Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Area Rischi Industriali

Lettera Circolare
 

PROT. n. DCPREV 0007075*

Roma, 27 aprile 2010
 

OGGETTO: Rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239.

La legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” ha definito le competenze in materia di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica (art. 1, comma 26).
Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, tali elettrodotti sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio previa intesa con la Regione interessata, che sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali attività in conformità al progetto approvato.
Il provvedimento autorizzativo viene emanato a conclusione del procedimento svolto con le modalità di cui alla legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005, al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti.
L’autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, la dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni e, qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, ha effetto di variante urbanistica.
Le disposizioni di legge in argomento si applicano anche alle reti elettriche di interconnessione con l’estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell’energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente.
Gli elettrodotti, pur non essendo soggetti ai controlli di prevenzione incendi perché non compresi nell’allegato al D.M. 16/02/1982 né nelle tabelle A e B allegate al DPR 26 maggio 1959, n. 689, potrebbero interferire con attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/99.
Per l’espressione del parere del Ministero dell’Interno si adotteranno le seguenti procedure.
Il soggetto proponente dovrà presentare al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la seguente documentazione in duplice copia:
1. richiesta di esame progetto corredata del relativo versamento (ai sensi della Legge 26/07/1965, n. 966 e s.m.i., da ultimo modificata con DM Interno 3 febbraio 2006)
2. planimetrie in scala opportuna che riportino il tracciato delle opere e le eventuali attività soggette ai controlli di prevenzione incendi con cui l’elettrodotto potrebbe interferire
3. relazione che dimostri il rispetto delle distanze di sicurezza da elettrodotti prescritte da norme di prevenzione incendi (elenco norme in allegato 1), secondo il modello in allegato 2, a firma di un professionista abilitato iscritto all’Ordine (ingegnere, architetto, geometra o perito industriale). Tale relazione andrà inviata anche al Ministero dello Sviluppo Economico, per l’acquisizione agli atti della Conferenza dei Servizi.
La documentazione di cui ai punti 2 e 3 andrà inviata anche al Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Area Rischi Industriali.
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco si esprimerà entro 45 giorni, fatta salva una eventuale unica interruzione dei termini per richiesta di integrazioni, in analogia alle procedure stabilite dal DPR 37/98 e dal DM Interno 4/05/98. Il Comando trasmetterà il parere al soggetto proponente, ai Comuni interessati e alla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica – Area Rischi Industriali.

La presente Lettera Circolare sostituisce integralmente la Lettera Circolare prot. DCPST/A4/RA/1200 del 4 maggio 2005.
Attesa la rilevanza della materia in argomento, si confida nella consueta, fattiva collaborazione.


Allegato 1
Elenco delle norme di prevenzione incendi che stabiliscono distanze di sicurezza da elettrodotti aerei.

OLI MINERALI
Decreto Ministero dell’Interno 31 luglio 1934

(G.U. n. 228 del 28 settembre 1934)
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi
Titolo III - “Impianti elettrici”, paragrafo 28, lettera b) Linee aeree: “È vietato passare con linee aeree superiormente ai locali nei quali si travasano o si trovano liquidi infiammabili; ovvero sulle autorimesse; come pure sui serbatoio fuori terra e sui relativi bacini di contenimento.
paragrafo 29 “Linee di trasporto di energia elettrica”: “Sopra gli stabilimenti e i depositi (comprese le zone di protezione) non devono passare linee elettriche ad alta tensione. Le linee a bassa tensione (per illuminazione, per forza motrice, ecc) devono diventare sotterranee all’entrata del recinto.


CIRCOLARE n° 10 del 10 febbraio 1969 “Distributori stradali di carburanti”
9.2 - L’attraversamento di tali aree con linee di trasporto di energia elettrica può essere consentito a condizione che i punti di rifornimento (colonnine distributrici) ed i punti di travaso (pozzetto dei serbatoi interrati) non risultino sottostanti a linee elettriche ad alta tensione e distino dalla proiezione orizzontale di queste non meno di 6 m. Le distanze vanno misurate orizzontalmente dalla proiezione verticale a terra del conduttore più vicino ai bordi rispettivamente delle colonnine e dei chiusini dei pozzetti dei serbatoi interrati.

Decreto Ministero dell’Interno 12 settembre 2003
(G.U. n. 221 del 23 settembre 2003)
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto
4. Distanze di sicurezza.
d) proiezione verticale di linee elettriche ad alla tensione: 6 m


GPL
Decreto Ministero dell’Interno 13 ottobre 1994

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.
4.2.4 Tra gli elementi pericolosi e linee elettriche aeree deve essere osservata una distanza in proiezione di 20 m per tensioni superiori a 1 kv fino a 30 kV. Per tensioni superiori a 30 kV la distanza L, in metri, in funzione della tensione U, in kV, è data dalla formula: L=20+0.1 (U-30).
Nella fascia di rispetto di metri 3+0.1U dalla proiezione in piano delle linee elettriche con tensione oltre 1 kV, non devono sorgere fabbricati di alcun genere. Nel caso di linee aeree aventi tensione fino a 1 kV devono essere rispettate le distanze di proiezione di cui al punto 4.4.


Decreto Ministero dell’Interno 14 maggio 2004
(GU n. 120 del 24 maggio 2004)
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m³.
Per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva fino a 13 m³, non adibiti ad uso commerciale, si applicano, invece delle prescrizioni del DM 13/10/1994, quelle del DM 14/05/2004, in particolare per le linee elettriche aeree:
Titolo III - Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza:
7. Distanze di sicurezza
Rispetto agli elementi pericolosi del deposito indicati al punto 6 (serbatoio, punto di riempimento, gruppo multivalvole e tutti gli organi di intercettazione e controllo, con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar):
(... )
d) proiezione verticale di linee ad alta tensione: 15 m.

GPL: impianti di distribuzione stradale
DPR 340 del 24 ottobre 2003

(G.U. n. 282 del 4 dicembre 2003)
Regolamento recante disciplina per al sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione Allegato A - titolo II - punto 13.2 - Distanze di sicurezza esterne
i) tra gli elementi pericolosi dell’impianto (serbatoi, punti di riempimento, pompe adibite all’erogazione di GPL, pompe e/o compressori adibiti al riempimento dei serbatoi fissi, apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione) e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15 m.

METANO
Decreto Ministero dell’Interno 24 novembre 1984

(G.U. n. 12 del 15 gennaio 1985)
Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8
Parte Seconda - Sezione 2ª
2.10 Distanze di sicurezza
L’area occupata dai serbatoi fuori terra e quella circostante, definita dall’applicazione delle distanze di sicurezza previste, non deve essere attraversata da linee elettriche aeree; le linee elettriche con tensione superiore a 30 kV devono distare in pianta almeno 50 m e quelle con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV almeno 20 m dal perimetro della proiezione in pianta del serbatoio più vicino.
Parte Terza - Sezione 3ª
3.1 Entità delle distanze di sicurezza
(…) deve essere rispettata una distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree. Tale distanza, misurata tra la proiezione della linea aerea più vicina ed il perimetro degli elementi sopra considerati, non deve essere inferiore a 15 m.
I piazzali dell’impianto non devono essere comunque attraversati da linee elettriche aeree ad alta tensione.


Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 aprile 2008
(Supplemento Ordinario n. 115 alla G.U. n. 107 dell’ 8 maggio 2008)
Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.
3.4.1.6.3. Distanze di sicurezza
Le distanze di sicurezza devono essere conformi a quanto riportato dalle norme indicate nel paragrafo 3.4.2


Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008
(Supplemento Ordinario n. 115 alla G.U. n. 107 dell’ 8 maggio 2008)
Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.
2.6 Distanze da linee elettriche
Tra condotte interrate ed i sostegni con i relativi dispersori per messa a terra delle linee elettriche devono essere rispettate le distanze minime fissate dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 Marzo 1988, n. 449 e successive modifiche.
I punti di linea, gli impianti e le centrali di compressione non possono essere ubicati al di sotto di linee elettriche aeree. La distanza fra condotte aeree o apparati e di dispositivi fuori terra appartenenti a punti di linea e impianti, non può essere inferiore all’altezza dei conduttori sul terreno come da decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 Marzo 1988, n. 449 e successive modifiche. Gli sfiati degli eventuali dispositivi di scarico devono comunque essere posizionali ad almeno 20 m dalla proiezione verticale del conduttore più vicino.
Per le linee elettriche aeree con tensione di esercizio maggiore di 30 kV occorre verificare le eventuali interferenze elettromagnetiche sulla condotta in modo da prevedere eventualmente l’esecuzione di opere di protezione a difesa di tensioni indotte.
La distanza fra linee elettriche interrale, senza proiezione meccanica, e condotte interrate, non drenate, non deve essere inferiore a 0,5 m sia nel caso di attraversamenti che di parallelismi. Tale distanza può essere eccezionalmente ridotta a 0,3 m quando venga interposto un elemento separatore non metallico (per esempio lastre di calcestruzzo o di materiale isolante rigido). Nel caso degli attraversamenti non si devono avere giunti sui cavi di energia a distanza inferiore ad un metro dal
punto di incrocio a meno che non venga interposto un elemento separatore non metallico. Qualora le linee elettriche siano contenute in un manufatto di protezione valgono le prescrizioni del punto 2.7.
Non devono mai essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia e condotte per il trasporto di gas.


Decreto Ministero dell’Interno 24 maggio 2002
(G.U. n. 131 del 6 giugno 2002)
Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione
Titolo III - Distanze di sicurezza
Tra gli elementi pericolosi dell’impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 15 m. I piazzali dell’impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.

IDROGENO
Decreto Ministero Interno 31 agosto 2006

(GU n. 213 del 13 settembre 2006)
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.
TITOLO III - Distanze di sicurezza
Tra gli elementi pericolosi dell’impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 30 m.
I piazzali dell’impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.


Circolare M.I. 99 del 15 ottobre 1964
Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale.
Installazione e stoccaggio
La installazione deve essere tale che recipienti e attrezzatura relativa siano protetti da linee elettriche

SOLUZIONI IDROALCOLICHE
Decreto Ministero dell’Interno 18 maggio 1995

(Supplemento Ordinario alla G.U. n. 133 del 9 giugno 1995)
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, ed esercizio dei deposi ti di soluzioni idroalcoliche
6. DISTANZA DA LINEE ELETTRICHE AEREE
Tra gli elementi pericolosi del deposito e lo proiezione verticale di linee elettriche aeree devono essere osservate distanze non inferiori a:
7 m per tensioni superiori a 1 kV e non superiori a 30 kV;
al valore dato dalla formula: L = 7+0.05U ove L è espresso in metri e la tensione U in kV, per tensioni superiori a 30 kV.
Le linee elettriche aeree a tensione inferiore a 1 kV devono osservare, dagli elementi pericolosi del deposito, le distanze di protezione (5 m, si vedano i precedenti punti 4.2.2, 4.3.2, 5.32, 5.4.2).


SOSTANZE ESPLOSIVE
Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 Allegato B - Capitolo X: Sicurezza contro gli incendi
Sicurezza contro scariche elettriche atmosferiche
Cataste di proiettili, anche carichi, non è necessario siano collegate a terra; occorrerà, però, che esse siano disposte a conveniente distanza (non minore di m. 20) da linee elettriche,
 

ALTRE NORME NAZIONALI DI CARATTERE GENERALE SUGLI ELETTRODOTTI
 

Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449
(G.U. n. 79 del 5 aprile 1988)
Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne (G.U. 5 aprile 1988, n. 79)

DPCM 8 luglio 2003
(G.U. n. 200 del 29 agosto 2003)
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti

Decreto direttoriale Ministero Ambiente 29 maggio 2008
(Supplemento Ordinario n. 160 alla G.U. n. 156 del 5 luglio 2008)
Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti

Allegato 2
Dichiarazione a firma di professionista abilitato iscritto all’Ordine (ingegnere, architetto, geometra o perito industriale), attestante il rispetto delle distanze di sicurezza dell’elettrodotto da elementi sensibili.
 

Attività soggetta al controllo VVF

Norma di riferimento

Distanza minima prescritta dalla norma, o altre prescrizioni

Distanza dall’elettrodotto o rispetto di altre prescrizioni

Depositi oli minerali

DM 31 luglio 1934 e s.m.i., artt. 28 e 29

divieto di passaggio di linee elettriche aerei al disopra di locali di travaso o detenzione oli minerali, autorimesse, ecc

L’elettrodotto aereo non passa al disopra di locali di travaso o detenzione oli minerali, autorimesse, ecc

depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non  superiore a 9 mc, in contenitori- distributori rimovibili  per il rifornimento di automezzi    destinati all’attività di autotrasporto

DM Interno  12 settembre 2003

distanza minima di elementi pericolosi dalla proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 6 m

 

deposito GPL in serbatoi fissi di capacita > 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg

DM 13 ottobre 1994

Tra gli elementi pericolosi e le linee elettriche aeree deve essere osservata una distanza in proiezione di 20 m per tensioni superiori a 1 kv fino a 30 kV. Per tensioni superiori a 30 kV la distanza, in metri, in funzione della tensione U, in kV, è data dalla formula: L=20+0.1(U - 30).

Nella fascia di rispetto di metri 3+0.1U dalla proiezione in piano delle linee elettriche con tensione oltre 1 kV, non devono sorgere fabbricati di alcun genere. Nel caso di linee aeree aventi tensione  fino a 1 kV devono essere rispettate le distanze di protezione di cui al punto 4.4.

 

depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m³, non adibiti ad  uso commerciale

DM 14 maggio 2004

distanza dagli elementi pericolosi del deposito (serbatoio, punto di riempimento, gruppo multivalvole e tutti gli organi di intercettazione e controllo, con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar) della proiezione verticale di linee ad alta tensione: 15 m.

 

distributore  stradale    di carburante

CIRCOLARE Ministero Interno n° 10 del 10/02/1969,

paragrafo 9.2

i punti di rifornimento (colonnine distributrici) ed i punti di travaso (pozzetto dei serbatoi interrati) non devono essere sottostanti a linee elettriche ad alta tensione e devono distare dalla proiezione orizzontale di queste non meno di 6 m.

 

distributore stradale di GPL

DPR  340 del 24 ottobre 2003

distanza tra gli elementi pericolosi dell’impianto (serbatoi, punti di riempimento,  pompe  adibite  all’erogazione  di  GPL,  pompe     e/o compressori adibiti al riempimento dei serbatoi fissi, apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione) e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15 m.

 

depositi di metano

DM  24   novembre 1984

L’area occupata dai serbatoi fuori terra e quella circostante, definita dall’applicazione delle distanze di sicurezza previste, non deve essere attraversata da linee aeree; le linee elettriche con tensione superiore a 30 kV devono distare in pianta almeno 50 m e quelle con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV almeno 20 m dal perimetro della proiezione in pianta del serbatoio più vicino.

(…) la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree, misurata tra la proiezione della linea aerea più vicina ed il perimetro degli elementi sopra considerati, non deve essere inferiore a 15 m.

I piazzali dell’impianto non devono, comunque, essere attraversati  da linee elettriche aeree ad alta tensione.

 

opere e sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore  a 0,8.

Decreto Ministero dello   Sviluppo Economico 16 aprile 2008

3.4.1.6.3. Distanze di sicurezza

Le distanze di sicurezza devono essere conformi a quanto riportato dalle norme indicate nel paragrafo 3.4.2

 

opere e impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore  a 0,8

Decreto Ministero dello Sviluppo  Economico  17 aprile 2008

2.6 Distanze da linee elettriche

Tra condotte interrate ed i sostegni con i relativi dispersori  per messa a terra delle linee elettriche devono essere rispettate le distanze minime fissate dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 Marzo 1988, n. 449 e successive modifiche. I punti di linea, gli impianti e le centrali di compressione non possono essere ubicati al di sotto di linee elettriche aeree. La distanza fra condotte aeree o apparati e di dispositivi fuori terra appartenenti a punti di linea e impianti, non può essere inferiore all’altezza dei conduttori sul terreno come da decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 Marzo 1988, n. 449 e successive modifiche. Gli sfiati degli eventuali dispositivi di scarico devono comunque essere posizionati ad almeno 20 m dalla proiezione verticale del conduttore più vicino.

Per le linee elettriche aeree con tensione di esercizio maggiore di 30 kV occorre verificare le eventuali interferenze elettromagnetiche sulla condotta in modo da prevedere eventualmente l’esecuzione di opere di protezione a difesa di tensioni indotte.

La distanza fra le linee elettriche interrate, senza protezione meccanica, e condotte interrale, non drenate, non deve essere inferiore a 0,5 m sia nel caso di attraversamenti che di parallelismi. Tale distanza può essere eccezionalmente ridotta a 0,3 m quando venga interposto un elemento separatore non metallico (per esempio lastre di calcestruzzo o di materiale isolante rigido). Nel caso degli attraversamenti non si devono avere giunti sui cavi di energia a distanza inferiore ad un metro dal punto0 di incrocio a meno che  non venga interposto un elemento separatore non metallico. Qualora le linee elettriche siano contenute in un manufatto di protezione valgono le prescrizioni del punto 2.7. Non devono mai essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia e condotte per il trasporto di gas.

 

distributore stradale di gas naturale (metano)

DM 24 maggio 2002

Tra gli elementi pericolosi dell’impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 15 m. I piazzali dell’impianto non devono comunque essere attraversali da linee elettriche aeree con valori valori di tensione superiori a quelli sopra indicati”

 

distributore stradale di idrogeno

DM 31 agosto 2006

Tra gli elementi pericolosi dell’impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 30 m.

I piazzali dell’impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.

 

deposito di soluzioni idroalcoliche

DM 18 maggio 1995

Tra gli elementi pericolosi del deposito e lo proiezione verticale di linee elettriche aeree devono essere osservate distanze non inferiori a:

7 m per tensioni superiori a 1 kV e non superiori a 30 kV;

al valore dato dalla formula: 7+0.05U ove L è espresso in metri e la tensione U in kV, per tensioni superiori a 30 kV.

Le linee aeree a tensione inferiore a 1 kV devono osservare, dagli elementi pericolosi del deposito, le distanze di protezione (5 m)

 

sostanze esplosive

Regolamento T.U.L.P.S.:    Regio Decretomaggio 1940, n. 635

Allegato B - Capitolo X: Sicurezza contro gli  incendi Sicurezza contro scariche elettriche atmosferiche le cataste di proiettili,devono essere poste a distanza non minore   di m. 20 da linee elettriche

 


* Sostituita da lettera circolare 06/03/2019, n. 3300