Tipologia: CCLA
Data firma: 3 luglio 2013
Validità: 03.07.2012 - 31.12.2015
Parti: Acea8cento-Acea e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici-Energia, Acea8cento
Fonte: filctemroma.it

Sommario:

 

Capitolo I - Il contratto collettivo di lavoro - Norme generali
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e Durata
Art. 3 - Inscindibilità e interpretazione del Contratto
Art. 4 - Distribuzione del Contratto
Capitolo II - Livelli di contrattazione, sistema di relazioni industriali e diritti sindacali
Art. 5 - Assetti Contrattuali
Art. 6 - Relazioni Industriali
Art. 7 - Operazioni Societarie e processi di riorganizzazione
Art. 8 - Appalti
Art. 9 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 10 - Istituti di carattere sindacate
Art. 11 - Permessi sindacali
Art. 12 - Premio di Risultato
Capitolo III - Costituzione del rapporto di lavoro - Mercato del lavoro
Art. 13 - Periodo di prova
Art. 14 - Contratto a tempo determinato
Art. 15 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 16 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 17 - Contratto di apprendistato
Art. 18 - Telelavoro
Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro

Art. 19 - Ulteriori disposizioni per la disciplina del rapporto di lavoro
Art. 20 - Classificazione del personale
Art. 21 - Formazione
Art. 22 - Mutamento temporaneo mansioni
Art. 23 - Trasferimento
Art. 24 - Orario di lavoro
Art. 25 - Reperibilità
Art. 26 - Giorni festivi
Art. 27 - Riposo Settimanale
Art. 28 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno

 

Art. 29 - Ferie
Art. 30 - Assenze, permessi, congedi, aspettativa
Art. 31 - Diritto allo studio e formazione personale
Art. 32 - Facilitazioni per lavoratori studenti
Art. 33 - Richiamo alle armi
Art. 34 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 35 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 36 - Tutela della maternità e paternità
Art. 37 - Tutele specifiche
Capitolo V - Norme disciplinari
Art. 38 - Doveri del lavoratore
Art. 39 - Provvedimenti Disciplinari
Capitolo VI - Trattamento economico
Art. 40 - Struttura Retributiva
Art. 41 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 42 - Tredicesima mensilità
Art. 43 - Trasferte
Capitolo VII - Estinzione del rapporto di lavoro ed istituti collegati
Art. 44 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 45 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
Art. 46 - Previdenza Complementare
Capitolo VIII - Ambiente di lavoro
Art. 47 - Ambiente, qualità e sicurezza sul luogo di lavoro. RLS
Capitolo IX - Azioni positive e norme di carattere sociale
Art. 48 - Pari Opportunità e tutela delta dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro
Allegati
Allegato 1 Protocollo azioni sociali
Allegato n. 2 Protocollo attuativo legge 146/90
Allegato n. 3 Protocollo sulla istituzione di forme di assistenza sanitaria integrativa
Allegato 4 Protocollo Nuove tecnologie e tutela dei diritti dei lavoratori


Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro per i lavoratori addetti alla Società “Acea8cento”

In Roma, addì 3 luglio 2013, fra Acea8cento spa […], assistita da Acea spa […] e la Filctem-Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Chimica, Tessile, Energia e Manifatture […], la Flaei-Cisl - Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane […], la Uiltec-Uil - Unione Italiana lavoratori Tessile ed Energia Chimica […], si è stipulato l’accordo sindacale per il rinnovo del Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro 29 aprile 2010 per i lavoratori in sevizio presso la Società Acea8cento.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo CCLA è costituito dai documenti allegati al presente verbale nonché dai protocolli di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4

Capitolo I Il contratto collettivo di lavoro
Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Contratto Collettivo disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla Società Acea8cento.
E’ fatta eccezione per il personale proveniente da altre Società del Gruppo Acea, che mantiene ad personam il trattamento economico e normativo in atto antecedentemente al trasferimento nella Società Acea8cento, con le successive modifiche derivanti dalla contrattazione di livello nazionale o integrativa precedentemente applicata.

Capitolo II Livelli di contrattazione, sistema di relazioni industriali e diritti sindacali
Art. 6 Relazioni Industriali

Le Parti stipulanti il presente CCLA, riconoscendo il carattere strategico del servizio di pubblica utilità che la Società è chiamata a svolgere, nonché il ruolo che le Organizzazioni Sindacali rivestono, oltre che la tutela di tutti i lavoratori, anche per una più efficace realizzazione delle strategie societarie, ferma restando la distinzione dei ruoli e delle responsabilità, manifestano il reciproco interesse ad un sistema di relazioni sindacali di alto profilo, ispirato al sistema complessivamente in atto nelle Aziende del Gruppo Acea, con particolare riferimento al Protocollo delle Relazioni Industriali del 26 marzo 2003 e del 26 gennaio 2011.
Anche al fine suddetto, te Parti convengono sulla opportunità di confermare per Acea8cento un informazione preventivi e/o periodici; un sistema, quindi, finalizzato alla realizzazione di condizioni di efficienza, competitività e qualità dei servizi gestiti dalla Società, alla promozione di una gestione aziendale adeguata alle esigenze di mercato, e con il comune obiettivo di valorizzazione delle risorse umane e di salvaguardia delle professionalità presenti.
In particolare, la relativa disciplina dei rapporti sindacali - sia pur nel reciproco riconoscimento dei ruoli e nel rispetto delle prerogative - sarà orientata:
■ alla sistematicità delle consultazioni tra le Parti sui temi di interesse comune;
■ alla definizione di normative contrattuali adeguate alte finalità perseguite dalle Parti in termini di chiarezza e funzionalità;
■ alla ricerca di un adeguato livello di consenso sulle strategie aziendali da parte dei lavoratori;
■ alla razionale prevenzione dei conflitti individuali e collettivi, anche alla luce delle predette caratteristiche dell’attività svolta.
Le Parti, nello spirito di cui alla premessa del presente articolo, concordano sull’utilità di realizzare anche per la definizione di intese attuative del presente Contratto forme di interlocuzione analoghe a quanto per esso previste, dandosi atto ulteriormente che i diritti di informazione e consultazione definiti nel Contratto e nel richiamato Protocollo delle Relazioni Industriali di Gruppo, costituiscono attuazione della disciplina di cui al Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 con riferimento alle materie e alle modalità previste dal suddetto Decreto.
Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, potranno essere realizzati incontri in cui la Società fornirà informazioni sulle seguenti materie:
- andamento delle attività e dei risultati conseguiti nonché dei fattori di competitività;
- linee essenziali delle strategie e dei conseguenti piani di investimento;
- contesto settoriale di riferimento, con particolare riguardo alle tematiche della qualità del servizio, delle evoluzioni tecnologiche negli strumenti di gestione dei Contact Center e loro ricadute sull’organizzazione del lavoro;
nuove iniziative particolarmente significative anche con riferimento ai programmi di riorganizzazione che incidano sui livelli occupazionali e suite condizioni di lavoro;
- pari opportunità;
- politiche e piani sulle risorse umane con particolare riferimento a formazione/addestramento e sviluppo;
- mercato del lavoro con riferimento alle nuove forme di ingresso.
In linea con il Protocollo di Relazioni Industriali del Gruppo Acea la procedura concernente Acea8cento sarà esperita nella stessa sede prevista per il Gruppo.

Art. 7 Operazioni Societarie e processi di riorganizzazione
[…]
Processi di Riorganizzazione
2. In occasione di rilevanti modifiche tecniche, organizzative e produttive che investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate e/o l’organizzazione complessiva del lavoro in atto e che abbiano rilevanti conseguenze sulle condizioni di lavoro e sull’occupazione, sarà dato corso ad un confronto preventivo con le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente contratto, eventualmente assistite dalle RSU. In questo contesto rientrano anche le informazioni preventive rispetto alle fasi di realizzazione di decisioni riguardanti rilevanti processi di insourcing-outsourcing o altre forme di esternalizzazione comportanti conseguenze sui livelli occupazionali o sulle modalità di effettuazione delle prestazioni.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa espresso rinvio al capitolo “Ristrutturazioni" del Protocollo RI del 26 marzo 2003, in quanto applicabile.

Art. 8 Appalti
1. Per oggettive esigenze finalizzate a garantire gli standard specifici e generali di qualità fissati dalle regolazioni dell’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas, nonché per salvaguardare esigenze di continuità e funzionalità del servizio da soddisfare in modo tempestivo e non espletabili attraverso l’ordinaria dotazione organica della Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’avvio di nuove unità produttive/organizzative, picchi di attività, campagne promozionali, ecc..), la Società potrà ricorrere all’affidamento di alcune attività ad outsourcer specializzati nell’offerta di servizi “Contact Center”.
2. Fermo restando quanto previsto all’art. 2 (“Relazioni Industriali"), la Società è impegnata ad operare nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle società di outsourcing conformemente alte disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico della Sicurezza”.
3. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, qualora la Società sia nelle condizioni di cui al punto 1. del presente articolo, la stessa s’impegna a verificare i requisiti di regolarità delle società outsourcer, il rispetto da parte toro delle norme e delle disposizioni contributive, assicurative e antinfortunistiche, anche esigendo una loro apposita formate dichiarazione al rispetto di tutte te normative vigenti in materia di sicurezza e di tutela del lavoro.
4. Si intendono inoltre qui richiamate integralmente le disposizioni del Protocollo di Relazioni Industriali del 26 marzo 2003 relativamente agi impegni di informazione alla parte sindacale sui livello delle attività affidate in outsourcing

Art. 9 Rappresentanze Sindacali Unitarie
La titolarità della contrattazione attuativa dei rinvii contenuti nel presente Contratto spetta congiuntamente alle Rappresentanze Sindacali a Organizzazioni Sindacali stipulanti.
2. Le funzioni riconosciute per legge alle Rappresentanze Sindacali Aziendali vengono esercitate dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie, che risultano, pertanto, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
3. In relazione all’appartenenza di Acea8cento al Gruppo Acea ed al fine di facilitare e rendere omogenee norme e procedure in materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie all’interno del Gruppo, le RSU sono regolamentate dall’Accordo Interconfederale tra Cispel, Cgil, Cisl e Uil del 29 settembre 1994, nonché dai successivi accordi attuativi di livello nazionale sottoscritti dalle Organizzazioni Filcem-Flaei-Uiltec nell’ambito dei CCNL applicati all’interno del Gruppo Acea.

Art. 10 Istituti di carattere sindacale
[…]
b) Affissioni
1. Si richiama quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare dall’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Pertanto, l’Azienda collocherà presso la sede societaria, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, un albo a disposizione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente Contratto e delle RSU per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d’interesse sindacale e del lavoro.
3. I comunicati saranno firmati dai responsabili di dette Organizzazioni Sindacali e verranno inoltrati tempestivamente in copia alla Direzione Aziendale.
4. Sarà inoltre consentita - comunque fuori dai locali dove si svolge l’attività produttiva e dei periodi di espletamento della stessa - la diffusione da parte delle predette Organizzazioni Sindacali di materiale di propaganda e di informazione sindacale.
5. La Società si impegna a valutare specifiche proposte per l’utilizzo di modalità informatiche nella diffusione delle informazioni da parte delle Organizzazioni Sindacali, non in contrasto con le esigenze di servizio.
6. Il contenuto delle pubblicazioni indicate nei precedenti commi non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all’Azienda ed ai suoi responsabili.
c) Assemblee di lavoratori
1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro opera, in locale messo di volta in volta a disposizione dall’Azienda, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per te quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
2. La partecipazione a queste assemblee da parte di personale turnista in turno dì riposo o al di fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a nessuna forma né diretta né indiretta di retribuzione.
3. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi – potranno essere promosse dalla RSU e, congiuntamente o singolarmente, dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, di cui è data informazione alla Direzione dell’Azienda. Le RSU hanno diritto ad indire le assemblee per cinque delle dieci ore di cui al precedente primo comma del presente paragrafo, mentre per le restanti cinque ore tate diritto è attribuito alle Organizzazioni Sindacali.
4. Alle assemblee indette dalle RSU ovvero dalle OO.SS stipulanti il presente CCLA possono partecipare, previa informazione alla Direzione della Società dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCLA.
5. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCLA e la RSU potranno indire le Assemblee di lavoratori, osservando un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di particolare urgenza.
6. Le assemblee dovranno svolgersi all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero di lavoro; esse dovranno altresì svolgersi in modo tale da consentire il normale andamento del servizio e non intralciare i rapporti con i clienti.
d) Locali per le RSU
Quanto stabilito dall’art. 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica alle RSU.

Capitolo III Costituzione del rapporto di lavoro - Mercato del lavoro
Art. 14 Contratto di lavoro a tempo determinato

1. Le parti stipulanti si richiamano all’Accordo Europeo Unice-Ceep-Ces 18.3.1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni e attività atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
[…]
6. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del D.Lgs. 368/01, sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo nella misura del 13% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nella Società alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, i contratti a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione di un’opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso all’introduzione di innovazioni tecnologiche;
b) esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
c) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate.
Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità della Società di stipulare sino a 5 contratti di lavoro a tempo determinato.
7. Le parti potranno definire maggiori percentuali di ricorso al contratto a tempo determinato per le fattispecie previste nel precedente comma, con accordo attuativo del presente contratto .
[…]
9. Nel caso di sostituzione di lavoratori in congedo di maternità/paternità o parentale, il periodo previsto dall’art. 4 comma 2, D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, per l’assunzione anticipata di lavoratori a tempo determinato, può essere elevato sino a 2 mesi prima dell’inizio del congedo.
[…]
13. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, anche al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.
[…]
15. La Società fornirà annualmente alle RSU ovvero alle Organizzazioni Sindacali, stipulanti il presente contratto, informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.

Art. 15 Contratto di lavoro a tempo parziale
[…]
3. Nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative, la Società valuterà l’accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale. In quest’ambito, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 12 bis del D.Lgs. 61/2000 e ss.mm.ii, è riconosciuta la priorità della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale che risulti motivata da gravi e comprovati problemi di salute del ricorrente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitori, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati, o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti, ovvero per accudire figli fino a 13 anni di età ovvero figli conviventi portatori di handicap ai sensi dell’art. 3, della legge n. 104 del 1992 ovvero alla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o / annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
[…]

Art. 16 Somministrazione di lavoro a tempo determinato
1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle disposizioni legislative vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo. In particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività dell'impresa.
2. In applicazione dell’art. 20 commi 4 e 5-quater del D.Lgs. n. 276/2003, come modificati dal D.Lgs. n. 24/2012 e dalla legge n. 92/2012, le Parti, con accordo attuativo del presente contratto, potranno stabilire ipotesi di ricorso alla somministrazione a tempo determinato per le quali non è richiesto il requisito di cui al precedente punto 1.
3. Nelle specifiche fattispecie sotto indicate il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è soggetto a limiti quantitativi di utilizzo nella misura del 13% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nella Società alla data del 31 dicembre dell’anno precedente:
a) esecuzione di un’opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso all’introduzione di innovazioni tecnologiche;
b) esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
c) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate.
Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità della Società di stipulare sino a 5 contratti di somministrazione a tempo determinato.
4. Le parti potranno definire maggiori percentuali di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato per le fattispecie previste nel precedente comma, con accordo attuativo del presente contratto.
5. La Società, ferma restando la previsione di cui al comma 7 bis dell’art. 23 del D.Lgs. 276/03 testo coordinato con il D.Lgs. 24/12, comunicherà in via preventiva alle OO.SS. stipulanti il CCLA e alle Rappresentanze Aziendali:
- il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula dei singoli contratti individuali; qualora ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, le predette comunicazioni potranno essere rese entro i cinque giorni immediatamente successivi alla stipula
- ogni dodici mesi, il nomerò e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conci sta degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
6. Restano confermati divieti ed esclusioni previsti dalla vigente normativa (DLgs 276/2003, art. 20, co. 5 e ss.mm.ii.)
7. Al lavoratore somministrato, in coerenza con le vigenti normative, è garantita - anche in relazione ad eventuali rischi connessi - la formazione richiesta in relazione alle mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere, ivi compreso, uno specifico affiancamento, qualora si renda necessario.
8. Al lavoratore somministrato è riconosciuto, per tutta la durata della somministrazione, l’esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipazione alle assemblee del personale dipendente della impresa utilizzatrice, in conformità alla vigente disciplina legislativa ed al presente CCLA.
[…]
10. Il prestatore di lavoro in somministrazione deve essere informato sui rischi per la sicurezza, la salute e l'ambiente connessi alte attività poste in essere e addestrato all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale è assunto in conformità alte disposizioni recate nel T.U. Dlgs 81/08 e s.m.i.
La Società osserverà nei confronti dei prestatori di lavoro in somministrazione tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti.
11. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori somministrati hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
12. Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alla disciplina legislativa vigente.

Art. 17 Contratto di apprendistato
1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. La disciplina di riferimento dell’apprendistato è definita dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato” e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dall’Accordo sottoscritto in data 25 luglio 2012 tra Acea spa, Acea8cento spa, Federutility e le Organizzazioni Sindacali Nazionali Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uilcem-Uil.
3. Le Parti si danno atto che la Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” valorizza l’apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e riconoscono in tate tipologia contrattuale uno strumento idoneo a favorire una occupazione qualificata nel contesto aziendale.
4. L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali e può essere stipulato con giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti. Per i soggetti che siano in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 15 ottobre 2005, n. 226, l’apprendistato professionalizzante pup essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
5. Il contratto di apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta con indicazione della prestazione lavorativa oggetto dei contratto, della durata, del patto di prova, dell’eventuale qualifica che potrà essere conseguita al termine del contratto di apprendistato sulla base degli esiti della formazione, del piano formativo individuale. Questo è definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, sulla base del format in allegato, redatto secondo lo schema di cui all’Accordo del 25 luglio 2012.
6. Il contratto di apprendistato professionalizzante è stipulato per il conseguimento di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5, 6 e 7, ovvero per il conseguimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3 e 4.
7. E’ consentito un periodo di prova di durata non superiore a 3 mesi.
8. La durata massima del periodo di apprendistato è stabilita in tre anni. In funzione della qualificazione da conseguire e del titolo di studio posseduto dal lavoratore interessato, la durata dell’apprendistato, articolata in due distinti periodi temporali che prevedono una dinamica inquadramentale come specificata al successivo comma 8, è definita nel modo che segue:
a) Lavoratori in possesso di laurea magistrale:
totale: mesi 30
1° periodo: mesi 15
2° periodo: mesi 15
I suddetti periodi sono aumentati di 6 mesi (periodo totale) per i lavoratori in possesso di diploma di laurea di I livello (triennale) o di laurea magistrale non coerente con la qualificazione professionale da acquisire.
b) Lavoratori in possesso di diploma:
totale: mesi 36
1° periodo: mesi 18
l 2° periodo: mesi 18
[…]
12. Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante (applicabile sul 2° periodo di cui al comma 8, lett. b) potrà essere riconosciuta ai lavoratori che prima del contratto di apprendistato abbiano svolto presso la Società un periodo di stage o tirocinio ovvero un contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti.
13. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro sarà computato per intero, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
14. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell’apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
[…]
17. In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, calcolati anche per sommatoria di periodi più brevi, la durata del contratto di apprendistato è prolungata.
[…]
Formazione
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante.
La formazione di tipo professionale e di mestiere sarà svolta sotto la responsabilità dell’azienda ed integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio (e a 40 ore medie annue) e disciplinata dalle Regioni sentite le Parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.
In assenza dell’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali le aziende provvederanno autonomamente ad erogare anche tale formazione secondo le previsioni che seguono.
La formazione di tipo professionale e di mestiere sarà non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011).
La formazione di base e trasversale, destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali, coerentemente con quanto definito al secondo capoverso del presente capitolo, non dovrà essere inferiore a 40 ore medie annue. La formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica sarà collocata all’inizio del percorso formativo.
Gli standard professionali di seguito rappresentati formano parte integrante del presente Contratto. La formazione può essere “formale” e “on the job”.
La formazione formale, in alternanza con la modalità on the job, può essere esterna o interna alla Società, in conformità con la legislazione vigente.
I locali che la Società intende utilizzare per la formazione formale potranno essere situati anche presso altra Società o struttura di riferimento.
La formazione interna all’Azienda verrà effettuata in presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor o referente aziendale con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei, in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali.
La formazione interna all’Azienda sarà attestata da una dichiarazione formale del datore di lavoro o di un suo delegato riferita alle caratteristiche della formazione svolta, sulla base del percorso previsto dal piano formativo anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 9, D.Lgs. n° 167/2011.
Al termine del contratto di apprendistato l’Azienda rilascia agli apprendisti la documentazione prevista dalle norme di legge in materia ( v. format allegato)
La Società potrà erogare formazione tramite proprie strutture formative sia nei confronti dei propri apprendisti che nei confronti di apprendisti di imprese del gruppo.
Il tutor deve essere dotato di adeguata professionalità.
Ciascun tutor/referente può affiancare non più di 10 apprendisti.
Il tutor/referente è destinatario di specifiche iniziative formative a cura dell’azienda.
Allegato […]

Art. 18 Telelavoro
1. Le Parti convengono nel considerare il telelavoro una modalità di svolgimento della prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro realizzando un miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei ‘mobility manager’. Le Parti convengono altresì che, tenendo conto delle possibilità insite nella Società dell'informazione, si incoraggerà tale nuova forma di lavoro per coniugare flessibilità e sicurezza con l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità nel mercato del lavoro.
2. Il telelavoro, costituendo una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può essere riconducibile sia al lavoro subordinato che al lavoro autonomo.
3. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta.
4. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
a) telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
b) telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome.
5. L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, Il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Nell’ipotesi di impegno successivo all’assunzione, il datore di lavoro può offrire al lavoratore la possibilità di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e il lavoratore può accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tate richiesta. Nel caso specifico di avvenute trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo che ne prevedere le relative modalità e tempistiche.
6. Fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, te obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione delta prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa.
7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente Contratto.
8. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono fomiti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
9. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale, te occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici nell’impresa per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro.
10. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 Legge n. 300/70 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
11. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari a un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoro.
12. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
13. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati e adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli.
14. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
15. Le parti si danno atto che con il presente articolo si è data attuazione all’Accordo Interconfederale 9.6.2004.

Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 19 Ulteriori disposizioni perla disciplina del rapporto di lavoro

Oltre che alte norme del presente Contratto, i lavoratori devono uniformarsi a tutte quelle altre che potranno essere stabilite dalla Società, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti ai lavoratori stessi dal presente Contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori.

Art. 21 Formazione
[…]
2. In considerazione della valenza della formazione, anche in termini di sviluppo occupazionale, di efficace osmosi “scuola/lavoro”, il modello formativo deve essere configurato prendendo a riferimento le seguenti linee guida:
- crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali tenuto conto della naturale obsolescenza delle cognizioni - per portarle continuamente “al passo” delle innovazioni tecnologiche e per favorire i processi d’integrazione derivanti dall’assunzione di nuovi servizi o dell’ampliamento di quelli già gestiti;
- accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti l’Azienda;
- promozione dell’impiegabilità delle risorse umane, salvaguardando, tra l’altro, la peculiarità di quelle femminili, al fine di garantire all’Azienda la flessibilità necessaria per fronteggiare il dinamismo evolutivo creato dai processi di riposizionamento aziendale;
- promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro;
- potenziamento dell’orientamento alla comunicazione interna ed esterna, alla qualità del servizio, all’arricchimento ed alla diversificazione delle conoscenze professionali.
Le Parti, nel riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nei modello partecipativo consolidato nelle relazioni industriali del Gruppo Acea, si impegnano a dare attuazione anche ai principi della bilateralità e ad operare in coerenza con il nuovo assetto istituzionale della formazione continua, che ha assegnato un ruoto di impulso e di coordinamento ai fondi interprofessionali! nazionali, prevedendo procedure e percorsi legati all’utilizzo di risorse pubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e/o interaziendali.
[…]
4. La Commissione Paritetica per la Formazione, di cui al Protocollo di Relazioni Industriali vigente per il Gruppo Acea, estenderà le proprie competenze ai piani formativi della Società, con il compito di:
[…]
b) verificare le esigenze formative aziendali e le relative modalità di fruizione, con riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative sulla sicurezza, all’apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di rispondere in modo adeguato ed efficace ad eventuali istanze di riqualificazione ed orientamento professionale, di presidio specialistico di processi critici e di aggiornamento continuo, determinate dalle esigenze di mercato e di qualità, anche ai fini dell’eventuale istituzione del libretto personale sulla formazione;
[…]

Articolo 24 Orario di lavoro
Premessa
Le Parti riconoscono nella contrattazione collettiva lo strumento fondamentale di attuazione della disciplina legale di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e sue successive modificazioni e integrazioni, sia per la realizzazione delle innovazioni introdotte nel nostro ordinamento in attuazione delle direttive dell’unione Europea, che per la definizione delle eccezioni e deroghe previste dalla legge.
Ciò premesso, in linea con tale orientamento, le Parti convengono di dare attuazione nel presente CCLA ai rinvii e, per le eccezioni previste alle deroghe e alle sue condizioni che la regolamentazione legale dei tempi di lavoro (orario di lavoro) e di non lavoro (pause, riposi e ferie) demanda alla contrattazione collettiva, con riferimento ai singoli istituti di cui al presente articolo, ai riposi e alte pause giornaliere, al riposo settimanale, alla reperibilità e al lavoro straordinario e notturno.
1. Ferma restando la disciplina legate dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed eccezioni, nella consapevolezza che i mutamenti rapidi dello scenario di settore nonché te esigenze di produttività e competitività delle imprese possono comportare un ricorso a regimi d’orario sempre più articolati e rispondenti all’evoluzione degli assetti tecnico-organizzativi, ai soli fini contrattuali la durata massima normale dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore, distribuite di norma su 5 o 6 giorni alla settimana.
2. Ai sensi dell’art 4 comma 4, D.Lgs. n. 66/03, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.
3. L’articolazione settimanale dell’orario di lavoro sarà definita, nel rispetto delle esigenze organizzative dell’Azienda e delle normative di legge in materia, con accordo tra Società ed RSU. Qualora entro 5 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l’accordo, la proposta sarà esaminata con te Organizzazioni Sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni che riterranno più opportune nell’ambito della propria libertà di iniziativa.
4. Per far fronte ad eccezionali e urgenti esigenze di servizio con caratteristiche di straordinarietà e temporaneità, l’Azienda potrà attuare una diversa distribuzione dell’orario settimanale di lavoro dandone preventiva e immediata comunicazione alte RSU; fermo restando che il protrarsi di dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni, comporta l’applicazione di quanto previsto al comma 3.
5. La definizione di orari multiperiodali, come individuati nel seguente comma oppure la ripartizione settimanale dell’orario su 4 giorni, avverrà previo accordo tra Società ed RSU. Qualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l’accordo, la proposta sarà esaminata con le Organizzazioni Sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni ritenute opportune nell’ambito della propria libertà di iniziativa.
6. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità della attività lavorativa dovute a motivi contingenti, la durata dell’orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell’arco di ciascun semestre, con i limiti massimi di 48 ore settimanali e 12 ore giornaliere e con una durata minima di 32 ore o formule compensative equivalenti. La Società definirà tali regimi di orario previo esame congiunto con le RSU. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Nell’ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale nominale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Per te prestazioni eventualmente eccedenti le 45 ore settimanali sarà riconosciuta una maggiorazione delta retribuzione nella misura onnicomprensiva del 15% da computare sugli elementi utili ai calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario.
7. Gli orari di lavoro individuali possono essere:
- orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito;
- orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo.
Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non deve essere, di norma superiore a 4 ore.
8. I lavoratori non potranno rifiutarsi di partecipare alle turnazioni stabilite dall'azienda, anche per specifiche aree organizzative di appartenenza. Per i lavoratori turnisti l’eventuale giornata di libertà potrà anche non essere consecutiva a quella di riposo.
9. Gli schemi di turno che saranno oggetto di esame congiunto tra Azienda e le Organizzazioni Sindacali potranno prevedere le modalità attuative relative all’utilizzo delle ore di riduzione orario, ex festività e permessi di cui al presente articolo.
10. Sono considerati lavoratori addetti a turni avvicendati coloro che normalmente effettuano la loro prestazione lavorativa in attività in cui vi sia un’effettiva coincidenza tra la fine di un turno di lavoro e l’inizio di quello successivo, secondo un ritmo rotativo programmato che comporti la necessità di compiere un lavoro ad ore differenziate su un periodo determinato di giorni o settimane. Non sono pertanto da considerarsi tali, oltre ai lavoratori che operano a orario base e ai lavoratori che operano a orari sfalsati/speciali, quelli che pur osservando in modo continuativo un orario coincidente per inizio e termine con quello del turno avvicendato, sono addetti a posti di lavoro in cui di fatto non viene attuato avvicendamento di turni per motivi di organizzazione aziendale ovvero inerenti il particolare tipo di lavoro.
Nei casi di lavoro a turni avvicendati, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio al servizio o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
11. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, la pausa giornaliera sarà normalmente prevista nell’articolazione degli orari di lavoro definiti nelle sede negoziale competente. Con riferimento al personale addetto ai processi produttivi presidiati in turno continuo avvicendato come definiti al precedente comma e/o in semiturno, con la necessità di permanere ininterrottamente nel posto di lavoro, le Parti si danno atto che saranno adottate le vigenti prassi a livello di Gruppo, le quali già consentono la fruizione della pausa minima di legge, anche agli effetti dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lettera c), TUIR.
12.1 turni di servizio sono articolati in modo da garantire a ciascun lavoratore un periodo di riposo pari ad almeno 11 ore tra la fine del turno di lavoro e l’inizio di quello successivo. Diversi periodi di riposo potranno essere concordati a livello aziendale.
13. Le Parti, viste le disposizioni di cui all’art 17, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 66/03 si danno reciprocamente atto che ai lavoratori inquadrati nei livelli 6 e 7, in quanto personale con funzioni direttive, non si applica il compenso per le prestazioni eccedenti l’orario normale contrattuale così come definito all’art. 28 del presente contratto. In sede aziendale, nell’ambito di una specifica fase negoziale, le Parti stesse definiranno eventuali diverse soluzioni per tenere conto delle prestazioni eccedenti l’orario normale contratti - - fase negoziate
specifica dovrà esaurirsi entro 30 giorni.
Riduzione dell’orario di lavoro […]

Articolo 25 Reperibilità
1. La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell’azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità delle apparecchiature e il presidio del mercato di riferimento.
2. Il lavoratore, ove richiesto dall’azienda, deve partecipare alte turnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento e sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore.
3. Per intervento in reperibilità si intende l’attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. L’intervento può essere effettuato con mezzi telematici o direttamente sol sito in cui si è verificata la criticità; in questo secondo caso il tempo complessivo d’intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
4. Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamate è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in modo da raggiungere il luogo dell’intervento quanto prima - e dovrà informare l’azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo c chiamato ad intervenire.
5. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a. oraria;
b. giornaliera;
c. settimanale.
La reperibilità settimanale non potrà di norma eccedere te due settimane continuative su quattro e coinvolgere più di sei giorni continuativi.
6. Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità sarà riconosciuto al lavoratore un compenso specifico […]
9. Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. “da remoto”, rientrano nel computo dell’orario di lavoro salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal presente contratto per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
[…]
12. Tenuto conto di quanto complessivamente previsto dal combinato disposto degli arti. 7 e 17 del D.Lgs.vo n. 66/2003 e dall’art. 41 n. 4 del D.L. 112 del 25.6.2008, le Parti si danno atto che nei confronti dei lavoratori chiamati in reperibilità è derogata, anche in relazione a quanto previsto al punto successivo (riposo fisiologico) la norma delle 11 ore di riposo consecutivo nelle 24.
13. Alla luce di quanto enunciato al comma 12, il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti fino a concorrenza delle suddette 11 ore di riposo giornaliero. Detti permessi, per la cui quantificazione si rimanda all’art. 28 comma 13 (“Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno”), sono da fruire, possibilmente, mediante la posticipazione dell’orario di lavoro della giornata successiva a quella in cui si è prestato il servizio di reperibilità e comunque non oltre le 72 ore successive l’intervento.
Le Parti convengono che quanto previsto dal presente articolo in materia di riposo fisiologico attua le garanzie di protezione dei lavoratori previste dal D.Lgs.vo 66/2003.

Articolo 27 Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.
2. Con riferimento ai lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, quest’ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato in sostituzione del riposo settimanale.
3. L’Azienda ha comunque facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale, previo adeguato preavviso ai lavoratori interessati.

Articolo 28 Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno
1. Fermi restando gli effetti sulla disciplina dell’orario di lavoro derivanti dalla natura di servizio pubblico dell’attività svolta dalla azienda, si considera lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, quello compiuto oltre l’orario normale settimanale di cui all’art. 24 (“Orario di lavoro”).
2. Sino a detto limite, te prestazioni eccedenti la normale durata dell’orario di lavoro settimanale applicato in azienda sono considerate lavoro supplementare.
3. Il lavoro di cui al precedente comma 1 è ammesso in via normale per un periodo non superiore a 180 ore annuali. Tale limite sarà derogabile solo in presenza di improcrastinabili esigenze di servizio strettamente connesse con l’obbligo di garantire la continuità del servizio erogato Le ore eccedenti il predetto limite saranno suscettibili di liquidazione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste e della contestuale attribuzione di corrispondenti riposi compensativi di pari durata. Detti riposi dovranno essere fruiti entro e non oltre l’anno di maturazione.
4. Si considera periodo notturno un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga nel periodo notturno almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno […]
5. Il limite delle 8 ore giornaliere di prestazione dei lavoratori notturni è calcolato come media nell’arco della settimana, ovvero nel più ampio periodo eventualmente previsto nelle aziende in applicazione dei modelli di flessibilità oraria di cui al comma 3, art. 24 (“Orario di lavoro”).
6. Il divieto di adibire al lavoro notturno le donne per il periodo che va dall’accertamento dello stato di gravidanza al compimento di 1 anno d’età del bambino, riguarda anche il lavoro notturno eccezionale; la non obbligatorietà del lavoro notturno - prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per:
■ la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, lavoratore padre convivente con la stessa;
■ lavoratrice o lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
■ lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni, riguarda anche il lavoro notturno eccezionale.
[…]
8. È in facoltà dell’azienda di richiedere ai lavoratori, entro i limiti consentiti dalla legge o dal presente Contratto, di compiere lavoro supplementare, straordinario, festivo o notturno e il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l’orario normale se non deve prestare lavoro supplementare e/o straordinario richiesto dalla azienda.
[…]
13. Il lavoratore die presta lavoro straordinario notturno tra te ore 0 e le ore 6 del mattino ha diritto, a titolo di riposo fisiologico, a posticipare l’inizio del lavoro ordinario della giornata per un numero di ore pari alla durata della prestazione straordinaria, fermo restando il pagamento della sola maggiorazione prevista per la stessa.
Banca Ore
Le Parti convengono di rinviare ad un successivo accordo l’istituzione di una banca ore per tutti i lavoratori, anche al fine di condividere regole tendenzialmente omogenee rispetto a quelle definite per il restante personale del Gruppo.

Articolo 35 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
1. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure dì pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si richiamano le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso.
[…]
6. Nei casi in cui a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la conseguente invalidità parziale non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, compatibilmente con le esigenze organizzative, l’azienda individuerà soluzioni compatibili con la ridotta capacità del lavoratore.
[…]
8. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la toro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio dì altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nel luogo di lavoro.

Articolo 36 Tutela della maternità e paternità
1. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge, ivi comprese le modalità sperimentali per il triennio 2013-2015 definite dall’art. 4, comma 24 lett. a) Legge 92/2012 relative al sostegno alla genitorialità, conformemente alle disposizioni del Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 dicembre 2012 che definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle suddette misure.
[..]

Capitolo V Norme disciplinari
Art. 38 Doveri del lavoratore

1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti allo svolgimento delle mansioni affidategli e, in particolare:
a) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall’Azienda per il controllo della presenza;
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico/funzionale fissato dall’Azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e regolamentari sulla prevenzione infortuni che l’Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché quelle emanate al riguardo dall’Azienda medesima;
[…]
e) osservare con diligenza appropriata le disposizioni di legge e regolamento sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le relative misure di sicurezza (D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni), nonché quelle emanate al riguardo dall’Azienda medesima;
f) astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, atti che possano procurargli lucro o distogliere comunque la sua attività dall’espletamento delle mansioni affidategli;
g) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
h) tenere, nell’espletamento delle sue funzioni, un contegno che concorra al buon nome dell’Azienda;
i) astenersi da comportamenti comunque tesivi della dignità e libertà della persona nonché della dignità e libertà sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 11 aprite 2006, n. 198;
[…]
4. Il lavoratore - quando ne sia ravvisata la necessità in ordine alla sua tutela fisica personale o della collettività nella quale opera - deve sottoporsi, a richiesta dell’Azienda, a visita medica da effettuarsi a cura di enti pubblici od istituti specializzati di diritto pubblico.
5. L’esito della visita medica viene portato a riservata conoscenza dell’interessato.

Art. 39 Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze del lavoratore possono dar luogo all’adozione, a seconda della loro gravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. I criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente sono riportati in calce al presente articolo e sono affissi, in maniera permanente, nei posti di lavoro.
[…]
Criteri di correlazione tra te mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari
Premesso che il presente articolo regola la materia concernente i provvedimenti disciplinari - al fine di evitare incertezze o difformità di comportamento nell’applicazione dei commi 1° e 2° del presente articolo nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 - si conviene quanto segue.
A) Incorre nei provvedimenti di Rimprovero Scritto, Multa, Sospensione o Trasferimento per punizione il lavoratore che
■ non si presenti al lavoro e/o non provveda a darne tempestivo avviso salvo il caso di impedimento giustificato;
■ ritardi senza giustificato motivo l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
■ non esegua gli ordini impartiti dall’Azienda sia in forma scritta che verbale;
■ esegua negligentemente il lavoro affidatogli ovvero per disattenzione crei disservizi e/o danni a tutto quanto forma oggetto del patrimonio di beni e servizi dell’azienda;
■ non provveda tempestivamente alle dovute segnalazioni o incombenze in caso di guasti alte macchine e agli impianti o di irregolarità nell’andamento del servizio;
■ contravvenga ai divieti esposti in forma scritta in locali dove si mette in pericolo l’incolumità degli impianti o delle persone;
■ esegua nei locali dell’Azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’Azienda, con uso di attrezzature dell’Azienda stessa;
■ trasgredisca in altro modo l’osservanza del presente Contratto o commetta mancanza che porti pregiudizio alla disciplina e alla sicurezza sul posto di lavoro;
[…]
■ si rende comunque responsabile di trasgressioni alle norme del presente Contratto o di regolamenti interni.
■ violi le procedure interne previste nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 o ponga in essere, nell’espletamento delle attività a rischio di reato, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
Il rimprovero scritto verrà applicato per le mancanze di minor rilievo; la mute, la sospensione ed il trasferimento per quelle di maggior rilievo.
Incorre nel provvedimento di Licenziamento con preavviso il lavoratore che:
■ commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate dal punto 1) del presente articolo, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo agli impianti od alle attrezzature;
c) danneggiamento arrecato per colpa grave a tutto quanto forma oggetto del patrimonio di beni o servizi dell’azienda;
d) grave pregiudizio all’Azienda a seguito di mancate segnalazioni di guasti alle macchine e/o impianti o di irregolarità nel servizio;
e) esecuzione senza permesso di lavori nell’Azienda per conto proprio o di terzi, senza impiego di materiale dell’Azienda stessa e durante l’orario di lavoro;
f) abbandono del posto di lavoro da parte di personale cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo senza pregiudizio della incolumità delle persone o della sicurezza degli impianti;
[…]
k) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel punto 1) del presente articolo quando siano stati applicati due provvedimenti di sospensione dal lavoro;
l) stato di manifesta alterazione psico-fisica durante l’orario di lavoro.
m) nel violare le regole procedurali o di comportamento previste nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01, ponga in essere, nell’espletamento delle attività a rischio di reato, un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato presupposto (o di un illecito).
C) Incorre nel provvedimento di Licenziamento senza preavviso il lavoratore che:
■ provochi all’Azienda grave nocumento morale e/o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario di materiale di proprietà dell’Azienda;
e) danneggiamento arrecato per dolo a tutto quanto forma oggetto del patrimonio di beni o servizi dell’azienda;
f) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
g) assunzione di comportamenti che possano provocare grave pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
h) esecuzione, senza permesso, di lavori nell’Azienda per conto proprio o di terzi con l’impiego di materiale dell’Azienda;
i) rissa all’interno dell’Azienda o comunque durante l’espletamento delle proprie mansioni.
j) nel violare te regole procedurali o di comportamento previste nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01, ponga in essere, nell’espletamento delle attività a rischio di reato, un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato presupposto (o di un illecito) e tale da determinare a carico della Sa previste dal D.Lgs. 231/01

Capitolo VIII Ambiente di lavoro
Art. 47 Ambiente, qualità e sicurezza sul luogo di lavoro. RLS.

1. Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. La Società attuerà, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ogni provvedimento ulteriore rispetto a quelli previsti dalle citate disposizioni, che ritenga opportuno al fine di migliorare la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori dandone informativa alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
3. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono eletti o designati secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 “Testo Unico della Sicurezza”.
4. In relazione all’appartenenza di Acea8cento al Gruppo Acea ed al fine di facilitare e rendere omogenee norme e procedure in materia di Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza all’interno del Gruppo, gli RLS sono regolamentati dall'Accordo di livello Nazionale sottoscritto dalle Organizzazioni Filcem-Flaei-Uilcem nell’ambito dei CCNL applicati all’interno del Gruppo Acea (accordo 12.12.1995) e dal Verbale di Accordo 19 luglio 2012 e ss.mm.ii.
Dichiarazioni a verbale
1) Trattamento economico in occasione di visite mediche - Con la corresponsione dell’ordinaria retribuzione giornaliera al lavoratore tenuto a sottoporsi a visita medica, ai sensi delle previsioni del presente articolo, nonché dell'alt. 33 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, si intende forfettariamente compensato sia il tempo richiesto dalla visita sia quello eventualmente a tal fine necessario per viaggi in località diversa dall'abituale posto di lavoro.
La Società rimborserà eventuali spese che il lavoratore sia costretto a sostenere per l'effettuazione della visita medica.

Capitolo IX Azioni positive e norme di carattere sociale
Art. 48 Pari Opportunità e tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, nell’intento di sviluppare iniziative nell’ambito delle previsioni e delle possibilità offerte dalla suddetta normativa sulle azioni positive, in armonia con le raccomandazioni UE a tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, le Parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo soggettive ed oggettive che non consentano una effettiva parità di opportunità per l’accesso al lavoro e nel lavoro per uomini e donne.
In riferimento agli scopi indicati al punto 1 del presente articolo, la Commissione Paritetica per le Pari Opportunità, già prevista dal Protocollo di Relazioni Industriali vigente per il Gruppo Acea, è da intendersi organismo di tutela anche per la nuova Società.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità, (’Azienda promuovere - ove necessarie - le attività di aggiornamento per favorire il reinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del periodo di assenza per maternità e per altre fattispecie previste con riferimento alla legge 8 marzo 2000, n. 53.
Ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per ristrutturazione aziendale ed in raccordo con le proposte formulate dalla Commissione Paritetica per le Pari Opportunità del Gruppo Acea, (’Azienda realizzerà misure atte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale per le lavoratrici.
Le Parti, nel considerare quanto previsto dalla raccomandazione della Unione Europea n. 31 del 27 febbraio 1991 e la risoluzione del Parlamento Europeo dell’11 febbraio 1994 in materia di molestie sessuali, nonché dal Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 di attuazione della Direttiva Europea n. 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, promuoveranno azioni intese a prevenire comportamenti che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
In particolare te Parti si danno atto di aver dato attuazione, mediante la costituzione della descritta Commissione per le Pari Opportunità nonché la nomina del Consigliere di fiducia nell’ambito del Gruppo Acea, a politiche di prevenzione ed informazione nei confronti di ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici a vivere in un ambiente di lavoro sicuro e favorevole alte relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e di ciascun uomo nell’espletamento dei propri compiti.

Allegati
Allegato 1 Protocollo azioni sociali

Le Parti, nell’intento di contribuire alla tutela della dignità morale dell’attività lavorativa, attraverso azioni e comportamenti di solidarietà sociale, convengono sull’opportunità di definire un quadro di misure a sostegno dei lavoratori impegnati in attività di elevato contenuto sociale ovvero che versino in stati di particolare bisogno.