Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Area Normazione, Notifica e Controllo

Lettera Circolare
 

PROT. DCPST/DCPREV n. 0004853

Roma, 18 maggio 2009
 

OGGETTO: Disposizioni riguardanti i rivestimenti interni di camini/canne fumarie in materiale plastico (resine furaniche/termoindurenti). Indicazioni applicative.

Come noto con la lettera-circolare prot. 5714 del 4 luglio 2006 sono state, tra l’altro, fornite alcune indicazioni relativamente all’applicabilità della direttiva 89/106/CEE ai prodotti utilizzati per la costruzione di camini ed illustrati i requisiti di sicurezza in caso d’incendio previsti allo scopo di garantire la resistenza del condotto, in cui transitano i fumi, in caso di combustione della fuliggine e limitare la propagazione dell’incendio, per trasmissione termica, a strutture combustibili limitrofe.
L’evoluzione della normativa tecnica europea ed italiana, nel settore dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, unitamente all’introduzione di sistemi innovativi per il rivestimento interno di camini/canne fumarie, rende necessario fornire i seguenti chiarimenti.
Per maggiore chiarezza, sono trattati separatamente gli aspetti connessi all’IMMISSIONE SUL MERCATO da quelli che disciplinano l’IMPIEGO di tali prodotti.

A) DISCIPLINA PER L’IMMISSIONE SUL MERCATO
Si evidenzia che i sistemi per il rivestimento interno di condotti fumari realizzati con materiale plastico (nella fattispecie polimeri termoindurenti o furanici) rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/106/CEE. Ad oggi non risulta ancora disponibile alcuna norma armonizzata specifica. L’unica norma elaborata dal CEN applicabile a condotti fumari realizzati in materiale plastico (tipicamente PP o PVDF) è la EN 14471:2005 esclude infatti esplicitamente quelli applicati allo scopo di modificare le proprietà della superficie a contatto con i prodotti della combustione. La marcatura CE di tali sistemi potrebbe pertanto essere possibile solo con riferimento ad un Benestare Tecnico Europeo, rilasciato da un organismo membro dell’EOTA.

B) DISCIPLINA PER L’IMPIEGO
Per un corretto inquadramento della materia, si evidenzia in premessa che l’impiego di un prodotto è conforme quando avviene, fra l’altro, secondo la destinazione prevista dal fabbricante ed i requisiti stabiliti dalle regole tecniche nazionali di progettazione delle opere.
Il Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (pubblicato nel S.O. n. 96 alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.88) e s.m.i., contiene nella Parte V disposizioni inerenti tutti gli impianti termici civili ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico. Con riferimento a quelli rientranti nel Titolo II (<3MW se alimentati a metano, Gpl o a biogas; <1 MW se alimentati a biomasse, gasolio o a biodiesel; <0,3 MW se alimentati ad olio combustibile), l’articolo 285 prescrive che quelli aventi potenzialità superiore al valore di soglia (stabilito in 0.035 MW=35 kW) debbano rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell’allegato IX. In tale allegato è richiesto, al punto 2.7 e nel successivo 3.4, che i “canali di fumo” ed i “camini” debbano essere realizzati con prodotti marcati CE ed in particolare con materiali incombustibili (adeguatamente distanziati da materiali combustibili/facilmente infiammabili). Tale disposizione di legge esclude di per se, in ambito nazionale, la possibilità di impiego dei materiali su citati.
Al di sotto del valore di soglia di 35 kW, la regola dell’arte per la realizzazione degli impianti per uso domestico è contenuta nelle norme UNI applicabili (ad es. UNI CIG 7129/UNI CIG 7131 per quelli alimentati a gas; UNI 10683 per quelli alimentati a legna e altri biocombustibili solidi). Con riferimento all’ultima edizione della norma UNI CIG 7129 (anno 2008), relativa ad impianti alimentati a gas, la terza parte, che tratta dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, prevede nel paragrafo 5, relativo ai camini/canne fumarie, che essi siano realizzati in conformità alle norme di prodotto applicabili (viene citato a titolo esemplificativo, un elenco di quelle armonizzate ai sensi della direttiva 89/106/CEE, disponibili all’epoca della redazione del documento) ed alle indicazioni del fabbricante.
In caso di ristrutturazione di camini/canne fumarie esistenti, che rappresentano l’impiego prevedibile dei prodotti in argomento, la norma UNI 10845:2000, applicabile ad impianti alimentati a gas di potenzialità nominale inferiore a 35 kW, consente al punto 7.2 che il risanamento possa avvenire attraverso il rivestimento delle pareti perimetrali interne utilizzando materiali adatti e tecniche di installazione adeguate, dichiarate idonee allo scopo dal produttore.
Alla luce delle considerazioni su riportate, è possibile trarre le seguenti conclusioni:
- l’impiego dei prodotti di cui trattasi è da escludere in impianti termici civili aventi potenza nominale superiore a 35 kW;
- per impianti termici al di sotto dei 35 kW, ferma restando la competenza specifica del Ministero dello Sviluppo Economico circa l’idoneità di tali rivestimenti interni, è comunque parere dell’Amministrazione scrivente che l’eventuale utilizzo di tali prodotti debba essere ristretto esclusivamente a quelli recanti la marcatura CE sulla base di un benestare tecnico europeo, installati in conformità all’uso previsto dal fabbricante.