Categoria: Normativa regionale
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DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 83 DEL 09-02-2009 - REGIONE TOSCANA  -  09/02/2009 , n. 83  -  B.U.R.  18/02/2009 , n.7

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: attuazione D.Lgs 81/08 in materia di sanzioni.

LA GIUNTA REGIONALE
 
Richiamato il comma 3 dell'art. 117 della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", con il quale si individua la potestà normativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
Vista la Legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"con la quale il Governo veniva delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza de lavoro in conformità all'art. 117 della Costituzione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori su tutto il territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernente i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.;
Visto il DPCM 17 dicembre 2007, esecuzione dell'Accordo del 1 agosto 2007 recante il "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro";
Visto il DPCM 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008, "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" che attribuisce al Comitato regionale di coordinamento funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e funzioni di promozione delle attività di comunicazione, informazione, formazione ed assistenza attraverso il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
Visto il Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia 2008-2010, approvato dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 21 giugno 2007;
Vista la Delibera di Consiglio Regionale n. 53 del 16 luglio 2008, con la quale si approva il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 ed in particolare l'allegato A all'interno del quale si approva l'Azione Programmata 5.2.2. "Lavoro e Salute";
Visto il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che contiene obblighi prevenzionali la cui violazione è punita da un sistema sanzionatorio che prevede sanzioni sia di carattere penale che di tipo amministrativo;
Considerato che l'art. 14 comma 9 del sopra citato D.Lgs 81/08 prevede altresì che avverso i provvedimenti di sospensione adottati dall'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali a seguito dell'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, al Presidente della Giunta Regionale;
Considerato che anche in relazione a quanto sopra l'applicazione delle sanzioni amministrative, in materia di tutela e sicurezza del lavoro, necessita di unitarietà di esercizio nel territorio regionale;
Visto l'art. 13 comma 6 del D.Lgs 81/08 che recita "L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro?";
Considerato che per dare applicazione al sopra citato comma 6 occorre far confluire i proventi derivanti da tale tipologia di sanzioni introitati dalle Aziende USL toscane a partire dal 1 gennaio 2009 su un unico capitolo di spesa regionale finalizzato a potenziare attività di prevenzione nei luoghi di lavoro;
Ritenuto altresì opportuno che nello stesso capitolo di spesa vincolato a potenziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro confluiscano anche i proventi derivanti da pagamenti di somme aggiuntive dovute per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell'Aziende USL che lo ha adottato a seguito dell'accertamento delle reiterazioni delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 14 commi 2, 3, 5, 8 del D.Lgs 81/08;
Ritenuto pertanto opportuno stabilire che con cadenza semestrale, entro 30 giorni dalla chiusura del semestre, le Aziende Usl dovranno presentare alla Regione Toscana - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà - rendicontazione delle somme introitate a fronte di sanzioni comminate ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs 758/94 e dei proventi derivanti da pagamenti di somme aggiuntive dovute per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell'Aziende USL che lo ha adottato a seguito dell'accertamento delle reiterazioni delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 14 commi 2, 3, 5, 8 del D.Lgs 81/08, e dovranno contestualmente procedere al versamento di tali somme alla Tesoreria della Regione Toscana;
Preso atto che con successiva variazione di bilancio si provvederà ad istituire un apposito capitolo di entrata e del correlato capitolo di uscita vincolato a potenziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro su cui confluiranno tutte le somme versate semestralmente dalle Aziende USL alla Tesoreria della Regione Toscana a fronte di sanzioni rif. Art. 21 comma 2 D.Lgs 758/94 e di proventi derivanti da pagamenti di somme aggiuntive dovute per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell'Aziende USL che lo ha adottato a seguito dell'accertamento delle reiterazioni delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 14 commi 2, 3, 5, 8 del D.Lgs 81/08;
Ritenuto altresì opportuno incaricare la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di gestire il capitolo di uscita vincolato a potenziare attività di prevenzione nei luoghi di lavoro e collegato ad un istituendo capitolo di entrata alimentato dai richiamati versamenti semestrali operati a cura delle Aziende USL;
A voti unanimi

DELIBERA
 
Art.1
 
Per i motivi espressi in narrativa di:
1) Stabilire che le sanzioni amministrative nella materia "tutela e sicurezza del lavoro" vadano irrogate applicando integralmente quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche e integrazioni;
2) Stabilire che i proventi derivanti dalle sanzioni richiamate in narrativa in materia di "tutela e sicurezza del lavoro" siano destinati in uscita ad un capitolo di spesa gestito dalla Regione Toscana - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà e vincolato a potenziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro;
3) Che i proventi delle sanzioni siano introitati dalla Regione Toscana con le seguenti modalità:
- sanzioni ai sensi dell'art. 21 comma 2 D.Lgs 758/94 e proventi derivanti da pagamenti di somme aggiuntive dovute per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell'Aziende USL che lo ha adottato a seguito dell'accertamento delle reiterazioni delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 14 commi 2, 3, 5, 8 del D.Lgs 81/08: con cadenza semestrale, entro 30 giorni dalla chiusura del semestre solare (31 luglio con riferimento alle sanzioni introitate tra il 1 gennaio ed il 30 giugno e 31 gennaio con riferimento alle sanzioni introitate tra il 1 luglio ed il 31 dicembre di ciascun anno), le Aziende USL dovranno presentare alla Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, rendicontazione delle somme introitate a fronte delle sopra descritte sanzioni e dovranno contestualmente procedere al versamento di tali somme alla Tesoreria della Regione Toscana;
4) Di dare atto che all'istituzione dell'apposito capitolo di entrata e del correlato capitolo di uscita vincolato si provvederà con successiva variazione di bilancio.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.