Decreto Ministeriale, 04 marzo 2009, in G.U. 146/09: "Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro"

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro»;
Visto in particolare l'art. 25, comma 1, lettera n) del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale stabilisce, per il medico competente, l'obbligo di comunicare, mediante autocertificazione al Ministero della salute, del possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del predetto decreto legislativo;
Visto in particolare l'art. 38, comma 4, del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede l'iscrizione dei medici competenti nell'elenco istituito presso il Ministero della salute, ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stato istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Considerato che la funzione dell'elenco sopra richiamato e' quella di permettere di conoscere, in maniera aggiornata, il numero effettivo di sanitari che svolgono la funzione di medico competente, anche al fine di poter meglio orientare l'individuazione di obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
Ritenuto che l'obiettivo previsto all'art. 38, comma 2 del predetto decreto legislativo non puo' considerarsi esaurito con il limite temporale ivi indicato come termine per produrre la prevista autocertificazione da parte dei medici che svolgevano le funzioni di medico competente;
Ritenuto necessario garantire, nel tempo, l'aggiornamento del predetto elenco attraverso l'inserimento dei dati dei sanitari che iniziano a svolgere tale attivita', e la cancellazione dei sanitari che cessano di svolgerla;
Ravvisata pertanto la necessita' di definire le modalita' di costituzione ed aggiornamento del sopra citato elenco nazionale;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. L'elenco dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' tenuto presso l'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l'aggiornamento.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che svolgono l'attivita' di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 
Art. 2.
1. I sanitari che svolgono l'attivita' di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, all'Ufficio indicato all'art. 1 comma 1, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attivita', previsti dall'art. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono altresi' tenuti a comunicare, con le stesse modalita', eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attivita'.
2. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l'interessato, l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio all'Ufficio indicato all'art. 1, comma 1, della certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione.
 
Art. 3.
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali effettua con cadenza annuale verifiche, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.
2. L'esito negativo della verifica di cui al comma 1, comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
1. L'elenco dei medici competenti e' consultabile attraverso il portale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.
2. L'iscrizione all'elenco non costituisce di per se' titolo abilitante all'esercizio dell'attivita' di medico competente.
 
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione. Roma, 4 marzo 2009
 
p. Il Ministro: Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 246