Cassazione Civile, Sez. 6, 31 maggio 2019, n. 15043 - Rivalutazione contributiva dei periodi di lavoro esposti ad amianto. CTU


Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 31/05/2019

 

 

 

Fatto

 


che, con sentenza depositata il 23.11.2016, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato la domanda di G.A. volta alla rivalutazione contributiva dei periodi di lavoro in cui asseriva di essere stato esposto ad amianto, ex art. 13, L. n. 257/1992;
che avverso tale pronuncia G.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l'INPS, l'INAIL e l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale hanno resistito con distinti controricorsi;
che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
 

 

Diritto

 


che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697 c.c. e 13, comma 8, 1. n. 257/1992, per avere la Corte di merito ritenuto che egli non avesse assolto all'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa, senza considerare che l'esposizione qualificata all'amianto dev'essere necessariamente accertata a mezzo CTU;
che il motivo è inammissibile ex art. 360-for, n. 1, c.p.c., essendo consolidato il principio di diritto secondo cui la mancata disposizione, da parte del giudice di merito, di una consulenza tecnica d'ufficio di cui si asserisce l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati (Cass. nn. 15219 e 24620 del 2007, 6155 del 2009, 9461 del 2010, 20695 del 2013,3717 del 2019);
che a contrari argomenti non è dato pervenire sulla scorta di Cass. n. 6543 del 2017, cit. in ricorso, atteso che il principio di diritto ivi formulato, secondo cui, nei giudizi sulla spettanza della rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, la prova del superamento dei limiti di soglia (anche in termini di rilevante grado di probabilità) richiede necessariamente un giudizio di carattere tecnico-scientifico demandato ad una CTU, postula pur sempre che siano stati assunti tutti gli elementi probatori dedotti circa i fatti concernenti l'attività lavorativa comportante esposizione ad amianto, solo dovendo escludersi a carico della parte istante un onere di indicare in maniera dettagliata la quantità di fibre per centimetro cubo presenti nell'ambiente di lavoro (così, espressamente, Cass. n. 6543 del 2017, cit., in motivazione), laddove, nel caso di specie, i giudici di merito hanno escluso in radice che le mansioni svolte dal ricorrente possano aver implicato una qualche sua esposizione ad amianto (cfr. specialmente pag. 5 della sentenza impugnata);
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
 

 

P. Q. M.
 

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussisteva dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 19.2.2019.