PROTOCOLLO D'INTESA

TRA
 

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DIREZIONE REGIONALE LIGURIA (di seguito denominato INAIL), ***, nella persona del Direttore Regionale Vicario Dott. Enrico Lanzone, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale Liguria, in via D'Annunzio 76 - 16121 Genova

e

COMUNE DI SAVONA, ***, nelle persone del Comandante del Corpo di Polizia Locale di Savona, Dott. Igor Aloi, domiciliato per la carica presso il Comune di Savona, C.so Italia, 19 - 17100 Savona
dette ciascuna singolarmente anche “parte” e congiuntamente “parti”
 

PREMESSO CHE

INAIL, in attuazione del Decreto n. 38 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che, come è noto, ne ha rimodulato e ampliato le competenze, ha tra i suoi obiettivi strategici anche la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e la cultura della prevenzione;
INAIL partecipa al processo di trasformazione del Welfare, creando e rafforzando sinergie con gli altri attori istituzionali per la sicurezza, tramite iniziative ad alto valore aggiunto sul territorio;
INAIL persegue le finalità di prevenzione in coerenza a quelle delineate dal Piano Nazionale della Prevenzione, dal Piano Regionale della Prevenzione e dalle linee Operative dell'Istituto;
INAIL nella sua qualità di focal point per l'Italia, deve farsi parte attiva nella promozione e nello sviluppo a livello locale delle iniziative di prevenzione a tema dell'Unione Europea, nell'ambito della Campagna EU-OSHA dedicata all'invecchiamento attivo della popolazione lavorativa, nei luoghi di lavoro pubblici e privati, problematica comune a tutti i Paesi membri;
Comune di Savona, nell'ambito delle proprie competenze, svolge importanti funzioni in ambito di prevenzione e controllo dei rischi e dei danni legati al lavoro, in particolare svolte dalla Polizia Locale;
Comune di Savona attraverso la Legge Regionale 13 agosto 2007, n. 30 avente ad oggetto “Norme regionali in materia di sicurezza e qualità del lavoro”, nel rispetto dei propri ruoli, intende promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, le Parti Sociali e gli enti istituzionali competenti in materia, un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa, volto a prevenire i rischi e a garantire la salute, la sicurezza, la regolarità e, più in generale, il benessere nei luoghi di lavoro;
Comune di Savona, per la complessa organizzazione e l'eterogeneità dei suoi servizi, intende affrontare la questione della capacità di comunicare con i propri dipendenti, con il territorio e con le persone che vi vivono, al fine di favorire un sistema relazionale e di partecipazione dei soggetti interni ed esterni all'Amministrazione per favorire la qualità dei servizi erogati, lo sviluppo diffuso di una percezione positiva dell'azione amministrativa prestata ed il miglioramento dei servizi ai propri “clienti” interni ed esterni all'Amministrazione;
Comune di Savona intende perseguire nel tempo un “sistema benessere” interno all'Ente, attraverso azioni di rilevazione e investimento, nel tentativo di rafforzare il senso di appartenenza, la motivazione, la soddisfazione e la partecipazione dei dipendenti ed il loro coinvolgimento nelle politiche strategiche con particolare riguardo a quelle della sicurezza; ciò é perseguibile con varie azioni volte al benessere organizzativo, alla comunicazione interna, alla formazione, alla prevenzione dello stress da lavoro correlato e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, introducendo processi di innovazione finalizzati a diffondere un'immagine positiva dell'Ente nel suo complesso attraverso i comportamenti e gli atteggiamenti degli operatori;
 

RILEVATO CHE

INAIL e Comune di Savona intendono attivare una collaborazione in materia di sicurezza, di benessere organizzativo, di prevenzione e salute con iniziative volte a favorire la conciliazione vita/lavoro degli operatori e di nuove forme flessibili organizzative in coerenza con il Piano Regionale di Prevenzione e nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e delle proprie competenze specifiche;
 

CONSIDERATO

che sussistono comuni interessi diretti a programmare concrete azioni per il perseguimento dell'obiettivo di migliorare le condizioni di tutela, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

tutte le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente protocollo.
 

Articolo 2 - Finalità

1. Con il presente Protocollo d'intesa le parti firmatarie, nella piena distinzione dei ruoli e delle responsabilità che competono a ciascun soggetto, intendono proseguire la comune collaborazione a sostegno di azioni dirette a favorire la cultura della prevenzione, del benessere dei lavoratori, della tutela della sicurezza e promozione della salute nei luoghi di lavoro nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.
2. Le finalità e gli obiettivi specifici di cui al comma 1 vengono perseguiti e attuati prevedendo altresì, qualora se ne verifichi la necessità nell'ambito della ricerca delle più ampie sinergie, la partecipazione di altri Enti e soggetti interessati, previa intesa tra le parti firmatarie.
 

Articolo 3 - Attività

1. Le parti firmatarie s'impegnano, ognuna nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, mediante il reciproco contributo:
■ a definire e ad attuare le più ampie iniziative progettuali di prevenzione, con particolare riguardo al progetto denominato “Ageing Workforce Management”, anche a carattere sperimentale, nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, richiamato nel seguito anche come GDPR “General Data Protection Regulation GDPR”, e ss.mm.ii., con l'obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione;
■ ad attivare, mediante la collaborazione delle professionalità tecniche specialistiche interne, approfondimenti tecnico - ambientali e studi di settore per comparto e/o rischio lavorativo;
■ a proseguire, nell'ambito di una strategia programmata e coordinata, l'attuazione di interventi mirati di informazione e formazione nel mondo del lavoro, per la diffusione della cultura della prevenzione e per il miglioramento della capacità di lavorare in sicurezza con l'obiettivo di un lavoro sicuro e di qualità;
■ a proseguire la collaborazione nell'ambito di iniziative, anche innovative, volte al benessere organizzativo, alla rilevazione dello stress lavoro correlato, alla conciliazione vita/lavoro dei lavoratori;
■ a effettuare iniziative ed attività di comunicazione e su quanto realizzato e sui risultati ottenuti, organizzare seminari e produrre materiale informativo, anche nell'ambito di campagne informative rivolte a diversi target di destinatari.
 

Articolo 4 - Accordi attuativi

1. Le modalità, i tempi e i singoli progetti oggetto della collaborazione tra le Parti di cui all'art. 3 saranno regolati mediante la stipula di specifici Accordi Attuativi, nel rispetto del presente Protocollo d'Intesa e della normativa vigente.
2. In particolare, gli Accordi Attuativi disciplineranno in maniera dettagliata e compiuta le modalità secondo cui si darà attuazione alla collaborazione tra le Parti specificando, in particolare, gli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari di ogni singolo progetto.
 

Articolo 5 - Oneri economici

1. Il presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri economici a carico delle Parti.
2. Gli eventuali oneri - in compartecipazione tendenzialmente paritaria - saranno determinati nei singoli Accordi Attuativi di cui all'Art. 4, che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi e nei limiti delle risorse finanziarie annualmente messe a disposizione e nella misura discrezionalmente determinata.
 

Articolo 6 - Tavolo tecnico

Per l'attuazione concreta dei progetti e delle attività di cui all'art. 3, le Parti - nei singoli Accordi Attuativi - istituiranno un Tavolo Tecnico operativo congiunto, composto da propri referenti nominati, cui è demandata la parte organizzativa e di dettaglio di ogni singola iniziativa progettuale definita nel rispetto del presente Protocollo d'Intesa.
 

Articolo 7 - Durata e rinnovo

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione in formato elettronico dello stesso ed è rinnovabile per uguale periodo a seguito di accordo scritto tra le Parti.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
3. Le Parti redigono annualmente, in forma congiunta, una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. In caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché una rendicontazione dettagliata dei costi eventualmente derivanti dagli Accordi Attuativi stipulati.
 

Articolo 8 - Recesso e scioglimento

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta e notificata via pec. Il recesso ha effetto immediato dalla data di notifica dello stesso.
2. Il recesso o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le parti concordano sin d'ora di portare a conclusione le attività in corso e i singoli Accordi Attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
 

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività riconducibili al presente Protocollo e agli Accordi Attuativi di cui all'art. 4, in conformità agli obblighi imposti dal GDPR “General Data Protection Regulation GDPR”, e ss.mm.ii.
 

Articolo 10 - Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti è competente in via esclusiva il Foro di Genova.
 

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto si compone di n. 5 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi DPR n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi art. 15, comma 2 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Savona, 16 maggio 2019

Per INAIL
Il Direttore Regionale Vicario
F.to
Dott. Enrico Lanzone

Per COMUNE DI SAVONA
Il Dirigente/Comandante del Corpo Polizia Locale
F.to
Dott. Igor Aloi


Fonte: inail.it