Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Lettera Circolare
 

PROT. n. 12637

Roma, 26 settembre 2017
 

OGGETTO: Quesito inerente la modalità di certificazione, ai fini della reazione al fuoco, di teli appoggiati su parquet lignei di impianti sportivi adibiti occasionalmente a manifestazioni di trattenimento o pubblico spettacolo.
 

Con riferimento al quesito di carattere generale in oggetto, trasmesso e pervenuto dal Laboratorio XXXX in data 6/6/2017 (prot. DCPREV 7566), si rappresenta che i teli appoggiati su pavimentazioni sportive, destinati alla protezione delle stesse in caso di manifestazioni occasionali di trattenimento o pubblico spettacolo in impianti sportivi, debbono essere classificati ai fini della reazione al fuoco così come già previsto dalle note dell’ex Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali prott. P384/4139 del 4/4/1998 e P1059/4109 sotto 53 del 17/10/2000. In particolare, le citate note prevedono che i teli protettivi di cui trattasi debbano avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 ed essere certificati nelle reali condizioni di impiego ai fini dell’omologazione (ossia appoggiati sulla pavimentazione prevista o presente in opera).
Premesso quanto sopra, ai fini del rilascio da parte dei Laboratori della certificazione necessaria per l’emissione di atti di omologazione di reazione al fuoco ai sensi dell’art. 8 del dM 26/6/1984 o, nelle fattispecie previste, per l’applicazione dell’art. 10 del medesimo decreto, si ritiene che i teli protettivi, quando non provati in abbinamento con la pavimentazione su cui essi saranno appoggiati, debbano essere testati con le stesse modalità previste per i pavimenti sopraelevati (rif. risoluzione n. 20 della raccolta delle risoluzioni di reazione al fuoco). Nello specifico, pertanto, i teli andranno sottoposti alle seguenti prove sperimentali privi di supporto incombustibile:
UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1(maggio 1996), piccola fiamma su singola faccia;
UNI 9174 (1987) e UNI 9174/Al (maggio 1996), pannello radiante;
UNI 9176 (gennaio 1998) metodo C, per la preparazione dei provini;
UNI 9177 (ottobre 1987), per la classificazione di reazione al fuoco.
Inoltre, dal momento che, in genere, i teli protettivi in oggetto non presentano alcuna differenziazione tra le superfici, si ritiene che trovi applicazione la chiosa della citata risoluzione n. 20 che indica nell’esecuzione della prova al pannello radiante, con esposizione nella posizione “soffitto”, la corretta modalità di esecuzione del test.
Pertanto, i teli protettivi omologati in classe 1 di reazione al fuoco con l’impiego “PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA”, potranno essere considerati idonei all’impiego dai Comandi Provinciali VVF.
Parimenti, saranno considerati idonei all’impiego i pacchetti, costituiti da un telo protettivo appoggiato su una ben determinata pavimentazione, omologati in classe 1 di reazione al fuoco con l’impiego “PAVIMENTAZIONE” e con posa in opera “INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE” o “AVVITATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE” o “CHIODATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE” a seconda dei casi.