Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Lettera Circolare
 

PROT. n° P1214/4106 sott. 40/A

Roma, 26 settembre 2008
 

OGGETTO: Decreto Ministeriale 14 maggio 2004 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³. - Chiarimenti in ordine all’intestazione del certificato di prevenzione incendi nei casi di alimentazione di “multiutenze”.

Con lettera circolare prot. n. P1155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006 sono stati forniti i primi indirizzi applicativi in ordine all’intestazione del certificato di prevenzione incendi nel caso di deposito di GPL a servizio di “monoutenza”, quando fra la ditta distributrice di GPL e l’utente finale sia stato stipulato il contratto di comodato del serbatoio, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. dell’11 febbraio 1998, n. 32.
Tanto premesso, pervengono da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco e dalle Associazioni di categoria, quesiti in merito alla corretta definizione dei casi di depositi di GPL destinati a “multiutenze”, in cui può creare qualche perplessità l’individuazione dell’utilizzatore finale quale intestatario del certificato di prevenzione incendi, in quanto non univocamente individuato. I casi che si possono presentare possono essere sinteticamente riconducibili alle situazioni di seguito:
1. serbatoi di GPL a servizio di più utenze (civili o industriali), dotate ciascuna di proprio contatore quale utenza di fornitura;
2. serbatoi di GPL che alimentano una rete di distribuzione comunale con oneri di realizzazione e manutenzione a carico della ditta distributrice del GPL.
In entrambi i casi i serbatoi di GPL risultano spesso installati, insieme alla rete di distribuzione del gas occorrente per collegare il serbatoio medesimo ai contatori di lettura e fatturazione, su un appezzamento di terreno non di proprietà della Ditta distributrice, ma alla quale è consentito il passaggio con automezzi ed addetti dei rifornimenti, della manutenzione e di ogni altro servizio legato allo stoccaggio del GPL ed alla “rete distribuzione gas” per l’esistenza di specifico titolo autorizzativo (contratto di comodato d’uso del terreno, affitto, etc.)
In merito ai casi prospettati, in considerazione anche del fatto che la Ditta distributrice del GPL risulta proprietaria del prodotto contenuto all’interno dei serbatoi e nelle tubazioni fino ai contatori di lettura, si fornisce il seguente chiarimento.
Fermo restando quanto previsto dal Titolo VI “norme di esercizio” del D.M. 14 maggio 2004, si e del parere, in attesa degli eventuali chiarimenti e modifiche all’apparato legislativo evidenziate nella lettera-circolare prot. n. P1155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006, che l’azienda distributrice del G.P.L possa essere individuata come unica responsabile dell’attività sottoposta ai controlli dei Vigili del fuoco e, pertanto, possa richiedere e successivamente essere, a seguito del sopralluogo positivo, l’intestataria del relativo certificato di prevenzione incendi e dei connessi obblighi di esercizio e dei divieti, lasciando agli utenti l’osservanza del punto 20 del Titolo sopra citato.
Restano infine a carico dell’azienda distributrice del G.P.L. gli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le documentazioni richieste che debbono essere tenute a disposizione degli organi di controllo.