Categoria: Cassazione civile
Visite: 5736

Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 giugno 2019, n. 15163 - Inquadramento nelle voci della tariffa dei premi Inail


 

 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: BERRINO UMBERTO Data pubblicazione: 04/06/2019

 

 

 

Rilevato che
la società Unioncave s.r.l. adì il giudice del lavoro del Tribunale di Trento esponendo che operava nel settore del porfido svolgendo la duplice attività di estrazione, mediante raccolta del materiale cui erano adibiti palisti ed autisti, e di lavorazione del prodotto estratto, cui erano adibiti in luogo distante 150 - 200 metri circa dalla cava degli operai cernitori, i quali procedevano alla selezione del porfido; in data 12/5/2010 aveva ricevuto dall'Inail una variazione del rapporto assicurativo in base al quale anche i cernitori venivano inquadrati nella medesima tabella dei palisti e degli autisti, cioè sotto la voce 7161, anziché in quella precedentemente applicata, cioè la voce 7262; chiese, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità del diverso inquadramento operato, stante la diversità del rischio assicurato per le differenti categorie dei suddetti lavoratori, nonché la condanna dell'Inail alla restituzione delle somme pagate in più in conseguenza della contestata classificazione;
rigettata la domanda ed impugnata la relativa decisione da parte della Unioncave s.r.l., la Corte d'appello di Trento (sentenza dell'8.7.2013) ha rigettato il gravame dopo aver rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la fase di cernita rientrava nella voce di tariffa n. 7100, sottovoce n. 7161, delle tabelle, come specificato dall'art. 4 del D.M. 12.12.2000 delle modalità per l'applicazione delle tariffe, quale attività connessa all'attività principale;
per la cassazione della sentenza ricorre la società Unioncave s.r.l. con un motivo, illustrato da memoria, cui resiste l'Inail con controricorso;
 

 

Considerato che
con un solo motivo la ricorrente deduce i seguenti vizi dell'impugnata sentenza: -Violazione dell'art. 40 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 nella interpretazione ed applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Inail n. 646 del 16 novembre 2000 e del DM del 12 dicembre del 2000 che l'ha recepita; errata interpretazione ed applicazione dei principi enunciati nelle voci della tariffa dei premi Inail al n. 7100, sottovoce 7161, e n. 7200, sottovoce 7262; errata interpretazione ed applicazione delle istruzioni tecniche emanate dall'Inail; violazione dei principi fondamentali in tema di rapporto assicurativo implicante correlazione tra rischio da assicurare, tasso da applicare e premio da pagare (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.);
in pratica, secondo la ricorrente la Corte di merito non ha affrontato il tema della diversità del rischio tra i cernitori e gli addetti al fronte di cava ed ha fatto erroneamente rientrare la prima lavorazione tra quelle regolate dalla voce 7161, in assenza della prova della esposizione dei cernitori al rischio tipico degli addetti alla cava;
il motivo è infondato;
invero, correttamente la Corte territoriale ha fatto riferimento all'art. 4 del D.M. 12.12.2000 sulle lavorazioni al fine di verificare l'esattezza dell'inquadramento dell'attività lavorativa di cui trattasi, così come operata dall'Inail; tale norma prevede che "Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi";
la Corte di merito ha poi valutato in concreto, con indagine di fatto sottratta ai rilievi di legittimità, il tipo di lavorazione oggetto d'indagine ed ha, quindi, chiarito che la prima lavorazione non può essere identificata esclusivamente nella sbozzatura dei blocchi del materiale estratto dal fronte cava dai patisti, ma comprende anche la connessa attività di cernita del materiale estratto, cioè di suddivisione dello stesso in base alla qualità, allo spessore e alla pezzatura - effettuata dai cernitori - in quanto, oltre a trattarsi di attività svolte entrambe sul posto (cioè laddove è ubicata la cava) sono tutte e due necessarie, il che è dirimente, affinchè il prodotto sia commerciabile; solo attraverso lo svolgimento di tutte e due le attività è infatti possibile raggiungere, secondo la Corte d'appello, il risultato di far uscire dalla cava un materiale - che necessita in loco di una prima lavorazione - avente poi le caratteristiche necessarie o per essere utilizzato direttamente per il commercio o per essere sottoposto ad una successiva seconda lavorazione per ottenere dei prodotti finiti, la qual cosa dimostra che entrambe le attività fanno parte del medesimo ciclo di produzione; da tutto ciò la Corte d'appello ha tratto il convincimento, congruamente e logicamente motivato, che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la fase di cernita rientrava nella voce di tariffa n. 7100, sottovoce n. 7161, delle tabelle, come specificato dall'art. 4 del D.M. 12.12.2000 delle modalità per l'applicazione delle tariffe, quale attività connessa all'attività principale; è bene ricordare che a tal riguardo si è già avuto modo di chiarire (Sez. L., n. 12909 del 22.6.2016) che << Con riguardo al sistema tariffario per la determinazione dei premi dovuti all'INAIL, ove un'impresa svolga più attività (nella specie, segagione di blocchi di marmo e lavorazione delle lastre dagli stessi ricavate) e non sia possibile estrapolare dal risultato finale i singoli cicli di operazioni di cui la complessiva lavorazione concettualmente si compone, le diverse attività vanno unitariamente considerate ed assoggettate ad un'unica tariffa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto entrambe le suddette attività riconducibili alla voce 7261, concorrendo l'attività di trasformazione delle lastre a realizzare la "produzione di manufatti o semilavorati a partire da blocchi di cava", irrilevante la circostanza che le lavorazioni fossero svolte in locali diversi e con personale adibito a ciascuna di esse in via esclusiva)>>; né va sottaciuto che <<Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all'INAIL, ove un'impresa tratti più lavorazioni, il giudice di merito deve in concreto accertare, tra quelle svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la prima, nel senso di consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, producendo beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale, sicché, solo all'esito positivo della predetta indagine, può attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale>> (v. Sez. L., n. 25020 del 25.11.2014);
in definitiva, la sentenza impugnata non merita le censure genericamente formulate col presente ricorso, avendo la Corte d'appello applicato correttamente i parametri legali per la verifica dell'esattezza della classificazione operata dall'Inail ed avendo svolto una disamina di merito adeguatamente motivata in maniera esente da vizi logici e giuridici;
il ricorso va, quindi, rigettato; le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente; ricorrono, infine, i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di € 4200,00, di cui € 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 febbraio 2019