Tipologia: CCNL
Data firma: 22 febbraio 2019
Validità: 22.02.2019 - 21.02.2022
Parti: Cepa-A, Esaarco, Ciu-Cne e Sia-Confsal, Cli-Ciu, Ugl
Settori: Agroindustriale, Pesca, Cooperative
Fonte: cnel

Sommario:

 

Protocollo di intesa
Norma di condizionalità
Art. 1 Applicazione del contratto
Art. 2 Premessa
Art. 3 Relazioni Sindacali
Art. 4 Decorrenza e durata - Procedure di rinnovo del CCNL
Art. 5 Applicazione del contratto
Art. 6 Applicazione graduale del MMG per i soci lavoratori
Art. 7 Tipi di contratto d'imbarco
Art. 8 Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare e per l'esercizio dell'attività di pesca
Art. 9 Sicurezza sul lavoro
Art. 10 Politiche attive del lavoro
Art. 11 Formazione permanente e continua
Art. 12 Congedi parentali e permessi brevi
Art. 13 Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 14 Reclami dei marittimi
Art. 15 Riposo settimanale
Art. 16 Riposo giornaliero
Art. 17 Orario di lavoro a terra
Art. 18 Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 19 Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 20 Servizi merci e provviste
Art. 21 Retribuzioni
Art. 22 Qualifica di marinaio multifunzione
Art. 23 Aiuti al settore
Art. 24 Premio di produzione
Art. 25 Secondo livello di contrattazione
Art. 26 Lavoro straordinario a terra per la pesca entro il Mediterraneo
Art. 27 13ma e 14ma mensilità
Art. 28 Qualità e quantità dei viveri

 

Art. 29 Panatica sostitutiva e convenzionale
Art. 30 Giorni festivi
Art. 31 Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 32 Ferie
Art. 33 Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "alla parte"
Art. 34 Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "fissa"
Art. 35 Assicurazioni
Art. 36 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 37 Assegno per il nucleo familiare
Art. 38 Trattamento di fine rapporto
Art. 39 Enti Bilaterale
Art. 40 Trattamento economico nei casi di malattia/infortunio sul lavoro
Art. 41 Rientro del marittimo al porto di imbarco
Art. 42 Vestiario
Art. 43 Affissione del contratto a bordo
Art. 44 Riscossione deleghe sindacali
Art. 45 Controversie sindacali
Art. 46 Commissione paritetica nazionale
Art. 47 Contributo per l'assistenza contrattuale
Art. 48 Agevolazioni allo studio
Art. 49 Trattamento di miglior favore
Art. 50 Convenzioni di imbarco
Art. 51 Indennità in caso di morte
Art. 52 Servizio militare
Art. 53 Rappresentanza e diritti sindacali
Art. 54 Istituzione di un Tavolo di lavoro congiunto
Art. 57 Sostituzioni
Art. 58 Prelazione nella riassunzione
Allegato


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Il giorno ventidue, nel mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove, in Roma, a seguito delle trattative iniziate in data 30.01.2019 e dei successivi incontri si sono riunite le sotto descritte organizzazioni, per la parte datoriale: Cepa-A - Confederazione Europea Professionisti ed Aziende - Assocostruttori […], Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato e Commercio in sigla Esaarco […], Ciu-Confederazione Nazionale Esercenti in sigla Ciu Cne […], Per la parte sindacale: Sia Confsal […], Confederazione Lavoro Italia federata con la Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla Cli - Ciu […], Ugl […], si è siglato per rinnovo il CCNL per Le gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca.
Le Parti nel sottoscrivere per rinnovo il CCNL in oggetto si impegnano: in nome e per conto dei propri associati e per i propri iscritti ad applicare e rispettare il CCNL che viene accettato per totale e incondizionata adesione e firmato in tutte le sue pagine in 10 copie in originale.

Norma di condizionalità
In relazione alle previsioni di cui al comma 7 dell'art. 6 del decreto legislativo 154/2004, Cepa-A cooperative pesca e Ugl Agroalimentare, concordano ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le cooperative di pesca sono tenute ad applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.

Articolo 2 Premessa
La Cepa-A cooperative pesca e Ugl Agroalintentare con il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - nel riaffermare e dare atto della funzione sociale della cooperazione - intendono valorizzare, nella gestione dei rapporti di lavoro, il metodo partecipativo e del confronto ai diversi livelli di contrattazione nazionale e di contrattazione integrativa e con diversi strumenti con l’obiettivo di dare concreta attuazione ai principi costituzionali relativi ai rapporti economici per tutelare in maniera adeguata al contesto socio-economico sia t lavoratori dipendenti delle imprese Cooperative sia i soci lavoratori destinatari della normativa di cui all’art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche.
In relazione a tale comune e concorde convincimento le parti convengono, pertanto, che l’accordo contrattuale nazionale definirà il quadro normativo ed economico riferito anche al socio lavoratore secondo i contenuti della normativa appresso specificata.
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti concordano di realizzare un sistema di informazione sulle materie e secondo i criteri stabiliti nell'apposito articolato "Relazioni Sindacali"
Inoltre, le parti stipulanti il presente contratto concordano sempre nelle rispettive autonomie, di sviluppare opzioni ed indirizzi comuni da indicare in occasioni di scelte d'intervento quali, ad esempio, il programma triennale della pesca, la sicurezza la prevenzione degli infortuni (DDLLgs. n. 271/99, n. 272/99, n. 298/99).
Le parti concordano altresì di attivare ogni utile confronto al fine di trovare le opportune ed idonee soluzioni ai problemi di più immediata rilevanza per il settore, quali, ad esempio, lo sviluppo dell'occupazione, le agevolazioni per il lavoro giovanile, la formazione professionale, la fiscalizzazione, la previdenza integrativa, gli ammortizzatori sociali ecc.
Più in generale, le parti si impegnano ad un lavoro congiunto, anche attraverso gli opportuni strumenti contrattuali previsti al fine di contribuire a realizzare una gestione del settore che consenta la tutela delle risorse del lavoro e delle imprese, anche attraverso l'introduzione di elementi innovativi finalizzati alla crescita generale del comparto.
[…]
Le parti datoriali cooperative daranno inoltre opportuna ed adeguata informazione alla organizzazione sindacale stipulante il presente contratto, sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti tipi di pesca e in aree regionali o interregionali.
Le parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi di interesse della categoria.

Articolo 3 Relazioni Sindacali
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l’utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le parti inoltre convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione e all’utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale, provinciale nonché aziendale.
Le sedi di informazione e concertazione sono le seguenti:
A) Livello Nazionale
Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno per:
valutare l’andamento del settore,
verificare i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi del settore; verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi; valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
valutare le esigenze del settore al fine di promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi dello stesso, nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
B) Livello Regionale
Di norma annualmente, entro il primo semestre, su richiesta dell’Organizzazione Sindacale stipulante il presente contratto, il Cepa-A cooperative pesca fornirà informazioni relativamente ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile e sui processi di esternalizzazione.
Il suddetto incontro verterà anche sull’opportunità di:
raccordare la presenza e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi degli enti pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore distributivo nel territorio, in una prospettiva riformatrice, mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo;
assumere eventuali iniziative presso la Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello regionale, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL.
In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali le parti interessate concorderanno incontri specifici prima dell’adozione dei provvedimenti da parte dell’autorità competente,
Le parti si danno atto che qualora il diritto di informazione, per la qualità e la dimensione delle materie, interessi più Regioni, il confronto avverrà fra le stesse parti stipulanti i! presente CCNL.
C) Livello Aziendale
Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione dei rapporti tra il Cepa-A cooperative pesca e la organizzazione sindacale, le parti convengono di stabilire procedure di relazioni sindacali basate su un adeguato sistema di reciproca informazione e consultazione
Fenile restando le rispettive autonomie e responsabilità le parti intendono, nell’ambito di quanto sopra espresso, sperimentare e sviluppare un sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali nonché sulle politiche d'impresa, al fine di favorire l’implementazione di un modello di relazioni sindacali all’altezza dei problemi posti dalla trasformazione ed innovazione tecnologica- organizzativa e, più in generale, dagli indirizzi della politica comune della pesca.
In particolare, il Cepa-A cooperative pesca stipulante si impegna a fornire alle organizzazione sindacale informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modifiche dell’organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 5 Applicazione del contratto
Il presente contratto di lavoro si applica:
1 ai lavoratori dipendenti imbarcati da cooperative di pesca;
2. al personale imbarcato su natanti assicurali ai sensi della legge 250/58 armati da soci di cooperative di pesca
A tal fine l'attività di pesca professionale viene suddivisa in due comparti:
I. pesca professionale esercitata con natanti di stazza lorda superiore a 10 tonnellate
II. pesca professionale esercitata con natanti di stazza lorda pari o inferiore a 10 tonnellate
Ai fini del presente contratto l'attività di pesca di cui al comparto II viene suddivisa in categorie omogenee per redditività, sulla base del sistema di pesca e della lunghezza fuori tutto della nave, come segue:
A) strascico, volante e draga idraulica;
B) altri sistemi di pesca esercitati con l'utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (lft), come risultante dalla licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, superiore al 2 metri;
C) altri sistemi di pesca esercitati con l'utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (lft), come risultante dalla licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, pari o inferiore ai 12 metri e pesca professionale in acque interne e lagunari;
Ai fini del presente contratto, sono definite le seguenti attività di pesca:
• pesca costiera locale entro le sei miglia e pesca in acque interne e lagunari;
• pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia;
• pesca mediterranea o d'altura oltre le 20 miglia.

Articolo 7 Tipi di contratto d'imbarco
Il contratto di lavoro è, di norma, a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.
Le parti concordano sulla possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta della organizzazione sindacale, altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alle stagionalità di specifici ed identificativi ambienti territoriali.
Gli avvicendamenti sono effettuati direttamente dall'armatore nel rispetto delle norme di carattere generale
La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti all’Autorità marittima o consolare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.
Copia delle convenzioni di imbarco devono essere depositate, a cura degli armatori, presso le Autorità marittime competenti: Capitanerie di Porto e/o Autorità marittime preposte, a disposizione della organizzazione sindacale stipulante il presente contratto e/o di Enti ed Istituti da esse costituiti.

Articolo 8 Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare e per l'esercizio dell'attività di pesca
Le tabelle minime di armamento della pesca, predisposte dall’armatore sono adottate dall'Autorità Marittima a conclusione della procedura di consultazione in ambito locale con le parti sociali interessate (rappresentanti dell'armatore e rappresentanti dei lavoratori marittimi) tenendo conto delle norme sulla sicurezza della navigazione, del tipo di pesca, delle quantità/qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima ai sensi dell'art. 317 del C.N. e dell'art. 426 relativo al regolamento attuativo.

Articolo 9 Sicurezza sul lavoro
Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81, e successive modifiche una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, gli armatori provvedono alla nomina dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo, ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271, nell’ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno, qualora imbarcati su navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza superiore a 24 metri e con equipaggio con più di sei unità di armamento.
In caso di navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di armamento. Il rappresentante della sicurezza di marineria sarà eletto tra il personale di bordo o nell'ambito del personale della struttura territoriale.
1 rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni e devono comunicare al datore di lavoro con 48 ore di anticipo l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni che non può essere superiore alle 32 ore annue.
Per quanto concerne gli obblighi dell’armatore, comandante e lavoratori si rinvia agli articoli 6,7 e 8 del decreto legislativo n° 271/1999.
In particolare, gli armatori assolvono ai loro obblighi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi in via preferenziale degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.
Le parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che dovessero nel frattempo intervenire in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal decreto legislativo n° 81/2008, al fine di darne applicazione alla pesca marittima.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi n° 271/1999, 272/99 e 298/99.

Articolo 10 Politiche attive del lavoro
Le parti concordano sulla necessità di perseguire l'inserimento, anche nel settore della pesca marittima, degli strumenti consentiti dall'ordinamento per la promozione delle "politiche attive del lavoro", allo scopo di modernizzare l'occupazione e renderla fruibile per tutti coloro che vorrebbero avvicinarsi al settore.
Nel contesto più generale della modifica dell’articolo 318 del Codice della navigazione, le partì contraenti prevedono percorsi formativi specifici per lavoratori provenienti da paesi terzi.
In particolare, per individuare le opportunità necessarie al rilancio del settore (contratti di apprendistato, stage formativi, ecc.), si rende necessario utilizzare gli strumenti già previsti (decreto legislativo 154/2004) e prevedere ulteriori misure, attraverso il tavolo congiunto di cui all'art. 56.

Articolo 11 Formazione permanente e continua
La formazione riveste un ruolo fondamentale come investimento strategico per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, dei prodotti e dei processi produttivi, nonché per la crescita individuale e collettiva dei lavoratori, le parti si impegnano a rispettare il diritto dei lavoratori a "proseguire ì percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali" (cfr. Articolo 6, legge 52/2000) e a promuovere e sostenere percorsi e programmi di formazione continua e permanente, sia per i lavoratori a temo determinato che a tempo indeterminato, in base a progetti bilaterali presentanti a livello aziendale, di filiera, di settore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

Articolo 12 Congedi parentali e permessi brevi
I lavoratori possono usufruire dei congedi parentali (legge n° 53/2000), e di permessi brevi, tramite richiesta, rispettivamente, all'armatore e al comandante.
Tali congedi e permessi brevi sono armonizzati con le esigenze generali del codice della navigazione, e compatibilmente con la sicurezza del lavoro e della navigazione.
Le assenze a bordo sono giustificate dal comandante al momento del controllo da parte delle Autorità, senza ulteriori formalità.
Ai fini della registrazione degli eventi anzidetti, viene istituito, e tenuto a bordo, un apposito registro vidimato dall'Autorità marittima.
[…]

Articolo 13 Infrazioni disciplinari e sanzioni
Nei confronti del marittimo che si rende responsabile di infrazioni ai propri doveri di servizio, possono essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione alla loro gravità ed in base alle disposizioni di legge vigenti.
I provvedimenti disciplinari adottati dal comandante devono essere annotati sul giornale di bordo e

Articolo 14 Reclami dei marittimi
Gli eventuali reclami dei marittimi sull'applicazione normativa ed economica del presente contratto debbono essere presentati, di regola, al loro insorgere, direttamente o tramite la rappresentanza sindacale, al comandante che li prende in considerazione comunicando l'esito del reclamo all'armatore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 43.

Articolo 15 Riposo settimanale
Il riposo non può essere inferiore alle 48 ore settimanali e coincide prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e deve essere legato al fermo dell’attività di pesca e dell'imbarcazione
Per particolari esigenze e tipi di pesca, e qualora nel corso della settimana cause di forza maggiore (condizioni meteomarine avverse, avarie, ecc.) non consentano l'esercizio della pesca per almeno 48 ore consecutive, vengono concordami tra le parti, a livello territoriale, i possibili recuperi e una diversa fruizione de! riposo settimanale previsto per il sabato e la domenica, anche al fine di recuperare l'efficienza complessiva dell'operatività aziendale.
Per le unità da pesca che intendono esercitare l'attività di pescaturismo si applica la disciplina di cui ai commi precedenti; una diversa determinazione del periodo di riposo settimanale è demandata alla contrattazione integrativa.

Articolo 16 Riposo giornaliero
Nel settore della pesca, per la natura specifica delle attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e dell'attrezzatura ecc), l'orario di lavoro è regolato in funzione delle esigenze specifiche del momento contingente di pesca
Tuttavia, tenuto conto del contratto alla parte e della necessità del personale, deve essere previsto un riposo giornaliero per il quale si rinvia alla norma di legge

Articolo 17 Orario di lavoro a terra
Se l'equipaggio viene chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.
Se la durata dei lavori è inferiore a 8 giorni, rimane a discrezione dell'impresa la valutazione se procedere o meno allo sbarco.
[…]

Articolo 18 Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio deve eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che vengono ordinati durante l'orario di lavoro.

Articolo 19 Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, deve mantenere il proprio alloggio nella massima pulizia.
Deve altresì mantenere ed utilizzare con la massima cura i DPI (dispositivi di protezione individuale) nonché ogni dotazione necessaria e/o utile ai fini della sicurezza statica (sicurezza della vita in mare) ovvero dinamica (sicurezza sul lavoro) e le pubblicazioni ricevute.

Articolo 20 Servizi merci e provviste
Per i marittimi con contratto a compartecipazione, l’imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca ecc...., sono normalmente effettuati dagli stessi.

Articolo 25 Secondo livello di contrattazione
La contrattazione di secondo livello verrà svolta, in ambito territoriale, per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente contratto.
L'accordo, che ha durata non superiore a quella del presente contratto, deve riguardare solo le materie delegate dal contratto medesimo e non può prevedere una regolamentazione ripetitiva rispetto a quanto già definito dal contratto collettivo stesso.
[…]
Le parti concordano inoltre di effettuare contrattazioni integrative territoriali per le seguenti materie:
• tabelle d'armamento e di esercizio;
• riposo settimanale;
• ferie pesca mediterranea;
• perdite e deterioramento di attrezzi pesca, lampade e muccigna;
• organizzazione del lavoro.
[…]

Articolo 26 Lavoro straordinario a terra per la pesca entro il Mediterraneo
Il lavoro eseguito a terra dopo l'orario normale di lavoro, di cui al precedente articolo 15, è considerato lavoro straordinario.
[…]

Articolo 28 Qualità e quantità dei viveri
I viveri da consumare a bordo sono determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione.
Il vitto deve essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari devono essere di buona qualità.
L'armatore provvede a fornire all'equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile.

Articolo 39 Enti Bilaterale
Le parti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto di lavoro, convengono di istituire un organismo denominato Ente Bilaterale Nazionale della agricoltura e pesca e/o di aderire ad un ente bilaterale già esistente, costituito almeno da una delle parti stipulanti il presente contratto, che siano in grado di partecipare, attraverso le necessarie progettualità, ai relativi finanziamenti per la ricerca e la formazione.
Le parti si impegnano a dare adeguata informazione ai lavoratori del settore sul nuovo istituto contrattuale e annualmente esaminano congiuntamente la diffusione della previdenza complementare nel settore.
Le parti definiranno le modalità costitutive dell’Ente Bilaterale Nazionale, il relativo regolamento di funzionamento e le materie ad esso demandate.
[…]
Fermo quanto sarà ulteriormente stabilito dalle parti in sede di costituzione dell’Ente Bilaterale, gli ambiti delle materie demandate alla competenza dell’Ente stesso sono a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo:
 la strutturazione del mercato del lavoro ed anche la gestione di prestazioni integrative o sostitutive rispetto al sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito;
 la programmazione delle attività formative e la determinazione delle modalità di attuazione delle formazione professionale in azienda con particolare riferimento al nuovo contratto di apprendistato ;
 la promozione di corsi di riqualificazione per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
 la funzione certificatoria dei contratti di lavoro, in vista della prevenzione delle controversie giudiziali sul piano della esatta qualificazione del contratto di lavoro, nonché dei processi di outsourcing, in funzione di un corretto utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro e di appalto, nonché ogni altro compito di certificazione che le leggi o regolamenti possono affidargli;
 la funzione certificatoria dei regolamenti intenti, in vista della prevenzione delle controversie giudiziali sul piano della esatta applicazione, nonché ogni altro compito di certificazione che le leggi e/o i regolamenti possono affidargli;
 la funzione di regolamentazione del mercato del lavoro attraverso la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
 l’intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
 la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito: la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
 il supporto e integrazione alle funzioni di controllo degli Enti competenti, svolgendo un ruolo di verifica, controllo, monitoraggio e raccolta dati su tutto il territorio nazionale;
 lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 42 Vestiario
Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca, l'armatore fornisce ad ogni membro dell'equipaggio il vestiario conte: stivali, impermeabili, tute ecc.., previa consegna dei capi deteriorati, fatte salve le perdite dovute a causa di forza maggiore.

Articolo 43 Affissione del contratto a bordo
Il comandante cura che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resta permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione prescritta dall'Autorità, nonché su richiesta dell’organizzazione sindacale stipulante, comunicati, documenti e stampati di interesse sindacale e del lavoro in genere.
Se ciò non è possibile a causa delle caratteristiche della nave, limitatamente alla categoria C, detti documenti potranno essere conservati presso la sede della cooperativa.

Articolo 53 Rappresentanza e diritti sindacali
Le parti si danno atto che i diritti sindacali sono disciplinati dalla legge 20 maggio 1970, n° 300 nonché, per i soci lavoratori dalla legge 142/01.
In sede di tavolo congiunto, tenuto conto delle caratteristiche del settore, possono essere individuale modalità di rappresentanza e di compartimento o intercompartimentali.

Articolo 54 Istituzione di un Tavolo di lavoro congiunto
Le parti, tenuto conto delle problematiche presenti nel settore, convengono sulla opportunità di istituire un tavolo di lavoro permanente, finalizzato alla ricerca di soluzioni anche attraverso interventi congiungi nei confronti dei ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie facenti parte del presente contratto:
1. istituzione e funzionamento di enti bilaterali;
2. modalità di riscossione dei contributi per l’assistenza contrattuale di cui al precedente articolo 46;
3. modalità di funzionamento ed erogazione del trattamento integrativo malattia/infortunio di cui all’articolo 40;
4. applicazione al settore dell'apprendistato, tenuto conto della legge di orientamento della pesca (decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 226, articolo 6; legge 24 giugno 1997, n° 196, articolo 16), tenuto conto delle caratteristiche del settore correlate con le norme del codice della navigazione;
5. rendere operativi gli accordi sulla sicurezza del lavoro adottati ai sensi dell'articolo 9 del presente CCNL;
6. monitoraggio delle conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti;
7. modalità e contenuti delle attività di formazione e riqualificazione ritenute utili e necessarie per gli addetti del settore;
8 possibilità operative e di gestione di strumenti alternativi per eventuali limitazioni alle attività del settore disposte dalle Autorità;
9. ricerca delle soluzioni relativamente alle norme già rinviate dai singoli articoli del presente contratto.