Cassazione Penale, Sez. 4, 31 maggio 2019, n. 24374 - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Errore nel computo del termine di prescrizione


 

Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 16/05/2019

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte d'appello di Salerno, in data 19 settembre 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.S. e C.F., imputati del delitto di omicidio colposo in cooperazione colposa ai danni di M.V. con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestato come commesso in data 13 luglio 2007 (e per il quale sia lo A.S., sia il C.F. erano stati condannati in primo grado), per essere il suddetto reato estinto per maturata prescrizione; con la medesima sentenza, la Corte salernitana ha revocato le statuizioni civili precedentemente emesse, argomentando che la prescrizione era intervenuta prima della sentenza di primo grado.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre R.V., parte civile costituita, articolando due motivi di lagnanza, l'uno per violazione di legge e l'altro per vizio di motivazione, con i quali deduce che la Corte di merito ha errato nel computo del termine di prescrizione, che non sarebbe spirato in base a quanto stabilito dalla legge 251/2005, applicabile al caso di specie, e tenuto conto della natura del reato contestato.
 

 

Diritto

 


1. Giova premettere che, diversamente da quanto argomentato dalla difesa degli imputati, la parte civile ricorrente é legittimata a dolersi (agli effetti civili) dell'illegittimità della declaratoria di prescrizione - che, secondo la Corte di merito, sarebbe maturata prima della pronunzia di primo grado - e della correlata revoca delle statuizioni civili emesse in suo favore dal Tribunale.
Ed invero, é ammissibile l'impugnazione della parte civile la quale contesti la legittimità della sentenza con cui la Corte d'appello, ravvisando l'estinzione del reato per prescrizione al momento della pronuncia di primo grado in riforma della condanna emessa in primo grado, revochi le statuizioni civili in suo favore, sebbene l’oggetto del giudizio resti limitato all’accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile, in quanto la parte stessa ha concreto interesse alla eliminazione - a tali effetti - della preclusione derivante dal giudicato (principio ricavabile da Sez. 6, n. 19218 del 19/01/2017, Magliocca, Rv. 269825; Sez. 5, n. 3670 del 27/10/2010 - dep. 2011, Pace e altro, Rv. 249698; Sez. 6, Sentenza n. 21533 del 13/03/2018, Rv. 272930; Sez. 2, n. 52195 del 07/10/2016, Sciscione, Rv. 268668).
Nella specie, sebbene la mancata impugnazione della sentenza d'appello da parte del Pubblico ministero abbia determinato il passaggio in giudicato agli effetti penali della sentenza di proscioglimento pronunziata dalla Corte di merito, non può disconoscersi agli effetti civili la legittimazione della parte civile a dolersi dell'illegittimità della revoca delle statuizioni a lei favorevoli da parte della stessa Corte distrettuale, laddove - ed é questo il caso - tale provvedimento sia stato effettivamente emesso in base a un'errata applicazione della legge.
Non rileva a contrario il precedente Invocato dai difensori degli imputati (Sez. 4, n. 27393 del 22/03/2018, Fasolino e altri, Rv. 273726) atteso che, diversamente da quanto avviene nell'odierno giudizio, la legittimazione delle parti civili ad impugnare era in quel caso venuta meno per effetto dell'estinzione del reato per prescrizione effettivamente maturata in data antecedente la pronunzia di primo grado: statuizione che, pertanto, era stata in quel caso correttamente adottata e che le parti civili non avevano direttamente aggredito.
2. Nel caso odierno, la lagnanza attinge invece direttamente - contestandola sotto il duplice profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione - la legittimità della declaratoria di prescrizione emessa dalla Corte di merito in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado.
Al riguardo, e ferma restando l'intangibilità del giudicato formatosi agli effetti penali, il ricorso della parte civile é fondato.
Ed invero, deve premettersi che si procede nei confronti dei due imputati per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, cod.pen.), per il quale, a norma dell'art. 157, comma 6, cod.pen., é previsto il raddoppio del termine di prescrizione; e ciò sulla base della c.d. legge ex Cirielli (la n. 251/2005), già vigente all'epoca del fatto.
In forza di tali previsioni, tra l'altro, a nulla rileva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore degli imputati, avuto riguardo al fatto che le uniche circostanze delle quali si deve tenere conto ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere sono quelle aggravanti a effetto speciale, come si ricava in particolare dal testo dell'art. 157, comma 2, cod.pen., come modificato dalla citata novella del 2005.
Da ciò consegue che il reato, diversamente da quanto affermato dalla Corte distrettuale, non era estinto per prescrizione alla data della sentenza di primo grado (peraltro esso neppure sarebbe a tutt'oggi prescritto).
Ulteriore conseguenza di quanto precede é, ovviamente, che non vi era valida ragione in diritto per revocare le statuizioni civili adottate in primo grado. 
3. La sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio - ai sensi dell'art. 622 cod.proc.pen. - al giudice civile competente per valore in grado di appello.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.