Ministero della Salute
Decreto 15 gennaio 2019
Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014.
G.U. 24 maggio 2019, n. 120
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, in particolare l'art. 35;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera c), che demanda alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;
Visto il decreto dirigenziale 20 febbraio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93, del 21 aprile 2018, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013;
Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia e conservazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta Autorità competente sanitaria;
Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di abilitazione di cui al capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto;
Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del richiamato art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art. 36, del medesimo regio decreto e decade se non è rinnovata in tempo utile;
Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014;
Decreta:
Art. 1
1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2019
Il direttore generale: D'Amario
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 197