Cassazione Civile, Sez. 6, 28 maggio 2019, n. 14483 - Infortunio del socio lavoratore e assicurabilità


 

Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 28/05/2019

 

Rilevato
che con sentenza del 12 maggio- 13 luglio 2017 numero 151 la Corte d'Appello di Campobasso riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e per l'effetto accoglieva la domanda proposta da F.M. nei confronti dell'INAIL per il conseguimento delle prestazioni assicurative all’esito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 5 ottobre 2006;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che la sussistenza del rapporto assicurativo, seppur regolarizzato alla data di denuncia dell’infortunio, risultava:
- dal verbale del servizio ispettivo dell’ INAIL in data 20 aprile 2007, nel quale si dava atto della qualità del F.M. di socio lavoratore presso la società M.M. COSTRUZIONI S.r.l. dalla data di inizio di attività della società;
- dalla deposizione del teste M.M., che confermava quanto riferito nella dichiarazione resa all’ispettore INAIL ovvero di essere all’epoca dei fatti dipendente della società e fratello del socio-lavoratore F.M.;
- dalla denuncia di iscrizione della ditta in data 21 febbraio 2006 e dalla denuncia di iscrizione-assicurazione di soci e familiari.
Dalle dichiarazioni dei testi risultava che l’infortunio era avvenuto nello svolgimento della prestazione lavorativa;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INAIL, articolato in due motivi, cui ha opposto difese F.M. con controricorso; 
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti— unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale - ai sensi dell'articolo 380 bis codice di procedura civile;
che l'INAIL ha depositato memoria;
 

 

Considerato
che la parte ricorrente ha dedotto:
- con il primo motivo— ai sensi dell' articolo 360 numero 3 codice procedura civile— violazione dell'articolo 4 numero 7 D.P.R. 1124/1965 e dell'articolo 2697 del codice civile. Ha esposto che correttamente nel primo grado il Tribunale aveva ritenuto carente la prova della qualità del F.M. di socio lavoratore in epoca anteriore alla denuncia di infortunio; il rapporto di lavoro era stato regolarizzato soltanto contestualmente alla denuncia di infortunio mentre fino a tale data il F.M. risultava essere unicamente amministratore unico.
La Corte d' Appello non aveva fatto corretta applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova: il F.M., a riscontro della dedotta qualità di socio lavoratore, aveva prodotto esclusivamente la relazione dell'ispettore INAIL in data 20 aprile 2007, in cui il funzionario si limitava a raccogliere le sue dichiarazioni. Dalla visura camerale della società, acquisita con ordinanza della Corte d'Appello, risultava che al momento dell'infortunio il F.M. rivestiva la carica di amministratore unico;
- con il secondo motivo— ai sensi dell'articolo 360 numero 4 codice di procedura civile— violazione degli articoli 132 numero 4 codice procedura civile e 111 Costituzione. L'INAIL ha dedotto la apparenza della motivazione, fondata su argomentazioni inidonee a sorreggere la decisione. Non erano concludenti in tal senso: il verbale del servizio ispettivo dell'INAIL ( che si limitava a riportare quanto dichiarato dalla stessa parte ) né la prova testimoniale resa dal fratello del F.M. ( il quale nulla riferiva circa le condizioni soggettive di assicurabilità dell'infortunato) nè tantomeno la denuncia di iscrizione della ditta del 21 febbraio 2006 ( da cui si evinceva unicamente la carica di amministratore unico di F.M.) mentre dalla denuncia del 24 novembre 2006 si ricavava che la posizione del F.M. veniva regolarizzata soltanto a tale data;
che ritiene il Collegio si debba dichiarare la inammissibilità del ricorso;
che, invero, l'accertamento della qualità di socio lavoratore del F.M.— e come tale della sua assicurabilità a norma dell'articolo 4 nr.7 del DPR 1124/1965 — in quanto verifica del fatto storico è impugnabile in questa sede di legittimità unicamente con la deduzione di un vizio della motivazione, nei limiti segnati dal vigente testo dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.
Con il primo motivo l'ente ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di violazione di legge, contesta nella sostanza l'esercizio del potere discrezionale del giudice del merito di valutazione della prova, non sottoponibile a censura davanti a questa Corte di legittimità.
Nè appare pertinente la denunzia di violazione dell'articolo 2697 cc.
La regola processuale viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull'onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova; è in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova. Nell'ipotesi di causa la Corte territoriale ha ritenuto provato lo stato di socio lavoratore sicché non hanno influito sulla decisione la distribuzione dell'onere probatorio e le conseguenze del suo mancato assolvimento.
Parimenti, la deduzione del vizio di inesistenza della motivazione, formulata con il secondo motivo, resta eccentrica rispetto ai contenuti della censura, essendo chiaramente comprensibile— e giustificato sulla base delle risultanze istruttorie— l'iter logico posto a base della decisione impugnata. Piuttosto l'INAIL contesta la concludenza delle prove orali e documentali richiamate dal giudice dell'appello, parimenti richiedendo un non- consentito riesame del merito;
che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza in camera di consiglio ex articolo 375 cod. proc.civ.
che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art. l co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 2.800 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 23 gennaio 2019