Cassazione Civile, Sez. 3, 21 maggio 2019, n. 13587 - Infortunio in itinere. Ricorso dell'Inail


 

Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: FIECCONI FRANCESCA Data pubblicazione: 21/05/2019

 

 

 

Rilevato che :
1. Con ricorso notificato l'11 luglio 2017 l'ente Inail proponeva ricorso per cassazione delta sentenza n. 11711/2017, depositata il 30 gennaio 2017 dalla Corte d'appello di Catanzaro, affidato a un unico motivo. Con ricorso incidentale, notificato il 19 settembre 2017, l'intimata V.G. proponeva ricorso incidentale tardivo. Le altre parti intimate non si costituivano. La ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie.
 

 

Considerato che :
1. Con unico motivo ex articolo 360, 1 comma , n. 3 e 4 cod. proc. civ. l'ente INAIL denuncia violazione degli artt. 1916 e 2909 cod.civ. e l'art. 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte d'appello, nel considerare il quantum debeatur, e in particolare il "danno differenziale" dovuto alle parti lese una volta detratta la rendita INAIL liquidata in favore delle medesime, aventi diritto al risarcimento del danno biologico conseguente a un sinistro stradale avvenuto sul lavoro "in itinere", non ha tenuto conto di quanto allegato nella comparsa conclusionale del 2016 dall'INAIL. Le vittime del sinistro erano difatti state risarcite anche dalla compagnia che gestisce il Fondo Garanzia Vittime della Strada che ha coperto il danno causato dal responsabile proprietario del veicolo, risultato non assicurato.
1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ..
1.2. La sentenza impugnata , difatti, ha tenuto conto di quanto indicato dalla parte qui ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni a titolo di importo residuo in linea capitale, una volta detratta la rendita corrisposta dall'ente, recependo che <<la surroga valesse per l'importo capitale dovuto alle vittime a titolo di danno biologico o di quell'altra somma che risultasse dovuta in giudizio, oltre i miglioramenti del valore capitale della rendita intervenuti successivamente e precisati in corso di causa >>. Tuttavia, sino alla data di precisazione delle conclusioni la ricorrente non aveva svolto deduzioni diverse da quelle indicate nel primo atto difensivo del 2013.
1.3. Sotto il profilo giuridico, per consolidato indirizzo di questa Corte, (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 maggio 2017, n. 12908; Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2015, n. 1841; Cass. n. 12562 del 2014; Cass. n. 11544 del 2012; Cass. n. 21964 del 2011; Cass. n. 11617 del 2010) — cui si intende dare in questa sede continuità— la prova delle indennità corrisposte dall'INAIL al lavoratore, nel giudizio di regresso intentato dall'istituto, può essere fornita con l'attestato del direttore della sede regolatrice, svolgendo l'Istituto la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi assistiti da una presunzione di legittimità.
1.4. Tale presunzione di legittimità dell'atto amministrativo proveniente dall'INAIL, costituente "prova privilegiata", tuttavia può venir meno a fronte di precise contestazioni che evidenzino i vizi da cui sarebbero affetti tali atti. Nel caso in esame, l'Istituto ricorrente ha precisato le conclusioni come in atto di citazione, mentre la nuova produzione documentale si pone a corredo della comparsa conclusionale, di cui la Corte d'appello non ha correttamente tenuto conto: essa difatti si rivela tardiva perché non più contestabile dopo la chiusura della fase di trattazione della controversia e, quindi, inammissibile.
1.5. La natura di prova privilegiata dell'attestato dell' INPS può infatti valere sino a che non si sia chiusa la fase del contraddittorio, e quindi al limite fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, e ciò anche in sede di giudizio di impugnazione, non potendosi invece tenere conto di allegazioni inserite nelle comparse conclusionali, ossia quando la trattazione della controversia è da intendersi chiusa e, quindi, sulla prodotta documentazione non possa compiutamente svolgersi il doveroso dibattito nel contraddittorio processuale, eventualmente tramite una richiesta di un termine per potere esaminare i nuovi atti e replicarvi; d'altra parte, l'ammissione di una produzione tardiva di documentazione, anche se attinente a una prova privilegiata del tenore di cui sopra, si porrebbe in pregiudizio del diritto di difesa della controparte che non intenda aderire alla ulteriore richiesta e vi si voglia opporre: diritto che sarebbe conculcato dalla funzione meramente illustrativa dei successivi scritti defensionali; stante il dovere di riaprire la fase istruttoria una volta ammessa tale eventualità, l'ingresso di materiale probatorio in tale fase, dedicata alla semplice esplicazione di argomenti difensivi, sarebbe oltretutto in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.
2. Con ricorso incidentale tardivo, notificato il 19 settembre 2017, una delle due danneggiate denuncia violazione degli artt. 13 , co. 2 , D.lgs 38/2000, dell'art. 1916 cod. civ. anche in relazione all'art. 142 u.co. D.lgs 209/2005, deducendo che i conteggi dell' INAIL riguardavano una rendita liquidata e capitalizzata, ma non erogata effettivamente, considerato che i ratei sino ad allora ricevuti erano pari a € 19.471, 29.
2.1. Il ricorso è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., essendo stato notificato il 19 settembre 2017, dopo la scadenza del termine per impugnare, scadente il 30 luglio 2017 (v. per tutte, Cass. sez VI, 2 , Cass. ord. n. 18348/17).
2.2. Stante l'esito della controversia, le spese vanno compensate tra le parti.
2.3. Tuttavia, ai fini della condanna al versamento dell'ulteriore importo di contributo unificato, la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018).
Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorsd ve inefficace il ricorso incidentale tardivo, con compensazione delle spese di giudizio.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale;
compensa le spese tra le parti;

 

 

 

P.Q.M.

 


Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 12/12/2018, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile.