Categoria: Normativa statale
Visite: 4188

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 

Decreto n° R.D. 144

IMPIANTI AEREI E TERRESTRI. PRESCRIZIONI TECNICHE RIGUARDANTI LE FUNI.
 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 17 gennaio 1926, n. 177, che ha istituito la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, allo scopo di creare un organo consultivo atto a fornire il proprio contributo al fine di regolamentare, sia dal punto di vista tecnico che giuridicoamministrativo, l’impianto e l’esercizio delle funicolari aeree e terrestri destinate al pubblico servizio di trasporto;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 363 del 2 ottobre 2015 che nomina i componenti della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 riguardante le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
VISTO il decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815 e successive modifiche e integrazioni, recante l’approvazione delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni;
VISTO il decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706 riguardante le norme tecniche per la costruzione e l’esercizio delle sciovie in servizio pubblico;
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;
VISTO il decreto ministeriale 8 marzo 1999 concernente prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;
VISTO il decreto ministeriale 8 marzo 1999 concernente prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli;
VISTA la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;
VISTO il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 e successive modifiche e integrazioni, di attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;
RITENUTA la necessità di adottare in forma organica le disposizioni e le prescrizioni tecniche, sia nazionali che di recepimento delle norme armonizzate, per la sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri con il Voto n. 3 del 9 maggio 2016;
 

DECRETA

Articolo 1

1. Sono approvate le “Prescrizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone” riportate nell’Allegato Tecnico, che del presente decreto costituisce parte integrante.
2. Le disposizioni e le prescrizioni riportate nell’Allegato Tecnico al presente decreto costituiscono l’articolazione in forma organica delle norme che regolano l’esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune per il trasporto delle persone.
3. Resta ferma la possibilità di utilizzare soluzioni tecniche diverse da quelle prospettate dalle stesse disposizioni e prescrizioni, a condizione che venga dimostrata la conformità ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II della direttiva 2000/9/CE.
 

Articolo 2

Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni e le prescrizioni di cui all’art. 1, comma 1, sono sottoposte a verifica al fine di accertare l’eventuale necessità di aggiornamento o revisione.
 

Articolo 3

1. Il testo del presente decreto, completo di Allegato Tecnico, è pubblicato sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Il presente decreto è comunicato alla Commissione europea.
4. E’ abrogata la circolare n. 918 (56) 71.00 del 10 agosto 1998 del Ministero dei trasporti e della Navigazione; sono abrogati gli articoli 3.7.3, 3.7.6, 3.8 di cui al DM 15/02/ 69 n° 815, l’articolo 4.11 di cui al DM 8 marzo 1999, sia per il collegamento permanente che temporaneo e l’articolo 4.5 di cui al DM 15 marzo 82 n° 706 e tutte le ulteriori nonne incompatibili con il presente decreto.

Roma lì, 18 maggio 2016

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Virgino DI GIAMBATTISTA)

Allegato