Tipologia:
Data firma: 10 maggio 2019
Validità: 31.12.2019
Parti: Tavola valdese, CSD e Fp-Cgil, Funzione Pubblica-Cisl, Uil-Fpl
Settori: Servizi, Opere Valdesi
Fonte: cislfptorino


Sommario:

 

Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - (Sfera di applicazione)
Art. 2 - (Ambito di applicazione)
Art. 3 - (Decorrenza e durata)
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - (Diritto di informazione e confronto tra le parti)
Art. 5 - (Struttura della contrattazione)
Art. 6 - (Commissione paritetica bilaterale)
Art. 7 - (Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali)
Art. 8 - (Pari opportunità tra uomo e donna)
Art. 9 - (Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psicofisiche)
Art. 9 bis - (Tutela delle popolazione lavorativa anziana)
Art. 10 - (Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap)
Art. 11 - (Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato)
Titolo III Diritti sindacali
Art. 12 - (Rappresentanze sindacali unitarie)
Art. 13 - (Assemblea e diritto di affissione)
Art. 14 - (Permessi per cariche sindacali)
Art. 15 - (Contributi sindacali)
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - (Assunzione)
Art. 17 - (Inserimento della lavoratrice e del lavoratore)
Art. 18 - (Mobilità)
Art. 19 - (Trasferimento tra enti, opere ed istituti)
Art. 20 - (Periodo di prova)
Art. 21 - (Apprendistato)
Art. 22 - (Lavoro a tempo parziale)
Art. 23 - (Assunzione con contratto a termine)
Art. 24 - (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Art. 24 bis - (Percentuali complessive di ammissibilità)
Art. 25 - (Telelavoro)
Art. 26 - (Cessazione del rapporto di lavoro)
Art. 27 - (Termini del preavviso)
Art. 28 - (Trattamento di fine rapporto)
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 29 - (Comportamento in servizio)
Art. 30 - (Ritardi ed assenze)
Art. 31 - (Provvedimenti disciplinari)
Art. 32 - (Assistenza legale)
Art. 33 - (Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza)
Art. 34 - (Ritiro della patente)
Art. 35 - (Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio)
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 36 - (Categorie di inquadramento e classificazione del personale)
Art. 37 - (Norma generale di inquadramento)
Art. 38 - (Norma di qualificazione e progressione professionale)
Art. 39 - (Passaggio di fascia economica nell’ambito della stessa categoria)

 

Art. 40 - (Passaggio di categoria)
Art. 41 - (Quadri)
Art. 42 - (Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica)
Art. 43 - (Funzioni temporanee di coordinamento)
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 44 - (Orario di lavoro)
Art. 45 - (Banca delle ore)
Art. 46 - (Riposo settimanale)
Titolo VIII Festività e ferie
Art. 47 - (Festività)
Art. 48 - (Ferie)
Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 49 - (Chiamata e richiamo alle armi, obiezione di coscienza in servizio civile)
Art. 50 (Gravidanza e puerperio)
Art. 51 - (Congedo matrimoniale)
Art. 52 - (Permessi per eccezionali motivi di famiglia)
Art. 53 - (Permessi per funzioni elettorali, referendum)
Art. 54 - (Permessi brevi e recuperi)
Art. 54 bis - (Congedi per eventi e cause particolari)
Art. 55 - (Donazione sangue o suoi componenti e donazione di midollo osseo)
Art. 56 - (Aspettativa non retribuita)
Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 57 - (Diritto allo studio)
Art. 58 - (Formazione ed aggiornamento professionale)
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 59 - (Malattia ed infortunio)
Art. 60 - (Tutela della salute ed ambiente di lavoro)
Art. 61 - (Divise e indumenti di lavoro)
Titolo XII Retribuzione
Art. 62 - (Elementi della retribuzione)
Art. 63 - (Fasce economiche a regime)
Art. 64 - (Corresponsione della retribuzione)
Art. 65 - (Tredicesima mensilità)
Art. 66 - (Trattamento di fine rapporto)
Art. 67 - (Trattamento economico conseguente a passaggio alla categoria superiore)
Art. 68 - (Uso della mensa e dell'alloggio)
Art. 69 - (Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo e lavoro supplementare)
Art. 70 - (Indennità per lavoro ordinario notturno e festivo)
Art. 71 - (Indennità di direzione)
Art. 72 - (Pronta disponibilità)
Art. 73 - (Indennità di funzione)
Art. 74 - (Missioni e trasferte)
Art. 75 - (Attività di soggiorno)
Art. 76 - (Premio di produttività)
Titolo XIII Norme finali e transitorie
Art. 77 - (Rinvio a norma di legge)
Art. 78 - (Inscindibilità delle norme contrattuali)
Art. 79 - (Condizioni di miglior favore)
Art. 80 - (Norme di inquadramento del personale in servizio)
Art. 81 - (Previdenza complementare)


Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da enti, opere e istituti valdesi

Il giorno 10 maggio 2019 in Torino, tra Tavola valdese […], Commissione sinodale per la diaconia (CSD) […], e le Federazioni Nazionali di: Funzione Pubblica Cgil (Fp Cgil) […], Funzione Pubblica Cisl […], Unione Italiana Lavoratori Federazione Poteri Locali (Uil-Fpl) […], si è siglato il CCNL che regola il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli Enti, Opere, Istituti Valdesi, composta da 81 articoli.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - (Sfera di applicazione)

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si inquadra nei settori socio-sanitario, assistenziale, educativo, didattico, culturale, e inserimento del lavoro, si applica a tutto il personale dipendente dagli enti, le opere, gli istituti costituiti nell’ambito dell’ordinamento valdese e ne disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo. Per ente, opera ed istituto si intende ogni singola unità produttiva.
Per l'attuazione delle loro finalità istituzionali, i predetti enti si avvalgono della collaborazione di persone che ne condividono i fini e si impegnano a perseguirli.
Le parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un unico CCNL del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo, didattico, culturale, e inserimento del lavoro, attraverso la definizione di una parte normativa ed economica comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate dai singoli contratti vigenti in altre realtà del non profit.
Può essere destinatario del presente CCNL il personale dipendente da enti afferenti ad altre confessioni religiose evangeliche che, pur non appartenendo all'ordinamento valdese, intendano applicarlo, giudicandolo consono per spirito e finalità ai loro scopi statutari.

Art. 2 - (Ambito di applicazione)
Ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative ed attività svolte dai predetti enti, opere ed istituti:
- servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico (Comunità di accoglienza, centri di assistenza, ecc.);
- servizi per tossicolavoratori e lavoratrici o alcool lavoratori e lavoratrici;
- servizi per minori (centri diurni, Comunità alloggio, gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per portatori di handicap psico-fisici (istituti assistenziali, centri per la riabilitazione, Comunità alloggio, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti (case di riposo, residence, case-albergo, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per anziani non autosufficienti (case protette, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.);
- attività di educazione, di istruzione, di formazione professionale (centri giovanili formativi, centri culturali, scuole materne, scuole dell’obbligo, altri istituti di istruzione, ecc.); riposo, dibattiti, iniziative religiose, culturali ed associative (centri culturali e ricreativi, case per ferie, colonie marine e montane, ostelli, ecc.);
- attività di accoglienza di gruppi e persone singole per campi e soggiorni di studio e di riposo, dibattiti, iniziative religiose, culturali ed associative (centri culturali e ricreativi, case per ferie, colonie marine, ostelli, ecc.);
- attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati o comunque denominati.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - (Diritto di informazione e confronto tra le parti)

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le parti confermano l'importanza del sistema di relazioni sindacali fondato sulla responsabilità sociale dell'impresa, che rappresenta una parte delle fondamenta su cui si poggiano gli obiettivi di sviluppo e di crescita del settore.
Le sedi di informazione e confronto sono:
Livello nazionale
Annualmente o su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento per settori di attività;
- valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare Io stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore, nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
Livello regionale/territoriale
Annualmente o su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- su richiesta delle OO.SS. è fornita la documentazione relativa al dato occupazionale:
- assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto
dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell'applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;
- verificare le politiche di utilizzo degli appalti e degli acquisti di servizi esterni.
Livello di ente, opera ed istituto
Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, queste forniscono alle RSU e alle OO.SS., ove richiesto, un'informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche, i piani, i programmi e gli investimenti dell'amministrazione, l’applicazione delle normative regionali.
Per eventuali processi di esternalizzazione e terziarizzazione di servizi o parti di essi, sarà data tempestiva informazione preventiva alle RSA/RSU e alle OOSS territoriali firmatarie del CCNL. Verranno inoltre fornite informazioni preventive, con le stesse modalità, in caso di cambi di appalto.
Le parti si impegnano entro il 31 dicembre 2020 a definire un accordo che definisca il nuovo sistema di relazioni sindacali ai sensi degli accordi interconfederali.

Art. 5 - (Struttura della contrattazione)
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e decentrata.
Sono titolari della contrattazione a livello di ente, opera ed istituto le RSU, o in loro assenza le RSA, congiuntamente alle OO.SS. firmatarie sulla base di quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991, dall'accordo del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL
Le materie consegnate al livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto integrativo regionale/territoriale precisando i luoghi ed i tempi del proprio svolgimento.
Il Contratto nazionale
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle diverse realtà che vi afferiscono, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
[…]
La contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata si articola a livello regionale sugli argomenti e sulle materie espressamente richiamati dai singoli articoli del presente CCNL.
Al livello regionale sono demandate le seguenti materie:
- interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro;
- interventi applicativi della legislazione regionale nelle materie e nei settori disciplinati dal presente CCNL;
- definizione di principi e parametri dei valori economici del premio di risultato, legati al raggiungimento di migliori risultati di redditività, produttività, qualità ed efficienza organizzativa, che permettano l’applicabilità di agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa vigente;
- il controllo ed il monitoraggio del livello di applicazione del CCNL;
- l’andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- la promozione della formazione permanente, anche attraverso intese regionali (cfr. art. 5 L. 53/2000).
- L’andamento dei processi di accreditamento e remunerazione delle prestazioni
- la politica degli organici;
- il funzionamento dei servizi;
- le condizioni ambientali e la qualità del lavoro;
- le mense, i servizi del tempo libero, l’agibilità dei patronati sindacali sul luogo di lavoro;
- la struttura degli orari (turni, straordinari, festività, reperibilità, permessi, flessibilità, ecc.);
- le missioni, le trasferte, i trasferimenti, la mobilità interna, l’uso di alloggi di servizio;
- i corsi di aggiornamento, qualificazione, riconversione e riqualificazione;
- la verifica degli inquadramenti professionali previsti dal presente contratto;
- i percorsi di camera e la progressione orizzontale nelle categorie;
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 marzo di ogni anno al fine di valutare i criteri, i sistemi, i premi, i programmi per l'aumento della produttività, come definito all'art. 76.

Art. 6 - (Commissione paritetica bilaterale)
La Commissione paritetica bilaterale a livello nazionale è composta da 6 (sei) membri dei quali 3 (tre) designati dalla Tavola valdese e/o dalla Commissione sinodale per la diaconia e 3 (tre) dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
La Commissione paritetica bilaterale nazionale costituisce lo strumento atto a dirimere, anche a richiesta di una delle parti, le controversie interpretative che dovessero insorgere nella applicazione del presente contratto; le parti si impegnano a definire consensualmente, entro 15 giorni dalla richiesta, la controversia.
Le parti possono avvalersi dell'assistenza delle rispettive strutture nazionali nella trattativa a livello decentrato di cui al precedente art. 5 per dirimere situazioni di contenzioso altrimenti non superabili.

Art. 8 - (Pari opportunità tra uomo e donna)
Ai fini della piena e puntuale applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 è costituita la Commissione nazionale per le pari opportunità composta da una componente o un componente designata/designato da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti della Tavola valdese e della CSD.
Le finalità di detta Commissione per le pari opportunità sono quelle definite dalla legge di riferimento.
Possono inoltre essere istituiti Comitati per le pari opportunità presso le singole realtà territoriali, qualora ritenuto opportuno.

Art. 9 - (Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psicofisiche)
Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano, in riferimento alla legge 26 giugno 1990, n. 162, le seguenti misure a sostegno:
a) concessione di un’aspettativa non retribuita per l’intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
c) riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) il datore di lavoro, nell’ambito della sua autonomia organizzativa in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della dipendente o del dipendente alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto.

Art. 9 bis - (Tutela delle popolazione lavorativa anziana)
Il progressivo invecchiamento della popolazione lavorativa anche per effetto dell’attuale legislazione in materia pensionistica, necessita di azioni e politiche di gestione del personale, finalizzate a prevenire ogni forma di inidoneità allo svolgimento della propria attività professionale dei lavoratori e le conseguenti ricadute sull’organizzazione dei servizi.
In questo ambito, previo confronto territoriale fra le parti, saranno esaminate le diverse cause che concorrono all’insorgenza delle problematiche fisiche a carico del lavoratore al fine di individuare e concordare modalità di gestione dei servizi finalizzate alla rimozione delle stesse e alla prevenzione delle inidoneità lavorative.

Art. 10 - (Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap)
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche e integrazioni e alla Legge n. 238/2000 e agli artt. 19 e 20 della Legge n. 53/2000.
Fermo restando le attuali disposizioni di legge previste in materia, allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una struttura sanitaria accreditata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) concessione di aspettativa non retribuita per l’intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
c) riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata
del progetto;
d) il datore di lavoro, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di riabilitazione come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 12 - (Rappresentanze sindacali unitarie)

Le Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze sindacali unitarie) che saranno costituite ai sensi del regolamento da definirsi tra le parti, ovvero le RSA (Rappresentanze sindacali aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU. Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la Rappresentanza sindacale è composta dalla RSU, ovvero RSA in caso di non costituzione delle RSU e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL
[...]

Art. 13 - (Assemblea e diritto di affissione)
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Gli enti, opere ed istituti dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità o gruppi di lavoratori e lavoratrici e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle RSU di cui all’art. 12 del presente CCNL e nella misura di 5 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL
Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, entro i termini suddetti, dirigenti esterne o esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze proprie dell'utenza.
Le RSA e/o le RSU e/o le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere in appositi spazi predisposti dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutte le lavoratrici ed i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati non anonimi relativi a materie di interesse sindacale e del lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 300/70.
Tale diritto spetta alle singole RSA costituite nell’ambito delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché alle RSU, quale organismo unitario, e non a ciascuna delle sue componenti.
Il diritto riguarda l'affissione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla direzione dell'Ente.

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - (Assunzione)

[…]
Prima dell'assunzione in servizio l'ente, opera ed istituto disporrà accertamenti sull'idoneità fisica della lavoratrice e del lavoratore, sottoponendola/lo a visita medica da parte di Organi sanitari pubblici.
In relazione alle caratteristiche dell'ente, opera ed istituto verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporsi secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Gli oneri derivanti, ivi compresi gli eventuali accertamenti periodici e per la tessera sanitaria, ove prevista dalla legge vigente, sono a carico della struttura.
Si conviene altresì che al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti, per il tempo necessario per sottoporsi ai predetti accertamenti e/o vaccinazioni previsti dalla legge, soli allorquando l’articolazione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore non consentono a questi di ottemperare al menzionalo obbligo.
[…]

Art. 17 - (Inserimento della lavoratrice e del lavoratore)
Gli enti, opere ed istituti che applicano il presente CCNL attuano un programma di inserimento della lavoratrice e del lavoratore che preveda:
[…]
- le informazioni sulle misure di sicurezza e dell'ambiente;
- la consegna di una copia del presente contratto di lavoro e del regolamento interno se previsto.

Art. 21 - (Apprendistato)
1 - Finalità dell'istituto
1.1. Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le parti nel ritenere che tale tipologia di impiego rientri nell'ambito del confronto sul mercato del lavoro, vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, in conformità con le direttive dell'unione Europea e a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2015, ritengono che l'istituto dell'apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento, sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo che per l’incremento dell'occupazione giovanile.
1.2. L’apprendistato e un istituto che ha come fine l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso di transizione e di integrazione tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di acquisire una professionalità ed esperienza idonea ad offrire servizi altamente qualificati che, unitamente ai processi di informatizzazione, sono indispensabili per la soddisfazione degli Utenti e degli Enti committenti.
1.3. Le parti concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare I attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire, per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
1.4. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante art. 44, D.Lgs. n. 81/2015, le parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico - professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo.
2-Ammissibilità.
2.1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie:
- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato professionalizzante ;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell’apprendistato è demandata alle Regioni e Province autonome, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2.2. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.
2.3. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A B C, D, E ovvero nelle posizioni economiche da A2 ad E2 della classificazione del personale per i quali si e individuato analitico profilo formativo allegato; È escluso per i seguenti profili sanitari:
- Infermiere professionale
- Infermiere generico
- Fisioterapista
- Logopedista
- Fsicomotricista
- Medico
- Psicologo
2.4. Su richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza dell'opportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche, le parti a livello nazionale si riuniranno per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.
3 - Assunzione: Requisiti del contratto, limiti numerici e di età.
3.1. Requisiti del contratto

Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisito al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere definito e consegnato al lavoratore entro ì trenta giorni successivi alla stipulazione del contratto.
3.2. Proporzione numerica
In virtù dell'art. 42 comma 7 del D.Lgs. n. 81/2015, le parti convengono che il numero di apprendisti che gli enti hanno facoltà di occupare non può superare il rapporto di n. 3 apprendisti ogni n. 2 lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa. La struttura operativa che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
3.3. Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 44 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulati a partire dal diciassettesimo anno di età.
4 - Percentuale di conferma. […]
5 - Periodo di prova. […]
6 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.
6.1. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento ed il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
6.2. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà determinato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL
6.3 Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
7 - Obblighi del datore di lavoro.
7.1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l’apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione, interna o esterna alle singole cooperative, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);
e) di registrare le competenze acquisite all’interno del libretto formativo.
7.2 Le aziende daranno comunicazione per iscritto della qualificazione all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.
8 - Doveri dell’apprendista.
8.1. L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni dei datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all'interno del piano formativo;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
8.2 L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera C) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
9 - Trattamento normativo.
9.1 L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.
9.2. Le ore di insegnamento di cui alla precedente lettera G) sono comprese nell'orario di lavoro.
9.3 Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs. 151/2001.
9.4 Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 66/2003; pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.
10 - Trattamento economico. […]
11 - Malattia. […]
12 - Durata dell'apprendistato.
12.1. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie.
Categoria         Mesi
A                     18
B                     24
C                     24
D                     36
E                     36
La durata del contratto di apprendistato nei confronti dei soggetti per il raggiungimento della qualifica di Educatore professionale, qualora l'apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio, viene ridotta a 18 mesi […]
La durata del contratto di apprendistato nei confronti dei soggetti per il raggiungimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario, qualora l'apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio, viene ridotta a 18 mesi […]
13 - Estinzione del rapporto di apprendistato. […]
14 - Apprendistato in cicli stagionali.
14.1 Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 5 del D.Lgs. 81/2015, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni, nelle sole strutture ricettive quali casa ferie, foresterie e alberghi, attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
[…]
14.3. Sono utili ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
15 - Principi generali in materia di formazione dell’apprendistato professionalizzante.
15.1. Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, anche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
15.2. A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
16 - La "formazione interna".
16.1. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante art. 44 D.Lgs. 81/2015, le parti definiscono la nozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel libretto formativo.
16.2. Le parti inoltre individuano la durata - intesa come durata del contratto e monte ore annuo di formazione (come previsto dai successivi punti 18 e 19) - e le modalità di erogazione della formazione stessa, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche così come specificato all'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.
17 - Tutor aziendale.
17.1. All’apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale.
17.2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro.
17.3. Nelle imprese con oltre 15 lavoratori e lavoratrici il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 lavoratori e lavoratrici può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo.
17.4 Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.
17.5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor.
18 - Durata della formazione.
18.1. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l’apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, secondo quanto definito all'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.
18.2. Per il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e per il contratto di apprendistato di alta formazione di ricerca, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla normativa nazionale e dalle Regioni.
18.3. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
18.4. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
18.5. L'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per conseguire particolari qualifiche (Coordinatore, Educatore, OSS, Animatore ecc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di legge, purché inerente al piano formativo dell'apprendista e formalizzabili nel libretto dell'apprendista.
19 - Formazione: contenuti e modalità di erogazione.
19.1. Le attività formative, strutturate in una fama modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi e complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.
19.2. Le attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate con il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali, e dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree finalizzate a:
- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo -competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
Qualora le Regioni non provvedano a predisporre l'offerta formativa di cui sopra, è facoltà dell'impresa procedere direttamente alla erogazione della formazione.
19.3. I contenuti dei percorsi tecnico - professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali sia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante l’esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale
- conoscere e sapere applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
- conoscere e saper utilizzane strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
19.4. Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con l'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base, sia tecnico professionali per il conseguimento di una delle qualifiche individuate dalle declaratorie e per la cui concreta determinazione si rimanda all'allegato.
19.5. La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto formativo o, in mancanza, su appositi supporti informatici o su fogli firma.
20 - Rinvio alla legge.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione e formazione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 22 (Lavoro a tempo parziale)
A - Norme di carattere generale

Ai sensi del D.Lgs n. 81/2015, gli Istituti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
[…]
D - Diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro
Ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.Lgs n. 81/2015, il lavoratore affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
E - Priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, D.Lgs n. 81/2015, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
2. In caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap a norma dell’articolo 3 della Legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
3. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
4. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione di orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso il periodo del congedo, il lavoratore riprende il normale orario di lavoro individuale.
[…]
Al di fuori dei casi di cui alle lettere precedenti, l’istituzione, al momento in cui procederà a nuove conversioni di rapporti da tempo pieno a part-time, terrà in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità:
1. assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la patria potestà;
2. assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vincolo matrimoniale senza convivenza di fatto;
assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni; situazione dei lavoratori e lavoratrici che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo.
L’Istituzione favorisce la possibilità di passaggio a part-time per il personale femminile al rientro della maternità per un periodo predeterminato, fino al compimento di tre anni del bambino, senza successiva variazione temporale dell’orario di lavoro così come stabilito in sede di concessione del part-time.

Art. 23 - (Assunzione con contratto a termine)
Il rapporto di lavoro del personale dipendente è a tempo indeterminato.
È consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del D.Lgs n. 81/2015 e s.m.i, nel rispetto delle successive norme contrattuali.
23.1
A - Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 23 D.Lgs n. 81/2015 e s.m.i., il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’istituto al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 15 lavoratori e lavoratrici; per gli Istituti che occupano fino a 15 lavoratori e lavoratrici è sempre possibile stipulare n. 3 contratti di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori, i contratti di collaborazione, i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato.
I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati in organico in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.
Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi;
b) per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro);
c) per lo svolgimento di attività stagionali come da successivo paragrafo 23.5;
d) per lo svolgimento di attività derivanti da progetti sperimentali, da convenzioni e nello specifico per volgimento delle attività riconducibili alla gestione e rendicontazione 8 per mille
e) con i lavoratori di età superiore a 50 anni.
[…]
23.2 Divieti
1. Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
• da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
[…]
2) La contrattazione di secondo livello può individuare ulteriori ipotesi di stagionalità.
I contratti di lavoro a termine stipulati in presenza di attività stagionali non sono soggetti ai limiti di cui all’art. 19 c. 2, art. 21 c. 2 e art. 2 c.2 lett. C) D.Lgs 81/2015 e s.m.i
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento all’attuale normativa nazionale D.Lgs 81/2015 artt. da 19 a 29 e s.m.i

Art. 24 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:
• per particolari punte di attività;
• per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
• per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell’istituto.
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione dì lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 8% delle lavoratrici e dei lavoratori e lavoratrici occupati nell'ente. Gli istituti con meno di 20 lavoratori e lavoratrici non potranno superare il numero di 6 lavoratori assunti con contratto di somministrazione.. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione.
Annualmente, l’istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in mancanza, delle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
È vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti:
[…]
• da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.

Art. 24 bis - (Percentuali complessive di ammissibilità)
Le parti concordano che, in ogni ente opera ed istituto che applica il presente CCNL, l’utilizzo di personale con contratti di lavoro a termine art. 23 e in somministrazione art. 24 del presente CCNL, non possa complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’ente al 1° gennaio dell’anno di assunzione

Art. 25 - (Telelavoro)
1. Definizione.
Si definisce come telelavoro l’attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l’ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.
2. Prestazione lavorativa.
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell’impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente, ivi compresi i rientri nei luoghi di lavoro e la loro quantificazione.
e) applicazione del presente CCNL
La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa sono in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla RSA o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
3 - Postazione di lavoro.
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.
La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell'attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale (linea ISDN e/o accesso ad Internet).
Le spese connesse all'installazione, gestione e manutenzione della postazione di telelavoro presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore sono a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l'azienda potrà richiamare in sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.
4 - Collegamenti telefonici.
Le modalità d'impianto e di collegamento telefonico saranno definiti in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.
Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea dedicata.
5 - Arredi.
Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi - sedia, tavolo ecc.. rispondenti a criteri ergonomici e ai dispositivi di sicurezza secondo quanto previsto dal T.U. n. 81/2008 - presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.
6 - Orario
La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della lavoratrice/lavoratore nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso la sede datoriale o in trasferta.
7 - Comunicazione, informazione.
Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro gruppo di progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito l’accesso al servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nell’organizzazione.
8 - Riunioni e convocazioni aziendali.

In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico/organizzativo la telelavoratrice/lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell'orario di lavoro di cui al comma 6.
9 - Diritti sindacali.
Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo; alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L'ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e/o del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente CCNL
10 - Controlli a distanza.
Il datore di lavoro provvede ad illustrare preventivamente alla lavoratrice/lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della singola lavoratrice/lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle RSA o in loro assenza alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto per verificare che non violino le previsioni dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con la lavoratrice/lavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
11 - Sicurezza.
La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento delle postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) l'allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza dell'ente di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
È facoltà della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvedere a sottoporre la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e corse per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.
12 - Riservatezza.
A norma di legge e di contratto, la lavoratrice/lavoratore è tenuta/o alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 29 - (Comportamento in servizio)

La dipendente ed il dipendente, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, devono impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell’utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione dell'ente, opera ed istituto ed alle sue regole, osservando in modo scrupoloso i propri doveri. Il regolamento interno predisposto, ove esista, deve essere portato a conoscenza delle lavoratori e lavoratrici e dei lavoratori e lavoratrici all’atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 31 - (Provvedimenti disciplinari)
Indicazione dei provvedimenti disciplinari

In conformità all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 le mancanze della dipendente e del dipendente possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'ente, opera o istituto:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all’importo di 3 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.
[…]
Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
A) Rimprovero verbale
Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.
La recidiva rende applicabile il provvedimento disciplinare previsto dalla successiva lettera B).
B) Rimprovero scritto
È un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice ed il lavoratore, se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad 1 giorno.
La recidiva rende applicabile il provvedimento disciplinare previsto dalla successiva lett. C).
C) Multa
Vi si incorre per:
1) inosservanza dell’orario di lavoro;
[…]
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'ente, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o di licenziamento;
4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenze nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
[…]
La recidiva rende applicabile il provvedimento disciplinare alla successiva lett. D).
D) Sospensione
Vi si incorre per:
[…]
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall’ente, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
4) presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanza stupefacenti;
5) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto dal punto 3 del provvedimento di licenziamento;
6) insubordinazione verso i superiori;
[…]
8) assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, il personale che siano lesivi della dignità della persona;
9) rifiuto ingiustificato ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite;
[…]
La recidiva in provvedimenti di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
E) Licenziamento
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
[…]
3) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
4) grave insubordinazione verso i superiori: minacce o vie di fatto;
5) danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;
6) litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
[…]
8) esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
[…]
10) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona, compresi gli atti e le molestie di carattere sessuale;
[…]
L'elencazione di cui alle lett. A), B), C), D), E) non è esaustiva e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

Titolo VI Classificazione del personale
Art. 42 - (Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica)

Nei confronti della dipendente o del dipendente riconosciuta/o fisicamente inidonea/o in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla sua dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative, dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica professionale, o diversa qualifica professionale ma di pari fascia economica, purché in possesso della dovuta capacità, od a quella funzionale inferiore.
Dal momento del nuovo inquadramento la dipendente o il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento. Qualora l'inidoneità fisica dipenda da cause di servizio o infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente conserva la dinamica contributiva della qualifica precedentemente rivestita.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 44 - (Orario di lavoro)

La durata e la distribuzione dell'orario di lavoro sono determinate in armonia con il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
L’orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore; la sua distribuzione settimanale è di norma su 5 o 6 giorni lavorativi. […]
L’articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello locale con le Rappresentanze sindacali e/o le OO.SS. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con quelle dei lavoratori.
L’orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno dello stesso ente, opera ed istituto potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi.
In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l’istituzione.
I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario (da un minimo di 24 ad un massimo di 48 ore) riferito al 1° comma.
[…]
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Per le lavoratrici e i lavoratori addetti a lavori a carattere discontinuo di cui al R.D. n. 2657/1923 (portinai, custodi, ecc.) ovvero in attività presso Comunità residenziali l'orario e l'organizzazione del lavoro seguono le norme che li riguardano in materia.
Per i docenti i scuole dell’infanzia, primarie e secondarie l’orario di lavoro prevede la distinzione tra orario di cattedra ed un orario destinato alle attività di istituto (per le scuole secondarie, di norma, l'orario di cattedra è di 18 ore settimanali e quello destinato alle attività di istituto è convenzionalmente di 20 ore); è possibile prevedere il prolungamento nell'orario di cattedra, fino ad un massimo di 8 ore settimanale, che comportano il riconoscimento della relativa indennità oraria. Tale materia è demandata alla contrattazione decentrata.
Le parti convengono che qualora intervengano disposizioni legislative in materia di durata dell'orario di lavoro si rincontreranno al fine di rapportare alle stesse i contenuti del presente articolo.

Art. 45 - (Banca delle ore)
L’istituto si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro eccedenti l’orario prescritto che saranno accumulate e resteranno a disposizione per l'anno di maturazione e per il semestre successivo.
Le ore accantonate sono indicate mensilmente in busta paga.
Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite, in qualunque periodo dell’anno, come permessi retribuiti e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il credito maturato e non recuperato entro il 31 dicembre di ogni anno, darà luogo alla corresponsione della sola maggiorazione prevista dal comma successivo.
Nella banca ore verrà accumulato anche l’accantonamento di ore che il lavoratore o la lavoratrice, nel corso dell’anno, maturano a vario titolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, confluiranno nella banca ore le residue ore di riduzione oraria, i riposi sostitutivi delle prestazioni straordinarie, i riposi compensativi delle festività lavorate, i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo, ed in genere ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.
Le Istituzioni pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito relativi all’anno precedente e non fruiti.

Art. 46 - (Riposo settimanale)
Ogni dipendente ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana.

Titolo VIII Festività e ferie
Art. 48 - (Ferie)

[…]
Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto.

Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 50 (Gravidanza e puerperio)

Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso; qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto;
c) per tre mesi dopo il parto.
Ferma restando la durata Complessiva dell’astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del servizio SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Nei primi 12 anni di vita del bambino, e comunque nei limiti fissati dalla normativa vigente, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro […]
L'ente deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulatoli, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un’ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'ente.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]

Art. 54 bis - (Congedi per eventi e cause particolari)
[…]
Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs n. 80/2015, la donna lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui al D.L. 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi così come prevede la legge ed un ulteriore periodo di 2 mesi di congedo non retribuito.
Ai fini dell’esercizio del suddetto diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 gg., con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
Durante il periodo di congedo ordinario (attualmente massimo di 3 mesi), la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità economica secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Il congedo può essere fruito su base giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove disponibili in organico (art. 24 D.Lgs 80/2015).
Parimenti, il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
[…]

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 59 - (Malattia ed infortunio)

[…]
Infortunio sul lavoro e malattie professionali
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’ente possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]

Art. 60 - (Tutela della salute ed ambiente di lavoro)
Per l'applicazione dei contenuti D.Lgs 09.04.2008 n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive integrazioni e modificazioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni, le parti concordano di definire in merito un protocollo d'intesa entro 3 mesi dalla data della firma del presente CCNL

Art. 61 - (Divise e indumenti di lavoro)
Le divise ed i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente indossati dal personale durante lo svolgimento del servizio, e la loro manutenzione sono a carico del datore di lavoro.
Le divise ed i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente durante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi vigenti.
I tempi di vestizione rientrano nel normale orario di lavoro.

Titolo XII Retribuzione
Art. 68 - (Uso della mensa e dell'alloggio)

Nelle sedi ove esiste il servizio di somministrazione dei pasti e/o la disponibilità dell'alloggio, il personale che ne usufruisce è tenuto a rimborsare gli importi corrispettivi. […]
Potrà usufruire della somministrazione dei pasti soltanto il personale in servizio e in turno. […]

Art. 72 - (Pronta disponibilità)
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine alla opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le rappresentanze sindacali.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo o nelle festività infrasettimanali, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso lordo di euro 10,55, raddoppiato (euro 21,10) nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo o in giornata di riposo settimanale.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere comunque durata inferiore alle 4 ore.
In caso di chiamata, Fattività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell’interessato, fermo restando il pagamento della maggiorazione.
Di norma non possono essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.
Per le aree di pronto intervento da stabilire in sede decentrata, l'ente, opera ed istituto può istituire un servizio di pronta disponibilità.
Servizio con obbligo di residenza notturna
Nei casi di servizi residenziali continuativi, alle lavoratrici e ai lavoratori cui è richiesta la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura, secondo un'apposita programmazione verrà riconosciuta un’indennità notturna […]
Laddove per esigenze di servizio la reperibilità dovesse convertirsi in servizio effettivo, le ore lavorate verranno computate come ore straordinarie e retribuite come previsto dall'art. 69.
L’individuazione di Servizi e le figure professionali con l’obbligo di residenza in struttura vengono definite in sede locale, previo accordo tra le parti favorendo un equo meccanismo di rotazione.