Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

Lettera Circolare


PROT. n. 0011586

Roma, 03 settembre 2018

OGGETTO: Impianti di rifornimento privato di gas naturale a carica lenta senza serbatoio di accumulo. Indicazioni applicative.

Per uniformità di indirizzo, si trasmette in allegato la nota prot. n. 12890 del 19/09/2013 con cui lo scrivente Ufficio ha fornito alla Direzione Regionale dei VVF per la Lombardia indicazioni specifiche sul procedimento amministrativo da osservarsi per gli impianti indicati in oggetto.
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(Chiarimento)
PROT. n° 12890

Roma, 19 settembre 2013

OGGETTO: Impianti di rifornimento privato di gas naturale a carica lenta e senza serbatoio di accumulo. Quesito.
 

L’art. 51 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto un regime semplificato per i VRA, piccoli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, senza serbatoi di accumulo, derivati dalla rete domestica e con capacità di compressione non superiore a 3 m³/h.
Infatti, ne è stato previsto l’esercizio dietro presentazione di una DIA conforme al D.P.R. n. 37/1998 e, nel contempo, l’attività non è stata assoggettata al rilascio del CPI, fatti salvi i controlli ed il potere prescrittivo del CNVVF. L’installazione è stata riservata alle imprese in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/1998*, recante norme in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici, tenute al rilascio di dichiarazione di conformità dell’impianto, pena l’applicazione di sanzioni.
Sotto il profilo tecnico, lo stesso D.L. ha subordinato la messa in esercizio di tali impianti al rispetto delle regole di buona tecnica e dell’arte di cui alle leggi nn. 1083/1971 e 186/1968; contestualmente, ha previsto l’emanazione di apposita regola tecnica, intervenuta con il D.M. 30/04/2012, la quale ha regolamentato gli impianti derivati dalla rete domestica con capacità di compressione fino a 20 m³/h.
Il predetto decreto ha inoltre previsto, per le imprese installatrici, gli obblighi della verifica funzionale, del rilascio della dichiarazione di conformità e di avvenuta istruzione degli utilizzatori dei VRA ed, infine, la consegna del libretto di manutenzione ed uso.
Il D.P.R. n. 151/2011, recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, ha tra l’altro, modificato le attività soggette ai controlli. In applicazione del citato D.P.R. i distributori dei carburanti in questione appaiono indistintamente ascrivibili al punto 13 -fascia C- del dell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Una tale interpretazione, che risulta corretta per gli impianti di portata compresa tra 3 e 20 m³/h, di contro contrasta con i principi di semplificazione e di proporzionalità, che sono a fondamento dello stesso D.P.R. per quelli di portata inferiore a 3 m³/h, che, come già detto, erano stati oggetto di liberalizzazione con il D.L. n. 78/2010.
Pertanto, su conforme parere dell’Ufficio AA.LL., di questo Dipartimento, si ritiene che agli impianti di portata inferiore a 3 m³/h si possa continuare ad applicare l’art. 51 del D.L. n. 78/2010, sostituendo la prevista DIA alla odierna SCIA di cui all’art. 19 della Legge 241/1990, a firma dell’interessato e con la contestuale dall’assunzione degli obblighi gestionali di cui al relativo libretto di uso e manutenzione, corredata dalla dichiarazione di conformità dell’impianto a firma della ditta installatrice, riferita alle leggi nn. 1083/1971 e 186/1968, oltre che al recente D.M. 30/4/2012, e da documentazione tecnica (relazione, elaborati grafici) relativa alla installazione.
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*D.M. 22 gennaio 2008, n. 37