 52 Depositi e complessi nucleari sottocritici

- art. 7 lettere b) e g) -

79

Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera B) della legge 31/12/ 1962, n. 1860)

IDEM +

Art. 52 Depositi e complessi nucleari sottocritici

80

Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportino pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti

Art. 36 Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria - art. 7 lettere a) c) d) - per reattori di ricerca di potenza superiore a 100 Kw, cfr. art. 51 - e) f) -

Art. 37 Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge 31/12/1962 n° 1860.

Art. 39 Consultazione con le Amministrazioni interessate. (per gli artt. 36 e 37)

Art. 55 Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari.

* articolo abrogato e sostituito da parte dell'articolo 29 del D.lgs 230/95