Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Lettera Circolare


Prot. n° P1362/4122 sott. 67

Roma, 24 agosto 2004
 

OGGETTO: D.M. 16 maggio 1987 n. 246 –”Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” – Chiarimenti al punto 8 – Norme transitorie.
 

Il punto 8.2 – Impianto antincendio – dell’allegato al decreto ministeriale indicato in oggetto recita: “Negli edifici di tipo “c”, “d”, “e”, devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7. Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7”.
Pervengono richieste di chiarimenti circa l’obbligo di prevedere l’impianto idrico antincendio fisso in edifici aventi altezza superiore a 24 metri e fino a 32 metri (edifici di tipo “b”), preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 16/05/1987, N. 246.
Al riguardo si chiarisce che per i suddetti edifici sussiste l’obbligo di protezione con impianto idrico antincendio unicamente nel caso in cui l’impianto stesso sia stato espressamente previsto all’atto dell’approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale VV.F.. In tale eventualità l’impianto deve assicurare le prestazioni idrauliche risultanti dal progetto approvato o dal C.P.I. e deve essere mantenuto in efficienza secondo quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 37/1998.
Per gli edifici di tipo “b”, esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ed esclusi dalla precedente fattispecie, non è quindi prescritta l’installazione di impianti idrici antincendio di tipo fisso in quanto tale misura non è contemplata tra le norme di adeguamento di cui al punto 8 dell’allegato al D.M. n. 246/1987.