ACCORDO ATTUATIVO
Realizzazione del progetto “Functional Movement Screen”
L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DIREZIONE REGIONALE LIGURIA (di seguito denominato INAIL), ***, nella persona del Direttore Regionale Vicario Dott. Enrico Lanzone, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale Liguria, in via D'Annunzio 76 - 16121 Genova
e
COMUNE DI SAVONA, ***, nelle persone del Comandante del Corpo di Polizia Locale di Savona, Dott. Igor Aloi, domiciliato per la carica presso il Comune di Savona, C.so Italia, 19 - 17100 Savona
dette congiuntamente anche “parti firmatarie”,
PREMESSO CHE:
Il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalle Parti in data 16/05/2019 ha ad oggetto la più ampia collaborazione volta a favorire la cultura della prevenzione, del benessere dei lavoratori, della tutela della sicurezza e della promozione della salute nei luoghi di lavoro, anche con progetti e azioni a carattere sperimentale;
Il Comune di Savona, con Delibera di Giunta n. 55 del 02/05/2019 , che è parte integrante del presente accordo, ha approvato l'adesione al Progetto Ageing Workforce Management (chiamato anche Active Ageing - “Functional Movement Screen”), proposto da INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale Liguria, dando mandato al Dirigente/Comandante del Corpo Polizia Locale per gli accordi attuativi con INAIL e per ogni altra azione conseguente, promuovendo l'adesione volontaria fra i lavoratori e facilitando la realizzazione di quanto previsto nel progetto;
CONSIDERATO CHE
■ sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro, attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
■ sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni espressi dalle Parti, nei rispettivi campi di azione;
■ il Functional Movement Screen (FMS) è uno screening della qualità esecutiva del movimento che, attraverso l'osservazione di sette sequenze motorie funzionali di base, consente di fare emergere eventuali movimenti disfunzionali sostenuti da deficit, squilibri, asimmetrie e limitazioni che, in quanto inefficienti, possono causare micro-traumatismi durante l'attività, con possibili danni per l'apparato muscolo-scheletrico.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
CONVENGONO E STABILISCONO QUANTO SEGUE
Art. 1 Finalità
Il presente accordo ha lo scopo di sviluppare, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Protocollo d'Intesa tra INAIL - Direzione Regionale Liguria e Comune di Savona, firmato in data 16 maggio 2019, iniziative che favoriscano la salute e sicurezza sul lavoro e un modello di valutazione e tutela della salute dei lavoratori.
Art. 2
Oggetto della collaborazione
Le parti firmatarie, ex art. 3 del citato Protocollo d'Intesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e delle proprie professionalità, mettono a disposizione personale appartenente a diversi profili professionali, secondo quanto previsto e richiesto dalle specifiche esigenze, nonché risorse strumentali, beni, servizi e/o altro materiale, allo scopo di applicare, in via sperimentale, il metodo “Functional Movement Screen” (FMS) ad un campione di Vigili del Corpo di Polizia Municipale di Savona, individuati dal Comune di Savona (Corpo Polizia Municipale) e raccogliere dati sulla qualità esecutiva del movimento della coorte lavorativa indagata.
Art. 3
Tavolo tecnico
Il Tavolo tecnico con finalità operative - di cui all'allegato sub 2, composto da almeno 2 rappresentanti nominati da ciascuna delle Parti, avrà il compito di attuare gli impegni di cui all'oggetto del presente Accordo, nonché di coordinare lo sviluppo delle fasi che si susseguiranno e di monitorare e valutare i risultati ottenuti, rilasciando altresì la regolare esecuzione delle fasi.
Art. 4
Aspetti economici
1. La realizzazione delle attività, oggetto del presente Accordo di cui all'art. 2 non prevede l'apporto di risorse finanziarie dirette.
2. INAIL e Comune di Savona metteranno a disposizione ciascuno la propria struttura organizzativa e le proprie professionalità per l'attuazione del metodo sperimentale di cui al presente Accordo.
3. Qualora - in corso d'opera - si rendesse necessario l'utilizzo di risorse economiche, le parti firmatarie s'impegnano a compartecipare in egual misura e ad assolvere tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 3/2003 e s.m.i., che comporta il dovere di riportare il numero di CUP su tutte le transazioni finanziarie e amministrative inerenti il presente atto.
4. Gli eventuali giustificativi di spesa dovranno essere presentati all'Istituto in originale o copia conforme all'originale autenticata.
5. INAIL Direzione Regionale provvederà, in tal caso, all'erogazione di quanto di competenza, come previsto e stabilito nelle vigenti disposizioni dell'Istituto medesimo, in base ai verbali di rendicontazione del Tavolo Tecnico di cui all'art. 3 del presente Accordo e alla certificazione della regolare esecuzione delle attività previste dal progetto.
Art. 5
Durata
Il presente Accordo attuativo avrà durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione e, comunque, sino alla completa realizzazione del progetto.
Art. 6
Piano di comunicazione
Il Tavolo Tecnico di cui all'art. 3 si avvarrà della collaborazione dei rispettivi addetti stampa e/o operatori della comunicazione, ai fini di un'efficace informativa promozionale dell'evento.
Art. 7
Proprietà intellettuali
1. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo attuativo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo attuativo.
2. In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto del progetto di collaborazione, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte.
Art. 8
Tutela dell'immagine
1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
2. In particolare, i loghi di INAIL e di Comune di Savona saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo attuativo.
3. L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Accordo, richiederà il consenso espresso della Parte interessata.
4. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
Art. 9
Trattamento dei dati
1. I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure a agli obblighi imposte dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione. Sono fatti salvi i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
2. Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione del progetto di collaborazione.
Art. 10
Recesso o scioglimento
1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta e motivata da notificare con P.E.C.
2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulle fasi già eseguite alla data di estinzione del presente Accordo.
Art. 11
Foro competente
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo.
Art. 12
Modifiche all'Accordo
Qualsiasi integrazione e/o modifica al presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e avrà efficacia tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
Il presente Accordo si compone di n. 5 pagine e di n. 2 Allegati.
Al presente Atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.
La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione della firma digitale.
Savona, 16 maggio 2019
Per INAIL Direzione Regionale Liguria
Il Direttore Regionale Vicario
f.to Dott. Enrico Lanzone
Per COMUNE DI SAVONA
Il Dirigente/Comandante del Corpo Polizia Locale F.to
Dott. Igor Aloi
Fonte: inail.it